Corte costituzionale

Sentenza n. 646/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/06/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.14- bis della

legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 (Ordinamento

dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la

difesa del suolo), nel testo inserito dall'art.12 della legge della

Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n.16 (Modifiche ed integrazioni

alla legge provinciale 12 luglio 1975, n.35, relativa all'ordinamento

dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la

difesa del suolo), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1984

dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra la

s.n.c. Società Alpina e la Provincia di Bolzano, iscritta al n. 444

del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento della Provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Udito l'avv. Fabio Lorenzoni per la Provincia di Bolzano;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con decreto dell'11 febbraio 1983, il Giudice tavolare di

Monguelfo disponeva il trasferimento, libero da aggravi, della p.f.

1587 in P.T. 82/II C.C. Anterselva nella P.T. 318/II stesso C.C. di

appartenenza del Demanio Pubblico - ramo acque - della Provincia di

Bolzano.

Nel corso del procedimento sul reclamo proposto avverso tale

provvedimento dalla s.n.c. Alpina di Prugger Reinhold & Co., il

Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 8 e 9

dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, questione

di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 14- bis della

legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, inserito con

l'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n.

16.

Per quanto riguarda la rilevanza della questione, il giudice

remittente osserva che il reclamo è stato proposto avverso il

decreto del giudice tavolare di Monguelfo, il quale ha ordinato

l'intavolazione della proprietà del lago di Anterselva a favore

della Provincia di Bolzano sulla base di un decreto del Presidente

della Giunta provinciale adottato in forza della disposizione

denunciata, e che, quindi, il reclamo stesso dovrebbe essere accolto,

ove la Corte dichiarasse l'illegittimità della norma che qualifica

il decreto di accertamento adottato dalla Provincia come titolo

idoneo per ottenere l'intavolazione.

Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, la norma

denunciata viene ritenuta in contrasto con gli artt. 8 e 9 dello

Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, i quali prevedono

la potestà legislativa della Provincia nelle sole materie dei porti

lacuali, degli acquedotti e delle opere idrauliche di terza, quarta e

quinta categoria, nonché dell'utilizzazione delle acque pubbliche,

con esclusione delle grandi derivazioni per scopi idroelettrici.

Non sarebbe possibile, ad avviso del giudice a quo, estendere

queste materie, relative alla pura disciplina dell'amministrazione

delle acque già definite come acque pubbliche al diverso settore

rappresentato dalla normativa sull'"esistenza del diritto demaniale,

con i relativi poteri di regolare i requisiti, i poteri

amministrativi di accertamento, le procedure, gli atti e i loro

effetti anche tavolari pure nei confronti dei privati proprietari

apparenti".

Inoltre, la disposizione impugnata risulterebbe non rispettosa dei

princi'pi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 4, richiamato

dall'art. 8 dello Statuto speciale) o almeno dei princi'pi accolti

dalle leggi dello Stato (art. 5, richiamato dall'art. 9 dello

Statuto), là dove attribuisce all'Amministrazione interessata il

potere di dirimere conflitti in ordine alla demanialità, con effetti

sulle iscrizioni tavolari, mentre la legislazione statale riserva al

giudice l'accertamento del diritto reale, sia pur demaniale, e limita

il potere dell'amministrazione all'atto traslativo coattivo in via di

esproprio (art. 33, lett. c) e lett. d), della legge tavolare,

allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive

modificazioni).

2. - La Provincia di Bolzano si è costituita in giudizio

sostenendo l'infondatezza della questione proposta.

La Provincia osserva che la previsione di un potere di

accertamento rimesso alla Giunta o al suo Presidente, oltre tutto

suscettibile di annullamento da parte del giudice amministrativo, non

altera sostanzialmente il regime giuridico della proprietà pubblica

prefigurato dalle leggi statali.

La norma, che consente l'intavolazione sulla base del decreto di

accertamento della demanialità, rappresenta il necessario

collegamento del sistema generale con lo speciale regime della

pubblicità tavolare vigente nella Provincia di Bolzano, ma, ove il

decreto di accertamento risultasse illegittimo, la sentenza

definitiva consentirebbe al privato di ottenere la nuova

intavolazione a proprio favore.

Con successiva memoria la Provincia di Bolzano ha ulteriormente

illustrato le proprie argomentazioni a sostegno dell'infondatezza

delle questioni, ribadendole alla pubblica udienza del 23 febbraio

1988. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Bolzano mette in dubbio la legittimità

costituzionale dell'art. 14- bis della legge della Provincia di

Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 - alla cui stregua il Giudice tavolare

di Monguelfo ha riconosciuto titolo idoneo per intavolare "a nome

della Provincia" la proprietà di un bene del demanio idrico

provinciale il relativo decreto d'accertamento emesso dal Presidente

della Giunta provinciale - adducendo nel dispositivo "straripamento

di potere legislativo rispetto agli articoli 8 e 9 dello Statuto

Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei sensi di cui in

motivazione".

Dal rinvio alla parte motiva si ricava, più precisamente, che

l'art.14- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975,

n. 35, inserito dall'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 2

luglio 1981, n. 16, viene censurato sotto due profili. In via

principale, perché risulterebbero travalicati "i limiti di

competenza legislativa per materia" spettante alla Provincia di

Bolzano in forza dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto

Adige, il quale, per quanto riguarda il settore delle acque

pubbliche, attribuisce competenza legislativa alla Provincia

"solamente" con l'art. 8 n. 11 (porti lacuali), n. 17 (acquedotti) e

n. 24 (opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria) e con

l'art. 9 n. 9 (utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi

derivazioni a scopo idroelettrico). In via subordinata, perché,

anche se fosse possibile ricondurre la norma denunciata nell'ambito

delle materie di cui all'art. 8 oppure delle materie di cui all'art.

9, essa, in un caso, supererebbe il limite del rispetto dei princi'pi

dell'ordinamento giuridico dello Stato, limite indicato dall'art. 4,

e, nell'altro caso, supererebbe il limite del rispetto dei princi'pi

stabiliti dalle leggi dello Stato, limite indicato dall'art. 5 dello

stesso Statuto.

2. - A venire posti in discussione, sotto entrambi i profili

dedotti, sono tanto il conferimento di "poteri amministrativi di

accertamento" della demanialità ad organi della Provincia di

Bolzano, quanto l'attribuzione di particolari "effetti" sulle

iscrizioni tavolari ai provvedimenti definitivi emessi nell'esercizio

di quei poteri. L'art. 14- bis della legge della Provincia di Bolzano

12 luglio 1975, n. 35, consta, invero, di dieci commi, i primi otto

dei quali regolano dettagliatamente la forma, il contenuto e l'iter

procedimentale dell'atto di accertamento della demanialità, mentre

il nono conferisce efficacia di titolo per l'intavolazione all'atto

divenuto definitivo ed il decimo sottrae l'atto definitivo

all'applicabilità delle norme sui masi chiusi.

Peraltro, nonostante lo stretto legame esistente fra queste

disposizioni, tendenzialmente finalizzate le prime otto alle

previsioni racchiuse nelle ultime due, la questione di legittimità

qui esaminata è da ritenersi circoscritta al nono comma. È,

infatti, tale comma la norma sulla quale il decreto tavolare del

Pretore di Bolzano ha basato il decisum oggetto del reclamo proposto

al giudice a quo, secondo le linee di sviluppo proprie di una vicenda

giudiziaria incentrata, sin dal ricorso iniziale, sull'idoneità di

un atto d'accertamento emesso dal Presidente della Giunta provinciale

a valere quale titolo per intavolare "a nome della Provincia" la

proprietà del bene ivi considerato.

3. - La questione è fondata.

Decisiva si rivela la doglianza trasfusa nel primo dei due profili

dedotti, con conseguente assorbimento del secondo, a quello

subordinato.

Che fra le competenze della Provincia di Bolzano non rientri la

possibilità di configurare legislativamente nuovi titoli "per

l'intavolazione della proprietà" dei beni del demanio idrico emerge

- prima ancora che da un'analitica ricerca dei contenuti sottostanti

alle espressioni usate negli artt. 8 e 9 del Testo unificato delle

leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670) - dal raffronto con la potestà legislativa

spettante alla Regione ai sensi dello stesso Testo unificato e, più

in particolare, dal suo art. 4, n. 5, che esplicitamente include tra

le materie di competenza regionale l'"impianto e tenuta dei libri

fondiari".

Poiché, con riguardo al territorio del Trentino-Alto Adige (come

pure al territorio del Friuli-Venezia Giulia), la nozione di libro

fondiario rimanda in primis al "libro maestro costituito dalle

partite tavolari" (cfr. art. 2, primo comma, del Nuovo testo della

legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo

1929, n. 429, e modificato in molte delle sue disposizioni dalla

legge 29 ottobre 1974, n. 594), senza mai distinguere le iscrizioni

relative ai beni del demanio idrico da tutte le altre iscrizioni

tavolari (art. 8 del Nuovo testo), è da escludere che lo Statuto

speciale possa legittimare la Provincia autonoma di Bolzano

all'emanazione di norme legislative preordinate ad incidere

sull'intavolazione della proprietà dei beni del demanio idrico

provinciale. Tanto più quando, come nel caso dell'art. 14-bis, nono

comma, della legge 12 luglio 1975, n. 35, l'incidenza giunge al punto

di riconoscere efficacia di titolo per l'intavolazione ad un tipo di

provvedimento appositamente configurato dalla Provincia. Del resto,

la stessa competenza della Regione in materia di libri fondiari viene

di solito intesa come meramente integrativa della legislazione

statale, con precipuo riferimento all'organizzazione ed

all'apprestamento delle strutture necessarie per l'acquisizione e

conservazione delle scritture, non anche ad aspetti sostanziali.

Infatti, per espresso dettato dell'art. 29 delle Norme di attuazione

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvate con

d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, nemmeno le leggi della Regione

possono derogare alle norme statali in "materia di efficacia dei

libri fondiari", formula che richiede la previa individuazione dei

titoli in forza dei quali possono eseguirsi le intavolazioni (artt.

31-34 del Nuovo testo) e, quindi, cominciare ad esplicarsi i relativi

effetti.

4. - Anche le argomentazioni accuratamente svolte nelle ampie

memorie difensive della Provincia vanno rapportate a quanto fin qui

detto.

Anzitutto, il fatto che non vengano in discussione, per ragioni di

rilevanza, le parti dell'art. 14- bis della legge 12 luglio 1975, n.

35, attraverso le quali la Provincia di Bolzano, ente titolare di

demanio idrico, disciplina al suo interno il potere di emettere atti

diretti ad accertare la demanialità dei relativi beni, lascia del

tutto impregiudicate le considerazioni secondo cui tale potere

sarebbe collegato non alla competenza legislativa della Provincia

nella materia delle acque, bensì al generale potere che ogni ente

pubblico ha di dichiarare la demanialità dei beni che a tale titolo

gli appartengono.

D'altra parte, come riconosce la stessa difesa della Provincia, il

punto cruciale della questione sta nel verificare se l'art. 14-bis,

nono comma, della legge 12 luglio 1975, n. 35, abbia o no

individuato, in corrispondenza ai decreti definitivi d'accertamento

della demanialità provenienti da organi della Provincia, "ulteriori

titoli per le intavolazioni, oltre quelli previsti" dagli artt. 31 e

33 del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, e, più

particolarmente, dalla lettera d) dell'art. 33, ove tra gli atti, in

forza dei quali le intavolazioni possono eseguirsi, figurano inclusi

i "provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che

importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un

immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione e

estinzione".

Alla risposta negativa propugnata dalla difesa della Provincia sia

in base alla circostanza che la disposizione appena riprodotta si

esprime in termini tanto generali da rinviare a "qualunque atto

amministrativo definitivo", sia in base al rilievo che, comunque,

l'elencazione ivi contenuta non è tassativa, costituendo

esemplificazione e specificazione di quanto previsto dall'art. 31, il

quale "si riferisce più ampiamente e genericamente a tutti gli atti

pubblici", così da non consentire di ricavare "ragioni per escludere

gli atti d'accertamento della demanialità provenienti dal soggetto

titolare del demanio in questione" - è di ostacolo il duplice dato

che emerge dall'art. 4 n. 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in

favore della Regione Trentino-Alto Adige, e dall'art. 29 del d.P.R.

1° febbraio 1973, n. 49, in favore dello Stato. Entrambi portano a

concludere nel senso che gli artt. 31 e 33, primo comma, lettera d),

del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari non possono

intendersi riferiti, come, invece, ritiene la Provincia di Bolzano,

l'uno a "qualunque atto pubblico" e l'altro a "qualunque atto

amministrativo definitivo", compresi quelli configurati dalla

legislazione provinciale, ma debbono intendersi riferiti soltanto

agli "atti pubblici" ed ai "provvedimenti definitivi dell'autorità

amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della

proprietà o di un immobile o di un diritto tavolare o la sua

modificazione e estinzione" configurati dalla legislazione statale o,

tutt'al più (ma resta da verificare), dalla legislazione regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14-bis, nono

comma, della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35

(Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi

d'acqua e la difesa del suolo), nel testo inserito dall'art. 12 della

legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16 (Modifiche e

integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa

all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi

d'acqua e la difesa del suolo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:646 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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