Corte costituzionale

Sentenza n. 645/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo

comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12

("Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia,

norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e

modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42"),

promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1985 dal T.A.R. per la

Lombardia sul ricorso proposto dal Comune di Basiglio contro il

Comitato regionale di controllo della Regione Lombardia - Sezione di

Milano, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di annullamento avverso il

provvedimento negativo di controllo su delibera comunale, il T.A.R.

Lombardia ha sollevato di ufficio questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione

Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 "nella parte resa rilevante

dall'art. 59, secondo comma, della l. 10 febbraio 1953, n. 62", con

riferimento agli artt. 130, primo comma, e 97, primo comma, Cost..

2. - Ha ritenuto il giudice a quo che la norma regionale,

imponendo al Co.re.co di procedere all'audizione degli organi

rappresentativi degli enti soggetti al controllo - quando questi ne

facciano richiesta - ed attribuendo quindi agli amministratori

medesimi un interesse procedimentale tutelabile, potrebbe essere

intesa nel senso che l'eventuale omissione nel procedimento (mancata

audizione) determinerebbe l'acquisizione di efficacia di un atto

illegittimo (quello sottoposto al controllo) per effetto del disposto

dell'art. 59, secondo comma, della legge n. 62 del 1953, che pone il

termine di 20 giorni per l'esercizio del controllo.

E poiché - a detta del giudice - la funzione del controllo è

regolata da una legge della Repubblica (art. 130 Cost.), la norma

regionale avrebbe disciplinato una materia, riservata alla competenza

dello Stato, con disposizioni innovative rispetto alla legge n. 62

del 1953.

Inoltre la norma regionale denunciata contrasterebbe con l'art.

97, primo comma, Cost., perché in concreto vanificherebbe la

funzione del Co.re.co., tesa a stabilire la legittimità o meno degli

atti degli enti sottoposto al controllo.

3. - È intervenuta la Regione Lombardia, a difesa della

legittimità della norma censurata, sostenendo la infondatezza della

questione, sia perché la disposizione regionale non interferisce

nella disciplina sui poteri dell'organo e sugli effetti del

controllo, limitandosi a stabilire modalità procedimentali di

funzionamento, sia perché la pretesa incostituzionalità non

deriverebbe dal disposto della norma denunciata, bensì dalle

conseguenze che si avrebbero da una (supposta) corretta sua

applicazione, che consentirebbe all'ente soggetto al controllo di

ricorrere contro l'annullamento del Co.re.co quando sia stata omessa

la prevista audizione.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 97 Cost., infine, è

proprio la norma regionale ad assicurare il buon andamento della P.A.

con l'acquisizione di ogni elemento utile alla funzione di controllo. Considerato in diritto

1. - È sottoposto a sindacato della Corte l'art. 26, primo comma,

della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, il quale

stabilisce che, qualora gli organi rappresentativi degli enti

soggetti a controllo ne facciano richiesta per iscritto, in relazione

ad atti determinati, l'organo di controllo è tenuto a disporne

l'audizione e prevede altresì che debbano essere parimenti sentiti i

rappresentanti delle minoranze all'interno degli organi deliberativi

degli enti, quando ne facciano domanda informandone contestualmente

gli organi deliberativi stessi.

Ad avviso del giudice a quo la norma denunciata, nella parte resa

rilevante dall'art. 59, secondo comma, della legge n. 62 del 1953,

contrasterebbe con gli artt. 130, primo comma, e 97, primo comma,

Cost., perché, determinando l'invalidità dell'atto di controllo

ove, intervenuta la richiesta di audizione, questa venga omessa,

introdurrebbe una misura sanzionatoria non prevista dalla

legislazione statale in tema di controlli ed in particolare dall'art.

59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed inoltre, lungi dal

favorire il miglior esercizio di quella funzione, ne appesantirebbe

il procedimento finendo per vanificarla.

2. - La questione, come prospettata con riferimento ad entrambi i

parametri costituzionali invocati, è solo in parte fondata.

Può difatti convenirsi con la difesa della Regione interveniente,

secondo cui la norma non è censurabile in assoluto in quanto è

diretta a consentire una più attenta ed approfondita valutazione

degli elementi a favore o a sfavore a legittimità delle

deliberazioni da controllare, mediante la diretta audizione degli

organi rappresentativi dell'ente soggetto al controllo nonché dei

rappresentanti delle minoranze. Tuttavia, nonostante tale

apprezzabile finalità, per altro verso la norma stessa, per come è

congegnata, appare suscettibile di vanificare la funzione di

controllo, onde, sotto questo aspetto è invece censurabile.

Difatti, non essendo previsto alcun termine entro cui la richiesta

di audizione, per poter essere presa in considerazione, debba

pervenire agli uffici del Comitato regionale di controllo, potrebbe

avvenire che essa pervenga l'ultimo giorno utile per l'esercizio

della potestà di annullamento, così paralizzandola, perché, ove

per evitare la decadenza, tale potestà venisse ugualmente

esercitata, l'atto di controllo sarebbe illegittimo per essere stato

disposto senza la preventiva audizione nel frattempo richiesta.

Il contrasto con i parametri costituzionali invocati si manifesta

dunque in quella parte della norma che non prevede che, per poter

condizionare il procedimento, la richiesta di audizione debba

pervenire all'organo di controllo entro un congruo termine - che, in

mancanza di espressa previsione legislativa, è quello apprezzabile

dallo stesso organo, salvo il successivo sindacato giurisdizionale -

tale cioè da consentire di disporre l'audizione, lasciando

successivamente, a chi deve esercitare il controllo, il tempo

indispensabile per compiere le opportune valutazioni, ai fini

dell'esercizio della relativa funzione entro termine previsto

dall'art. 59 della legge n. 62 del 1953.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma,

della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12

("Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia,

norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e

modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979 n. 42")

nella parte in cui non prevede che la richiesta di audizione da parte

degli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo e da

parte dei rappresentanti delle minoranze debba pervenire agli organi

di controllo della Regione in un termine congruo per consentire

l'esercizio della funzione di controllo entro il termine di decadenza

previsto dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:645 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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