Corte costituzionale

Sentenza n. 632/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 30 marzo 1981,

n. 113, recante "Norme di adeguamento delle procedure di

aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della

Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976", promossi

con ricorsi della Regione Sicilia e della Provincia di Bolzano

notificati il 29 aprile e il 4 maggio 1981, depositati in cancelleria

il 4 e il 13 maggio 1981 ed iscritti ai nn. 9 e 14 del registro

ricorsi 1981;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Paolo Mercuri per la Provincia di Bolzano e l'avv.

dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 29 aprile 1981 la Regione Sicilia ha

impugnato la legge 30 marzo 1981 n. 113, in particolare la

disposizione dell'art. 1, secondo comma, ritenendola in contrasto con

gli artt. 5 e 116 della Costituzione e con l'art. 14 (lett. a; g; m;

o e p) dello statuto regionale.

2. - Con la legge indicata, recante "Norme di adeguamento delle

procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva

della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976", si

dispone, al secondo comma dell'art. 1, che: "le regioni a statuto

ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di

Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad

adeguare alle disposizioni della presente legge la loro normativa in

materia e quella relativa agli enti di sviluppo agricolo ed alle

istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, ai sensi dell'art.

6 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Costituiscono norme di principio

quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15".

3. - La regione ricorrente, richiamate le analogie con la

controversia definita con la sentenza n. 86/79 di questa Corte,

rileva che, nella norma in esame, l'obbligo di adeguamento posto a

carico delle regioni viene fondato non più sull'art. 117 Cost. ma

sull'art. 6 D.P.R. n. 616 del 1977, neppure questo però riferibile

alle regioni a statuto speciale.

Le disposizioni di principio, inoltre, cioè quelle contenute

negli artt. da 2 a 15, essendo troppo specifiche e di dettaglio, non

lascerebbero spazio ad una normazione regionale che non fosse

meramente ripetitiva.

Per l'applicazione delle direttive comunitarie, sostiene infine la

ricorrente, non è necessaria la mediazione della legge statale;

nelle materie di competenza legislativa primaria, riconoscendosi alle

direttive natura di norme di principio, spetterà alla Regione

emanare la disciplina interna di attuazione.

4. - Analoga impugnazione è stata proposta, con ricorso del 3

maggio 1981, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento

all'art. 8 nn. 1, 17, 21 e 25 dello statuto della Regione

Trentino-Alto Adige.

Oltre a censure del tutto simili a quelle formulate dalla regione

siciliana, viene eccepita la lesione della sfera di autonomia

costituzionalmente garantita alla provincia in quanto gli artt. da 2

a 15 della legge impugnata non riprodurrebbero puntualmente le

prescrizioni comunitarie, esorbitando perciò dal nesso di

connessione con la direttiva.

Anche l'esercizio di funzioni amministrative provinciali non potrebbe

essere disciplinato direttamente dalla legge nazionale di adeguamento

ma andrebbe invece riservato alla competenza della provincia, con i

limiti direttamente derivanti dalla direttiva, senza l'interposizione

della legge statale.

5. - Si è costituito con un unico atto in entrambi i giudizi il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, il quale, richiamate le sentenze di questa

Corte n. 182 del 1976 e n. 86 del 1979, pronunciate nei confronti di

regioni a statuto speciale, rivendica in primo luogo la legittimità,

in via di principio, della legge nazionale di attuazione della

direttiva comunitaria essendo lo Stato l'esclusivo responsabile

dell'adeguamento del diritto interno ai sensi degli artt. 189, terzo

comma, e 191, secondo comma, del Trattato di Roma.

Per quanto poi riguarda la materia regolata dalla direttiva n.

77/62, l'obbligo di adeguamento dello Stato italiano è stato

affermato dalla Corte di giustizia CEE con sent. 17 febbraio 1981

nella causa 133/80; a questo proposito viene inoltre messo in

evidenza che, prima della pubblicazione della legge impugnata né la

Regione siciliana, né la Provincia di Bolzano avevano adottato,

nell'esercizio dei loro poteri normativi, alcuna disposizione

attuativa della disciplina comunitaria. Nel merito l'Avvocatura

osserva che la legge statale di adeguamento della direttiva

comunitaria, quale è prevista in via generale dall'art. 6 del D.P.R.

n. 616 del 1977, non si propone di disciplinare direttamente

l'esercizio delle funzioni amministrative delle regioni o delle

province autonome: l'art. 1 della legge n. 113 del 1981 stabilisce

che regioni e province sono tenute ad adeguare alle disposizioni

della legge "la loro normativa"; come disposto dall'art. 6, secondo

comma, del D.P.R. n. 616 del 1977, solo in mancanza di legge

regionale dovrà essere osservata quella statale di attuazione anche

nell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale.

Ciò posto, prosegue l'Avvocatura, sono infondate anche le altre

censure che riguardano il contenuto della legge impugnata ed in

particolare le norme, definite di principio, degli artt. da 2 a 15.

La Provincia di Bolzano afferma che quelle disposizioni non

sarebbero meramente riproduttive delle prescrizioni comunitarie né a

queste conformi, sicché mancherebbe il necessario nesso univoco tra

la direttiva e la legge nazionale di adeguamento.

La censura così formulata risulterebbe però del tutto generica

non avendo la provincia ricorrente indicato quali disposizioni ed

articoli della legge siano difformi da prescrizioni della direttiva o

non trovino in queste il loro presupposto, né sono stati precisati

ragioni e limiti della ritenuta difformità. È allora impossibile,

sostiene l'Avvocatura, alcun concreto dibattito sulla censura così

formulata onde l'impugnazione deve ritenersi inammissibile.

Con la legge impugnata, inoltre, non sarebbe stato posto

all'autonomia normativa delle ricorrenti alcun limite che non risulti

dal sostanziale contenuto della direttiva comunitaria, e che, secondo

la giurisprudenza della Corte costituzionale, richiamata nelle due

sentenze prima citate, potrebbe legittimamente operare mediante legge

ordinaria dello Stato anche nei confronti di regioni a statuto

speciale o di province autonome.

Conseguentemente dovrebbe ritenersi infondata anche l'altra

censura, formulata dalla regione siciliana, pure relativa agli artt.

da 2 a 15 che porrebbero non già norme di principio, ma disposizioni

troppo specifiche e dettagliate che non lasciano spazio ad una

legislazione regionale che non sia meramente ripetitiva.

La legge impugnata costituirebbe infatti manifestazione del

potere, spettante esclusivamente allo Stato, di emanare le

disposizioni necessarie per dare attuazione nel nostro ordinamento

alle prescrizioni della direttiva comunitaria e le disposizioni della

legge stessa, che quelle prescrizioni sostanzialmente ripetono, non

ledono l'autonomia costituzionalmente garantita delle ricorrenti.

È certamente esatto, prosegue l'Avvocatura, che l'art. 6 D.P.R.

616/77, specialmente nella parte in cui prevede che la legge di

attuazione delle direttive comunitarie indichi espressamente le norme

di principio, non è applicabile alle regioni a statuto speciale,

tenute ad osservare, nello svolgimento della propria potestà

legislativa esclusiva, non già "i principi fondamentali stabiliti

dalle leggi dello Stato", bensì i principi dell'ordinamento

giuridico dello Stato col rispetto degli obblighi internazionali. Per

questo però, applicando il canone ermeneutico che impone di

interpretare la norma plurivoca nel senso che non la porti a

confliggere con norme di rango superiore, il secondo comma dell'art.

1 andrebbe interpretato nel senso di due distinti precetti: il primo,

diretto a tutte le regioni comprese quelle a statuto speciale ed alle

province autonome di Trento e Bolzano, recante l'obbligo di

adeguamento alla direttiva comunitaria onde evitare l'inadempimento

dell'obbligo internazionale da parte dello Stato; il secondo, diretto

alle regioni a statuto ordinario, nei cui confronti soltanto è

concepibile che una legge dello Stato stabilisca norme di principio

che costituiscano limite dell'autonomia regionale.

Nella fattispecie, posto che le norme di principio indicate dalla

legge n. 113 del 1981 coincidono, nel loro contenuto, con quelle

necessarie alla attuazione dell'obbligo internazionale, ne

conseguirebbe soltanto che anche il limite dei principi posti dalla

legge, da osservarsi dalle sole regioni a statuto ordinario, venendo

a coincidere con il limite del rispetto degli obblighi

internazionali, da osservarsi da tutte le regioni e province

autonome, non sarebbe in contrasto con le autonomie garantite dalla

Costituzione. Considerato in diritto

1. - Il ricorso della Regione Sicilia e quello della Provincia

autonoma di Bolzano sollevano sostanzialmente la medesima questione

di legittimità costituzionale nei confronti della legge 30 marzo

1981 n. 113: vanno pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Le ricorrenti censurano l'art. 1 comma secondo della legge 30

marzo 1981 n. 113; detta norma violerebbe le competenze primarie

previste nei rispettivi statuti speciali in quanto dispone anche nei

confronti della Regione Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano

l'obbligo di adeguare alle disposizioni della legge stessa le

rispettive normative ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 luglio 1977

n. 616.

La questione così sottoposta all'esame della Corte ripropone il

tema dell'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie

attribuite alla competenza delle regioni, con riferimento nella

fattispecie ad una regione, la Sicilia, e ad una provincia autonoma,

quella di Bolzano, dotate di autonomia speciale a norma dei

rispettivi statuti.

Come è stato detto in narrativa, la legge n. 113 del 1981 è

stata emanata per adeguare le procedure di aggiudicazione delle

pubbliche forniture alla direttiva della C.E.E. n. 77/62 del 21

dicembre 1976.

Questa direttiva è stata adottata dal Consiglio delle Comunità

europee in base al trattato istitutivo della C.E.E., ed in

particolare all'art. 100, alla norma cioè che prevede siano

stabilite direttive "volte al ravvicinamento delle disposizioni

legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che

abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento

del mercato comune".

Agli Stati membri l'art. 30 della direttiva stessa assegnava un

termine di diciotto mesi dalla notifica, entro il quale mettere in

vigore le misure necessarie per conformarsi.

Lo Stato Italiano non ha rispettato tale prescrizione; e, su

ricorso della Commissione, è stato dichiarato inadempiente

all'obbligo impostogli dal trattato con sentenza della Corte di

giustizia della C.E.E. del 17 febbraio 1981 nella causa n. 133/80. La

legge n. 113 del 1981 costituisce quindi l'adempimento tardivo di un

preciso obbligo derivante dal trattato della C.E.E.

Le ricorrenti riconoscono pienamente tale presupposto; e

riconoscono altresì che l'attuazione delle direttive comunitarie

costituisce un vincolo anche per l'esercizio della potestà

legislativa primaria od esclusiva nelle materie dove essa è prevista

dai rispettivi statuti di autonomia speciale; contestano invece - e

questo è l'oggetto dei ricorsi - che da una legge dello Stato

possano essere poste nei loro confronti altre norme vincolanti, in

particolare quelle che nella legge impugnata vengono definite "norme

di principio".

3. - La questione non è fondata.

La Corte si è già pronunciata più volte sul tema

dell'attuazione delle direttive comunitarie in rapporto al potere

statuale ed alle competenze sia delle regioni a statuto ordinario,

sia delle regioni e province autonome a statuto speciale. In

proposito è sempre fondamentale il riferimento al principio

affermato nella sentenza n. 142 del 1972 secondo cui "non è

sufficiente richiamarsi all'art. 189 comma 3 del Trattato di Roma

istitutivo della Comunità, che fa rinvio agli ordinamenti interni

degli Stati partecipanti per la disciplina del concreto esercizio

delle attività necessarie all'adempimento degli impegni da essi

assunti; ciò perché ogni distribuzione dei poteri di applicazione

delle norme comunitarie che si effettui a favore di enti minori

diversi dallo Stato contraente (che assume la responsabilità del

buon adempimento di fronte alla Comunità) presuppone il possesso da

parte del medesimo degli strumenti idonei a realizzare tale

adempimento anche di fronte all'inerzia della Regione che fosse

investita della competenza dell'attuazione".

Basterà poi richiamare quanto è stato successivamente affermato

nelle sentenze n. 182 del 1976 e nn. 81 e 86 del 1979. Come è detto

nella prima delle tre sentenze citate, la sfera di competenza delle

regioni "oltre ai limiti costituzionali nei confronti dello Stato

incontra limiti nelle norme e direttive comunitarie, per cui

nell'ambito dell'ordinamento comunitario anche le competenze primarie

o esclusive dell'autonomia regionale, non meno di quelle proprie

della sovranità statale, sono soggette a modificazioni che si

riflettono necessariamente nelle conseguenti disposizioni di

adattamento dell'ordinamento interno". "È certo che l'art. 189 (del

Trattato CEE) dichiara le direttive vincolanti per lo Stato, e che

solo allo Stato è riferibile la responsabilità internazionale nel

caso di violazione degli obblighi comunitari", recita ancora la

sentenza n. 182/76. Perciò l'intervento dello Stato (anche in

materia di competenza regionale) "trova precisamente la sua

giustificazione nel generale interesse nazionale ad un puntuale e

tempestivo adempimento degli obblighi in questione nell'intero

territorio dello Stato, in inscindibile correlazione con l'esclusiva

responsabilità internazionale dello Stato".

Con la seconda delle sentenze sopra richiamate, la n. 81 del 1979,

la Corte ha osservato che "il fenomeno della normazione, e

specificatamente delle direttive comunitarie, incide con crescente

rilievo sulle materie riservate alla competenza legislativa della

Regione".

Tale incidenza comporta a sua volta, nella salvaguardia del nostro

sistema costituzionale, che "l'attuazione in via legislativa delle

direttive comunitarie non prescinda dall'osservanza dei fondamentali

principi dell'autonomia e del decentramento".

È riconosciuto quindi alle regioni il potere di dare attuazione

alle direttive comunitarie nelle materie loro attribuite e

nell'ambito delle rispettive competenze; ma resta fermo il potere

dello Stato, quale destinatario dell'obbligo di cui all'art. 189 del

trattato C.E.E., di stabilire le norme necessarie per assicurare sia

l'esecuzione di detto obbligo in caso di inerzia o di ritardo delle

regioni, sia, ove occorra, l'uniformità delle relative misure di

esecuzione. L'apprezzamento delle esigenze unitarie compete, per

costante giurisprudenza della Corte, agli organi centrali dello

Stato.

In questi termini - vale a dire, in quanto sia indispensabile

all'esecuzione dell'obbligo comunitario di adattamento

dell'ordinamento interno alla prescrizione dell'ente sovranazionale -

la normativa statale costituisce un vincolo anche per le regioni e le

province autonome a statuto speciale nelle materie nelle quali è ad

esse attribuita una competenza esclusiva.

L'ultima delle sentenze di questa Corte sopra citate, la n. 86 del

1979 - cui, del resto, le ricorrenti fanno ampio riferimento -, ha

ribadito la legittimità di una norma che stabilisce come "in

mancanza di legge regionale", la stessa legge dello Stato (che

provvede all'attuazione di una direttiva comunitaria) "viene

osservata in tutte le sue disposizioni" anche per quanto riguarda

regioni ad autonomia speciale e province autonome.

La stessa sentenza precisa poi: "Il titolo, in base al quale le

ricorrenti sono nella specie tenute al rispetto della legge statale,

non risiede nell'art. 117, primo comma della Costituzione, ma

evidentemente, in tutte quelle norme della Costituzione o degli

statuti speciali, dalle quali discende che, non diversamente dalle

Regioni a statuto ordinario, le Regioni a statuto speciale e le

Province autonome di Trento e Bolzano devono nell'esercizio della

loro competenza legislativa, rispettare gli obblighi derivanti dal

Trattato istitutivo della CEE resi operanti nell'ordinamento

italiano".

4. - Dalla giurisprudenza di questa Corte si evince pertanto che

compete allo Stato garantire l'attuazione delle direttive

comunitarie; che la legge o l'atto normativo di attuazione è

operante in tutto il territorio nazionale; che le regioni e le

province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, possono

emanare le norme di attuazione delle direttive; che tali norme sono

vincolate non soltanto, come è ovvio, dai contenuti della direttiva,

bensì anche dalla normativa statale di attuazione in quanto

necessaria all'esecuzione dell'obbligo comunitario.

Siffatte regole valgono anche per le regioni a statuto speciale e

per le province autonome nelle materie in cui siano dotate di

competenza esclusiva.

Va da sé che il limite dei principi fondamentali nelle singole

materie - pur sempre operante nei confronti delle regioni a statuto

ordinario in generale in forza dell'art.117, primo comma Cost., ed

anche nei confronti delle regioni e province ad autonomia speciale,

laddove i rispettivi statuti prevedano una competenza concorrente non

è di per sé compreso nella normativa concernente l'attuazione delle

direttive comunitarie.

5. - In parallelo ed in corrispondenza con i principi affermati da

questa Corte, a partire dalla legge 16 maggio 1970 n. 281 la

legislazione nazionale si è sviluppata nei successivi provvedimenti

sia di carattere generale sia di specifica attuazione di determinate

direttive - quale la legge n. 113 del 1981, oggetto dei ricorsi in

esame - fino alla legge 16 aprile 1987 n. 183, avente per oggetto il

coordinamento delle politiche comunitarie e l'adeguamento

dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Detta legge

dispone con l'art. 13 che "le Regioni a statuto speciale e le

Province autonome di Trento e Bolzano nelle materie di competenza

esclusiva possono dare immediata attuazione alle direttive

comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dalla Costituzione

e dai relativi statuti speciali alle leggi dello Stato di cui al

comma 1 dell'articolo 12".

Poiché detto comma prevede che la legge di attuazione della

direttiva stabilisce "per le materie attribuite alle regioni le

necessarie norme di principio" appare evidente che queste vanno

intese come norme necessarie all'adempimento dell'obbligo di

attuazione della direttiva, non potendo altrimenti essere riferite

alle materie di competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome.

Questa interpretazione è ulteriormente confermata dal testo del

disegno di legge n. 835 presentato al Senato nel corso dell'attuale

legislatura (avente per oggetto "Norme generali sulle procedure per

l'esecuzione degli obblighi comunitari"). In particolare l'art. 7

(Competenze delle Regioni e delle Province autonome) stabilisce che

la legge statale di attuazione detta "tutte le norme necessarie

all'esecuzione degli obblighi comunitari"; la legge stessa deve

indicare "quali delle disposizioni in essa dettate per dare

attuazione alle direttive non sono derogabili dalla legge regionale

sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni della legge

regionale eventualmente già emanata. Nelle materie di competenza

esclusiva, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si

adeguano alla legge dello Stato nei limiti previsti dalla

Costituzione e dai relativi statuti speciali'; è ribadito poi che

"in mancanza della legge regionale, sarà applicato l'atto normativo

dello Stato in tutte le sue disposizioni". L'espressione

"disposizioni non derogabili" che sostituisce quella "norme di

principio", adoperata in precedenza è diretta evidentemente ad

eliminare ogni dubbio che possa sorgere in riferimento ai "principi

fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato" previsti dall'art.

117, primo comma Cost.

Quale che sia l'iter e la sorte definitiva del disegno di legge

citato, va dato atto che nella parte surriferita che qui interessa

sono chiaramente ed esplicitamente formulate le regole che

scaturiscono dalle norme costituzionali secondo i principi elaborati

dalle pronunce di questa Corte.

6. - Alla stregua dei principi sopra richiamati, le censure della

regione e della provincia ricorrenti appaiono pertanto destituite di

fondamento.

L'art. 1, secondo comma della legge n. 113 del 1981 impone alle

regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché alle

province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva

competenza, di adeguare alle disposizioni della legge medesima la

loro normativa in materia, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 luglio

1977 n. 616.

Secondo quanto affermano le ricorrenti il vizio di legittimità

consisterebbe appunto nel riferimento all'art. 6 del D.P.R. n. 616

che potrebbe essere applicato soltanto alle regioni a statuto

ordinario e non a quelle a statuto speciale.

Ora va in primo luogo rilevato che la prescrizione di adeguamento

delle rispettive normative è diretta alle regioni a statuto

ordinario ed a statuto speciale nonché alle province autonome "nella

loro rispettiva competenza". Ciò significa che il legislatore non ha

inteso porre alcun vincolo contrastante con la competenza esclusiva

prevista dagli statuti speciali della Regione Sicilia e della

Provincia di Bolzano.

In secondo luogo è d'uopo osservare che il richiamo dell'art. 6

del D.P.R. n. 616 nel contesto in cui è formulato può riferirsi

soltanto alla disposizione per cui la legge dello Stato che fa

proprie le direttive CEE "indica espressamente le norme di

principio", nonché alla norma che prevede: "In mancanza della legge

regionale sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue

disposizioni".

In proposito si osserva che, - come è stato esposto

precedentemente - alla luce dei principi elaborati da questa Corte

cui sostanzialmente si attiene la complessa normativa nella materia,

è pacificamente riconosciuta la legittimità della emanazione di una

legge statale di adeguamento alle direttive comunitarie, anche nelle

materie spettanti alla competenza normativa esclusiva delle regioni e

delle province autonome a statuto speciale, quale mezzo idoneo a

garantire la puntuale osservanza dell'obbligo che scaturisce

dall'art. 189 del trattato C.E.E.

È parimenti riconosciuto, - a prescindere dal richiamo all'art. 6

del D.P.R. n. 616 -, che la legge statale debba trovare generale

applicazione fino a quando le regioni non abbiano emanato le proprie

norme legislative. E qui vale la pena di sottolineare che né la

Regione Sicilia, né la Provincia di Bolzano ricorrenti si sono date

carico di emanare alcun atto normativo per dare attuazione alla

direttiva di cui si tratta.

Quanto alla indicazione delle norme di principio, anche per essa

vale il rilievo per cui, - indipendentemente dal riferimento al

citato art. 6 del D.P.R. n. 616 -, la cosiddetta "normativa di

principio" è legittimamente adottata e vincola pure le regioni ad

autonomia speciale e le province autonome, quando essa sia necessaria

per assicurare l'uniformità delle misure di esecuzione.

Tale esigenza di uniformità, rimessa alla valutazione degli

organi statali centrali e, nella specie, al legislatore nazionale,

non può essere ragionevolmente contestata nel caso in esame, tenuto

conto per di più - ed è stato precedentemente messo in evidenza che

la legge impugnata è diretta ad eseguire l'obbligo di attuazione di

una direttiva (la 77/62 del 1976) emanata in base all'art. 100 del

trattato C.E.E., vale a dire volta al ravvicinamento delle

disposizioni, legislative, regolamentari ed amministrative degli

Stati membri.

D'altra parte nell'art. 1 secondo comma della legge n. 113 non vi

è alcun riferimento all'art. 117 Cost., né esso alla luce delle

considerazioni su svolte potrebbe ritenersi implicito nel richiamo

all'art. 6 del D.P.R. n. 616.

7. - Parimenti infondate devono essere ritenute le censure

specificamente rivolte contro gli articoli da 2 a 15 della legge n.

113 del 1981. Le norme in essi contenute, indicate come norme di

principio dal secondo comma dell'art. 1, sarebbero troppo specifiche

e di dettaglio, nonché, secondo la Provincia di Bolzano, prive di un

nesso univoco con la direttiva comunitaria. A parte la considerazione

preminente che le censure sono formulate in modo generico, è

sufficiente rilevare che la normativa di principio, - così come è

stato sottolineato in precedenza -, è legittimamente determinata

dalla legge statale ed è vincolante anche per le regioni e province

autonome dotate di competenza esclusiva nella materia, quando sia

intesa ad assicurare l'attuazione della direttiva in modo coerente ed

idoneo a soddisfare l'adempimento dell'obbligo assunto dallo Stato in

forza dell'art. 189 del Trattato della CEE. Nella fattispecie nessun

argomento in contrario è stato addotto dalle ricorrenti, né si

rinviene alcun elemento che induca ad una diversa lettura delle norme

in discussione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Runiti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1 comma secondo e degli articoli da 2 a 15

della L. 30 marzo 1981 n. 113 ("Norme di adeguamento delle procedure

di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della

Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976") promosse

con i ricorsi indicati in epigrafe dalla Regione Sicilia e dalla

Provincia autonoma di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:632 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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