Corte costituzionale

Sentenza n. 630/1988

Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia di Bolzano

notificati il 29 agosto 1978 ed il 1° giugno 1979, depositati in

Cancelleria rispettivamente il 1° settembre 1978 e l'8 giugno 1979 ed

iscritti al n. 25 del registro ricorsi 1978 e al n. 18 del registro

ricorsi 1979, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei

decreti in data 26 giugno 1978 e 17 marzo 1979 del Ministro della

Pubblica Istruzione, aventi ad oggetto la ristrutturazione dei

circoli didattici delle scuole elementari in lingua tedesca della

Provincia di Bolzano;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e

l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con circolare n. 89 in data 5 aprile 1978, il Ministro della

Pubblica Istruzione impartiva disposizioni, per l'anno scolastico

1978-79, relativamente all'applicazione dell'art. 1 della legge 8

agosto 1977, n. 595 (concernente la determinazione dei ruoli organici

del personale direttivo della scuola elementare e del personale

educativo), assegnando, tra l'altro, nove nuovi posti di direttore

didattico per le scuole elementari in lingua tedesca della Provincia

di Bolzano.

Con successivo decreto ministeriale del 26 giugno 1978, venivano

ristrutturati, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, i circoli

didattici delle scuole elementari in lingua tedesca della Provincia

di Bolzano ed, in particolare, venivano istituiti nove nuovi circoli

(Bolzano IV, Brunico III, Chiusa II, Laces, Laives, Lana II, Merano

III, Siusi e Vipiteno II), sulla base di un piano predisposto dal

competente intendente scolastico, in conformità alle disposizioni di

cui alla citata circolare.

La Provincia Autonoma di Bolzano, con ricorso in data 28 agosto

1978, ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione a tale

decreto, considerato invasivo della propria competenza ad emanare

provvedimenti di ristrutturazione e di istituzione di nuovi circoli

didattici per le scuole elementari in lingua tedesca di quella

provincia.

Osserva, in proposito, la ricorrente che, ai sensi degli artt. 9,

n. 2, 16 e 19 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto

Adige nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, alla

Provincia Autonoma di Bolzano sono attribuite potestà legislative ed

amministrative in materia di istruzione elementare e secondaria.

L'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, con cui sono state

emanate le norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione

Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia

di Bolzano, ha precisato che "resta ferma la competenza dello Stato

in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante -

ispettivo, direttivo o docente - di ruolo e non di ruolo, delle

scuole d'istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola

popolare, della Provincia di Bolzano".

Il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 26 giugno 1978

attiene, ad avviso della ricorrente, alla organizzazione delle

strutture scolastiche, e non allo stato giuridico ed economico del

personale insegnante e, pertanto, non era di competenza statale.

Né può osservarsi, in contrario, che il provvedimento de quo

sostanzialmente inciderebbe sugli organici del personale insegnante

direttivo, creando nove nuovi posti di direttore didattico. In

effetti, tali posti erano già stati assegnati alla Provincia di

Bolzano con la citata circolare ministeriale n. 89/78. Del resto,

l'art. 11 del T.U. delle leggi sulla istruzione elementare (R.D. 5

febbraio 1928, n. 577) dispone che il territorio del Provveditorato

agli Studi (nella provincia di Bolzano: Sovraintendenza e Intendenza

scolastiche ex art. 19 dello Statuto Speciale) "è diviso, con

decreto ministeriale......limitatamente alla parte non compresa nella

giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in

circoli didattici".

La legge 8 agosto 1977, n. 595, all'art. 1, primo comma - si

rileva - ha stabilito un aumento del numero dei posti di direttore

didattico nell'organico nazionale, da compiersi, a norma del secondo

comma, nell'arco di tre anni. Il terzo comma dello stesso art. 1

regola il relativo procedimento, prevedendo che il Ministero della

Pubblica Istruzione effettui l'adeguamento della distribuzione sul

territorio dei circoli didattici esistenti e provveda alla

ripartizione dei nuovi posti di direttore didattico, e ciò per

l'intero territorio nazionale, senza eccezioni per la Provincia di

Bolzano.

In sede di applicazione per l'anno 1977-78 delle predette

disposizioni al territorio di quella provincia, il Ministro, in

ossequio alla speciale autonomia di cui la stessa gode, aveva operato

in conformità alle richieste formulate dall'Intendente per le scuole

in lingua tedesca, emanando, secondo il piano dallo stesso

predisposto, il d.m. 7 novembre 1977, contenente l'istituzione del

circolo di Appiano.

Lo stesso procedimento è stato seguito per l'anno 1978-79, con

l'emanazione del d.m. 26 giugno 1978, impugnato dalla Provincia

Autonoma di Bolzano, diversamente dal formalmente identico decreto

relativo all'anno precedente.

L'infondatezza della contestazione risulta, secondo la difesa

dell'autorità intervenuta nel giudizio, dalla considerazione che la

competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del

personale direttivo delle scuole elementari, affermata dall'art. 1,

u.c., del d.P.R. n. 116 del 1973, viene ribadita, anche per quanto

riguarda le variazioni degli organici, dall'art. 4, u.c., dello

stesso testo.

Né può sostenersi che la strutturazione territoriale dei circoli

didattici - come anche la determinazione del numero degli stessi -

riguardi genericamente l'organizzazione dell'istruzione elementare, e

non investa lo stato giuridico e gli organici del personale direttivo

delle scuole elementari.

L'art. 4 del d.P.R. n. 116 del 1973, nell'attribuire alla

Provincia Autonoma di Bolzano la competenza relativa all'istituzione

di nuove scuole elementari nel proprio territorio, stabilisce che

essa provveda d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.

Pertanto, pur ritenendosi l'art. 4 d.P.R. n. 116 del 1973 applicabile

all'analoga ipotesi della istituzione di nuovi circoli didattici, la

normativa dettata dalla legge n. 595 del 1977 non risulta

incompatibile con la ricordata disciplina: la strutturazione dei

circoli didattici, per il territorio della Provincia Autonoma di

Bolzano, deve essere deliberata d'intesa tra le autorità dello Stato

e quelle della Provincia stessa.

Nel caso di specie, l'intesa si è realizzata attraverso la

duplice fase della proposta (da parte della Provincia di Bolzano) e

della deliberazione conforme del Ministro della Pubblica Istruzione.

Sotto tale profilo, l'impugnazione proposta avverso il decreto del

26 giugno 1978, sottolinea l'Avvocatura Generale dello Stato, ha

natura meramente formale, in quanto il decreto de quo si è limitato

ad approvare il piano di ristrutturazione predisposto dall'Intendente

scolastico che, con lettera del 19 maggio 1978, lo aveva trasmesso

"per l'approvazione definitiva da parte di codesto Ministero",

richiedendo, quindi, un provvedimento identico a quello

successivamente impugnato.

È pur vero che nei giudizi per conflitto di attribuzione la Corte

costituzionale non ritiene che possa darsi rilevanza assoluta

all'acquiescenza. Ma, si rileva, è evidente che la Provincia di

Bolzano, proponendo il ricorso, ha radicalmente mutato il

comportamento tenuto non solo l'anno precedente, ma anche nel corso

del procedimento amministrativo concluso con l'emanazione dell'atto

impugnato.

3. - Con ricorso in data 1° giugno 1979, la Provincia Autonoma di

Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione, adducendo identiche

argomentazioni, anche in relazione al decreto del Ministro della

Pubblica Istruzione 17 marzo 1979, recante la ristrutturazione dei

circoli didattici delle scuole di lingua tedesca per l'anno

scolastico 1979-80.

4. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

riprodotto le conclusioni relative al precedente ricorso. Considerato in diritto

1. - I due ricorsi possono essere riuniti e deciso con un'unica

sentenza in quanto prospettano questioni identiche.

1.1. - La Provincia Autonoma di Bolzano si duole che lo Stato

abbia invaso la sfera della sua competenza emanando decreti

ministeriali in data 26 giugno 1978 e 17 marzo 1979, diretti alla

ristrutturazione dei circoli didattici della Provincia ricorrente per

le scuole in lingua tedesca rispettivamente per gli anni scolastici

1978-1979 e 1979-1980.

A parere della ricorrente, risulterebbero violati:

a) gli artt. 9, n. 2, 16 e 19 dello Statuto speciale per la

Regione Trentino Alto Adige nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670, che attribuiscono alla provincia di Bolzano le potestà

legislative ed amministrative in materia di istruzione elementare e

secondaria;

b) l'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (Norme di

attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in

materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano) che fa

salva la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed

economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente

-, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di istruzione elementare e

secondaria, nonché di scuola popolare, della provincia di Bolzano;

c) l'art. 11 del T.U. delle leggi e norme giuridiche sulla

istruzione elementare, approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, il

quale dispone che il territorio del Provveditorato agli Studi della

Sopraintendenza ed Intendenza scolastica ex art. 19 dello Statuto

speciale per la provincia di Bolzano, "con decreto ministeriale, è

diviso, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei

Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici";

d) l'art. 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 595,

che stabilisce che il Ministero della Pubblica Istruzione provvede

alla ripartizione dei nuovi posti da istituire dopo avere effettuato

l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli

didattici.

2. - I ricorsi sono fondati.

Ai sensi degli artt. 9, n. 2, 16 e 19 del d.P.R. 31 agosto 1972,

n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) alla

Provincia Autonoma di Bolzano sono state attribuite, in armonia con

la Costituzione e con i principi stabiliti dalle leggi dello Stato

stesso, la potestà legislativa ed amministrativa in materia di

istruzione elementare e secondaria.

Tali attribuzioni sono state ribadite e precisate con l'art. 1 del

successivo d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (recante norme di

attuazione del suddetto Statuto speciale in materia di ordinamento

scolastico in Provincia di Bolzano), a norma del quale le competenze

statali in siffatta materia restano ferme, nell'ambito provinciale,

limitandosi soltanto ai temi dello stato giuridico e del trattamento

economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente

-, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di istruzione elementare e

secondaria, nonché di scuola popolare.

I provvedimenti ministeriali, in relazione ai quali sono stati

sollevati i conflitti di cui sopra, concernendo la ristrutturazione

dei circoli didattici delle scuole elementari di lingua tedesca nel

territorio della provincia ricorrente, si pongono chiaramente in

violazione del testé delineato assetto ripartitorio delle

competenze, poiché non incidono sulla materia dello stato giuridico

o del trattamento economico del personale insegnante addetto a tali

scuole, che è la sola riservata alla competenza statale, in forza

delle summenzionate disposizioni: essi riguardano, invero, aspetti

organizzativi (di definizione degli ambiti territoriali di circoli

didattici già individuati nella loro consistenza numerica in

applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 595) che, secondo le

medesime disposizioni non possono non ritenersi attribuiti alla

competenza provinciale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza a

provvedere alla ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole

in lingua tedesca della Provincia medesima e, per l'effetto, annulla

i decreti del Ministro della Pubblica Istruzione 26 giugno 1978 e 17

marzo 1979, concernenti tale ristrutturazione, rispettivamente per

gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:630 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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