Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1981

Altra decisione · depositata il 15/04/1981 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

citata

  • art. 5d.l. 2/1977
  • art. 1legge 62/1977
  • art. 2legge 62/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

notificato il 2 luglio 1977, depositato in cancelleria il 13 luglio

1977 ed iscritto al n. 13 del registro 1977, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Tesoro 21

aprile 1977, avente ad oggetto: "Modalità per l'ottenimento delle

quote di mutuo di cui all'art. 5 del decreto legge 17 gennaio 1977, n.

2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, recante consolidamento

delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso 2 luglio 1977 il Presidente della Regione

siciliana nel sollevare il conflitto ha impugnato il decreto del

Ministro del Tesoro 21 aprile 1977 avente ad oggetto le modalità per

il calcolo dei mutui concessi agli enti locali in base al d.l. 17

gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62,

perché ritenuto lesivo, limitatamente al disposto degli artt. 1 e 2,

della potestà che deriverebbe alla Regione siciliana dalle leggi

regionali 3 aprile 1956, n. 22, e 29 marzo 1963, n. 27, sulle

anticipazioni in favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali

siciliane.

Ritenuto che il Presidente della Regione ha rinunziato al ricorso

con atto 10 agosto 1978, depositato in cancelleria il 27 febbraio

1979, e che la rinunzia risulta accettata con dichiarazione

dell'Avvocatura dello Stato, in nome del Presidente del Consiglio,

apposta in calce all'atto stesso.

Considerato che, in conseguenza dei regolari atti di rinunzia e di

accettazione suindicati, si deve dichiarare estinto il processo.

Visto l'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i

giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia,

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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