Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1975

Altra decisione · depositata il 12/03/1975 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10d.l. 7/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, ultimi

tre commi, e/o 5, 7, 11 e 12 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito

in legge 11 marzo 1970, n. 83 (Norme in materia di collocamento e

accertamento dei lavoratori agricoli), promosso con ricorso del

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19

febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto

al n. 36 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto notificato il 19 febbraio 1972, il Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe

Guarino, ha proposto ricorso per la dichiarazione di

incostituzionalità dell'art. 10, ultimi tre commi, del d.l. 3 febbraio

1970, n. 7, e/o degli artt. 5,7,11 e 12 dello stesso provvedimento

(cvt. in l. 11 marzo 1970, n. 83), per contrasto con l'art. 7, ultimo

comma, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, secondo cui

"i cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla

precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia

stessa, esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo

linguistico o sull'anzianità di residenza".

La difesa della Provincia premette che la decisione della Corte n.

192 del 1970, con la quale venne accolto un analogo ricorso, ha

prodotto effetti circoscritti alle aziende agricole con non più di sei

dipendenti, mentre oltre questo limite riprende vigore la regola

generale dell'osservanza, nell'avviamento al lavoro, dell'ordine di

iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, regola generale

che pregiudica il diritto alla precedenza costituzionalmente garantito

ai residenti nella Provincia di Bolzano. Ad avviso della ricorrente

l'art. 10 del citato d.l. vanifica, nel settore del lavoro agricolo,

il suddetto diritto alla precedenza costituzionalmente garantito,

consentendo a qualsiasi cittadino, anche non residente nella Provincia

di Bolzano, di trasferire la propria iscrizione nelle relative liste di

collocamento, senza cambiare la propria residenza, con conseguente

necessaria applicazione della regola generale sopra ricordata.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 9 marzo 1972, chiedendo dichiararsi

inammissibile, o respingersi nel merito, il ricorso della Provincia.

Osserva la difesa dello Stato che la soluzione del problema dei

rapporti tra preesistente disciplina legislativa dello Stato e

sopravvenuta modifica dello Statuto speciale deve aver luogo garantendo

la continuità dell'ordinamento giuridico senza produrre vere e proprie

lacune nella preesistente disciplina legislativa. L'interpretazione

sistematica e le norme transitorie della legge costituzionale n.1 del

1971, dimostrerebbero che il nuovo statuto regionale non determina

immediatamente l'illegittimità costituzionale delle preesistenti leggi

dello Stato con esso confliggenti, dovendosi invece attendere

l'emanazione delle necessarie norme di attuazione.

Alla pubblica udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto

venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per

effetto dell'emanazione del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale dovrebbe decidere se violino o meno il

diritto alla precedenza costituzionalmente garantito ai lavoratori

residenti nella provincia di Bolzano (art. 7, ultimo comma, legge

costituzionale n. 1 del 1971), gli artt. 10, ultimi tre commi, 5, 7, 11

e 12 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito in legge 11 marzo 1970,

n. 83), secondo cui, essendo consentito ai lavoratori agricoli non

residenti nella provincia di trasferire la loro iscrizione nelle

relative liste di collocamento, deve seguirsi, nel conseguente avvio al

lavoro, l'ordine derivante dall'anzianità di iscrizione, con

equiparazione tra cittadini residenti e non residenti.

La provincia di Bolzano ha precisato, nel proposto ricorso, di aver

denunciato le norme impugnate nella parte in cui avrebbero potuto

vanificare il diritto alla precedenza riconosciuto ai cittadini

residenti nella provincia di Bolzano.

Occorre ora ricordare che con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, sono

state emanate norme di attuazione delle nuove disposizioni statutarie,

in materia di collocamento al lavoro, con le quali si è provveduto,

tra l'altro, alla necessaria armonizzazione tra la preesistente

legislazione generale in argomento e i nuovi principi

corrispondentemente enunciati dalla legge costituzionale n. 1 del 1971.

In particolare, per effetto degli artt. 5 e 7 del citato d.P.R. n. 280

del 1974, pubblicato nelle more del presente giudizio, risultano

abrogate le norme denunciate dalla ricorrente, essendosi garantito, con

opportune disposizioni, che i lavoratori residenti nella provincia di

Bolzano precedano gli altri lavoratori iscritti nelle relative liste di

collocamento, a prescindere dall'anzianità di iscrizione maturata in

altre provincie.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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