Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1968

Altra decisione · depositata il 06/06/1968 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

siciliana notificato il 20 dicembre 1967, depositato in cancelleria il

28 successivo ed iscritto al n. 34 del Registro ricorsi 1967, per

conflitto di attribuzione tra la stessa Regione e lo Stato sulla

spettanza della tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che

si sbarcano nei porti e nelle spiagge e del diritto di imbarco e di

sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente

dall'estero.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Pietro Virga, per la

Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Presidente della Regione siciliana, con ricorso depositato

il 28 dicembre 1967, ha sollevato conflitto d'attribuzione contro il

Presidente del Consiglio dei Ministri e contro il Ministro per le

finanze. In esso chiede l'annullamento delle circolari 19 luglio 1967,

n. 3417/Div. XII e 28 luglio 1967, n. 3493/Div. XII, con le quali il

Ministero per le finanze (Direzione generale dogane) rivendica allo

Stato i proventi del diritto di sbarco dagli aerei di merci provenienti

dall'estero (art. 7 legge 9 gennaio 1956, n. 24) e della tassa di

sbarco, istituita con l'art. 1 del R.D.L. 21 dicembre 1931, n. 1592,

sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti o sulle

spiagge nazionali (questa è stata riscossa sempre dalla Regione;

quella, posteriore alle norme d'attuazione del 1948, è riscossa dallo

Stato).

Secondo la Regione, la tassa e il diritto contestati hanno natura

tributaria, come risulterebbe dalla denominazione legislativa e dal

carattere della prestazione che è imposta dalla legge, poco importando

il fatto che le relative somme affluiscano a un capitolo del bilancio

comprendente le entrate del Ministero del trasporti. Dato ciò, se

fossero proventi doganali, spetterebbero alla Regione poiché rientrano

fra i diritti marittimi ("diritti diversi") che le norme d'attuazione

riservano ad essa nella tabella D, art. 2; ma lo sono, come ritiene

anche il Ministero, e perciò le spettano poiché le stesse norme

attribuiscono tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo

territorio (salvo le nuove, che qui non interessano). Tertium non

datur.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rispondendo con le

deduzioni depositate dall'Avvocatura dello Stato il 4 gennaio 1968, si

richiama alla sentenza 1967 n. 146 della Corte costituzionale. Questa

sentenza ha affermato che in via di principio spettano allo Stato tutti

i diritti doganali, cioè i proventi tributari riscossi con operazioni

doganali e in connessione con fatti di importazione ed esportazione.

Del proventi doganali vanno alla Regione solo quelli elencati nella

tabella D delle norme d'attuazione, che non comprende i diritti e le

tasse di sbarco: infatti i "proventi eventuali", che vi sono indicati

(art. 1 lett. H sui dazi, 2 lett. F sui diritti marittimi e punto 5

sulle imposte di consumo), costituiscono entrate innominate ed incerte,

dovute quando concorrono particolari circostanze (interessi, spese,

diritti accessori, ecc.), e non entrate nominate e certe come quelle

doganali. Il ricorso perciò dovrebbe essere respinto.

3. - Nella memoria depositata il 24 aprile 1968 il Presidente del

Consiglio sostiene che le tasse e i diritti di sbarco danno luogo ad

entrate che non sono tributarie, secondo la legge dello Stato, e

perciò, essendo connessi ad attività amministrativa statale, non

spettano alla Regione (arg. ex art. 1 lett. a norme di attuazione):

tanto è vero che sono iscritti al titolo II cap. 2065 e 2165 del

bilancio dello Stato (entrate extra tributaria) e non rientrano fra "i

diritti marittimi diversi" iscritti invece al titolo I cap. 1453

(entrate tributarie).

Nella memoria depositata l'8 maggio 1968 la Regione nega che le

tasse e i diritti di sbarco abbiano natura doganale: come riconosce lo

stesso Ministero, non sono dovuti per il fatto dell'importazione, sono

commisurati al peso, non al valore, delle merci e si pagano anche sulle

merci importate (d'altronde, se fossero diritti doganali, sarebbero

compresi fra le "entrate diverse concernenti la dogana", riservate alla

Regione). Infine non sarebbero tasse poiché non vi corrisponde alcun

servizio pubblico divisibile.

4. - Nella discussione orale le parti hanno illustrato le loro

tesi. Considerato in diritto :

La Regione siciliana, ricorrendo per conflitto d'attribuzione

contro le due circolari del Ministero per le finanze, rivendica la

tassa di sbarco, nei porti e nelle spiagge, di merci provenienti

dall'estero e di diritto di sbarco e imbarco, negli aerodromi, di merci

provenienti dall'estero o destinate all'estero.

Il ricorso non può essere accolto.

La tassa relativa ai porti e alle spiagge è per la dottrina, ab

antiquo e pacificamente, un tributo doganale, mentre nel bilancio dello

Stato figura fra le entrate extratributarie. L'analogo diritto relativo

agli aerodromi è invece configurato nella legge 9 gennaio 1956, n. 24,

nei lavori preparatori e nel bilancio statale come il corrispettivo, a

carattere extratributario, d'un uso speciale degli aeroporti (art. 701

Cod. nav.), mentre la dottrina non si è sostanzialmente pronunciata.

La Corte non ritiene che occorra prendere posizione sul problema

poiché, comunque lo si risolva, la conclusione, ai fini della causa,

è la stessa.

Infatti, costituiscano tributi doganali o proventi extratributari,

quella tassa e quel diritto non sono stati mai attribuiti dalle norme

d'attuazione alla Regione siciliana: i proventi doganali e i diritti

marittimi, che le vennero conferiti, sono quelli elencati nella tabella

D, annessa alle norme, nella quale non figurano espressamente né la

tassa né il diritto di sbarco o di imbarco. Neanche le voci generiche

"diritti (marittimi) diversi" e "entrate... diverse concernenti... le

dogane" li ricomprendono: la tabella, notoriamente, è stata compilata

sul modello del "Quadro di classificazione delle entrate" dello Stato

(cap. 1451 - 53, 1459 - 61, 1463, 1600, 2004, 2010/12), di cui ricalca

le voci, la loro numerazione con lettere o cifre, perfino (entro certi

limiti) l'ordine di elencazione; nel "Quadro" i "diritti diversi" e le

entrate... diverse concernenti le dogane", quale che sia il loro

contenuto (soprattassa di ancoraggio, tassa di ammissione ad esami per

conseguimento di titoli professionali marittimi, diritti di licenza,

ecc.), non si riferiscono né alla tassa né al diritto contestati in

questa causa: tassa e diritto rientrano infatti in altri capitoli (cap.

2065 n. 3 e 2162 n. 3).

Ne deriva che i due proventi, essendo estranei alle norme di

attuazione, non sono stati attribuiti alla Regione siciliana e perciò

restano allo Stato (v. sentenza n. 146 del 1967 della Corte

costituzionale).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato far propri la tassa speciale per le

merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge

(art. 1 della legge 21 dicembre 1931, n. 1592) e il diritto di imbarco

e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente

dall'estero (art. 7 legge 9 gennaio 1956, n. 24), e respinge pertanto

il ricorso 19 dicembre 1967 della Regione siciliana, citato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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