Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1959

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1959 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 marzo 1959

concernente "provvedimenti in favore dei maestri idonei dei ruoli in

soprannumero, nonché dei maestri idonei del concorso ordinario del

1955", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato il 25 marzo 1959, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 4 aprile 1959 ed iscritto al n. 4 del

Registro ricorsi 1959.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della

Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1959 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il

ricorrente e l'avvocato Antonio Sorrentino per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 marzo 1959 ha

approvato una legge concernente "provvedimenti in favore dei maestri

idonei dei ruoli in soprannumero, nonché dei maestri idonei del

concorso ordinario del 1955" (legge promulgata il 12 maggio 1959 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 maggio

1959, n. 28).

Con l'art. 1 della detta legge si dispone la proroga per un

quinquennio, a partire dall'anno scolastico 1959-60, della validità

delle graduatorie provinciali degli idonei del concorso magistrale

regionale di cui al decreto assessoriale 20 gennaio 1955, n. 117,

nonché delle graduatorie degli idonei dei concorsi speciali per le

aliquote del 60% e del 20% ai sensi della legge 6 maggio 1955, n. 40.

Con l'art. 2 della legge medesima si dispone che per il suddetto

periodo di tempo i due quinti dei posti residui, che per l'art. 2,

primo comma, della citata legge n. 40 del 1955 avrebbero dovuto essere

messi a concorso, saranno invece ripartiti tra le due categorie dei

maestri previste dalla legge stessa. Ai maestri compresi nella

graduatoria del concorso magistrale bandito con il decreto assessoriale

n. 117 del 1955 saranno altresì attribuiti i posti non conferiti nello

stesso quinquennio a seguito dell'espletamento del concorso del ruolo

speciale transitorio.

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso 25

marzo 1959, notificato in pari data al Presidente della Regione e

depositato nella cancelleria della Corte il 4 aprile 1959 (e del quale

è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24

aprile 1959, n. 99, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione 14 aprile

1959, n. 22), ha impugnato la legge in oggetto, chiedendo che ne sia

dichiarata l'illegittimità costituzionale in riferimento agli articoli

43 e 14, lett. q, dello Statuto siciliano.

Il Commissario ha premesso che con la legge regionale 23 dicembre

1954, n. 49, contenente norme per l'espletamento di concorsi regionali

per posti di insegnante elementare, l'Assessore per la pubblica

istruzione fu autorizzato a bandire ogni biennio concorsi per titoli ed

esame a posti di maestro elementare.

Avverso tale legge fu proposto gravame davanti l'Alta Corte per la

Regione siciliana per difetto di competenza dell'Assemblea a legiferare

in materia di personale delle scuole elementari, non essendo

intervenuto il passaggio della categoria dallo Stato alla Regione.

Il ricorso venne respinto per la considerazione che il personale da

assumere in base alla legge impugnata non avrebbe dovuto passare alle

dipendenze dello Stato, ma essere immesso in ruoli regionali previsti

dalla legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, e istituiti con il decreto

legislativo del Presidente della Regione 25 settembre 1947, n. 60,

modificato con la legge di ratifica 3 luglio 1948, n. 31. Con decreto

assessoriale n. 117 del 1955 fu indetto il concorso richiamato nella

legge ora impugnata, ma i vincitori vennero nominati con provvedimenti

dei Provveditori agli studi e immessi nei ruoli provinciali costituiti

esclusivamente da personale statale, non avendo avuto il ruolo

regionale pratica attuazione.

Gli insegnanti elementari che prestano servizio in Sicilia sono

inquadrati in ciascuna provincia in ruoli nei quali sono iscritti

maestri entrati in carriera in seguito a concorsi statali e vincitori

dei vari concorsi regionali, compresi quelli richiamati negli articoli

1 e 2 della legge in questa sede impugnata.

Nei riguardi del personale addetto all'istruzione elementare non ha

finora trovato attuazione la norma dell'art. 43 dello Statuto

siciliano; il conferimento di nuovi posti, utilizzando con la disposta

proroga le graduatorie dei concorsi, non potrebbe dar vita a un

rapporto di impiego diverso da quello posto in essere dalla prima

applicazione delle graduatorie stesse.

Poiché i maestri elementari debbono tuttora considerarsi impiegati

statali, dalla potestà legislativa regionale deve rimanere esclusa la

disciplina dei concorsi, in quanto costituiscono l'atto iniziale per le

immissioni in carriera.

Né d'altra parte, secondo il Commissario, la materia può

rientrare nella competenza regionale in base all'art. 14, lett. r,

dello Statuto, essendo stato ormai precisato che la dizione "istruzione

elementare" si riferisce alla materia in parola soltanto sotto il suo

aspetto organico e funzionale.

Osserva, infine, il Commissario che la proroga delle precedenti

graduatorie verrebbe a precludere nuovi concorsi, creando così una

posizione assai vantaggiosa per un determinato numero di persone con

conseguente grave pregiudizio di molti aspiranti forniti di adeguata

preparazione.

Il Presidente della Regione, rappresentato e difeso dall'avvocato

Antonio Sorrentino, si è costituto in giudizio, depositando le sue

deduzioni il 14 aprile 1959.

La difesa premette che con la legge regionale 23 dicembre 1954, n.

49, furono dettate norme per l'espletamento di concorsi regionali a

posti di insegnante elementare. Tale legge fu impugnata dal Commissario

dello Stato, ma il ricorso fu respinto dall'Alta Corte in quanto la

legge stessa riguardava e non poteva che riguardare ruoli regionali; da

ciò trae la Regione la conseguenza che in occasione di ulteriori leggi

emanate per integrare o anche parzialmente modificare la legge n. 49

del 1954 non è dato riproporre un problema già risolto con giudicato.

Contro il rilievo del Commissario dello Stato che i maestri assunti

in base ai concorsi banditi in applicazione della citata legge sono

stati immessi in ruoli provinciali formati da personale statale, la

difesa deduce che con tale rilievo si incorre in un vizio logico, in

quanto la immissione in ruolo del personale di cui trattasi porrebbe un

problema di legittimità di applicazione della legge ma non

consentirebbe di riaprire discussioni sulla legittimità costituzionale

della legge stessa.

Per quanto riguarda le considerazioni finali enunciate nel ricorso,

esse incidono non sulla legittimità costituzionale ma sul merito della

legge, sui criteri cioè di opportunità cui essa è informata, criteri

che sono rimessi all'insindacabile apprezzamento dell'organo

legislativo regionale.

La difesa conclude chiedendo che il ricorso del Commissario sia

respinto.

L'Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata il 28

ottobre 1959, in replica alle deduzioni della Regione e richiamando

giurisprudenza di questa Corte, in primo luogo osserva che ogni

provvedimento legislativo ha una sua autonomia giuridica, onde un nuovo

provvedimento può essere oggetto di impugnativa anche se la legge da

cui esso trae origine non sia stata impugnata o se la proposta

impugnativa sia stata respinta. In secondo luogo rileva che la legge

ora impugnata si basa sia sulla legge 23 dicembre 1954, n. 49,

dichiarata dalla Corte inapplicabile, sia sulla legge 6 maggio 1955, n.

40, dichiarata incostituzionale.

L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che voglia la Corte, in

accoglimento del ricorso, dichiarare la legge impugnata

costituzionalmente illegittima.

Nell'udienza pubblica i difensori si sono rimessi alle

argomentazioni e conclusioni scritte. Considerato in diritto :

1. - La difesa della Regione ha in via preliminare osservato che

nei confronti della legge impugnata non sarebbe proponibile questione

di legittimità costituzionale, trattandosi di legge diretta a

integrare o modificare parzialmente altra legge regionale (23 dicembre

1954, n. 49) a suo tempo impugnata dal Commissario dello Stato con

ricorso respinto dall'Alta Corte per la Regione siciliana con sentenza

21 dicembre 1954 - 7 luglio 1955.

Al riguardo la Corte ha già affermato che l'atto legislativo che

protrae nel tempo l'efficacia di una legge anteriore è nuova legge con

contenuto ed effetti autonomi, onde nei confronti di essa è sempre

proponibile giudizio di legittimità costituzionale (sentenza 19

novembre 1958, n. 60, recentemente confermata dalla sentenza 9 luglio

1959, n. 47).

2. - La questione di legittimità costituzionale proposta nel

presente giudizio ha già formato oggetto di esame da parte della Corte

relativamente ad altri provvedimenti legislativi emessi nella stessa

materia dalla Regione siciliana.

La questione verte sostanzialmente sul punto se la Regione, alla

quale spetta potestà legislativa esclusiva in materia di "stato

giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione..."

(art. 14, lett. q, dello Statuto siciliano), possa oppur non emanare

norme relative allo stato giuridico degli insegnanti elementari prima

che, con l'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 43 dello

Statuto o in altra guisa giuridicamente efficace, gli insegnanti stessi

siano passati dallo Stato alla Regione.

Non è dubbio che con la legge impugnata, approvata dall'Assemblea

regionale nella seduta del 18 marzo 1959 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Regione 15 maggio 1959, n. 28, siano stati adottati

provvedimenti strettamente inerenti allo stato giuridico dei maestri

elementari. Si è, infatti, disposta una proroga di validità delle

graduatorie di idonei in concorsi magistrali regionali precedentemente

banditi con decreto assessoriale 20 gennaio 1955, n. 117, e ai sensi

della legge 6 maggio 1955, n. 40 (art. 1), nonché l'assegnazione e

ripartizione di una aliquota di posti alle predette due categorie (art.

2).

Non è parimenti dubbio che, in applicazione della legge impugnata,

il nuovo personale verrebbe immesso nei ruoli organici dei maestri

elementari statali, in quanto i ruoli regionali, previsti dalla legge

regionale 22 agosto 1947, n. 8, e successive disposizioni, non hanno

finora avuto concreta attuazione.

La legge in esame deve pertanto considerarsi costituzionalmente

illegittima per violazione delle norme relative al passaggio del

personale dallo Stato alla Regione.

3. - La Corte ha già avuto più volte occasione di precisare quali

siano in atto i rapporti tra Stato e Regione siciliana rispetto

all'insegnamento elementare. A tal proposito non può che confermare

quanto statuito nelle sue precedenti sentenze 14 gennaio 1958, n. 1,16

dicembre 1958, n. 77, e 8 luglio 1959, n. 44, e cioè che i servizi

dell'istruzione elementare e il relativo personale tuttora dipendono

dallo Stato e ne dipenderanno fino a quando non avverrà il passaggio

dallo Stato alla Regione nei modi sopra indicati (v., in particolare,

citata sentenza 1959, n. 44).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale

siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 18 marzo 1959,

promulgata in pendenza del presente giudizio il 12 maggio 1959 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 15 maggio 1959, n.

28, concernente "provvedimenti in favore dei maestri idonei dei ruoli

in soprannumero nonché dei maestri idonei del concorso ordinario del

1955", in riferimento agli artt. 14 e 43 dello Statuto della Regione

siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSIM - ERNESTO BATTAGLINI

- MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1959:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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