Corte costituzionale

Sentenza n. 629/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato il 2 luglio 1977, depositato in Cancelleria il 12

luglio successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1977, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto n. 17 in data

22 aprile 1977 del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,

recante: "Criteri per l'adozione dei libri di testo nelle scuole

elementari, secondarie ed artistiche";

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di

Bolzano;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso in data 1° luglio 1977, il Presidente del Consiglio

dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al

decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 17 in

data 22 aprile 1977, recante "criteri per l'adozione dei libri di

testo nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche".

Ad avviso dell'autorità ricorrente, il conflitto si

manifesterebbe sotto diversi profili.

A) L'art. 6, ottavo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477

(Delega al governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico

del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della

scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato),

stabilisce il principio che la scelta dei libri di testo spetta al

collegio dei docenti ed il successivo d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416,

sul riordinamento degli organi collegiali della scuola, all'art. 4,

lett. d), dispone che il collegio dei docenti provvede all'adozione

dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe".

Tale criterio, che, come principio stabilito da una legge statale,

rappresenta un limite alla potestà normativa delle Regioni e delle

Province autonome, è stato disatteso dalla Provincia di Bolzano.

Essa, nell'esercizio del potere legislativo attribuitole in materia

di istruzione secondaria dagli artt. 5 e 9, n. 2, dello Statuto

Speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),

ha dapprima emanato la legge 5 settembre 1975, n. 49, che, all'art.

4, lett. d), stabilisce che il collegio dei docenti provvede

all'adozione dei libri di testo, "sentiti i consigli di interclasse o

di classe". Peraltro, la successiva legge provinciale 24 maggio 1976,

n. 15, all'art. 6, ha precisato che nella materia devono essere

rispettati i criteri "che saranno fissati nel regolamento di

esecuzione della legge provinciale". Tale regolamento è stato

emanato con il decreto 22 aprile 1977, n. 17, del Presidente della

Giunta provinciale di Bolzano, che, all'art. 3, secondo comma,

dispone che "qualora i rappresentanti dei genitori e degli alunni nel

consiglio di interclasse o di classe siano unanimamente contrari

all'adozione di un determinato libro di testo, il loro parere diventa

vincolante per il collegio dei docenti".

L'efficacia attribuita dalla norma in esame al parere dei

rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di

interclasse o di classe, che finisce per conferire loro un potere

decisionale in subjecta materia, si pone in contrasto con l'enunciato

principio della legislazione statale, che riconosce ai predetti

consigli una funzione solo consultiva.

B) Sotto un diverso profilo, la stessa norma viene denunciata

come lesiva di attribuzioni costituzionalmente garantite ad organi

dello Stato. L'art. 33 Cost. tutela la libertà di insegnamento al

personale docente, che, ai sensi dell'art. 12 d.P.R. 20 gennaio 1973,

n. 116, è personale statale a tutti gli effetti anche quando svolga

la propria attività nel territorio della Provincia di Bolzano.

Tale rilievo non può ritenersi superato dalla precisazione

contenuta nella stessa norma regolamentare in questione, secondo cui

la esaminata disposizione viene emanata in attuazione del principio

di cui all'art. 1 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Si tratta del

principio secondo il quale la libertà di insegnamento va esercitata

nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. In

effetti, il legislatore statale aveva già individuato (d.P.R. n. 416

del 1974, art. 4) il punto di equilibrio tra le due diverse esigenze.

C) Ulteriore menomazione della sfera di competenza

costituzionalmente garantita ad organi dello Stato viene ravvisata

nella disposizione de qua alla stregua del rilievo che, attribuendo

efficacia vincolante al parere dei rappresentanti dei genitori e

degli alunni, la norma regolamentare ha, di fatto, modificato la

precedente norma di cui alla legge n. 49 del 1975, che attribuiva la

scelta dei libri di testo da adottare esclusivamente al consiglio dei

docenti. In tal modo, la Provincia di Bolzano, dando forma di atto

regolamentare ad un atto sostanzialmente legislativo, ha impedito ai

competenti organi dello Stato l'esercizio dei poteri di controllo

sugli atti legislativi della provincia, ad essi attribuiti dall'art.

55 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige.

D) Infine, con riferimento alla norma di cui all'art. 5 del

decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 17 del

22 aprile 1977, che stabilisce che nelle classi parallele dello

stesso istituto di istruzione secondaria non può adottarsi più di

un unico testo per ogni tipo di libro, l'autorità ricorrente

denuncia una ulteriore limitazione delle libertà di insegnamento, in

contrasto anche con la disposizione di cui all'art. 6 r.d. 14 ottobre

1923, n. 2345, che consente, invece, la scelta di testi diversi in

corsi paralleli, anche se l'insegnante sia unico.

2. - Si è costituita la Provincia Autonoma di Bolzano,

concludendo per l'infondatezza del ricorso.

La legge delega 30 luglio 1973, n. 477, si rileva, nello spirito

di una riforma della scuola che tende ad attribuire un ruolo di

sempre più attiva partecipazione dei genitori e degli stessi alunni

all'andamento scolastico, non contiene alcun divieto di configurare

ipotesi di pareri dei consigli di classe o di interclasse che siano

vincolanti per il collegio dei docenti. Pertanto, non può ritenersi

che la norma regolamentare in questione abbia violato un principio

stabilito dalla legislazione statale.

Né può sostenersi che sia stato alterato il sistema delle

competenze degli organi statali, in quanto la scelta dei libri di

testo è pur sempre di competenza del collegio dei docenti. Il potere

di veto conferito non al singolo genitore o al singolo studente, ma

all'unanime volontà di genitori e studenti, non menoma quella

competenza, ma ne costituisce un criterio d'esercizio, tenuto conto

che il diritto dei genitori di educare i figli è costituzionalmente

garantito e che il principio della compartecipazione alla gestione

delle scuole è stato posto a base della riforma attuata con la legge

delega.

Quanto, infine, al rilievo secondo cui la Provincia Autonoma di

Bolzano, adottando la forma regolamentare, avrebbe impedito il

controllo statale su di un proprio atto legislativo, osserva la

difesa che - a prescindere dalla considerazione che in nessun caso

potrebbe escludersi, come non è stato nel caso di specie, il

sindacato della Corte costituzionale - nessuna obiezione è stata

sollevata nei confronti dell'art. 6 della legge provinciale 24 maggio

1976, n. 15, che rinviava al regolamento d'esecuzione la disciplina

dei criteri da seguire nell'adozione dei libri di testo. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione elevato dalla Presidenza del

Consiglio dei ministri ha per oggetto il regolamento di esecuzione

della legge della provincia di Bolzano 24 maggio 1976, n. 15, emanato

con decreto del Presidente di quella Giunta provinciale 22 aprile

1977, n. 17, nella parte in cui dispone che, qualora i rappresentanti

dei genitori e degli alunni nel consiglio di interclasse e di classe

siano unanimemente contrari all'adozione di un libro di testo, il

loro parere diventa vincolante per il collegio dei docenti, nonché

nella parte in cui stabilisce che nelle classi parallele dello stesso

istituto d'istruzione secondaria non può adottarsi più di un unico

testo per ogni tipo di libro, in quanto violerebbe i principi della

legislazione statale in materia (posto che l'art. 6, ottavo comma,

della legge 30 luglio 1973, n. 477, dispone che la scelta dei libri

di testo spetta al collegio dei docenti) e il principio,

costituzionalmente garantito, della libertà di insegnamento (art. 33

Cost.).

Esso ha, inoltre, per oggetto l'art. 3, secondo comma, del

predetto regolamento di esecuzione, che di fatto modifica una norma

di legge (l'art. 4 della legge della provincia di Bolzano 5 settembre

1975, n. 49, che attribuisce al collegio dei docenti, in conformità

a quanto disposto dalla legislazione statale, la scelta dei libri di

testo), in quanto, adottato nella forma regolamentare, sottrae un

atto, che nella sostanza è legislativo, al controllo da parte dei

competenti organi statali di cui all'art. 55 dello Statuto speciale

della Regione Trentino-Alto Adige.

2. - Il ricorso è inammissibile.

Invero, il regolamento emanato con decreto del Presidente della

Giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17, è stato oggetto

di pronuncia di annullamento da parte del Consiglio di Stato con

decisione 3 luglio 1981, n. 364, relativamente ai commi primo e

secondo dell'art. 3 e, pertanto, anche nella parte (concernente il

parere vincolante dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nel

consiglio di interclasse o di classe) con riferimento alla quale è

stato elevato il conflitto di attribuzione di cui al suddetto

ricorso.

Per quanto concerne, poi, la disposizione relativa all'adozione di

un unico testo per ogni tipo di libro nelle classi parallele delle

scuole secondarie ed artistiche all'interno dello stesso istituto

(art. 5, secondo comma), il regolamento suddetto è stato modificato

col successivo decreto del Presidente della Giunta provinciale 8

febbraio 1978, n. 1, che ha soppresso il limite posto dalla suddetta

disposizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato

dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in

epigrafe, in relazione al regolamento di esecuzione, adottato con

decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 22 aprile

1977, n. 17, dell'art. 6 della legge della stessa provincia 24 maggio

1976, n. 15.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:629 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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