Corte costituzionale

Sentenza n. 626/1988

Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato

il 27 aprile 1985, depositato in Cancelleria il 7 maggio 1985 ed

iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1985, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per i beni

culturali ed ambientali del 1° ottobre 1984, concernente il

trasferimento di personale statale (assunto ex legge n. 285/1977) in

servizio presso le Soprintendenze per i beni A.A.A.S. di Cagliari e

di Sassari, alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 8, comma

secondo, del d.P.R. n. 348 del 1979;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato

dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 26 aprile 1985, notificato al Presidente

del Consiglio dei ministri il 27 aprile 1985 e depositato presso la

Cancelleria di questa Corte in data 7 maggio 1985, la Regione

Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale,

rappresentato e difeso dall'Avv. G. Guarino, ha promosso conflitto di

attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del

Ministro dei beni culturali ed ambientali del 1° ottobre 1984,

concernente il trasferimento alla Regione Sardegna di personale

statale - assunto ex lege n. 285 del 1977 - in servizio presso le

Soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e

storici di Cagliari e di Sassari.

Ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe

lesivo, oltre che degli artt. 3, lett. a) ed f), e 6, dell'art. 56

dello Statuto di autonomia, che impone (vengono a tal proposito

citate le sentenze di questa Corte nn. 180 del 1980 e 237 del 1983)

una procedura particolare, con il necessario intervento di una

Commissione paritetica Stato-Regione, per il trasferimento alla

Regione Sardegna di funzioni, uffici e personale dallo Stato o da

enti pubblici nazionali. L'art. 80 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348,

recante norme di attuazione dello Statuto in relazione alla legge 22

luglio 1975, n. 382 ed al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non

derogherebbe - né lo potrebbe - a tale disposizione dello Statuto e

si limiterebbe ad integrarla, dettando ulteriori disposizioni per il

trasferimento alla Regione dei dipendenti in servizio presso gli

uffici già statali, e fissando in particolare il princìpio del

consenso di tali dipendenti in ordine al trasferimento stesso.

Violati, altresì, sarebbero gli artt. 57, 74 ed 80 del d.P.R. n.

348 del 1979, i quali rispettivamente dispongono la delega alla

Regione delle funzioni amministrative esercitate dagli organi dello

Stato per la protezione delle bellezze naturali; il trasferimento

alla Regione degli uffici dello Stato indicati nella Tabella A

allegata allo stesso d.P.R., in particolare delle Sezioni delle

bellezze naturali delle Soprintendenze per i beni ambientali,

archietettonici, artistici e storici; le modalità di trasferimento

del personale. Il provvedimento impugnato avrebbe infatti omesso di

precisare se il personale trasferito fosse effettivamente in servizio

presso le Sezioni delle bellezze naturali delle Soprintendenze di

Cagliari e Sassari (tale ultima Soprintendenza aveva del resto

trascurato di istituire, prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n.

348 del 1979, la Sezione delle bellezze naturali); non avrebbe

specificato se detto personale esercitasse comunque mansioni

rientranti nelle competenze di dette Sezioni; non avrebbe provveduto

al trasferimento di alcuni dipendenti che pure - come già comunicato

dalla Regione al Ministero - ne avrebbero avuto titolo.

2. - La ricorrente ha altresì proposto pedissequa istanza di

sospensione del provvedimento impugnato, atteso che l'esecuzione

dello stesso "darebbe luogo ad una situazione, almeno in parte, non

più reversibile, in ogni caso con grave danno per l'Amministrazione

regionale sia sotto il profilo organizzativo, sia anche sotto il

profilo più specificamente finanziario".

3. - Con atto depositato in data 17 maggio 1985 si è costituito

in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Afferma il resistente che il provvedimento impugnato è stato

adottato in applicazione dell'art. 80 del d.P.R. n. 348 del 1979, il

quale a sua volta attua l'art. 56 dello Statuto di autonomia. Questo

richiede che il contenuto delle norme che regolano il trasferimento

di uffici e personale dallo Stato alla Regione Sardegna sia

individuato "d'accordo tra i due enti", ma non vincola in alcun modo

a che "gli eventuali procedimenti amministrativi richiesti per la

loro esecuzione debbano riprodurre uno schema identico e analogo,

basato su intese tra Stato e Regione".

Gli artt. 74, comma primo, ed 80, comma primo, del d.P.R. n. 348

del 1979 individuano dunque legittimamente e direttamente le

condizioni per il trasferimento, ed escludono qualunque intervento

della Regione di verifica della sussistenza di dette condizioni (e

ciò al contrario di quanto, ad esempio, dispone l'art. 76, comma

primo, dello stesso d.P.R. n. 348 del 1979).

In ogni caso, l'eventuale contrasto fra gli artt. 74 e 80 del

d.P.R. n. 348 del 1979, e gli artt. 3, 6 e 56 dello Statuto, "non si

presterebbe ad essere rilevato in questa sede" (viene citata la

sentenza di questa Corte n. 206 del 1975);

Quanto al motivo di ricorso che vorrebbe violate le norme

statutarie (artt. 3, 6 e 56) e quelle di attuazione (artt. 57, 74 ed

80 del d.P.R. n. 348 del 1979) perché il provvedimento impugnato

avrebbe omesso di specificare che il personale trasferito era

effettivamente in servizio presso le Soprintendenze in questione, e

non avrebbe altresì "trasferito personale che aveva espresso il

proprio consenso e viceversa", osserva il resistente che "la presenza

o mancanza del consenso appare vizio eventuale del provvedimento non

deducibile dalla Regione come motivo di conflitto di competenza",

mentre la situazione del personale contemplato dal provvedimento

impugnato risulta dagli atti prodotti in giudizio (verbale di

riunione in data 9 febbraio 1984).

Conclude, pertanto, il resistente per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto La Regione Sardegna impugna, e chiede altresì che sia sospeso, il

decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali 1° ottobre

1984 avente ad oggetto il trasferimento alla Regione di personale

statale in servizio presso le Soprintendenze per i beni ambientali,

architettonici, artistici e storici di Cagliari e di Sassari,

lamentando la violazione degli artt. 3, lett. a) ed f), 6 e 56 dello

Statuto per la Sardegna (l.c. 26 febbraio 1948), nonché degli artt.

57, 74 e 80 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, (Norme di attuazione

del medesimo Statuto in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n.

382, ed al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616):

2. - Secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe

lesivo in primo luogo degli artt. 3, lett. a) ed f), 6 e 56 dello

Statuto per la Sardegna. Tanto, in particolare, in ragione

dell'inosservanza delle procedure di trasferimento di funzioni,

uffici e personale dallo Stato alla Regione previste nell'ultima

delle dette disposizioni statutarie, che, sempre secondo la

ricorrente, imporrebbe sempre l'intervento, allo scopo, di una

Commissione paritetica Stato- Regione.

Sotto l'esposto profilo, il ricorso non è fondato.

L'art. 56 dello Statuto per la Sardegna dispone che una

Commissione paritetica di quattro membri debba proporre, oltre alle

norme di attuazione dello Statuto, anche "le norme relative al

passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione".

Appunto su parere di tale Commissione paritetica sono state adottate

le norme di cui al d.P.R. n. 348 del 1979, il quale, all'art. 74,

dispone che "sono trasferiti alla Regione gli uffici dello Stato

operanti in Sardegna, indicati nella tabella A allegata al presente

decreto", ed all'art. 80, comma primo, che la Regione debba

provvedere al funzionamento di quegli uffici - finché diversamente

non disponga una legge regionale - con il personale che si trovi in

servizio presso di essi alla data di entrata in vigore del decreto

medesimo. Il secondo comma dello stesso art. 80 dispone poi che "a

tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi

uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti

alla Regione".

Come si desume dal tenore testuale dell'art. 56 dello Statuto,

l'intervento della Commissione paritetica si esaurisce nella proposta

di adozione delle norme relative ai trasferimenti, e non è invece

richiesto - in via di principio - per i singoli atti di

trasferimento.

Il personale delle Sezioni delle bellezze naturali delle

Soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici, che sono

appunto menzionate al n. 1) della predetta tabella A, pertanto,

legittimamente è stato trasferito alla Regione con decreto del

Ministro per i beni culturali ed ambientali senza l'intervento della

Commissione paritetica, perché proprio a tanto doveva condurre

l'applicazione di una disposizione (l'art. 80 del d.P.R. n. 348 del

1979) che su parere di detta Commissione paritetica era stata appunto

adottata. È del resto fatto palese dall'art. 79 dello stesso d.P.R.

n. 348 (che ribadisce quanto previsto dagli artt. 113 e 119 del

d.P.R. n. 616 del 1977) che, quando le norme di attuazione dello

Statuto hanno voluto un ulteriore intervento (ma sempre nella fase di

"proposta" delle norme generali) della Commissione paritetica, lo

hanno espressamente disposto.

3. - La ricorrente lamenta, poi, la violazione, oltre che delle

norme statutarie già citate, degli artt. 57, 74 e 80 del d.P.R. n.

348 del 1979, rilevando che il provvedimento impugnato da un lato

avrebbe omesso di precisare se il personale trasferito fosse

effettivamente in servizio presso le Sezioni sopraindicate e

svolgesse comunque mansioni rientranti nelle competenze di quelle

Sezioni; dall'altro avrebbe trasferito personale che non aveva

espresso il proprio consenso, ed avrebbe omesso di trasferire

personale avente titolo al trasferimento, che quel consenso aveva

invece manifestato.

Anche sotto tali ulteriori profili, il ricorso non è fondato;

Sul primo punto va osservato che, nelle premesse del provvedimento

impugnato, si fa riferimento a comunicazioni relative al personale

assunto ai sensi della legge n. 285 del 1977 "in servizio presso la

Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e

storici di Cagliari e Sassari, adibito al settore delle bellezze

naturali", personale preso in considerazione dal provvedimento

stesso.

In ordine al trasferimento di personale in carenza del consenso

dello stesso, va osservato che sempre nelle premesse del

provvedimento impugnato è dato rinvenire il riferimento all'avvenuta

acquisizione delle "istanze di consenso" al trasferimento alla

Regione Sardegna presentate dal personale interessato. Per quanto

invece attiene al mancato trasferimento di personale consenziente ed

avente titolo al trasferimento, le affermazioni della Regione

ricorrente risultano del tutto apodittiche, specie in presenza

dell'ultima parte della tabella A allegata al d.P.R. n. 348 del 1979,

che vuole che i trasferimenti di uffici e personale dallo Stato alla

Regione Sardegna siano disposti "nei limiti necessari all'esercizio

delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza

dello Stato".

La pronuncia sul merito del ricorso assorbe la pronuncia sulla

richiesta di sospensione dell'atto impugnato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato trasferire alla Regione Sardegna il

personale indicato nel decreto dei Ministro per i beni culturali ed

ambientali 1° ottobre 1984, secondo le modalità nello stesso

previste; conseguentemente respinge il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:626 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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