Corte costituzionale

Sentenza n. 625/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

citata

  • art. 22d.P.R. 1113/1953
  • art. 8d.P.R. 1113/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con n. 4 ricorsi della Regione Sicilia

notificati il 17 dicembre 1979, il 9 maggio e il 10 luglio 1981 e il

23 aprile 1982, depositati in Cancelleria il 21 dicembre 1979, il 29

maggio e il 18 luglio 1981 e il 28 aprile 1982 ed iscritti al n. 27

del registro ricorsi 1979, ai nn. 18 e 31 del registro ricorsi 1981 e

al n. 5 del registro ricorsi 1982 per conflitti di attribuzione sorti

a seguito: a) del d.P.R. 1° giugno 1979, n. 501, recante:

"Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684,

interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla

ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse

nazionale"; b) di atti e comportamenti presi da organi statali in

materia di determinazioni e tariffe relative a trasporti per

collegamenti fra la Sicilia e le isole minori; c) della nota del

Ministero della Marina mercantile, Direzione Generale della

navigazione e del traffico marittimo, in data 9 maggio 1981, n. 311 -

1364, diretta alla Regione Sicilia, recante: "Aumento tariffe

passeggeri ed auto al seguito sui collegamenti con la Sicilia"; d)

della nota 20 febbraio 1982, n. 311/311 del Ministero della Marina

mercantile, diretta alla Regione Sicilia - Assessorato Turismo,

Comunicazioni e Trasporti, concernente variazione degli orari delle

linee della Società Tirrena.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello

Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso notificato il 17 dicembre 1979 e depositato il

21 dicembre 1979 (Reg.confl. n. 27/1979) la Regione Sicilia ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in

relazione ad alcune norme del d.P.R. 1° giugno 1979, n. 501, recante

"Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684,

interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla

ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse

nazionale", lamentando la violazione degli artt. 17, lett. a), 20 e

22 dello Statuto siciliano e dell'art. 8 delle norme di attuazione,

emanate con d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113. In particolare la

ricorrente ritiene illegittimi gli artt. 31, 34, 37, primo comma, e

38, terzo comma, in quanto non prevedono la preventiva audizione del

parere della Regione.

La Regione Sicilia rileva anzitutto come, in base all'art. 17,

lett. a), dello Statuto, essa abbia competenza legislativa

concorrente in materia di comunicazioni e trasporti e come, alla luce

dell'art. 20 del suddetto testo, il Presidente e gli assessori

svolgano anche le funzioni esecutive e amministrative - inerenti alla

suddetta materia - connesse e conseguenziali alle leggi statali.

La disciplina relativa all'esecuzione di queste funzioni è

anzitutto contenuta nel decreto di attuazione n. 1113 del 1953.

In particolare l'art. 8 prevede che per l'istituzione e la

regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni e trasporti

terrestri, marittimi ed aerei che si svolgano nell'ambito della

Regione e che direttamente la interessino dovrà essere

preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale, da

emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Detta previsione è attuativa dell'art. 22 dello Statuto, in base

al quale la Regione partecipa con un proprio rappresentante alla

formazione delle tariffe ferroviarie ed alla istituzione e

regolamentazione dei suddetti servizi di comunicazione.

Il regolamento che ha dato origine al conflitto non contempla le

preventive "intese" (così vengono definite in questo punto del

ricorso), pur nelle ipotesi in cui esse sarebbero necessarie (in base

alla suddetta normativa). In particolare l'audizione regionale non è

prevista in relazione alle convenzioni sul mantenimento, lo

svolgimento e la strutturazione delle linee e dei servizi marittimi

(art. 31), alle variazioni apportate agli itinerari alla periodicità

e velocità dei servizi (art. 34), al calendario degli arrivi e

partenze ed agli orari (art. 37), ed infine alla determinazione delle

tariffe (art. 38). Di qui la pretesa violazione delle norme

richiamate.

1.2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale osserva che con

la legge n. 684 del 1974 si è provveduto alla "ristrutturazione dei

servizi marittimi di preminente interesse nazionale". La legge in

oggetto ha profondamente innovato il settore dei suddetti servizi,

così come quello dei servizi marittimi locali.

In attuazione poi dell'art. 21 della legge sono state emanate (con

il d.P.R. n. 501 del 1979) le norme necessarie per la sua

applicazione.

Con riguardo ai rilievi della ricorrente, l'Avvocatura dello Stato

sostiene che non a proposito sono invocati gli artt. 17 e 20 dello

Statuto, e con riferimento agli artt. 22 dello Statuto ed 8 del

d.P.R. n.1113 del 1953 rileva che l'intervento del rappresentante

della regione ed il parere di questa postulano un'attività concreta

che deve previamente essere prevista in via generale, il che è

avvenuto con la normativa impugnata. In altre parole - secondo

l'Avvocatura dello Stato - non occorre che il legislatore nazionale o

l'esecutivo, quando formulano norme in determinati settori, debbano

prevedere clausole a tutela della competenza regionale garantita da

norme di rango costituzionale.

2.1. - Con ricorso notificato il 9 maggio 1981 e depositato il 21

maggio 1981 (Reg. confl. n. 18/1981) la Regione Sicilia ha sollevato

conflitto di attribuzione in relazione ad "atti e comportamenti dei

quali si ignorano gli estremi, presi da organi statali in materia di

determinazioni e tariffe relative a trasporti per collegamenti fra la

Sicilia e isole minori".

Dopo aver fatto riferimento al conflitto n. 27/1979, la ricorrente

rileva che degli atti di cui sopra ad essa non è stata data alcuna

comunicazione, né è stata disposta alcuna pubblicazione.

La Regione Sicilia sostiene la violazione da parte dello Stato

degli artt. 17, lett. a), 20 e 22 dello Statuto nonché dell'art. 8

del d.P.R. n. 1113/1953, in quanto non trattandosi nella specie di un

servizio a carattere nazionale, ma di un servizio pubblico "di

interesse regionale" che si svolge esclusivamente in ambito

regionale, le determinazioni relative spettano alla Regione ex art. 4

del d.P.R. n. 1113/1953.

Inoltre, il collegamento con le isole minori incide sulla materia

del turismo, in cui la Regione ha competenza primaria ex art. 14,

lett. n), dello Statuto.

2.2. - L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del costituito

Presidente del Consiglio, osserva che la materia dei collegamenti con

le isole minori rientra nella competenza del Ministro della marina

mercantile, essendo disciplinata dalla legge 19 maggio 1975, n. 169.

La Regione è stata d'altra parte sentita in occasione dei piani

quinquennali previsti dall'art. 1 della legge. Il ricorso della

Regione fa riferimento all'autorizzazione ministeriale

all'adeguamento delle tariffe praticate dalle società a carattere

regionale, adeguamento resosi necessario per l'esigenza di conte nere

il forte disavanzo di gestione di questa, e richiesto peraltro dal

Ministero del tesoro nel quadro della politica economica di governo.

Secondo l'Avvocatura l'art. 8 del d.P.R. n. 1113/1953 non si

riferisce anche alle tariffe; ciò sarebbe dimostrato dal fatto che

l'art. 9 fa espresso riferimento alle tariffe ferroviarie, mentre un

tale riferimento manca per le comunicazioni marittime.

3.1. - Con ricorso notificato il 10 luglio 1981 e depositato il 18

luglio 1981 (Reg. confl. n. 31/1981), la Regione Sicilia ha sollevato

conflitto di attribuzione in relazione alla nota del Ministero della

marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del

traffico marittimo - del 9 maggio 1981, diretta alla Regione

ricorrente, con la quale si comunicano aumenti tariffari, relativi ai

passeggeri ed alle auto al seguito, nei collegamenti con la Sicilia

gestiti dalla Società Tirrenia.

Dopo aver richiamato anche in questo caso il ricorso n. 27/1979,

la Regione lamenta di non essere stata consultata in merito ai detti

aumenti, ed anche in questo caso denuncia la violazione degli artt.

22 dello Statuto e 8 del d.P.R. n. 1113/1953.

Ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato è affetto

da incostituzionalità derivata, in quanto emesso in esecuzione

dell'art. 38 del d.P.R. n.501/1979 impugnato appunto con il ricorso

n. 27/1979.

La Regione ricorda altresì che i criteri per la esatta

applicazione delle norme di attuazione (d.P.R. n. 1113/1953) sono

stati concordati con il Ministero dei trasporti e trasfusi nella

circolare dell'Assessore ai trasporti 27 agosto 1954, la quale

prevede che, in relazione all'istituzione e regolamentazione dei

servizi marittimi, l'amministrazione statale deve consultare quella

della Regione; ed afferma che, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n.

1113/1953, l'amministrazione regionale deve essere intesa per la

determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che

possono interessare la Regione siciliana.

La Regione lamenta quindi che il frazionamento della competenza

nel campo delle comunicazioni fra tre Ministeri (lavori pubblici,

marina mercantile e trasporti) provochi conseguenze che portano anche

a conflitti di attribuzione.

Anche in questo ricorso si fa presente come il provvedimento

impugnato interferisca con la materia del turismo, la cui disciplina

è di esclusiva competenza della Regione.

3.2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, la quale motiva l'adeguamento

tariffario con il pesante disavanzo della Soc. Tirrenia.

In riferimento all'art. 8 del d.P.R. n. 1113/1953 vengono ripetute

le stesse considerazioni espresse nell'atto di costituzione relativo

al ricorso n. 31/1981.

Con riguardo alla illegittimità costituzionale derivata, dedotta

dalla ricorrente, viene ribattuto che in ogni caso la illegittimità

dell'atto impugnato potrebbe solo aver determinato un'autonoma

lesione di competenza, con conseguente autonomia dei ricorsi n.

27/1979 e n. 31/1981. Viene poi ribadita la differenza tra il settore

ferroviario e quello marittimo, nel senso che solo con riguardo al

primo occorrerebbe consultare la Regione in merito alle variazioni

tariffarie.

4.1. - Con ricorso notificato il 23 aprile 1982 e depositato il 28

aprile 1982 (Reg. confl. n. 5/1982), la Regione Sicilia ha sollevato

conflitto di attribuzione avverso la nota della Direzione generale

della navigazione e del traffico marittimo, emessa in data 20

febbraio 1982 e diretta all'assessorato Turismo, Comunicazioni e

Trasporti, avente ad oggetto la variazione degli orari delle linee di

navigazione gestite dalla Società Tirrenia tra il porto di Tunisi e

la Sicilia, conseguenti a determinazioni delle autorità tunisine.

Dopo aver fatto riferimento al ricorso n. 27/1979, la ricorrente

deduce la violazione, ad opera del suddetto provvedimento, degli

artt. 22 dello Statuto e 8 del d.P.R. n. 1113/1953.

La Regione rileva come la nota impugnata sia stata emessa in

attuazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 501/1979; richiama inoltre la

circolare del 1954 dell'Assessore ai trasporti; con riferimento

specifico alle variazioni degli orari osserva poi come il termine

"servizi di comunicazione e trasporti" di cui alle norme ritenute

violate debba ritenersi comprensivo anche dei relativi orari; deduce

infine che anche in questo caso sono stati lesi gli interessi

turistici della Regione.

4.2. - L'Avvocatura dello Stato, dopo aver fatto anche essa

riferimento al ricorso n. 27/1979 ed al proprio relativo atto di

costituzione, ed aver ribadito le ragioni della autonomia anche di

questo ricorso rispetto a quello suindicato, afferma che il

provvedimento impugnato rappresenta solo la presa d'atto della

decisione delle autorità tunisine di determinare i giorni e le ore

degli scali delle navi della Tirrenia a Tunisi. Poiché nella specie

non vi è stata da parte dell'Amministrazione statale alcuna

decisione discrezionale, si è fuori dall'ambito di applicazione

dell'art. 22 dello Statuto e dell'art. 8 del d.P.R. n. 1113/1953.

5. - La Regione Sicilia, in prossimità dell'udienza, ha

presentato, in relazione ai conflitti n. 31/1981 e n. 5/1982, memorie

aggiuntive. Considerato in diritto

1. - Poiché tutti i ricorsi deducono la lesione della competenza

attribuita alla Regione Sicilia, dallo Statuto speciale e dalle norme

di attuazione, in materia di trasporti e comunicazioni marittime, i

quattro giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Il ricorso n. 27/1979 ha per oggetto gli artt. 31, 34, 37,

primo comma, e 38, terzo comma, del d.P.R. 1° giugno 1979, n. 501

(Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684,

interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla

ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse

nazionale).

Le censure alle suddette norme, delle quali in particolare si è

detto in narrativa, hanno come elemento comune la mancata previsione

in esse del parere preventivo della Regione ricorrente, in relazione

alla regolamentazione dei servizi nazionali di trasporto che si

svolgono nell'ambito della Regione stessa, o che direttamente la

interessano, come stabilisce l'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n.

1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in

materia di comunicazioni e trasporti), articolo alla cui luce va

letto l'art. 22 dello Statuto, del quale anche si lamenta la

violazione, unitamente agli artt. 17, lett. a), e 20.

Va tuttavia rilevato - come del resto ha riconosciuto la stessa

Avvocatura dello Stato - che il regolamento impugnato non pretende

minimamente di escludere l'intervento del rappresentante della

Regione ed il parere della medesima in tema di istituzione e

regolamentazione dei servizi marittimi, di cui si tratta.

Il silenzio delle disposizioni regolamentari sul punto non può

infatti essere inteso se non nel senso dell'ossequio da esse prestato

nei confronti delle norme di rango superiore contenute nello Statuto

speciale e nelle relative norme di attuazione.

Non vi è quindi ragione di dubitare che, anche secondo

l'impugnato regolamento di esecuzione, in sede di adozione dei

concreti provvedimenti di istituzione e regolamentazione dei servizi

marittimi in questione - provvedimenti che il regolamento contempla

in via generale ed astratta -, l'amministrazione statale sia

obbligata ad attenersi a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto,

come specificato dall'art. 8 del d.P.R. n. 1113/1953, e cioè ad

acquisire il preventivo parere della Regione Sicilia.

Ciò importa la non fondatezza della censura prospettata con il

ricorso in esame.

3. - Alla stregua delle considerazioni svolte in precedenza,

relativamente al ricorso n. 27/1979, appare fondato il ricorso n.

31/1981, con il quale è stato sollevato conflitto, ad opera della

Regione Sicilia, avverso la nota del Ministro della marina

mercantile, in data 9 maggio 1981, recante l'aumento delle tariffe

passeggeri ed auto al seguito sui collegamenti marittimi con la

Sicilia.

Non vi è dubbio, infatti, che la fattispecie rientra nell'ambito

di applicazione degli artt. 22 dello Statuto speciale ed 8 del d.P.R.

n. 1113/1953, sicché era necessaria la preventiva consultazione

della Regione Sicilia, che è invece illegittimamente mancata.

4. - Con il ricorso n. 18/1981, la Regione Sicilia ha sollevato

conflitto avverso "atti o comportamenti, dei quali si ignorano gli

estremi, presi da organi statali in materia di determinazioni e

tariffe relative a trasporti per collegamenti fra la Sicilia e le

isole minori".

L'assoluta indeterminatezza degli atti oggetto del conflitto - dei

quali la ricorrente ha espressamente dichiarato di ignorare gli

estremi e che non sono adeguatamente individuabili alla stregua delle

difese di merito opposte dalla Presidenza del Consiglio - importa la

declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. ord. n. 526 del

1988).

5. - Con il ricorso n. 5/1982, la Regione Sicilia ha sollevato

conflitto avverso la nota del Ministro della marina mercantile, in

data 20 febbraio 1982, n. 311/311, con la quale è stata disposta, a

seguito di determinazioni adottate dalle autorità marittime della

Tunisia, la variazione degli orari delle linee di navigazione gestite

dalla Società Tirrenia tra il porto di Tunisi e la Sicilia.

Lamenta infatti la ricorrente che, anche in questo caso, il

provvedimento è stato adottato dallo Stato senza acquisire il parere

della Regione ai sensi degli artt. 22 dello Statuto speciale e 8 del

d.P.R. n. 1113/1953.

Il ricorso non è fondato.

Osserva la Corte che nella specie vengono in considerazione

trasporti marittimi internazionali (tra l'Italia e la Tunisia),

sicché non può essere invocata l'applicazione delle suindicate

disposizioni, che riguardano esclusivamente i servizi "nazionali" di

comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara che spetta allo Stato regolamentare i collegamenti

marittimi interessanti la Sicilia, come avvenuto con il d.P.R. 1

giugno 1979, n. 501 (Regolamento di esecuzione della legge 20

dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23

giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di

preminente interesse nazionale) anche senza menzionare espressamente

l'obbligo dell'intervento e del parere dell'autorità regionale,

sancito dall'art. 22 dello Statuto speciale per la Sicilia e

dall'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione

dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e

trasporti);

dichiara che non spetta allo Stato disporre, con provvedimento

del Ministro della marina mercantile in data 9 maggio 1981, l'aumento

delle tariffe passeggeri ed auto al seguito sui collegamenti

marittimi con la Sicilia, senza avere preliminarmente sentito il

parere dell'amministrazione regionale, ed annulla conseguentamente

l'atto suindicato;

dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Sicilia

con atto notificato il 9 maggio 1981 (Reg. Confl. n. 18/1981);

dichiara che spetta allo Stato disporre, con provvedimento del

Ministro della marina mercantile in data 20 febbraio 1982, n.

311/311, la variazione degli orari delle linee di navigazione

gestite dalla Società Tirrenia tra il porto di Tunisi e la Sicilia,

senza necessità di sentire preliminarmente il parere

dell'amministrazione regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:625 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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