Corte costituzionale

Sentenza n. 624/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, sesto e

settimo comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127 ("Soppressione

dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche e

nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali delle

ostetriche"), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1985 dal

Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Nuzzi Olga

Caterina e l'E.N.P.A.O., iscritta al n. 82, del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22

prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di Nuzzi Olga Caterina nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Mario De Giorgi per Nuzzi Olga Caterina e l'Avvocato

dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Si premette nell'ordinanza di rimessione del Pretore di Lecce

che un'ostetrica aveva convenuto in giudizio l'E.N.P.A.O., davanti al

Pretore remittente, per "sentir dichiarare il diritto di essa istante

a percepire la pensione di vecchiaia a carico del predetto ente"; che

l'attrice a sostegno della domanda, aveva esposto che sulla base di

una errata interpretazione dell'art. 3, comma sesto, della legge 2

aprile 1980, n. 127 - il quale prevede che le ostetriche che alla

data di entrata in vigore della stessa legge risultino iscritte

all'E.N.P.A.O. e contemporaneamente ad altra forma di previdenza

obbligatoria, pur cessando dall'obbligo dell'iscrizione, conservano

tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse

modalità previste dalla legge e che tale facoltà deve essere

esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della legge medesima - aveva dichiarato il 25 ottobre 1980

di voler interrompere il rapporto assicurativo in corso con l'ente e

che, avvedutasi dell'errore, aveva successivamente provveduto a

revocare la precedente dichiarazione, chiedendo appunto al Pretore

una pronuncia dichiarativa del suo diritto a percepire la pensione di

vecchiaia a carico del predetto Ente.

Quest'ultimo, nel contestare le avverse pretese, aveva opposto il

chiaro dettato della legge n. 127 del 1980 che, nel disporre lo

scioglimento dell'E.N.P.A.O. e al fine di incentivarne il processo di

soppressione, ha previsto un compiuto sistema di disposizioni che,

rivolto a tutte le ostetriche titolari di un doppio regime

previdenziale, tende ad alleggerire gli oneri previdenziali dell'Ente

mediante uno sfoltimento del numero delle assistite. Tale esodo

sarebbe stato incentivato con la previsione della restituzione dei

contributi versati, maggiorati degli interessi.

2. - Il Pretore di Lecce, nella richiamata ordinanza ha sollevato,

in via incidentale, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, sesto e settimo comma, della legge n. 127 del 1980,

nella parte in cui non prevede, per le ostetriche iscritte anche ad

altre forme di previdenza obbligatoria, l'automatica prosecuzione

della posizione previdenziale presso l'E.N.P.A.O., in relazione ai

contributi già versati presso detto Ente ai fini previdenziali ed

assistenziali, per contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost.

Osserva, al riguardo, il giudice a quo che la legge, pur

prevedendo la facoltà di proseguire nell'iscrizione, la ha

assoggettata al rigoroso termine di decadenza di sei mesi dalla

pubblicazione della legge stessa, "con la conseguenza che il mancato

esercizio della facoltà di proseguire nella assicurazione comporta

l'automatica cancellazione dall'Ente, con la sola possibilità di

ottenere il rimborso dei contributi versati".

Ritiene, pertanto, il giudice a quo che la disposizione di cui ai

commi sesto e settimo dell'art. 3 della legge n. 127 del 1980 "sia

viziata di incostituzionalità, essendo in contrasto con la norma

precettiva di cui all'art. 38, comma secondo, della Costituzione".

In proposito, l'organo remittente richiama una serie di principi

desunti dalla giurisprudenza di questa Corte e con i quali la norma

impugnata si porrebbe in insanabile contrasto, e precisamente:

1) quello per cui l'art. 38 Cost. è precetto immediatamente

operante nell'ordinamento giuridico (sent. n. 22 del 1969);

2) quello per cui le pensioni di invalidità e vecchiaia sono

sottratte alla disponibilità degli interessati e ad ogni misura

cautelare o espropriativa, nonché alla compensazione (sent. n. 18

del 1960);

3) quello per cui il contributo del singolo soggetto va a

vantaggio di tutti gli iscritti e serve per il conseguimento di

finalità che trascendono gli interessi dei singoli (nn. 146 del 1972

e 30 del 1976), da cui l'organo remittente ritiene di desumere

ulteriori elementi a favore della tesi della indisponibilità e della

natura pubblicistica delle erogazioni previdenziali e assistenzali;

4) quello per cui il comma secondo dell'art. 38 Cost. riguarda

tutti i lavoratori, sia alle dipendenze altrui che autonomi (sent. n.

27 del 1965).

3. - Avanti la Corte si sono costituiti la Nuzzi e l'I.N.P.S., la

prima ribadendo gli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione ed

il secondo chiedendo dichiararsi manifestamente infondata la

questione.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri, contesta le argomentazioni

svolte in ordinanza e conclude per la inammissibilità e, comunque,

per la infondatezza della questione.

Osserva preliminarmente l'Avvocatura erariale che secondo il

Pretore la legge (sebbene escluda la cessazione del rapporto per le

ostetriche libere professioniste e consenta alle altre ostetriche la

libertà di scelta) sarebbe incostituzionale in quanto la iscrizione

ad altra forma di previdenza obbligatoria potrebbe in ipotesi

risultare insufficiente ad assicurare un trattamento pensionistico

bastevole ai bisogni della vita: ma, in tal modo, si censura la legge

non in quanto non assicuri i mezzi di sostentamento garantiti

dall'art. 38 Cost., bensì sotto il profilo della (pretesa)

insufficienza del normale trattamento corrisposto dall'assicurazione

generale obbligatoria, se paragonato a quello risultante dal cumulo

del normale trattamento e di quello dell'E.N.P.A.O.; e si entra nel

merito delle scelte operate dal legislatore.

La parte privata ha depositato una memoria difensiva fuori

termine, ribadendo però oralmente nell'udienza di discussione le

proprie ragioni e concludendo con la richiesta di declaratoria di

fondatezza della questione.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha invece insistito nelle

richieste di inammissibilità e di infondatezza. Considerato in diritto

1.1. - Oggetto dell'incidente di legittimità costituzionale è

l'art. 3, sesto e settimo comma, della legge n. 127 del 1980 il quale

aveva previsto che le ostetriche che alla data di entrata in vigore

della indicata legge risultassero iscritte all'E.N.P.A.O. e

contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur

cessando dall'obbligo dell'iscrizione, avessero la facoltà di

proseguire nell'assicurazione con le modalità previste dalla legge

stessa. Tale norma aveva prescritto inoltre che la facoltà dovesse

essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della legge ed infine che le ostetriche, che

avessero cessato di appartenere all'ente senza aver maturato il

diritto a pensione, avessero diritto alla restituzione dei contributi

versati maggiorati degli interessi al tasso legale.

1.2. - L'incidente di legittimità costituzionale è stato

sollevato nel corso di un giudizio promosso da una ostetrica, la

quale, prima dello scadere del termine di sei mesi indicato dalla

suddetta norma, aveva per iscritto dichiarato all'E.N.P.A.O. di

volere interrompere il rapporto assicurativo, comunicando però

all'ente predetto - quando era già scaduto il termine di sei mesi

decorrente dalla data di entrata in vigore della legge - la revoca

della dichiarazione precedente e l'intento di voler proseguire nella

assicurazione.

La successiva domanda di liquidazione della pensione era stata

quindi respinta dall'ente nell'assunto che, non avendo l'interessata

esercitato la facoltà di proseguire l'assicurazione nel termine

previsto dalla legge, aveva diritto soltanto alla restituzione dei

contributi versati dal 1949 al 1980 maggiorati degli interessi

legali.

1.3. - Il Pretore di Lecce, al quale l'interessata si è rivolta

per sentir dichiarare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia a

carico del predetto ente, dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 3, sesto e settimo comma, della legge 127 del 1980,

sostenendo che essa sarebbe in contrasto con l'art. 38, comma secondo

Cost., perché non prevede la utilizzazione dei contributi già

versati all'E.N.P.A.O., lasciando in tal modo l'interessato scoperto

da ogni garanzia assistenziale e previdenziale.

2. - La questione non è fondata.

Devesi preliminarmente precisare al riguardo che la legge 2 aprile

1980 n. 127 ha previsto la soppressione dell'Ente nazionale di

previdenza ed assistenza delle ostetriche (E.N.P.A.O.), trasferendo

la relativa gestione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza

per i medici (E.N.P.A.M.), fino a quando non sarà provveduto con

legge al riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti

previdenziali delle categorie dei liberi professionisti.

L'art. 3 della legge in parola ha stabilito, al quarto comma, che

le ostetriche iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria non

potessero più essere iscritte all'E.N.P.A.O. e quindi neppure

all'E.N.P.A.M. al momento del trasferimento della gestione a

quest'ultimo ente.

In deroga a tale divieto di doppia iscrizione assicurativa, i

comma sesto e settimo dello stesso art. 3 hanno previsto la facoltà,

per le ostetriche già iscritte all'E.N.P.A.O. e contemporaneamente

ad altra forma di previdenza obbligatoria, di proseguire

l'assicurazione presso l'ente stesso, prescrivendo però che tale

facoltà dovesse essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

2.1. - In relazione a quanto precede non può condividersi la

censura formulata dal giudice a quo, perché il nuovo assetto

determinato dalla legge n. 127 del 1980, tiene sufficiente conto del

principio costituzionale invocato in quanto la limitazione introdotta

dall'art. 3 della legge n. 127 del 1980 riguarda solo quei soggetti

che godano già di un'altra iscrizione assicurativa, per cui i

diritti previdenziali costituzionalmente garantiti sono in ogni modo

assicurati.

D'altronde nell'ordinanza di rimessione non viene denunciata la

disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 3, che prevede il

divieto a regime della doppia iscrizione, ma l'art. 3 viene censurato

relativamente al sesto e al settimo comma.

In particolare, per quel che riguarda il sesto comma, va rilevato

che esso contiene addirittura una disposizione di favore per le

ostetriche che fossero già iscritte all'E.N.P.A.O. all'atto

dell'entrata in vigore della legge, consentendo loro, in deroga a

quel divieto, di poter continuare anche nella posizione assicurativa

presso detto ente, purché ne facessero richiesta entro un

ragionevole termine di sei mesi.

Quanto al settimo comma, va invece considerato che esso prevede,

per le ostetriche che non si siano avvalse della facoltà di

prosecuzione, la restituzione dei contributi maggiorati degli

interessi solo nel caso in cui non si sia maturato il diritto alla

pensione, in base all'età ed al minimo dei versamenti contributivi,

per cui sono adeguatamente conservati anche i diritti già acquisiti.

Appaiono perciò prive di ogni fondamento le considerazioni

formulate nell'ordinanza di rinvio: le disposizioni denunciate sono

rivolte proprio a salvaguardare, nel passaggio dal vecchio al nuovo

sistema, le posizioni assicurative ed i diritti acquisiti da coloro

che fossero già iscritti all'E.N.P.A.O., del che potrà

avvantaggiarsi anche la parte - che aveva instaurato il giudizio a

quo, per "sentir dichiarare", come si afferma nella stessa ordinanza

di rimessione, il diritto "a percepire la pensione di vecchiaia a

carico del predetto ente" - se in possesso dell'anzianità prescritta

e dei necessari requisiti minimi contributivi già previsti per il

conseguimento di tale diritto che, come è noto, è irrinunciabile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, sesto e settimo comma della legge 2 aprile 1980 n. 127

("Soppressione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza delle

ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e

previdenziali delle ostetriche") in riferimento all'art. 38, comma

secondo, Cost., sollevata dal Pretore di Lecce (reg. ord. n. 82 del

1986).

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:624 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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