Corte costituzionale

Sentenza n. 623/1987

Altra decisione · depositata il 30/12/1987 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Friuli-Venezia

Giulia contro il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3

giugno 1986 concernente "Rideterminazione degli enti ed organismi

tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468,

e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune

norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio"

con ricorso notificato il 30 luglio 1986, depositato in cancelleria

il 5 agosto successivo ed iscritto al n. 36 del registro conflitti

1986;

Udito nell'udienza del 10 novembre 1987 il giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato il decreto 3 giugno

1986 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U.

n. 128 del 5 giugno successivo, nella parte in cui include fra gli

enti tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n.

468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in

materia di bilancio) l'Ente zona industriale di Trieste e le Camere

di Commercio, gli Istituti autonomi case popolari e le Aziende

autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione

Friuli-Venezia Giulia.

Successivamente alla proposizione del ricorso e a seguito della

sentenza di questa Corte 24 ottobre 1985 n. 246, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale dopo l'emanazione dell'atto impugnato (18 giugno

1986 n. 28), questo è stato modificato con D.P.C.M. 10 settembre

1986 (pubblicato nella G.U. n. 214 del 15 settembre 1986), con il

quale si dispone, all'art. 1, che "Agli organismi ed agli enti

sottoindicati operanti nella Regione Friuli - Venezia Giulia, già

compresi nell'elenco di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1986, non si

applicano le disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto

1978 n. 468:

aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ente zona industriale di Trieste;

istituti autonomi case popolari.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito e la

regione ricorrente ha chiesto, in memoria, che sia dichiarata cessata

la materia del contendere. Considerato in diritto Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Friuli-Venezia

Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato chiedendo l'annullamento del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 dal titolo: "Rideterminazione

degli enti ed organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della

legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni ed

integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale

dello Stato in materia di bilancio".

La Regione assume l'invasione dell'ambito della propria

competenza, garantita dall'art. 4, n. 1 del proprio Statuto Speciale,

e chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui

include l'Ente zona industriale di Trieste e le aziende autonome di

cura soggiorno e turismo, le camere di commercio industria e

artigianato e gli istituti autonomi case popolari operanti nella

regione.

Nelle more del giudizio l'atto impugnato è stato modificato nel

senso richiesto dalla ricorrente, a seguito della sentenza n. 246 del

1985 di questa Corte, la quale ha riconosciuto che non spetta allo

Stato includere gli enti sopra indicati, operanti nella Regione

Friuli-Venezia Giulia, fra quelli ai quali si applica l'art. 25 della

legge 4 agosto 1978 n. 468.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere

in relazione al ricorso indicato in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:623 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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