Corte costituzionale

Sentenza n. 621/1988

Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il

13 maggio 1983, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed

iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1983, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della Sanità

28 febbraio 1983, intitolato: "Norme per la tutela sanitaria

dell'attività sportiva non agonistica".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Ludovico Villani per la Regione Liguria e

l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 13 maggio 1983 il Presidente della

Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione contro il

Decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983 dal titolo "Norme

per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica" (G.U.

n. 72 del 15 marzo 1983), emanato in applicazione dell'art. 5, ultimo

comma del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con la L. 29

febbraio 1980 n. 33.

Le norme impugnate indicano i soggetti che devono essere

sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive

non agonistiche (art. 1) ed impongono il carattere preventivo della

visita medica, con periodicità annuale e con obbligo di conformità

degli accertamenti sanitari da effettuare ad un modello allegato al

decreto impugnato (art. 2).

La regione, premesso che il citato art. 5 del D.L. n. 663 del 1979

prevede un decreto ministeriale solo per la fissazione di criteri

tecnici generali, ha affermato che il contenuto della normativa

ministeriale impugnata non risponde a quei caratteri.

Al contrario, secondo l'Avvocatura dello Stato, le norme impugnate

rientrerebbero nella normativa tecnica e, comunque, non

precluderebbero una legislazione regionale diretta ad estendere la

tutela ad altri soggetti o ad ampliarne il contenuto. In memoria, la

regione replica che un decreto ministeriale non può vincolare la

legislazione regionale, seppure in una sola direzione.

Con istanza depositata in cancelleria il 29 febbraio 1988, la

Regione Liguria, premesso che con l'emanazione della legge regionale

6 settembre 1984 n. 46, successiva al ricorso, la materia oggetto

dell'impugnativa ha trovato piena e soddisfacente disciplina, ha

affermato di non aver più interesse alla decisione del ricorso

proposto e ha chiesto, conseguentemente, che sia dichiarata cessata

la materia del contendere.

All'udienza pubblica dell'8 marzo 1988, dopo la relazione del

Giudice Antonio Baldassarre, la Regione Liguria ha confermato la

richiesta di cessazione della materia del contendere cui non si è

opposta l'Avvocatura Generale dello Stato. Considerato in diritto Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Liguria ha

impugnato il decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983

("Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non

agonistica") nella parte in cui: a) indica i soggetti che devono

essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività

sportive non agonistiche; b) impone il carattere preventivo, con

periodicità annuale, della visita medica; c) prevede che

l'accertamento sanitario si concluda con il rilascio di un

certificato di stato di buona salute.

Poiché la legge della Regione Liguria 6 settembre 1984, n. 46 dal

titolo "Tutela sanitaria delle attività sportive" detta una propria

disciplina degli oggetti sopra indicati (artt. 2 e 7), va dichiarata

cessata la materia del contendere del presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:621 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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