Corte costituzionale

Sentenza n. 620/1988

Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il

15 aprile 1981, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed

iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1981, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della lettera 214903/FCH della Procura

generale della Corte dei Conti - Contenzioso nelle materie di

contabilità pubblica - relativa ai progettati invasi artificiali sul

fiume Merse in provincia di Siena;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana e

l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 15 aprile 1981 il Presidente della

Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione contro la

lettera prot. n. 214903/FCH della Procura Generale della Corte dei

Conti - Contenzioso nelle materie di contabilità pubblica,

indirizzata al Presidente del Consiglio regionale della Toscana e

firmata dal Vice Procuratore Generale.

Nell'atto impugnato si chiede: a) di comunicare le determinazioni

adottate in merito a certi progettati invasi artificiali sul torrente

Farma e sul fiume Merse, i quali potrebbero danneggiare

irrimediabilmente ambienti degni della massima protezione per le loro

caratteristiche bellezze; b) di conoscere se tali territori godono di

speciale tutela legislativa o rientrino in fattispecie

particolarmente tutelate da apposita normativa.

Negli atti introduttivi del giudizio, le parti sostengono, da un

lato, che l'atto impugnato invade le competenze regionali, in

violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 66, 82, 87 e

seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977, e, dall'altro, che il ricorso va

dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione

Toscana riconosce, invece, di non avere più interesse, in quanto la

materia reltiva al risarcimento del danno ambientale è ora regolata

dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 749, che ha previsto la

giurisdizione del giudice ordinario, escludendo quindi la

giurisdizione della Corte dei Conti e della Procura Generale (su tale

articolo è intervenuta, peraltro, una sentenza di rigetto di questa

Corte, la n. 641 del 1987). Considerato in diritto Con l'atto impugnato la Procura Generale della Corte dei Conti ha

chiesto informazioni al Presidente del Consiglio regionale della

Toscana al fine di accertare l'eventuale esistenza di un danno

ambientale nei territori interessati dalla costruzione di certi

invasi artificiali sul torrente Farma e sul fiume Merse, in provincia

di Siena.

Successivamente all'emanazione dell'atto impugnato, è entrata in

vigore la legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero

dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), che, all'art.

18, ha previsto la giurisdizione del giudice ordinario per

l'accertamento del danno ambientale.

Poiché le informazioni richieste con l'atto impugnato erano

preordinate all'accertamento di un'eventuale responsabilità per

danno ambientale da parte della Corte dei Conti e poiché tale

accertamento è ora precluso dall'art. 18 della citata legge n. 349

del 1986, va dichiarata cessata la materia del contendere, in

conformità alla richiesta della regione ricorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:620 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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