Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2337, promosso con

l'ordinanza 26 giugno 1956 del Tribunale di Lecce, pronunciata nel

procedimento civile vertente fra Persone' Egidio ed Alessandro e la

Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25

agosto 1956 ed iscritta al n. 248 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi l'avv. Enrico Bassanelli ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Francesco Agrò.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 10 agosto 1955 i signori Egidio

ed Alessandro Persone' convennero davanti al Tribunale di Lecce la

Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo

della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania,

nonché il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esponendo che

mediante decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre

1952, n. 2337 (pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n.

295 del 20 dicembre 1952), era stato approvato il piano

particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente nei confronti

degli attori e relativo ad un comprensorio di terreni in agro di

Nardò, per complessivi ettari 169.22.11 ed era stato disposto il

trasferimento in proprietà dell'Ente dei terreni espropriati.

Gli attori chiedevano che il Tribunale dichiarasse che essi sono

attualmente proprietari e legittimi possessori dei beni compresi nel

piano di espropriazione, avendo acquistato i beni stessi con atti di

donazione e di compravendita del 1906 e del 1950, mentre il decreto

presidenziale di espropriazione avrebbe dovuto essere considerato

costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 76 e 77 della

Costituzione, per avere con esso il Governo ecceduto dai limiti della

delegazione conferitagli con l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n.

230, e con la legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I convenuti si costituivano e contestavano le domande. Su istanza

degli attori, il Tribunale di Lecce disponeva la sospensione del

giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con

ordinanza in data 26 giugno 1956, regolarmente notificata e comunicata

ai soggetti e agli organi indicati dalla legge e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25 agosto 1956.

Le questioni sottoposte al giudizio della Corte dall'ordinanza del

Tribunale sotto il profilo dell'eccesso di delega sono le seguenti:

a) se, nel calcolo della superficie totale, ai sensi dell'art. 4

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si dovessero includere anche le

aree classificate come fabbricati rurali, che non sarebbero espressive

di reddito dominicale, giusta il disposto dell'art. 16 del testo unico

sul nuovo catasto;

b) se, determinata la percentuale di scorporo, con riferimento alla

proprietà di tutti i beni di un soggetto, in tutto il territorio dello

Stato, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e

dell'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, si dovesse poi

concretamente espropriare una superficie corrispondente a quella

percentuale del reddito totale ovvero una parte corrispondente alla

stessa percentuale dei soli beni compresi nel perimetro di riforma.

Davanti alla Corte costituzionale si costituivano in termini gli

attori del giudizio principale Egidio ed Alessandro Persone' e l'Ente

Puglia e Lucania, ed interveniva nel giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato, come l'Ente, dalla Avvocatura

generale dello Stato.

I primi concludevano perché fosse dichiarata la illegittimità

costituzionale del decreto presidenziale di esproprio, la difesa

dell'Ente perché fosse dichiarata la improponibilità o la

inammissibilità e, in subordine, la infondatezza delle questioni

sollevate.

Le argomentazione esposte nelle deduzioni e nelle memorie delle

parti e successivamente illustrate nella discussione orale ripropongono

temi discussi anche nelle altre cause analoghe dibattute davanti alla

Corte, con particolare ricchezza di citazioni e di analisi dei lavori

preparatori della riforma agraria. Considerato in diritto :

La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla eccezione

pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, con la

sentenza n. 59 del 13 maggio 1957 e non rileva ragioni sufficienti per

indurla a modificare il proprio giudizio.

In quanto alle questioni di legittimità costituzionale proposte

dal Tribunale di Lecce, essa osserva che esattamente la difesa

dell'Ente Puglia e Lucania ha sostenuto che i fabbricati rurali mancano

di propria autonomia funzionale e costituiscono un elemento di ausilio

per la conduzione di terreni agrari di cui concorrono a migliorare il

reddito, onde la mancanza di estimazione delle particelle che li

sopportano è soltanto apparente e l'incremento di reddito determinato

dalla loro presenza è incorporato nell'estimo dei terreni cui servono

e dei quali seguono le sorti.

Si può aggiungere che molti dei dubbi insorti su questo punto sono

dovuti al linguaggio usato dalle leggi di riforma, nel testo delle

quali si leggono spesso espressioni che sembrano riferirsi soltanto a

terreni (terreni classificati in un modo o nell'altro, terreni

espropriabili, terreni da conservare, da trasformare, ecc.); il che

deriva evidentemente dal fatto che il legislatore aveva presenti, come

uno dei fini della riforma, la trasformazione e il miglioramento dei

terreni. Sennonché, nella maggior parte dei casi, oggetto della

espropriazione non è e non può essere soltanto il terreno, ma anche

altri beni, che al terreno ineriscono e che servono, direttamente o

indirettamente, alla coltivazione, quali i magazzini, le stalle, i

granai, le abitazioni dei coltivatori e simili. Ed è naturale che il

reddito dominicale complessivamente accertato per i terreni includa

anche quella parte che può derivare dall'uso di tali beni ausiliari,

ma che non si presterebbero neppure ad una valutazione distinta ed

autonoma.

Più delicata e più discussa è l'altra questione, se la

percentuale di scorporo, calcolata con riferimento alla proprietà di

tutti i beni situati in qualunque parte del territorio della

Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge stralcio e dell'articolo

unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, dovesse poi concretamente

applicarsi all'intera proprietà o soltanto alla porzione di beni

compresa nel perimetro di riforma.

Su questo punto, si deve riconoscere che la difesa degli

espropriati ha posto efficacemente in evidenza diversi inconvenienti

che conseguono alla applicazione del sistema adottato e che possono

eventualmente anche diminuirne la efficacia; ma la indicazione di tali

inconvenienti, dovuti in definitiva al fatto che non si è provveduto

finora ad una riforma agraria nazionale e si è preferito procedere

parzialmente e gradualmente, si risolve in una critica dei criteri

adottati dalla legge di delegazione, piuttosto che in una dimostrazione

di illegittimità costituzionale dei decreti legislativi conseguenti.

Proprio nella legge di delegazione e in altre leggi successive si

trovano disposizioni, le quali stabiliscono che "Nel caso di proprietà

di terreni situati in parte nei territori indicati nell'art. 1 della

presente legge, e in parte fuori di tali territori, lo scorporo

derivante dall'art. 4 si applica ai terreni situati nei territori di

cui all'art. 1 fino alla totale applicazione della quota di esproprio"

(art. 13 della legge stralcio); che "L'Ente espropriante può

provvedere alla espropriazione dei terreni oggetto della comunione,

fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante a detto

condominio. La porzione espropriata sarà imputata alla quota del

condominio colpito da espropriazione" (art. 8, secondo comma, legge 18

maggio 1951, n. 333); che "Gli Enti di riforma possono pubblicare piani

particolareggiati di espropriazione... fino al 30 settembre 1952...

quando in conseguenza dell'applicazione dell'art. 10 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, siano stati esonerati dalla espropriazione

terreni compresi in piani espropriativi pubblicati nei termini e sia

così divenuta necessaria, per integrare la quota di scorporo in

osservanza della legge stessa, la pubblicazione di nuovi piani che

comprendono altri terreni in luogo di quelli esonerati" (art. 2, primo

comma, legge 2 aprile 1952, n. 339).

Anche se nessuna delle disposizioni riferite sarebbe da sola

sufficiente a risolvere il problema, dal loro congiunto esame e dal

loro coordinamento, oltre che dalla considerazione della ratio della

legge 16 agosto 1952, n. 1206, si ricava la convinzione che il

legislatore ha voluto che la percentuale di scorporo, calcolata con

riferimento alla proprietà di tutti i beni situati in qualunque parte

del territorio nazionale, possa concretarsi sui beni esistenti in una

sola zona, compresa nel perimetro della riforma, anche se l'esproprio

giunga ad assorbire integralmente tutti i terreni che l'espropriando

possiede nella zona e perfino se la quota da espropriare superi la

estensione di quei terreni.

Né si può sostenere che questa soluzione si trovi in contrasto

con le norme della Costituzione, e in particolare con quelle contenute

nell'art. 3, senza contestare la legittimità costituzionale di tutta

la riforma fondiaria, così come è stata finora compiuta, perché è

chiaro che una riforma parziale non può non determinare disparità di

trattamenti da zona a zona e da categorie a categorie territoriali di

proprietari e di lavoratori agricoli; ma ciò appare previsto ed

ammesso dalle norme contenute nell'art. 44 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura

generale dello Stato,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2337,

in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma,

della Costituzione, nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e

nell'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, proposte con

l'ordinanza 26 giugno 1956 del Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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