Corte costituzionale

Sentenza n. 619/1988

Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Liguria e Lombardia

notificati il 19 e il 28 settembre 1978, depositati in Cancelleria il

28 settembre e il 15 ottobre successivi ed iscritti ai nn. 29 e 30

del registro ricorsi 1978, per conflitti di attribuzione sorti a

seguito degli atti di citazione in data 17 aprile 1978 della Procura

Generale della Corte dei Conti, con i quali sono stati citati i

Presidenti delle Giunte regionali a comparire per l'udienza del 19

dicembre 1978, per sentirsi dichiarare l'obbligo della presentazione

del rendiconto delle somme concesse dallo Stato per l'esercizio delle

funzioni delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 17, primo comma,

lett. b, capoverso, della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Vitaliano Lorenzone per la Regione Lombardia e

l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 19 settembre 1978 il Presidente

della Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione: a)

contro il decreto della Procura Generale della Corte dei Conti n.

14989 del 17 aprile 1978, che lo ha citato a comparire dinanzi alla

Corte dei Conti in sede di giurisdizione contabile; b) contro il

conseguente decreto del Presidente della prima Sezione

giurisdizionale che ha fissato l'udienza del 19 dicembre 1978. Ciò

in quanto il ricorrente, con gli atti impugnati, è stato, dapprima,

obbligato alla presentazione del rendiconto delle somme concesse

dallo Stato per l'esercizio delle funzioni delegate e, poi, messo in

mora nell'adempimento di quell'obbligo con la fissazione di un

termine.

Il giudizio in sede di giurisdizione contabile introdotto

dall'atto impugnato riguardava la gestione dei fondi assegnati dallo

Stato negli anni 1973 e 1974 per l'esercizio delle funzioni delegate,

con riferimento a capitoli vari dei Ministeri dell'Agricoltura e

foreste, Lavori pubblici, Sanità, Trasporti e aviazione civile.

Secondo la regione ricorrente non vi è obbligo di presentazione

del rendiconto alla Corte dei Conti per l'impiego delle somme

relative alle funzioni delegate, per un triplice ordine di ragioni.

Innanzitutto perché anche tali funzioni, al pari di tutte le

funzioni conferite con legge, sono proprie delle regioni sino a

quando restino in vigore le leggi di delega. In secondo luogo,

perché la legge quadro in materia di contabilità regionale (legge

19 maggio 1976 n. 335) contempla la competenza della Corte dei Conti

in materia di responsabilità amministrativa e per danni, senza

menzionare il giudizio di conto. Infine, perché non solo i fondi

relativi a funzioni delegate, ma tutti i fondi destinati alle regioni

(meno quelli provenienti da tributi propri e da entrate patrimoniali)

trovano una previa collocazione nel bilancio statale.

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito, invece, l'inammissibilità

del ricorso sotto vari profili. Innanzitutto, perché non potrebbe

negarsi il potere del Procuratore Generale di introdurre un giudizio

contabile davanti alla Corte dei Conti. In secondo luogo, perché non

sarebbe lesa la sfera di attribuzioni regionali dal fatto che un

organo della regione venga convenuto davanti ad un giudice della

Repubblica. In terzo luogo, perché il conflitto sarebbe meramente

virtuale e la regione si limiterebbe a contestare, nel merito, la

fondatezza della domanda formulata nell'atto di citazione. E, infine,

perché l'atto impugnato non sarebbe idoneo ad affermare una

competenza e a negarne o a menomarne una altrui.

La prima sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dichiarava

inammissibile l'azione promossa dalla Procura Generale (decisione n.

48 del 7 giugno 1979) e la decisione delle Sezioni Unite della Corte

dei Conti del 14 ottobre 1981 (depositata il 6 febbraio 1982),

respingendo l'appello proposto contro la decisione di primo grado,

chiudeva definitivamente il giudizio iniziato con la richiesta della

Procura Generale.

2. - Con ricorso notificato il 28 settembre 1978 il Presidente

della Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione contro

un atto della Procura Generale della Corte dei Conti identico al

precedente (17 aprile 1978, n. 14988) nonché, per quanto necessario,

contro l'istanza, in data 16 luglio 1977, peraltro mai notificata né

comunicata alla Regione, con la quale la medesima Procura Generale ha

chiesto che fosse fissato, alla Regione Lombardia, un termine per la

presentazione dei rendiconti concernenti la gestione dei fondi

assegnati dallo Stato negli esercizi finanziari 1973 e 1974 per lo

svolgimento delle funzioni delegate indicate al numero precedente.

Secondo la regione ricorrente la tesi della Procura Generale della

Corte dei Conti è incompatibile con l'assetto complessivo dettato,

per i rapporti Stato-Regioni, dalle norme costituzionali e da quelle

di legge ordinaria che possono considerarsi direttamente attuative e

integrative di queste ultime.

L'Avvocatura dello Stato, d'altro canto, ha sostenuto

l'inammissibilità del conflitto proposto, per gli stessi motivi

fatti valere nel precedente giudizio.

La citata decisione 14 ottobre 1981-6 febbraio 1982 delle Sezioni

Unite della Corte dei Conti ha posto fine anche al conflitto

sollevato dalla Regione Lombardia. Considerato in diritto Poiché i due ricorsi hanno ad oggetto atti di contenuto identico,

oltreché atti a questi connessi da un legame di dipendenza, i

giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.

Tali atti della Procura Generale della Corte dei Conti, impugnati

dalle Regioni Liguria e Lombardia, hanno dato vita ad un giudizio,

davanti alla prima sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che

si è definitivamente concluso con l'affermazione

dell'inammissibilità dell'azione promossa dalla Procura Generale.

Dal venir meno dell'interesse delle regioni ricorrenti

all'annullamento degli atti impugnati consegue la dichiarazione di

cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere in

ordine ai ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:619 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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