Corte costituzionale

Sentenza n. 617/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 16 giugno

1977, n. 671, recante "Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20

marzo 1975, n. 70, dell'Ente autonomi per la bonifica, l'irrigazione

e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia,

Siena e Terni e del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13, recante: "Conferma,

ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa

per la formazione della proprietà contadina", promossi con n. 2

ricorsi della Regione Toscana notificati il 6 ottobre 1977 e il 1°

marzo 1978, depositati in Cancelleria il 12 ottobre 1977 e il 9 marzo

1978 ed iscritti al n. 30 del registro ricorsi 1977 e al n. 11 del

registro ricorsi 1978.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Stefano Grassi per la regione Toscana e l'avvocato

dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 6 ottobre 1977 (R. ric. n. 30/77)

la Regione Toscana ha proposto questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 16 giugno 1977, n. 671 (pubblicato in

Gazzetta Ufficiale n. 242 del 6 settembre 1977), recante "Conferma,

ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente

Autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria

delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni".

Tale decreto risulterebbe costituzionalmente illegittimo perché

non compatibile con il criterio direttivo, dettato dall'art. 3,

quarto comma, della legge n. 70 del 1975, di "tener conto... delle

competenze delle regioni" nell'individuazione degli enti pubblici

"necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e

democratico" del paese. L'ente di cui si tratta, infatti, secondo

l'assunto della regione Toscana, operando nella materia

dell'agricoltura, di competenza delle regioni, avrebbe dovuto essere

trasferito alle regioni in cui opera, così come esplicitamente

sancisce la tabella B allegata al d.P.R. n. 616 del 1977 e secondo il

procedimento previsto dall'art. 113 di questo decreto. E, attraverso

la violazione del criterio direttivo fissato dalla legge di delega,

l'atto impugnato finirebbe con il violare anche le medesime

competenze regionali, così come riconosciute dalla Costituzione

(artt. 117 e 118 Cost.) che in quel criterio trovano ulteriore

tutela.

Ove non si ritenesse appagante questo coordinamento interpretativo

fra delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 70 del 1975 e delega

contenuta nell'art. 1, lett. b), della legge n. 382 del medesimo anno

- coordinamento che sarebbe suggerito dal medesimo art. 3 della legge

n. 70 del 1975, là dove, appunto, impone di tener conto delle

competenze delle regioni - dovrebbe ritenersi che la delega

successiva nel tempo (legge n. 382 del 1975) ha abrogato, in questa

parte (per quel che attiene agli enti che dovranno essere trasferiti

alle regioni), la delega contenuta nella legge anteriore (l. n. 70

del 1975): e, dunque, il decreto legislativo in questione

risulterebbe viziato in misura ancor più radicale e cioè per

difetto assoluto di delega.

Il decreto impugnato, infine, benché pubblicato successivamente,

risulterebbe emanato in data anteriore rispetto al d.P.R. n. 616 del

1977, il quale contempla fra gli enti che dovranno essere trasferiti

alle regioni, quello appunto di cui si tratta (cfr. allegata tab. B,

n. 45); ciò comporterebbe l'abrogazione del decreto impugnato ad

opera del d.P.R. n. 616/77, "prendendo data" l'atto con forza di

legge dal giorno della sua emanazione e non dal giorno della

pubblicazione.

2. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri

contestando le deduzioni della regione ricorrente. Il ricorso sarebbe

inammissibile perché muoverebbe da censure e da parametri estranei

alla tutela delle competenze regionali, come la pretesa inosservanza

dei princìpi e criteri direttivi e la carenza di delega.

La semplice circostanza, peraltro, che l'Ente per la bonifica e

l'irrigazione delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni operi

nella materia dell'agricoltura, di competenza regionale, non sarebbe

sufficiente a ritenerlo trasferito alle regioni interessate, essendo

rimasta ferma la competenza dello Stato sugli enti nazionali e

pluriregionali (art. 2, secondo comma, d.P.R. n. 11 del 1972) fino al

riordino dei medesimi. La circostanza, d'altra parte, che la tab. B,

allegata al d.P.R. n. 616 del 1977, includa questo ente fra quelli

che dovranno essere trasferiti alle regioni con il procedimento di

cui all'art. 113 del medesimo decreto creerebbe un'aspettativa che

peraltro non potrebbe divenire, come tale, parte integrante delle

competenze regionali fissate dalla Costituzione.

Dovrebbe escludersi, comunque, un effetto abrogativo della legge

n. 382 del 1975 nei confronti della legge n. 70 del medesimo anno,

perché le rispettive previsioni opererebbero su piani diversi. La

legge n. 70 prevede la soppressione degli enti inutili, da cui

esclude, ovviamente, quelli di rilevante interesse "economico,

civile, culturale e democratico" indicati nella tabella allegata e da

individuare con decreto delegato; la legge n. 382 del 1975 prevede il

trasferimento alle regioni degli enti che operano nelle materie di

competenza delle medesime ( indicati nell'allegata tab. B),

attraverso un procedimento (art.113) volto ad accertarne la natura

pubblica e ad individuare, ove la natura sia pubblica, eventuali

funzioni residue di rilevanza nazionale. La conservazione dell'ente,

perché di rilevante interesse, non precluderebbe successive

"regionalizzazioni" e, dunque, non violerebbe le competenze

regionali. Ciò sarebbe confermato dalla circostanza che numerosi

enti indicati nella tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 e,

dunque, sottratti alla regola generale dell'estinzione, sono indicati

anche nella tab. B allegata al d.P.R. n. 616 del 1977 e, dunque,

sottoposti al procedimento di "regionalizzazione". Ciò varrebbe

anche ad escludere l'abrogazione (ipotizzata da parte ricorrente) del

decreto delegato di "conferma" dell'Ente per la bonifica, irrigazione

e valorizzazione delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni ad

opera del d.P.R. n. 616 del 1977 che, nella tab. B, come si è detto,

ne prevede la regionalizzazione, previe le accennate necessarie

verifiche.

3. - Con ricorso notificato il 1° marzo 1978 (R. ric. n. 11/1978)

la regione Toscana ha proposto questione di legittimità

costituzionale in via principale del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1978), recante

"Conferma, ai sensi dell'art. 3 legge 20 marzo 1975, n. 70, della

Cassa per la formazione della proprietà contadina".

Il d.P.R. impugnato, "confermando" la Cassa per la formazione

della proprietà contadina nella sua attuale condizione di ente

statale, violerebbe le competenze regionali in materia di

agricoltura, così come previste dagli artt. 117 e 118 Cost. e

trasferite con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, con legge 14 agosto

1971, n. 817, con legge 22 luglio 1975, n. 382, con d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è stata

istituita (art. 9 decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121; art. 2

decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242; art. 5 legge 23 aprile

1949, n. 165, che ne estende le competenze, dapprima limitate al

mezzogiorno ed alle isole, a tutto il territorio nazionale) al fine

di provvedere all'acquisto di terreni per rivenderli a coltivatori

diretti singoli ed associati. A partire dalla legge 26 maggio 1965,

n. 590, la Cassa è stata affiancata dagli enti di sviluppo, a cui

concede finanziamenti per l'acquisto, la trasformazione dei terreni e

la rivendita, previa formazione di efficienti unità produttive a

coltivatori diretti.

Le funzioni della detta Cassa rientrerebbero fra quelle trasferite

alle regioni con gli atti normativi di cui si è fatto cenno.

Il d.P.R. n. 11 del 1972 attribuisce alle Regioni, in particolare,

"gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle

imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della

proprietà coltivatrice" (art. 1, lett. g), nonché relativi ai

"miglioramenti agrari e fondiari" (art. 1, lett, f) ed all'assistenza

tecnica alle imprese agricole (art. 1, lett. e); il d.P.R. n. 616 del

1977 attribuisce alle competenze regionali "gli interventi a favore

dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata" (art.

66, primo comma), l'"assistenza aziendale e interaziendale", il

miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie"

(art. 66, secondo comma), la "ricomposizione, il riordino fondiario,

l'assegnazione e coltivazione di terre incolte abbandonate ed

insufficientemente coltivate" (art. 66, terzo comma), le funzioni

amministrative concernenti ogni tipo di intervento per agevolare

l'"accesso al credito" (art. 109), essendo stati soppressi i fondi di

rotazione di cui alle leggi n. 1208 del 1951, n. 590 del 1965, n. 817

del 1971, n. 910 del 1966 (art. 110); l'art. 3 della legge n. 817 del

1971 trasferisce alle regioni le attribuzioni di cui alla legge n.

590 del 1965, "in materia di provvidenze per lo sviluppo della

proprietà coltivatrice". La legge 30 aprile 1976, n. 386, determina

inoltre le norme di principio per gli enti di sviluppo attribuiti

alle competenze regionali, con funzioni di ammodernamento delle

strutture agricole, promozione e sviluppo della cooperazione,

assistenza tecnica ed economica ai produttori ed associati. La

competenza relativa è stata esercitata dalla regione Toscana con

legge n. 72 del 1977.

La Cassa eserciterebbe, dunque, funzioni già trasferite alle

regioni, le cui competenze risulterebbero lese dalla "conferma"

dell'ente operata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 70 del 1975,

dal decreto presidenziale impugnato, che in tal modo avrebbe

disatteso anche il criterio, indicato nella medesima legge di delega,

di rispettare appunto le competenze regionali.

4. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri,

contestando le deduzioni della regione ricorrente.

La "conferma" di un ente, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 70

del 1975, con decreto legislativo delegato, non sarebbe in contrasto,

innanzi tutto, con il successivo trasferimento del medesimo alle

regioni; ciò perché la stessa legge n. 70 del 1975 prevede, nella

tabella allegata, la conferma di enti che, ai sensi della tabella B

allegata al d.P.R. n. 616/77, dovranno essere sottoposti al

procedimento di "regionalizzazione". Nel caso di specie peraltro la

Cassa per la formazione della proprietà contadina non rientrerebbe

fra gli enti che, ai sensi del d.P.R. n. 616/77 (e dell'annessa

tabella B), debbono essere trasferiti alle regioni. La Cassa per la

formazione della proprietà contadina, d'altra parte, è coesistita,

fin dall'inizio, con gli enti di sviluppo (art. 12, legge 26 maggio

1965, n. 590), i cui compiti di stimolo produttivo non

coinciderebbero con quelli, propri della Cassa, di favorire la

formazione della proprietà contadina.

L'ulteriore normativa invocata da parte ricorrente concernerebbe

sempre settori diversi da quelli in cui opera la Cassa, come

l'adeguamento tecnico ed economico della proprietà coltivatrice

(art. 1, lett. g, d.P.R. n. 11 del 1972), l'assistenza tecnica alle

imprese (art. 1, lett. c, d.P.R. n. 11 del 1972), la ricomposizione

fondiaria (art. 66, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977), gli

interventi a favore della impresa e della proprietà agraria singola

ed associata (art. 66, primo comma, d.P.R. n. 616/77), le misure che

agevolano l'accesso al credito (art. 109 d.P.R. n. 616/77), pur

sempre distinte dall'esercizio del credito, etc.; non concernerebbe

tuttavia le funzioni proprie e specifiche della Cassa, che sono

quelle di favorire la formazione della piccola proprietà

coltivatrice. Considerato in diritto

1. - I giudizi, stante l'analogia delle questioni sollevate,

possono essere riuniti.

2. - Nel primo giudizio la regione Toscana impugna il d.P.R. 16

giugno 1977, n. 671, di conferma dell'"Ente Autonomo per la bonifica,

l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo,

Perugia, Siena e Terni", per violazione degli artt. 76, 117, 118

Cost., sostenendo che sia stato disatteso il criterio di rispettare

le competenze regionali, indicato dall'art. 3, comma quarto, della

legge di delega 22 marzo 1975, n. 70. Ciò per essere stato

confermato un ente destinato a operare nella materia

dell'agricoltura, materia di competenza regionale, e quindi soggetto

ad essere trasferito alle regioni interessate, ai sensi dell'art. 1,

lett. b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 e della tabella B (n.

45) allegata al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

In subordine, ove questa interpretazione della delega contenuta

nella legge n. 70 del 1975, coordinata con la delega contenuta nella

legge n. 382 del 1975, non fosse condivisa, si dovrebbe ritenere, ad

avviso della Regione ricorrente, abrogata la delega anteriore nel

tempo (quella di cui all'art. 3 della legge n. 70 del 1975) nella

parte in cui concerne gli enti da trasferire alle regioni; ne

deriverebbe che il decreto di "conferma" dell'Ente per la bonifica e

lo sviluppo delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni sarebbe

stato emanato in carenza di delega legislativa.

Il decreto impugnato, comunque, essendo stato emanato prima del

d.P.R. n. 616 del 1977, che prevede (n. 45 dell'allegata tab. B) il

trasferimento alle regioni interessate dell'ente "confermato", anche

se registrato e pubblicato successivamente, dovrebbe ritenersi da

questo abrogato.

Nel secondo giudizio la regione Toscana impugna il d.P.R. 6

gennaio 1978, n. 13, di conferma della Cassa per la formazione della

proprietà contadina, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in

quanto tale Cassa opererebbe nelle materie attribuite alla competenza

regionale e ne sarebbero già state trasferite le funzioni (art. 3

legge n. 817 del 1971; art. 1 d.P.R. n. 11 del 1972; art. 1 legge n.

382 del 1975; artt. 66, 109, 110 d.P.R. n. 616 del 1977; legge n. 386

del 1976), e per violazione dell'art. 76 Cost., in quanto non sarebbe

stato osservato il criterio, di cui all'art. 3, comma quarto, della

legge di delega n. 70 del 1975, di rispettare le competenze

regionali.

3. - Non è inammissibile, come sostiene il Presidente del

Consiglio dei ministri, la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. n. 671 del 1977, sollevata dalla regione Toscana per

violazione dell'art. 76 Cost.. Nel caso di specie, infatti, il

criterio direttivo (art. 3, quarto comma, n. 4, legge n. 70 del 1975)

che si assume violato attiene proprio alle garanzie delle competenze

regionali ("Il Governo terrà conto dei seguenti criteri: n.4: della

competenza delle regioni"), ed è, dunque, idoneo ad integrare

parametro di costituzionalità in un giudizio promosso in via

principale dalla regione (cfr. sentt. nn. 183 e 192 del 1987).

Ovviamente, peraltro, la questione non solo è strettamente

collegata, ma sostanzialmente si identifica con le altre, con le

quali si lamentano specifiche violazioni delle (norme costituzionali

attributive delle) competenze regionali, e quindi va esaminata e

risolta in una con le dette altre questioni.

4. - La questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 117 e 118 Cost., del d.P.R. n. 671 del 1977, di "conferma"

dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione

fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, non è

fondata.

È indiscutibile che con l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 1972, è

stata trasferita alle regioni la competenza amministrativa in materia

di agricoltura.

Con l'art. 2, comma primo, dello stesso decreto, inoltre, sono

state dichiarate trasferibili alle stesse regioni le funzioni

amministrative esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli

enti di sviluppo, e più generalmente in ordine agli enti, consorzi,

istituzioni e organizzazioni locali operanti in una sola regione

nelle materie di cui all'art.1.

Con l'art. 2, comma secondo, dello stesso decreto è stato

stabilito che fino a quando non sarà provveduto al riordinamento,

con legge dello Stato, degli enti pubblici (di tutti gli enti

pubblici), compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o

pluriregionale operanti nelle materie di cui al decreto, resta ferma

la competenza degli organi dello Stato (vale a dire, tenuto conto di

quanto esplicato con il comma primo: le funzioni amministrative

esercitate dagli organi dello Stato) in ordine agli enti medesimi.

Nella specie si tratta dell'Ente per la irrigazione della

Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico

del Trasimeno e dell'alta Valle del Tevere umbro-toscana, istituito

con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e successivamente modificato,

sino a divenire Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la

valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e

Terni, confermato con l'impugnata legge delegata, d.P.R. n. 671 del

1977.

L'Ente in questione, avente compiti di promozione, regolazione e

gestione dell'irrigazione e delle culture irrigue (v. il favore per

l'irrigazione espresso dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910,

concernente lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 66-70) in

una vasta area ultraregionale, rientra certamente nell'ampia

categoria degli enti pubblici, compresi quelli di sviluppo, a

carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia

dell'agricoltura - cui si riferisce l'art. 2, comma secondo, del

d.P.R. n. 11 del 1972, dianzi richiamato, per stabilire che le

funzioni esercitate dallo Stato rispetto ad essi rimangono allo Stato

fino al riordinamento degli enti stessi - e quindi fra quelli cui si

riferisce la legge n. 70 del 1975, concernente tutti gli enti

pubblici (il c.d. parastato) ad eccezione degli enti, fra i quali non

rientra l'ente in questione, indicati nell'art. 1, comma secondo e

comma terzo, della stessa legge n. 70.

Come sia attuato il detto "riordino" si desume dall'art. 2 della

legge n. 70 del 1975, che, per la categoria generale degli enti

pubblici di cui all'art. 1, comma primo, prevede la soppressione e la

conseguente cessazione delle rispettive funzioni (nonché la

liquidazione), salva la dichiarazione di loro necessità con i

decreti di cui al successivo art. 3. Con la quale ultima disposizione

è previsto che il Governo, con decreti delegati, individui gli enti

ritenuti necessari "ai fini dello sviluppo economico, civile,

culturale e democratico del paese" (alcuni sono dichiarati tali dalla

stessa legge mediante l'inclusione nella tabella allegata). Ed è

proprio sulla base della delega così conferita che sono state

operate la dichiarazione di necessità e la conferma dell'Ente di cui

si tratta dal d.P.R. n. 671 del 1977, ora impugnato.

Il "riordinamento", quindi, non riguardava il trasferimento delle

funzioni dei detti enti alle regioni, ma solo, secondo l'art. 2,

comma secondo, del d.P.R. n. 11 del 1972, la cessazione o no delle

funzioni statali relative agli enti stessi e la loro sopravvivenza o

no come enti pubblici.

Sempre in materia di agricoltura, va notato che la legge quadro n.

386 del 1976 sugli enti di sviluppo, con norme transitorie e

particolari (artt. 6 e ss.), prevede il trasferimento alle regioni

delle funzioni fino a quel momento esercitate dallo Stato

relativamente ad alcuni Enti di sviluppo, nonché il trasferimento

alle regioni delle funzioni esercitate da tali Enti di sviluppo

(rispettivamente art. 6, comma primo, e art. 6, comma terzo e

quarto).

Ciò conferma che il riordinamento degli enti pubblici operato

dalla legge delega n. 70 del 1975 e dai decreti delegati emanati

sulla base di essa non incideva in alcun modo sul trasferimento delle

funzioni degli enti nazionali e ultraregionali. Trasferimento che

invece sarebbe stato attuato sulla base della delega contenuta nella

legge n. 382 del 1975 e nelle forme previste dall'art. 113 del

decreto delegato n. 616 del 1977 relativamente agli enti nazionali e

ultraregionali in genere, e ad opera della legge n. 386 del 1976 per

gli enti di sviluppo agricolo.

È dunque inattendibile la tesi della regione ricorrente, secondo

la quale, una volta intervenuta la delega ex lege n. 382 del 1975, e

in previsione del trasferimento che avrebbe avuto luogo con

l'esercizio della detta delega (d.P.R. n. 616 del 1977), qualsiasi

attività normativa attinente alla stessa legge n. 70 del 1975 e

all'esercizio della delega in essa contenuta, avrebbe dovuto

intendersi preclusa o sospesa relativamente ad enti (nazionali o

interregionali) operanti nelle materie di competenza regionale,

giacché per definizione essa avrebbe invaso l'autonomia

costituzionalmente garantita della regione (in riferimento all'art.

117 e allo stesso criterio direttivo, concernente la considerazione

delle competenze regionali, stabilito dal n. 4 dell'art. 3 della

legge n. 70 del 1975).

Una siffatta generalizzata preclusione o sospensione è resistita

infatti dalla reciproca indipendenza fra i piani rispettivamente

propri delle due normative, indipendenza che esclude anche ogni

incompatibilità fra le medesime (e quindi l'ipotesi di abrogazione

dell'una da parte dell'altra).

D'altro canto, la stessa prefissione dei criteri della delega di

cui all'art. 3 della legge n. 70 del 1975 è concepita nella

previsione che il legislatore delegato intervenga, e non che si

arresti, di fronte agli enti operanti nelle materie di competenza

regionale, tanto che prescrive che si debba "tener conto" "della

competenza delle regioni" sia ai fini della inclusione degli enti

nell'elenco di quelli ritenuti necessari, che "per la valutazione

dell'opportunità della loro soppressione, ristrutturazione o

fusione" (art. 3, comma quarto, con riguardo alle ipotesi previste

rispettivamente dal primo, terzo e secondo comma).

In ogni caso, non si potrebbe ritenere né, ex ante, preclusa

dalla previsione del "trasferimento delle funzioni degli enti

nazionali e ultraregionali alle regioni", in quanto considerata

immanente al sistema ex art. 117 Cost., né, ex post, contraria a

tale previsione, un'operazione normativa volta, come quella

impugnata, non già a una definitiva "statalizzazione" dell'ente

considerato e alla esclusione o preclusione della sua

"regionalizzazione", ma a un mero risultato manutentivo

(dichiarazione di necessità e conferma), senza il quale, a norma

dell'art. 2, comma primo, della legge n. 70 del 1975, avrebbe operato

la soppressione di diritto, con conseguente (in tal caso sì)

esclusione o preclusione della "regionalizzazione" dell'ente stesso.

Quanto finora detto trova conferma nel rilievo che nella Relazione

davanti alla Camera al progetto di legge (risultante

dall'unificazione di un disegno governativo e di proposte

parlamentari) che doveva divenire la legge n. 70 del 1975 - relazione

che ha trovato eco nelle discussioni alla Camera - il riordinamento

degli enti (nel suo più ampio senso) è visto come premessa

necessaria anche dell'attuazione (per questa parte) dell'ordinamento

regionale, senza alcun pregiudizio del modo dell'attuazione (che

avrebbe potuto essere sia il passaggio degli enti sotto il controllo

regionale, sia la trasformazione strutturale degli enti stessi ai

fini della loro "regionalizzazione", sia, dunque, il trasferimento

delle funzioni secondo un modello, quale quello disegnato dall'art.

113 d.P.R. n. 616 del 1977).

Per le stesse ragioni va esclusa l'abrogazione dell'art. 3 della

legge n. 70 del 1975 ad opera dell'art. 1 della legge n. 382 del

medesimo anno, per la parte che riguarda gli enti da trasferire alle

regioni e l'abrogazione del d.P.R. n. 671 del 1977, oggetto del

presente giudizio, ad opera del d.P.R. n. 616 del 1977.

5. - Considerazioni analoghe valgono per la seconda questione, che

concerne il d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13, di "conferma" della Cassa

per la formazione della proprietà contadina.

L'attività di questa Cassa rientra, senza dubbio, nella materia

dell'agricoltura, materia trasferita alle regioni. La dichiarazione

di necessità, e quindi la conferma della Cassa contadina, non

precludeva peraltro la "regionalizzazione" della Cassa secondo il

procedimento di cui all'art. 113 d.P.R. n. 616 del 1977.

Non vi è dubbio che già con la legge 17 agosto 1971, n. 817,

fosse avvenuto il trasferimento alle regioni delle funzioni

esercitate dal Ministero dell'agricoltura in materia di "provvidenze

per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" e può anche

ammettersi che tale trasferimento, concernente l'attuazione dell'art.

47 Cost., fosse in ottemperanza dell'art. 117 Cost. Il trasferimento

stesso riguardava peraltro funzioni statali e particolarmente quelle

esercitate in questa materia dagli organi del Ministero suindicato in

distribuzione dei compiti affidati dalla legge n. 590 del 1965 fra

gli organi stessi, gli Enti di sviluppo agricolo, e la Cassa

contadina.

Né vi è dubbio che, sulla base della legge quadro n. 386 del

1976, la regione Toscana, con la legge regionale 18 settembre 1977,

n. 72, abbia istituito il proprio Ente regionale di sviluppo

agricolo.

Ma qui si trattava di provvedere su un altro Ente, a carattere

già interregionale e successivamente nazionale: appunto la Cassa

per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con

l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, con competenza

per le regioni e per i territori di cui all'art. 1 dello stesso

decreto (Abruzzo e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria,

Sardegna, comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone,

nonché dell'Isola d'Elba) e per la Sicilia, competenza estesa

all'intero Lazio e alla Maremma toscana con il decreto legislativo 5

maggio 1948, n. 1242 e infine a tutto il territorio della Repubblica

con l'art. 5, comma primo, della legge 23 aprile 1949, n. 165.

Ed anche per tale ente, non previsto dalle particolari norme sulla

regionalizzazione concernenti gli enti di sviluppo, si aprivano, su

piani diversi, da un lato il problema del riordinamento, (attesa la

latitudine della formulazione dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R.

n. 11 del 1972), dall'altro il problema della "regionalizzazione".

La questione, dunque, è pur sempre quella se in vista della

"regionalizzazione" fosse illegittima, siccome invasiva della

competenza regionale, l'operazione normativa impugnata, eseguita con

l'art. unico del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13, in attuazione della

delega conferita con l'art. 3 della legge n. 70 del 1975.

E la risposta è anche qui negativa, perché l'operazione in

discorso - secondo quanto è stato diffusamente osservato circa le

analoghe questioni sollevate dalla regione Toscana con il ricorso

sopra esaminato - non è in alcun modo preclusiva della

"regionalizzazione".

È appena il caso di notare che tale "regionalizzazione", per la

rilevata mancanza di misure normative specifiche avrebbe potuto

essere operata anche secondo il modulo di cui al d.P.R. n. 616 del

1977. Che ciò non sia accaduto o che la "regionalizzazione" non sia

altrimenti avvenuta, non può comunque ascriversi al d.P.R. n. 13 del

1978, che si è limitato a dichiarare, ex lege n. 70 del 1975,

necessaria e a confermare la Cassa medesima, in tal modo - come già

osservato circa le analoghe questioni sollevate con l'altro ricorso

sopra esaminato - non già "statalizzandola" definitivamente, ma

evitandone la soppressione di diritto ex art. 2, comma primo, della

legge n. 70 del 1975.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 16 giugno 1977 n. 671 ("Conferma, ai sensi dell'art. 3

della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente Autonomo per la bonifica,

l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo,

Perugia, Siena e Terni") proposta in via principale dalla regione

Toscana per violazione degli artt. 76, 117, 118 della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13 ( "Conferma, ai sensi dell'art. 3

legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa per la formazione della

proprietà contadina) proposte in via principale dalla regione

Toscana per violazione degli artt. 117, 118, 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:617 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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