Corte costituzionale

Sentenza n. 617/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 3 marzo 1987,

n. 59, recante "Disposizioni transitorie ed urgenti per il

funzionamento del Ministero dell'Ambiente", promossi con ricorsi dei

Presidenti delle Giunte provinciali di Bolzano e Trento, notificati

il 2 ed il 3 aprile 1987, depositati in cancelleria il 9 ed il 13

aprile (successivi) ed iscritti ai nn. 11 e 13 del registro ricorsi

1987;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e

Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'avv. dello Stato Pier

Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 2 aprile 1987 la Provincia

autonoma di Bolzano ha impugnato la legge 3 marzo 1987 n. 59

(Disposizioni transitorie e urgenti per il funzionamento del

Ministero dell'Ambiente) in toto e con particolare riguardo agli

artt. 7, primo e quarto comma, e 8, osservando che:

a) il citato art. 7, nella parte in cui attribuisce al

Ministero per l'Ambiente il potere di adottare le necessarie misure

di salvaguardia atte ad impedire qualsiasi trasformazione dello stato

dei luoghi nelle zone da dichiararsi a parchi nazionali, ove

interpretato come applicabile anche nei confronti di essa ricorrente,

ne violerebbe gravemente le competenze attribuitele dall'art. 8, nn.

3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21 e 24, dello Statuto Speciale

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione.

La menzionata disposizione statutaria prevede, invero, la competenza

esclusiva della Provincia, tra l'altro, in materia di tutela del

patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica e piani

regolatori, di tutela del paesaggio, di usi civici, di opere di

prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di miniere,

cave e torbiere, di caccia e pesca, di agricoltura e parchi per la

protezione della flora e della fauna, di agricoltura, foreste e corpo

forestale, di opere idrauliche. In attuazione di siffatte previsioni,

norme specifiche hanno attribuito alla Provincia stessa ogni potere

in materia di misure di salvaguardia delle zone dichiarate o da

dichiararsi a Parchi Nazionali: così l'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio

1973 n. 115, sul trasferimento alla Provincia di tutti i beni di

interesse storico e artistico, già di competenza statale (ivi

compresi i parchi, secondo l'identificazione che dei beni così

denominati fa la legge 1° giugno 1939 n. 1089); l'art. 1 del d.P.R.

1° novembre 1973 n. 670, sulla competenza provinciale esclusiva per

l'esercizio dei poteri di tutela e conservazione di tali beni, e,

più in particolare, i DD.PP.RR. n. 279 del 22 marzo 1974 e n. 381 di

pari data, con i quali alla Provincia è stata attribuita la funzione

di vigilanza e di tutela in ordine ai parchi compresi nel suo

territorio ed in materia di opere di prevenzione e pronto soccorso

per calamità pubbliche.

Inoltre, lo stesso art. 9 della legge istitutiva del Ministro

dell'Ambiente (n. 349 del 1986), del quale la norma impugnata

costituisce derivazione e completamento, non manca di far salva la

competenza provinciale esclusiva nella materia individuata dallo

statuto e dalle relative norme di attuazione, ammettendo soltanto che

essa possa risultare limitata dall'esercizio della funzione di

indirizzo e coordinamento assegnato al Ministro nelle materie

previste dalla legge suddetta.

Viceversa, il potere attribuito allo stesso Ministro per

l'ambiente dalla norma censurata, comporta limitazioni della

competenza provinciale, senza che sia possibile ricondurlo alla

menzionata funzione statale, essendo esso attinente a misure da

adottare su un territorio di stretto ambito locale, mentre tale

funzione postula la cura di un interesse unitario sul piano nazionale

e non suscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale: al

riguardo la ricorrente ricorda i principi sanciti da questa Corte con

le sentenze nn. 340 del 1983 e 357 del 1985;

b) considerazioni non dissimili valgono anche relativamente

all'art. 8 della legge n. 59 del 1987, che, se ritenuto applicabile

anche nei confronti di essa ricorrente, nonostante la salvezza

dell'autonomia provinciale sancita dall'art. 9 della citata legge n.

349 del 1986, risulterebbe ugualmente violativo delle sopra elencate

competenze della ricorrente stessa, oltre che di quelle ulteriormente

previste dagli artt. 9 (nn. 9 e 10) e 16 (comma primo) del d.P.R. 31

agosto 1972 n. 670 e dalle relative norme di attuazione (contenute,

in particolare, nei dd.PP.RR. 20 gennaio 1973, n. 115; 1° novembre

1973 nn. 690 e 691; 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 28 marzo 1975 n. 474

e successive modifiche; 31 luglio 1978 n. 1017), attribuendo al

Ministro per l'Ambiente di emettere ordinanze contingibili e urgenti

per la tutela dell'ambiente stesso.

Ai fini di siffatta tutela, del resto, la provincia ricorrente ha

ripetutamente legiferato (ad esempio, con la legge 25 luglio 1970 n.

16, sulla tutela del paesaggio; 21 giugno 1971 n. 8, sulle sanzioni

amministrative per la violazione di vincoli paesaggistici; 28 giugno

1972 n. 13, sulla protezione della flora alpina; 19 gennaio 1973 n.

6, sul comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali; 4

giugno 1973 n. 12, sui provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria;

13 agosto 1973 n. 27, sulla protezione della fauna; 6 settembre 1973

n. 61, sulla tutela del suolo da inquinamento; 6 settembre 1973 n.

63, sulla tutela delle acque dall'inquinamento; 24 giugno 1976 n. 23,

sulla circolazione dei veicoli a motore in territori vincolati e

tutelati; 20 novembre 1978 n. 66, sull'inquinamento da rumore): di

tale circostanza non può non tenersi il debito conto perché la

stessa funzione statale di indirizzo e coordinamento - in ipotesi,

comprensivo del censurato potere - non può estrinsecarsi senza

limiti nei confronti della Provincia autonoma, ma è subordinata alla

non avvenuta emanazione, da parte di questa, di norme specificamente

concernenti la materia oggetto di intervento statale, come sancito da

questa Corte con sentenza n. 49 del 1987.

2. - Gli artt. 7, primo e quarto comma, e 8 della legge n. 59 del

1987 sono stati impugnati anche dalla Provincia autonoma di Trento,

con ricorso notificato il 3 aprile 1987, in riferimento agli artt. 8,

nn. 3, 5, 6, 13, 16 e 21; 9, n. 10; 16; e 52 del d.P.R. 31 agosto

1972 n. 670 ed alle relative norme di attuazione;

a) Circa il potere del Ministro per l'Ambiente di dettare

misure di salvaguardia delle aree individuate come zone da destinarsi

a parchi nazionali e riserve naturali statali, la ricorrente osserva,

in primo luogo, che la norma di previsione costituisce uno strumento

surrettizio per provvedere a siffatta destinazione di nuovi

territori, senza alcun preciso fondamento costituzionale o

legislativo: l'art. 83, quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 si

limita, infatti, a prevedere - con riguardo alle sole regioni a

statuto ordinario - il potere governativo, nell'ambito della funzione

di indirizzo e coordinamento, di individuare zone nelle quali

istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale e non

qualifica né le prime come statali né le seconde come regionali;

conformemente, l'art. 5 della legge n. 349 del 1986, allorché

prevede che siffatto potere si esercita su proposta del Ministro per

l'Ambiente, evita, a sua volta, tale qualificazione.

Inoltre, nessuna disposizione costituzionale, statutaria o di

legge autorizza lo Stato a esercitare poteri di governo e gestione

del territorio, pur nell'ambito di aree destinate a parchi o riserve

di carattere interregionale: anzi il citato art. 83 del d.P.R. n. 616

del 1977, implicitamente, ma univocamente, prevede la persistenza di

tale potere in capo alle Regioni. Il che vale, poi, a maggior

ragione, per la Provincia ricorrente, le cui competenze in materia

risultano da specifiche disposizioni dello Statuto Speciale per il

Trentino-Alto Adige (art. 8, nn. 5, 6 e 16) e dalle relative norme di

attuazione che le attribuiscono, anche per quanto concerne il già

esistente Parco Nazionale dello Stelvio, le funzioni amministrative

di pianificazione e gestione del territorio;

b) Il potere ministeriale di dettare ordinanze contingibili ed

urgenti (art. 8 legge n. 59 del 1987) viene censurato osservando che

esso non si configura come un potere statale di intervento

straordinario, in funzione sostitutiva di quello non esercitato dalla

Provincia competente (come, nei casi di cui all'art. 8, comma terzo,

della legge n. 349 del 1986); bensì come un potere generale e

generico di provvedere a situazioni di urgente necessità per la

tutela degli stessi interessi pubblici la cui cura - almeno in molti

ambiti - è costituzionalmente demandata alla Provincia medesima. Il

potere di ordinanza, infatti, non è che un'esplicazione della

potestà amministrativa attinente a determinate materie e può,

pertanto, giustificarsi solo quando vi sia l'effettiva titolarità

della potestà stessa. Orbene, anche ove si voglia negare che la

materia della tutela dell'ambiente sia per intero di competenza della

Provincia autonoma, resta il fatto che questa gode di numerose

attribuzioni amministrative proprie (oltre che di competenza

legislativa primaria e concorrente) in molti e diversi campi o

settori riconducibili al più generale concetto di ambiente; e ciò,

stante il suddetto nesso di compenetrazione, necessariamente

comporta, almeno con riferimento a tali campi o settori, la

titolarità, da parte della Provincia stessa, del relativo potere di

ordinanza, con la conseguenza che la generica ed indiscriminata

attribuzione di questo ad un organo statale comporta

indefettibilmente la violazione delle menzionate attribuzioni

provinciali.

3. - Resiste ad entrambi i ricorsi il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

sollecitando la declaratoria di infondatezza delle questioni

sollevate ex adverso.

Per quanto concerne le censure svolte relativamente all'art. 7

della legge n. 59 del 1987 l'Avvocatura dello Stato ne eccepisce la

tardività rilevando che tale norma non introduce, bensì presuppone

una potestà costitutiva, o promotrice della costituzione, di parchi

e riserve naturali, che si radica nell'art. 5 della legge istitutiva

del Ministero dell'Ambiente e che trova nella disposizione impugnata

un mero strumento di attuazione.

Inoltre, le competenze regionali e provinciali in materia di

protezione della natura, come emerge dalla sentenza n. 223 del 1984

di questa Corte, non sono incompatibili con residue competenze

statali connesse alla cura, nella medesima materia, di esigenze

unitarie, particolarmente imposte dallo adempimento di obblighi

interregionali, il cui rispetto costituisce un limite per le stesse

competenze delle Province ricorrenti. Alla luce di tale rilievo va

riconosciuto che il potere ministeriale di dettare misure di

salvaguardia risulta privo di autonomo rilievo, ai fini del richiesto

controllo di costituzionalità, restando assorbito in quello della

competenza statale a promuovere la creazione di parchi nazionali e

riserve statali; e cioè, o il Ministro per l'Ambiente esercita tale

funzione in difetto dei presupposti che legittimano l'intervento

statale in subiecta materia: ed allora l'invalidità dell'atto si

rifletterebbe necessariamente sulle misure di salvaguardia

eventualmente dettate per l'area individuata e destinata a parco o

riserva; o, nell'opposta ipotesi, il legittimo esercizio della

competenza statale alla costituzione del parco o della riserva

implica ex se la legittimità delle misure disposte per garantire il

buon esito dell'iniziativa.

D'altra parte, non è trascurabile la circostanza che il Ministro,

prima di disporre tali misure, deve consultare le regioni e gli enti

locali interessati.

Nel merito delle censure svolte in ordine all'art. 8 della legge

n. 59 del 1987, l'Avvocatura osserva, poi, che una volta riconosciuta

la natura primaria degli interessi pubblici legati all'ambiente

(Corte Cost., sentt. nn. 151 e 153 del 1986), appare conseguenziale

che anche relativamente ad essi - come già per quelli attinenti

all'ordine ed all'incolumità pubblica ed alla sanità - valga il

presidio del così detto potere di ordinanza che autorizza

l'adozione, da parte di organi statali, di misure innominate,

contingibili e urgenti, per la salvaguardia di esigenze essenziali

della collettività generale. Il relativo potere dello Stato non

viene in conflitto con le competenze provinciali, sia per il

carattere residuale che la norma di previsione espressamente gli

attribuisce, stabilendo che essa può essere esercitato "quando non

si possa altrimenti provvedere", sia perché tale esercizio attiene

alla tutela del bene "ambientale" inteso in un'accezione unitaria e

globale, che non è equiparabile alla somma aritmetica delle varie

competenze attinenti all'uno o all'altro (acque, urbanistica,

foreste, agricoltura, fauna, ecc.) degli aspetti specifici che il

bene stesso può di volta in volta assumere.

Né può trascurarsi che la temporaneità delle misure che il

Ministro può adottare (sei mesi) è pienamente aderente

all'eccezionalità della situazione considerata come presupposto

delle medesime, oltre che coerente col principio di leale

cooperazione fra Stato e Regioni o Province autonome.

Nell'imminenza dell'udienza ha depositato una memoria la difesa

della Provincia Autonoma di Trento. Ivi si contestano gli assunti

difensivi dell'Avvocatura dello Stato, in primo luogo negando la

pretesa tardività delle censure svolte relativamente all'art. 7

della legge n. 59 del 1987. Si precisa, invero, al riguardo che

queste non concernono il potere, residuato allo Stato per effetto

dell'art. 83, quarto comma, d.P.R. n. 616 del 1977, di individuare i

nuovi territori nei quali istituire riserve o parchi, né quello di

istituzione di riserve in adempimento di obblighi internazionali. Si

censura, invece, il potere, attribuito ex novo dal citato art. 7, di

adottare misure di salvaguardia di contenuto indeterminato e

discrezionalmente decise, potere che non rientra né è comunque

implicato nell'altro di individuazione delle aree destinande

all'utilizzazione suddetta e che non può fondarsi neanche sul

rinvio, contenuto nell'art. 83, secondo comma, d.P.R. n. 616 del

1977, ad una "futura normativa di ripartizione di compiti" in

materia, facendo tale rinvio riferimento alle sole riserve naturali

dello Stato, già esistenti all'epoca dell'entrata in vigore dello

stesso d.P.R. n. 616 (Corte Cost. n. 223 del 1984).

Va inoltre rilevato, secondo la difesa della ricorrente, che la

norma censurata tende surrettiziamente a forzare i limiti propri

delle competenze statali in materia di costituzione di parchi o

riserve, trasformando il semplice potere di promozione - espressione

delle funzioni di indirizzo e coordinamento - in quello di gestione

statale diretta ed esclusiva dei territori interessati da detta

costituzione: ciò che non può giustificarsi neanche invocando

esigenze di tutela di interessi nazionali, posto che, sul punto,

nessuna adeguata specificazione è stata curata dal legislatore.

Per quanto concerne le censure relative all'art. 8 della citata

legge n. 59 del 1987 si ribadisce che tale disposizione non si

inserisce in uno spazio vuoto, ma occupa spazi già coperti da poteri

provinciali di gestione e governo del territorio: in buona sostanza,

il potere ministeriale di ordinanza non è meramente residuale,

bensì onnicomprensivo ed assorbente, prevalente o concorrente

rispetto a tutte le potestà, anche di adozione di provvedimenti di

urgenza, configurati dalla legge in capo ad altri organi ed, in

particolare, in capo alle Regioni e alle Province Autonome.

Tutto ciò confligge irrimediabilmente con i criteri

costituzionali di ripartizione delle competenze e con i principi che

regolano i rapporti fra Stato e Regioni o Province Autonome, ivi

compreso quello di leale cooperazione (Corte Cost. n. 153 del 1986). Considerato in diritto

1. - I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica

sentenza in quanto sollevano identica questione.

2. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano impugnano gli

artt. 7, primo e quarto comma, e 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59

(Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del

Ministero per l'Ambiente) e la stessa legge in toto in quanto,

attribuendo al Ministro per l'Ambiente il potere di adottare, nelle

aree individuate per la destinazione a parchi nazionali o a riserve

naturali statali, le necessarie misure di salvaguardia, dirette a

vietare qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi (art. 7,

primo e quarto comma), nonché il potere di emettere, in situazioni

di grave pericolo di danno ambientale ed allorché non si possa

altrimenti provvedere, ordinanze contingibili ed urgenti per la

tutela dell'ambiente, invadono le competenze ad esse riservate in

materia di tutela dell'ambiente e, quindi, violano gli artt. 2; 3,

terzo comma; 8, nn. 3, 4, 6, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 24; 9, nn.

9 e 10; 16, primo comma, e 52 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670

(Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige) e le relative norme di

attuazione, nonché l'art. 10 Cost. in relazione all'accordo di

Parigi 5 settembre 1946.

3. - Le censure non sono fondate.

Anzitutto non ha rilevanza alcuna la impugnazione in toto della

legge n. 59 del 1987 in quanto le deduzioni e i rilievi svolti

riguardano solo l'art. 7, primo e quarto comma, e l'art. 8 della

detta legge.

All'uopo si ricorda che le stesse Province autonome, con ricorsi

del 12 agosto 1986, hanno già impugnato varie norme della legge 8

luglio 1986 n. 346, istitutiva del Ministero per l'Ambiente, siccome

lesive dell'autonomia loro garantita dalle norme vigenti, tra cui

molte di quelle di cui ora lamentano la violazione.

Questa Corte, con sentenza 22 maggio 1987 n. 210, ha dichiarato

non fondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Non essendo state proposte altre questioni di legittimità

costituzionale, nemmeno da parte di altre Regioni, relative a norme

della detta legge, in via generale, allo stato non vi è motivo di

dubitare della conformità dell'intera legge ai precetti

costituzionali che concernono la sfera di autonomia delle Regioni sia

a statuto ordinario che a statuto speciale nonché delle Province

autonome.

Ai fini della decisione, in particolare va richiamato l'art. 5

della suddetta legge n. 349 del 1986 il quale concerne la potestà

del Governo (circa la quale vedi già l'art. 83, quarto comma, d.P.R.

n. 616 del 1977), su proposta del Ministro per l'Ambiente, di

individuare i territori nei quali istituire riserve naturali e parchi

a carattere interregionale (primo comma) ed il trasferimento dal

Ministero per l'Agricoltura e Foreste al Ministero per l'Ambiente,

delle competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione

delle zone di importanza naturalistica, nazionale e internazionale,

ai fini della promozione in esse della costituzione di parchi e

riserve naturali (secondo comma). Ora, l'art. 7, primo e quarto

comma, della legge n. 59 del 1987, la quale detta disposizioni

transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero per

l'Ambiente, conferisce allo stesso Ministro per l'Ambiente, la

potestà di adottare, nelle aree individuate come zone da destinarsi

a parchi nazionali e a riserve naturali statali, misure di

salvaguardia, il cui contenuto va graduato dallo stesso Ministro in

relazione alle esigenze del caso.

Detto potere certamente costituisce estrinsecazione di quello più

ampio attribuito allo stesso Ministro dall'art. 5 della legge

istitutiva del Ministero, innanzi richiamato, anzitutto in

considerazione della stessa natura cautelare delle misure di

salvaguardia che, come del resto è specificamente sancito, sono

dirette a conservare lo stato dei luoghi in attesa dell'attuazione

del provvedimento di individuazione e di costituzione del parco

nazionale o della riserva naturale nazionale a livello statale o

interregionale.

Inoltre, in base alla stessa norma impugnata, il Ministro deve

sentire le Regioni, gli enti locali interessati e le stesse Province

autonome ricorrenti nel caso in cui siano interessati i territori che

di esse fanno parte; deve richiedere agli stessi un apposito parere e

può provvedere solo dopo il decorso del termine di trenta giorni

dalla data della richiesta del parere senza che esso sia stato

espresso.

Il potere attribuito si inquadra, quindi, nella funzione di

indirizzo e coordinamento spettante in materia allo Stato ed

implicante, da un lato, le suddette intese fra Stato stesso, Regioni

e Province autonome e, dall'altro, la prevista necessità che

l'intervento statale a livello ministeriale si verifichi solo in caso

di inerzia delle Regioni: funzione il cui esercizio, evidentemente,

è diretto a tutelare gli interessi nazionali ed internazionali che

sussistono in materia.

Conseguentemente, in questa situazione deve essere esclusa

qualsiasi lesione dell'autonomia assicurata alle Province ricorrenti

dalle norme invocate, che non risultano affatto violate.

Peraltro, in concreto non è stata effettuata alcuna

individuazione di aree appartenenti al territorio delle ricorrenti.

4. - Per quanto riguarda l'altra censura, cioè quella dell'art. 8

della legge n. 59/1987 si osserva che già il numero tre dell'art. 8

della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero per l'ambiente,

ha attribuito allo stesso Ministro per l'ambiente, in caso di mancata

attuazione o di inosservanza da parte delle Regioni, delle Province e

dei Comuni delle disposizioni di legge relative alla tutela

dell'ambiente, qualora possa derivare grave danno ecologico, il

potere di adottare, con ordinanza cautelare, le necessarie misure

provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio, di opere,

di lavori o di attività antropiche, previa diffida alle

amministrazioni interessate a provvedere entro congruo termine, da

indicarsi nella stessa diffida. Delle ordinanze è prevista la

comunicazione alle amministrazioni interessate.

Eguale intervento è previsto nel caso in cui l'inadempienza è

attribuibile agli uffici periferici statali.

L'art. 8 impugnato della legge successiva n. 59, fuori dei

suddetti casi attribuisce al Ministro per l'ambiente il potere di

emettere, di concerto con gli altri Ministri interessati, a seconda

delle varie ipotesi ricorrenti, solo ordinanze contingibili ed

urgenti, della durata massima di sei mesi, nel caso in cui si

verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si

possa altrimenti provvedere.

4.1. - Le due norme sono sorrette da una identica ratio. Esse sono

finalizzate alla tutela del bene ambiente e sono dirette ad evitare

situazioni di pericolo di danno ambientale che nella seconda ipotesi

assume una maggiore gravità onde la maggiore urgenza di porvi

rimedio. Trattasi di misure contingibili, ossia provvisorie, a

contenuto libero corrispondente alla situazione cui si intende porre

rimedio, per la salvaguardia del bene ambiente da pericoli di danno.

4.2. - Questa Corte (sentt. nn. 201/87; 4/77; 26/61), ha già

ritenuto conforme a Costituzione la possibilità che alle autorità

amministrative siano affidati i poteri di emissione di provvedimenti

diretti ad una generalità di cittadini, emanati per motivi di

necessità e di urgenza, con una specifica autorizzazione legislativa

che però, anche se non risulti disciplinato il contenuto dell'atto

(che rimane, quindi, a contenuto libero), indichi il presupposto, la

materia, le finalità dell'intervento e l'autorità legittimata.

Inoltre, i provvedimenti devono adeguarsi alle dimensioni

territoriali e temporali della concreta situazione di fatto che si

deve fronteggiare.

Analoghe considerazioni valgono, ed a maggior ragione, per i

poteri derogatori attribuiti, in caso di necessità e urgenza, in

relazione ad eventi straordinari di elevata pericolosità; poteri che

trovano il loro titolo specifico e i loro limiti nella esigenza della

pronta iniziativa e del coordinamento delle attività di intervento e

di soccorso.

Il carattere provvisorio delle misure derogatorie da adottare è,

peraltro, persino implicito nella natura stessa del titolo specifico

di legittimazione.

La spettanza del potere allo Stato trova la sua giustificazione,

oltre che nella gravità del pericolo da evitare e nell'urgenza,

nella natura stessa del bene da tutelare. Trattasi, infatti, di un

bene primario e di un valore assoluto costituzionalmente garantito

alla collettività.

Peraltro, quello conferito dalla norma impugnata è un potere

residuale attribuito allo Stato quando non si possa altrimenti

provvedere. I provvedimenti relativi possono essere anche emessi

dagli enti autonomi nell'ambito del potere loro conferito, sicché

l'intervento dello Stato sopperisce solo alla loro inerzia e

all'inadempimento dei doveri loro incombenti.

Il pericolo imminente di danno grave del bene ambiente, di valore

assoluto primario, impone il rimedio urgente e contingibile e rende

legittimo l'intervento dello Stato cui è affidata in via principale,

anche se non esclusiva, la cura e la tutela di interessi che

riguardano beni di tal natura e di tal valore.

La residualità del potere, la specie della situazione da

tutelare, la stessa natura del provvedimento, vincolato nel

presupposto e nella causa, la sua durata, molto limitata nel tempo

(al massimo sei mesi), fanno sì che non risulti lesa l'autonomia

dell'ente regionale.

L'esistenza di disposizioni legislative a carattere provinciale o

regionale e quella di un potere provinciale di emettere ordinanze

contingibili ed urgenti, che comunque vanno fatte salve, riducono

ancor più lo spazio di operatività del potere statale.

Pertanto le due questioni di legittimità costituzionale sollevate

dalle ricorrenti non risultano fondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 7, primo e quarto comma, e 8 della legge 3 marzo 1987 n.

59, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano con le

ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, terzo comma; 8

nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 24; 9, nn. 9 e 10; 16 e 52 del

d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ed alle relative norme di attuazione,

nonché all'art. 10 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:617 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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