Corte costituzionale

Sentenza n. 611/1988

Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Provincia di Bolzano 18 ottobre 1978, avente per oggetto:

"Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti

geriatrici e familiari", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 9 novembre 1978, depositato in

cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 31 del registro

ricorsi 1978;

Visto l'atto di costituzione della provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,

e l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 9 novembre 1978 e depositato il 16

successivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che venga

dichiarata la illegittimità costituzionale della legge della

Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata, a seguito di rinvio, il

18 ottobre 1978, intitolata "Istituzione di corsi di preparazione

professionale per assistenti geriatrici e familiari", per contrasto

con gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, in

relazione all'art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di

attuazione dello Statuto speciale in materia di addestramento e

formazione professionale);

Le censure concernono esclusivamente l'art. 8 della suddetta

legge, il quale consente alla giunta provinciale di autorizzare

l'esercizio della professione di assistente geriatrico e familiare da

parte di cittadini italiani, residenti nella provincia, che abbiano

conseguito all'estero gli attestati di qualifica ivi legalmente

riconosciuti, concernenti la detta professione. A giudizio

dell'Avvocatura, il riconoscimento dei titoli di abilitazione

professionale conseguiti all'estero attiene alla sfera dei rapporti o

convenzioni internazionali, riservati allo Stato dall'art. 6, lett.

a), del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689. Né potrebbe condividersi,

sempre a giudizio dell'Avvocatura, l'osservazione, contenuta nella

relazione al disegno di legge, secondo la quale le competenze in

materia di addestramento e formazione professionale si estenderebbero

anche al riconoscimento degli attestati di qualifica professionale e

non dei titoli di studio - conseguiti all'estero, in quanto le norme

di attuazione dello Statuto espressamente riservano allo Stato tutto

ciò che attiene ai rapporti internazionali, e quindi anche il

riconoscimento dei titoli di studio e degli attestati professionali

conseguiti all'estero. Del resto, conclude l'Avvocatura, il

riconoscimento avviene sulla base di accordi, stipulati dal Governo e

ratificati dal Parlamento, normalmente improntati al criterio della

reciprocità.

2. - Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo

che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non

fondata.

Secondo la resistente, la riserva allo Stato delle materie

tradizionalmente disciplinate mediante accordi di diritto

internazionale non comporterebbe che la provincia debba astenersi dal

legiferare in tutte le materie che astrattamente possono formare

oggetto di accordi internazionali. In altre parole, secondo questa

prospettazione la provincia, nel far uso della propria potestà

legislativa, pur se deve osservare gli obblighi e le limitazioni

derivanti dall'avvenuto recepimento nell'ordinamento statale del

contenuto di accordi di diritto internazionale già stipulati, non

può tuttavia restare del tutto fuori da un campo, come quello

relativo al riconoscimento degli attestati di qualifica professionale

conseguiti all'estero, nel quale non esiste alcun accordo

internazionale che possa limitarne la potestà legislativa primaria.

Né, tantomeno, si potrebbe invocare una riserva statale del genere,

in presenza di una competenza legislativa esclusiva che, come

riferisce la Provincia, è stata esercitata in assoluta autonomia e

al di fuori di qualsiasi contatto con i Governi degli Stati che

rilasciano gli attestati oggetto di riconoscimento.

D'altronde, che una disposizione del tipo di quella impugnata dal

Governo non violi i limiti imposti alla potestà legislativa

provinciale, risulterebbe confermato, secondo la resistente, dalla

circostanza che analoga disposizione, relativa alle professioni

parasanitarie, non ha dato luogo ad alcuna censura di illegittimità

costituzionale (art. 6 l. p. 23 ottobre 1975, n. 52, come modificato

con l. p. 22 dicembre 1975, n. 56).

3. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la

Provincia autonoma di Bolzano, nel ribadire le conclusioni già

formulate, ha sottolineato che il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, il

quale detta norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di

igiene e sanità, ha previsto, all'art. 6, una specifica competenza

provinciale in ordine alla dichiarazione di equipollenza fra i

diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie,

che siano stati acquisiti in Paesi dell'area culturale tedesca da

cittadini italiani residenti nella provincia, e i corrispondenti

titoli rilasciati in Italia. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art.

8 della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 18

ottobre 1978, intitolata "Istituzione di corsi di preparazione

professionale per assistenti geriatrici e familiari", in quanto,

nell'attribuire alla giunta provinciale il potere di autorizzare

l'esercizio della professione di assistente geriatrico e familiare

anche a cittadini italiani che abbiano conseguito attestati o diplomi

di qualifica professionale all'estero, violerebbe l'art. 8, n. 29,

dello Statuto T.-A.A., in relazione a quanto disposto dall'art. 6,

lett. a), del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione

dello Statuto T.-A.A. in materia di addestramento e formazione

professionale), che riserva allo Stato il riconoscimento dei diplomi

o degli attestati di qualifica professionale conseguiti all'estero.

2. - La materia del contendere del presente giudizio va, peraltro,

dichiarata cessata per due concomitanti ragioni.

In primo luogo, in conseguenza della entrata in vigore del d.P.R.

26 gennaio 1980, n. 197, che, nel dettare norme di attuazione dello

Statuto T.-A.A. in materia d'igiene e sanità, ha specificamente

demandato alla Provincia autonoma di Bolzano la dichiarazione di

equipollenza (con validità nel territorio provinciale) dei diplomi o

attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie acquisiti

nei Paesi dell'area culturale tedesca (v., in tal senso, la sentenza

n. 15 del 1987).

In secondo luogo perché, con legge 15 luglio 1981, n. 19 (dal

titolo identico a quello della legge impugnata), la Provincia

autonoma di Bolzano ha dettato una nuova disciplina della materia

già disciplinata dalla legge oggetto del presente giudizio,

inducendo così, secondo un consolidato orientamento di questa Corte

(v. le precedenti sentt. nn. 273 del 1986, 119 del 1986, 149 del

1985, 309 del 1983), a considerare, anche per questo aspetto, cessata

la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:611 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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