Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1969 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5,

lett. f, 6 e 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la

disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande, promossi con quattro ordinanze emesse il 24

giugno 1966 dal pretore di Milano in altrettanti procedimenti penali

rispettivamente a carico di Casella Ettore, Branca Pierluigi, Catenacci

Mario e Marsure Gianni, iscritte ai nn. 140, 141, 142 e 143 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'art. 5, lett. f della legge 30 aprile 1962, n. 283, sancisce il

divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, di

vendere, di detenere per vendere o somministrare ai propri dipendenti o

comunque distribuire per il consumo sostanze colorate artificialmente,

quando la colorazione non sia autorizzata, o, nel caso che sia

autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte. E l'art. lo

della stessa legge conferisce al Ministro per la sanità il potere di

approvare con proprio decreto l'elenco dei colori che possono essere

impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari, determinandone

le caratteristiche fisico-chimiche, gli standards di purezza, i metodi

di dosaggio negli alimenti e le modalità di uso. Avvalendosi di tale

potere, il Ministro, con decreto del 19 gennaio 1963, non solo ha

approvato l'elenco dei coloranti e degli alimenti di cui è autorizzata

la colorazione, ma ha reso altresì obbligatoria, sulla confezione

degli alimenti colorati artificialmente, la dicitura, a caratteri

indelebili e chiaramente leggibili, "colorati con.. " seguita dalla

denominazione e dal numero dei coloranti impiegati (artt. 3 e 7). La

violazione di tali disposizioni è punita con la pena dell'ammenda.

Nel corso di quattro procedimenti penali a carico di Marsure

Gianni, Casella Ettore, Branca Pierluigi e Catenacci Mario, denunziati

per avere prodotto e venduto sostanze e bevande alimentari colorate

artificialmente senza indicare il nome e la sigla delle materie

coloranti impiegate, il pretore di Milano ha ritenuto che la norma la

quale conferisce al Ministro il potere di determinare le "modalità di

uso dei coloranti" violi la riserva di legge sancita dall'art. 25,

secondo comma, della Costituzione e, con quattro distinte ordinanze di

identico contenuto ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 5, lett. f, 6 e 10 della legge

sopraindicata.

Nelle ordinanze si precisa che l'obbligo imposto con un decreto

ministeriale della indicazione sulle confezioni dei nomi e delle sigle

dei coloranti impiegati costituisce un precetto nuovo e diverso da

quello contenuto nell'art. 5, lett. f della legge, che prescrive

soltanto l'indicazione della colorazione artificiale.

Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19

agosto 1967.

Nel presente giudizio, non vi è stata costituzione di parti, ma è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato ritiene che la questione sia infondata.

Alla stregua dell'orientamento della Corte costituzionale, desumibile

dalla sentenza n. 26 del 1966, non può fondatamente pretendersi che le

modalità di uso, di cui all'art. 10 della legge n. 283 del 1962,

debbano trovare esplicita analitica indicazione di contenuto e di

limiti nella legge. Ed invero anche nel caso in esame si può affermare

quanto è stato rilevato in detta sentenza, e cioè che, come vi sono

esigenze tecniche che inducono il legislatore ad affidare al Ministro

per la sanità il compito di stabilire quali sono i coloranti non

vietati, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, gli

standards di purezza, ecc. così sono esclusivamente tecnici i criteri

ai quali la predetta autorità amministrativa deve ispirarsi nel porre

le relative disposizioni, ivi comprese quelle attinenti alle modalità

di uso dei coloranti stessi.

E qualora l'autorità amministrativa superasse i limiti insiti

nella funzione di mero completamento della fattispecie penale - già

individuata e delineata nella disposizione di legge - il provvedimento

sarebbe impugnabile non per illegittimità costituzionale ma per mezzo

dei normali rimedi all'uopo approntati dall'ordinamento. Considerato in diritto :

Secondo le ordinanze di rimessione, l'art. 10 della legge 30 aprile

1963, sarebbe viziato di illegittimità, nella parte in cui prescrive

che il Ministro per la sanità, non soltanto approva, con suo decreto,

l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione

delle sostanze alimentari, ma determina altresì i casi di impiego e le

"modalità d'uso" dei coloranti. In virtù di questa amplissima

discrezionalità, il Ministro ha emanato, con decreto del 19 gennaio

1963, la norma secondo la quale gli alimenti colorati artificialmente

debbono recare sulla confezione - o, se venduti sfusi, sul cartello

denominante l'alimento - la dicitura: "colorato con... seguita dalla

denominazione, o dal numero del - o dei - coloranti impiegati" (art.

3). Poiché il contravventore a questa disposizione, è punito a

termini dell'art. 6 della legge sopraindicata, la sanzione penale

verrebbe comminata per un precetto posto in essere da un atto

amministrativo, anziché dalla legge, con violazione quindi dell'art.

25 della Costituzione, per cui nessuno può essere punito se non in

forza della legge.

La questione non è fondata.

L'art. 5, lett. f della legge n. 283 del 1962 contiene non soltanto

il divieto di usare sostanze coloranti non autorizzate, ma anche

l'obbligo della indicazione "a caratteri chiari ben leggibili" della

colorazione. L'art. 3 del decreto ministeriale 19 gennaio 1963,

prescrivendo quanto innanzi specificato, non ha creato affatto un

obbligo nuovo o diverso, siccome ritiene il pretore di Milano, ma si è

limitato a dare dettagli, sicché il precetto penale è dettato dalla

norma di legge e non dall'atto amministrativo.

Comunque, per quanto riguarda le ulteriori specificazioni, va

considerato che con la sentenza n. 26 del 1966 questa Corte ha deciso

che il principio di legalità della pena può considerarsi soddisfatto

quando la legge indichi con sufficiente specificazione i presupposti, i

caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non

legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. Orbene,

da un canto il termine "modalità di uso" non consente arbitrarie

dilatazioni, ponendo di per se stesso un limite di applicazione a

quelle modalità che sono normalmente usate secondo criteri suggeriti

dalla tecnica in casi simili. Dall'altro, la norma in esame rimane

circoscritta e contenuta entro i limiti sostanzialmente tecnici segnati

da quei principi cui è ispirata nel suo complesso la legge sulla

disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande: tutela della salute pubblica, vigilanza

sulle materie usate negli alimenti, e controllo anche da parte del

pubblico perché non vengano adoperati coloranti non autorizzati, in

quanto ritenuti pregiudizievoli per la salute. La produzione, il

commercio e la vendita delle sostanze alimentari colorate vengono

disciplinate sotto svariati aspetti, dagli artt. 6, 7, 8, 11, 12, 14,

eccetera della legge n. 283, mentre esigenze tecniche impongono che la

normazione più dettagliata e specifica della materia venga affidata al

potere dell'autorità amministrativa.

È da escludere pertanto che le norme impugnate abbiano violato il

principio di legalità della pena sancito dall'art. 25 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5, lett. f, 6 e 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283,

sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari