Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 844, e 27 dicembre 1952,

n. 3832, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1964 dal

Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Patrizi Montoro

Patrizio, Innocenzo e Fabrizio e l'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 8 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo

1965.

Visti gli atti di costituzione di Patrizi Montoro Patrizio,

Innocenzo e Fabrizio e dell'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale;

udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Carlo Selvaggi, per i Patrizi Montoro, e l'avv.

Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - L'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, in

esecuzione delle leggi di riforma fondiaria, in data 29 maggio 1951

pubblicò il piano particolareggiato di esproprio relativo alla tenuta

di Castel Giuliano, sita nel Comune di Bracciano, di proprietà dei

Signori Patrizi Montoro, compilato in base ai dati del vecchio catasto,

ancora vigente in Bracciano.

I proprietari della tenuta, ai sensi dell'art. 6 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333,

proposero ricorso alla Commissione censuaria centrale, deducendo

l'erroneità di quei dati, e chiedendone la rettifica. In particolare

essi richiesero che fosse riconosciuto che la superficie complessiva

della tenuta era di ettari 1915.85.21, quale risultava dagli elementi

del nuovo catasto in formazione, e non quale risultava da un estratto

catastale relativo al catasto vigente, rilasciato in data 19 maggio

1951 e tenuto presente dall'Ente. Rivendicavano perciò una superficie

in aumento, rispetto a quella portata dal piano di esproprio, di ettari

102.22.61. Quanto alla qualità di coltura e alle classi di

produttività, i ricorrenti segnalavano delle variazioni verificatesi

nell'ambito della particella 325, avvalendosi anche qui degli elementi

stabilizzati con la pubblicazione degli atti del nuovo catasto.

Sui proposti capi del ricorso il Collegio dei periti presso la

Commissione censuaria centrale procedette ad accertamenti, che

risultano da una relazione in data 30 luglio 1951. Tale relazione

ritenne avallabile la predetta superficie di ettari 1915.85.21, come

dedotto dai ricorrenti, e specifico' le cause determinanti la segnalata

differenza di ettari 102.22.61. Quanto alla qualità di coltura e alle

classi di produttività, la relazione, dopo aver provveduto al

collegamento degli elementi di stima del nuovo catasto con quelli

tariffali del catasto vigente, pervenne a stabilizzare l'effettivo

imponibile dominicale spettante alla particella 325 in relazione al

reale stato di fatto al novembre 1949, e a calcolare un incremento di

reddito nella detta particella. Infine, valutò l'incremento di

imponibile relativo alla restante superficie in aumento risultante

dagli elementi del nuovo catasto, in base alla tariffa media vigente,

determinandolo in lire 8.991,16.

La Commissione censuaria centrale, con decisione 1 agosto 1951,

facendo proprie le proposte del Comitato, accolse il ricorso per quanto

si riferiva alla superficie, rettificata in ettari 1915.85.21 anziché

1813.62.60, e per quanto si riferiva al reddito dominicale complessivo,

rettificato in lire 303.390,13 anziché 283.969,74.

In seguito a notifica di questa decisione, l'Ente per la

colonizzazione della Maremma segnalò alla Commissione censuaria

centrale di non aver modo di procedere alla definizione di un conforme

piano di esproprio, per la impossibilità di assegnare alle singole

particelle del catasto vigente le rispettive quote di imponibile, per

quanto cumulativamente espresse in lire 8.991,16. Per incarico della

Commissione, il Collegio dei periti ricalcolò il reddito dominicale

attribuibile ai singoli terreni costituenti la tenuta di Castel

Giuliano, in base alla superficie risultante dagli atti del nuovo

catasto per ciascuna particella catastale ed in funzione dei redditi

unitari già definiti dalla Commissione censuaria centrale per le

qualità del vigente catasto. I detti calcoli portarono a confermare

la superficie totale dell'azienda, quale già stabilita nella

precedente decisione della Commissione, e a una rettifica del reddito

dominicale, dovuta a differenti elementi di calcolo (lire 308.669,07 in

luogo di 303,390,13). La Commissione deliberò in tal senso, con

decisione 18 ottobre 1951.

L'Ente elaborò quindi un nuovo piano di esproprio, prevedendo lo

scorporo di una superficie complessiva di ettari 1198.77.11,

corrispondenti a un R.I.D. di lire 235.541.71. Poiché gli espropriandi

avevano intanto chiesto di fruire del beneficio del terzo residuo, con

un primo decreto del Presidente della Repubblica, in data 27 maggio

1952, n. 844, furono espropriati ettari 872.72.00 di superficie e con

un secondo decreto presidenziale, del 27 dicembre 1952, n. 3832, furono

vincolati ettari 279.80.50 di superficie. Con successivo decreto fu

concessa agli espropriandi la quota del terzo residuo.

2. - Con atto di citazione notificato il 25 maggio 1961 il marchese

Patrizio Patrizi Montoro, per sé e per i figli, conveniva davanti al

Tribunale di Roma l'Ente Maremma, deducendo l'illegittimità

costituzionale dei citati decreti per violazione delle leggi 12 maggio

1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333, con

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, e chiedendo, previa

remissione a questa Corte della questione di legittimità

costituzionale, la condanna dell'Ente a restituire l'intero

comprensorio, o a risarcire il danno, nel caso che questo fosse stato

alienato a terzi. L'Ente Maremma si costituiva in giudizio,

contestando la fondatezza della questione di legittimità

costituzionale.

Il Tribunale disponeva consulenza tecnica. In seguito al deposito

della relazione del consulente d'ufficio e di note del consulente

tecnico di parte attrice, il Tribunale, con ordinanza del 16 novembre

1964, rimetteva a questa Corte la questione di legittimità

costituzionale.

Nell'ordinanza si afferma, al fine di dimostrare la non manifesta

infondatezza della questione, che i piani posti a fondamento dei

decreti di esproprio sono stati elaborati dall'Ente espropriante sulla

base delle due deliberazioni della Commissione censuaria centrale,

delle quali la prima indicava solo le variazioni di consistenza in

forma globale dell'intera tenuta, e la seconda le quote d'incremento

delle singole particelle in relazione al nuovo catasto in formazione,

anziché a quello allora vigente, senza rettificare i dati unitari di

quest'ultimo e senza stabilire corrispondenze unitarie tra questo e il

nuovo catasto. Si soggiunge che le deliberazioni della Commissione

censuaria centrale sono basate su accertamenti catastali che non

potevano considerarsi definitivamente acquisiti ai registri del catasto

secondo le leggi che regolano la materia, e che l'Ente Maremma ha

proceduto a stabilire le variazioni e la corrispondenza tra i due

catasti senza averne la competenza e senza l'osservanza delle norme a

tutela dell'espropriando.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata.

3. - Si sono costituiti in giudizio i signori Patrizi,

rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Selvaggi, con atto 28 gennaio

1965, e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,

rappresentato e difeso dall'avv. Guido Astuti, con deduzioni

depositate il 2 aprile 1965.

In tali deduzioni l'Ente nega che nella specie ci sia stata

violazione degli artt. 4 e 6 della legge di delegazione. Infatti la

Commissione censuaria centrale, constatato che gli errori del vecchio

catasto emergevano anche dalle operazioni eseguite per la formazione

del nuovo, non si limitò a far riferimento ai dati raccolti per tale

formazione, ma procedette alla rettifica dei dati del vecchio catasto

in base agli accertamenti compiuti. Con la seconda decisione, la

Commissione censuaria centrale provvide a precisare i dati di

superficie e qualità per le singole particelle del vecchio catasto,

stabilendo il reddito imponibile particellare in funzione dei redditi

unitari già definiti dalla Commissione censuaria centrale per il

vecchio catasto. Nelle deduzioni si fa quindi rinvio alla relazione

del consulente tecnico d'ufficio e alle sue conclusioni, che erano

state nel senso che i calcoli operati sui redditi dominicali per

stabilire la quota di scorporo erano risultati tecnicamente validi,

perché tratti da elementi forniti dalla Commissione censuaria

centrale, e che l'opera tecnica dell'Ente per tradurre in termini del

vecchio catasto quanto la Commissione censuaria centrale aveva

determinato in termini del nuovo fu quasi automatica e quanto mai

limitata, e pertanto esecutiva, applicativa e non innovativa o

integrativa. L'Ente conclude per l'infondatezza della questione,

chiedendo che ove, in via del tutto ipotetica, si riconoscesse

l'illegittimità parziale dei due decreti, essa sia dichiarata con la

formula "in quanto", perché il giudice di merito proceda agli

accertamenti di fatto diretti ad accertare l'ipotetico errore di

procedimento nel calcolo della superficie e negli altri accertamenti

tecnici.

La difesa dei signori Patrizi, in una memoria depositata il 17

marzo 1966, ha premesso che l'eccezione di illegittimità

costituzionale è fondata sull'asserita esistenza di vizi nel

procedimento preparatorio dei decreti presidenziali, e precisamente

sulla divergenza tra i dati posti a base delle norme legislative

delegate e quelli che, a norma della legge delegante, avrebbero dovuto

essere presi in considerazione.

Richiamandosi alla relazione di consulenza, nella memoria si rileva

che la Commissione censuaria centrale nella seconda decisione si è

espressa, sì, in termini unitari, ma riferiti al nuovo catasto in

formazione anziché a quello allora vigente. Il che significa,

soggiunge la memoria, che anche la seconda deliberazione considerò

globalmente l'intera superficie della tenuta e non provvide a ripartire

l'eccesso di superficie e di reddito dominicale tra i numeri di mappa

variati rispetto alla consistenza ad essi attribuita dal catasto

vigente. Si criticano, quindi, le considerazioni del consulente, il

quale aveva ritenuto regolare l'operato dell'Ente, che, sulla base

della seconda delibera della Commissione censuaria centrale, aveva

elaborato il nuovo piano di esproprio fondandosi sui dati del catasto

in formazione, e quindi giuridicamente inesistente, invece che su

quelli del catasto allora vigente, e aveva trasposto i dati del nuovo

catasto nel vecchio, in assenza di ogni intervento dell'organo tecnico

del catasto, unico competente.

La memoria conclude nel senso che la Corte riconosca

l'illegittimità costituzionale degli impugnati decreti, spettando poi

al Tribunale giudicare degli effetti della sua pronuncia.

4. - La difesa dell'Ente ha sviluppato i suoi argomenti in una

memoria depositata il 17 marzo 1966. In essa si premette che con i

decreti legislativi impugnati è stata espropriata meno della metà

della quota scorporabile della proprietà terriera dei signori Patrizi,

con riferimento alla sua consistenza al 15 novembre 1949; e ciò per

insufficienza della superficie posseduta dagli espropriandi in zona di

riforma fondiaria. Una eventuale declaratoria di illegittimità

parziale, quindi, non comporterebbe alcuna riduzione della quota di

scorporo e sarebbe pertanto irrilevante.

Si insiste quindi sulla infondatezza della questione, e si rileva

che, quand'anche sussistesse la denunciata violazione, essa

concernerebbe mere norme di procedimento, non determinanti un errore o

eccesso della quota di scorporo, e in nessun caso configurabili come

violazione dei "principi e criteri direttivi", di cui all'art. 76 della

Costituzione.

Nel merito, la memoria riesamina le varie fasi del procedimento

seguito nella specie, per rilevare come l'Ente non ha compiuto nessuna

delle operazioni di accertamento riservate alla competenza della

Commissione censuaria centrale, mentre le operazioni di collegamento

materiale da esso eseguite rientravano nella sua competenza di

rielaborare il piano, sulla base degli elementi analitici forniti dalla

Commissione censuaria centrale, sempre applicando la tariffa d'estimo

relativa al vecchio catasto.

5. - Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito

le tesi rispettive. Considerato in diritto :

1. - La questione è infondata.

Nelle sentenze in materia di riforma agraria, questa Corte ha avuto

ripetutamente occasione di rilevare come intento del legislatore,

chiaramente espresso nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

sia stato di colpire la proprietà soggetta allo scorporo nella sua

consistenza reale alla data del 15 novembre 1949. A questo scopo, e

per evitare sperequazioni, nelle zone in cui sono in vigore i vecchi

catasti, l'Ente espropriante e il proprietario espropriato hanno

facoltà, ai sensi dell'art. 6 della legge citata e dell'art. 9 della

legge 18 maggio 1951, n. 333, di ricorrere alla Commissione censuaria

centrale, ai fini della determinazione definitiva del reddito

dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non

corrispondenza della estensione, della classe di produttività e della

qualità di coltura rispetto ai dati risultanti dal catasto (sentenza

n. 81 del 1957).

Nel caso presente, l'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale aveva compilato il piano particolareggiato di esproprio

in base ai dati del vecchio catasto pontificio, vigente in Bracciano.

Che questi dati non corrispondevano alla realtà fu sostenuto dagli

interessati, i quali adirono la Commissione censuaria centrale,

assumendo che la consistenza della proprietà di cui l'Ente

espropriante avrebbe dovuto tener conto corrispondeva ai dati che erano

stati accertati in occasione della preparazione del nuovo catasto. La

Commissione censuaria riconobbe la fondatezza del reclamo e, in seguito

ad accertamenti compiuti dal Comitato degli esperti, rettificò,

esattamente nel senso richiesto dai ricorrenti, i dati su cui si era

basato il piano di esproprio.

Pertanto, gli elementi forniti dal nuovo catasto in formazione non

costituirono una base arbitraria del piano di scorporo, assunta senza

alcun riferimento alla data 15 novembre 1949, ma furono un mezzo,

invocato dagli interessati e valutato dalla Commissione centrale, per

rettificare i dati del detto piano nel senso voluto dalla legge.

Non vale richiamarsi in proposito ai casi precedenti, in cui fu

dichiarata da questa Corte la illegittimità costituzionale di decreti

di esproprio, che, basandosi su dati del nuovo catasto non ancora in

vigore alla data del 15 novembre 1949, non avevano tenuto conto della

consistenza effettiva della proprietà a tale data. Nella specie in

esame, gli elementi del nuovo catasto in formazione furono valutati e

utilizzati, in conformità alla richiesta degli interessati, proprio

per determinare la situazione da ritenere esistente a quella data.

La Commissione censuaria centrale, nelle sue decisioni, non si

limitò, pertanto, a far riferimento ai dati raccolti per la formazione

del nuovo catasto, ma procedette alla rettifica e alla precisazione dei

dati del vecchio catasto, in base agli elementi dedotti dai proprietari

e accertati dalla Commissione stessa come validi per la determinazione

della consistenza della proprietà alla data del 15 novembre 1949. Non

furono, quindi, disattese dalla Commissione le condizioni poste dalla

legge delegante per il valido esercizio del potere delegato.

2. - Non ha maggior fondamento l'assunto che l'Ente espropriante

avrebbe esorbitato dalla sua competenza, sostituendosi agli organi

tecnici del catasto, nella elaborazione definitiva del piano di

esproprio.

Va considerato in proposito che, come risulta dalla precedente

esposizione dei fatti, in seguito alla prima decisione della

Commissione censuaria centrale l'Ente Maremma ricorse alla stessa

Commissione per ottenere una ulteriore precisazione dei dati da essa

accertati, data la impossibilità di attribuire quegli incrementi di

superficie e di reddito dominicale che erano stati indicati

cumulativamente nella decisione alle singole particelle risultanti dai

mappali del vecchio catasto. Per incarico della Commissione, il

Collegio dei periti identificò analiticamente tutte le particelle dei

fogli di mappa del nuovo catasto in formazione, che concorrevano a

formare l'intera tenuta di Castel Giuliano secondo la rappresentazione

topografica di questa nel vecchio catasto, e fissò per ciascuna di

queste particelle i redditi parziali, secondo le corrispondenti tariffe

di estimo del catasto vigente. In base a tali calcoli, la Commissione

censuaria, nella seconda decisione del 18 ottobre 1951, confermò la

superficie totale dell'azienda già accertata con la precedente

decisione e rettificò, per una lieve differenza di calcolo, il dato

riguardante il reddito dominicale.

Sulla base dei dati catastali, complessivi e particellari, in tal

modo aggiornati dalla Commissione, l'Ente Maremma rifece il calcolo

della quota di scorporo ed elaborò il nuovo piano particolareggiato,

applicando i risultati a cui era pervenuta la Commissione stessa.

L'operazione di traduzione in termini del vecchio catasto di quanto era

stato accertato in termini del nuovo, non consistette, come ha rilevato

la relazione del consulente tecnico nominato dal Tribunale, in

operazioni di accertamento, riservate alla competenza della Commissione

censuaria centrale, ma in semplici calcoli di collegamento materiale,

desunti dai dati contenuti nelle decisioni della Commissione stessa e

nei relativi allegati.

Ciò facendo, a giudizio di questa Corte, l'Ente espropriante si

mantenne nei limiti della competenza, ad esso attribuita dalla legge,

di procedere alla elaborazione dei piani particolareggiati di

esproprio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del

Tribunale di Roma del 16 novembre 1964, sulla legittimità

costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 27 maggio

1952, n. 844, e 27 dicembre 1952, n. 3832 (espropriazione per riforma

fondiaria), in relazione all'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n.

841, e all'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e in riferimento

agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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