Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 42legge 230/1950

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 42

della legge regionale siciliana di riforma agraria 27 dicembre 1950, n.

104, 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila) e 18 della legge

21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel

procedimento civile promosso da D'Alì Giacomo, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 28 luglio 1956 ed

iscritta al n. 230 del Registro ordinanze 1956;

2) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel

procedimento civile promosso da D'Alì Giacomo, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 4 agosto 1956 ed

iscritta al n. 231 del Reg. ord. 1956;

3) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel

procedimento civile promosso da D'Alì Giacomo, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed

iscritta al n. 232 del Reg. ord. 1956;

4) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel

procedimento civile promosso da Adragna Pia, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n.

233 del Reg. ord. 1956;

5) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel

procedimento civile promosso da Sieri Pepoli Giuseppina, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed

iscritta al n. 234 del Reg. ord. 1956.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri e del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

uditi gli avvocati Giuseppe Chiarelli e Giuseppe Rubino per D'Alì

Giacomo, Adragna Pia e Sieri Pepoli Giuseppina, l'avv. Massimo Severo

Giannini per l'Ente di Riforma e il sostituto avvocato generale dello

Stato Francesco Agrò per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per

il Presidente della Regione siciliana e per l'Assessore per

l'agricoltura e foreste della stessa Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Davanti la Corte d'appello di Palermo pendevano cinque procedimenti

civili promossi, contro l'Assessorato regionale siciliano agricoltura e

foreste e contro l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (ERAS), in

numero di tre da D'Alì Giacomo e gli altri rispettivamente da Adragna

Pia e Sieri Pepoli Giuseppina, per opposizione avverso il piano di

ripartizione dei terreni di loro proprietà. In tale sede la difesa

degli appellanti rinnovava la eccezione di illegittimità

costituzionale, non accolta in primo grado, degli artt. 42 della legge

regionale siciliana di riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8

della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), e 18 della legge 21

ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), in quanto lesivi del diritto al

giusto indennizzo garentito dall'art. 42 della Costituzione.

La Corte d'appello di Palermo, con distinte ordinanze del 25 aprile

1956 dall'identico contenuto per ciascun procedimento sopra indicato,

ritenuto che i giudizi non potessero definirsi indipendentemente dalla

risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale,

e ritenuta altresì la medesima non manifestamente infondata, rimetteva

gli atti a questa Corte, sospendendo i procedimenti.

Le ordinanze furono notificate il 9 giugno 1956 al Presidente del

Consiglio dei Ministri, comunicate l'11 successivo ai Presidenti della

Camera, del Senato e del Consiglio regionale siciliano, e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25, 28 luglio e 4 agosto

1956 e in quella della Regione siciliana del 27 luglio 1956. Il 27

giugno 1956 furono depositate gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione siciliana e

dell'Assessore per l'agricoltura e foreste della stessa Regione, tutti

rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché le

deduzioni della difesa dei proprietari, costituita dagli avvocati prof.

Giuseppe Chiarelli e Domenico Rubino e dagli avvocati Giuseppe Rubino e

Guido Aula. Il 28 luglio 1956 interveniva nel giudizio l'Ente per la

riforma agraria in Sicilia (ERAS), rappresentato dall'avv. prof. M. S.

Giannini. Il 14 marzo 1957 furono depositate le memorie illustrative

della difesa di D'Alì Giacomo e dell'Avvocatura dello Stato

nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le deduzioni degli intervenuti sono identiche per tutti e cinque i

giudizi e possono così riassumersi.

I proprietari espropriati eccepiscono che l'art. 42 della legge

regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, per la riforma agraria

in Sicilia, e le norme, in esso richiamate, delle leggi nazionali 12

maggio 1950, n. 230 (artt. 7 e 8), e 21 ottobre 1950, n. 841 (art.

18), sono viziati da illegittimità costituzionale per violazione dello

art. 42 della Costituzione, che subordina ogni provvedimento ablativo

della proprietà privata alla corresponsione di un indennizzo. Tale

indennizzo deve essere giusto, cioè congruo, il che significa che per

la sua misura deve applicarsi il criterio della corrispondenza al

valore venale del bene al momento dell'espropriazione, criterio che si

desume dalla legge generale in materia (legge sulle espropriazioni per

pubblica utilità del 1865), alla quale del resto la stessa legge

regionale siciliana fa rinvio (art. 52). Secondo la difesa, invece,

l'indennizzo previsto dalle norme impugnate sarebbe uno pseudo

indennizzo, di gran lunga inferiore al valore effettivo del bene. E

ciò: a) sia in relazione al metodo di valutazione, basato sul valore

del bene accertato ai fini della imposta straordinaria progressiva sul

patrimonio (valore riconosciuto, anche legislativamente, inferiore a

quello reale); b) sia in relazione all'epoca di valutazione, assai

lontana dall'entrata in vigore della legge siciliana e dall'attuazione,

ancora in corso, della riforma, oltre tutto in un periodo di successive

gravissime differenze di valore; c) sia in relazione al momento del

pagamento il quale, per l'osservanza del principio del giusto

indennizzo dovrebbe essere coevo all'atto di esproprio e dovrebbe

essere tale da costituire, nella disponibilità della somma, una

effettiva reintegrazione economica, mentre per le norme impugnate è

dilazionato nel tempo e sarà eseguito (ma non si sa ancora quando) in

titoli speciali di dubbia commerciabilità e ancora più dubbia

stabilità di valore. Pertanto la difesa dei proprietari espropriati

così conclude: "Voglia la Corte costituzionale dichiarare la

illegittimità costituzionale della norma dell'art. 42 della legge

della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e di quelle, da essa

richiamate, contenute negli artt. 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n.

230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841".

Secondo l'Avvocatura dello Stato di tratta di stabilire se la

Costituzione attribuisce al legislatore un potere discrezionale nella

determinazione della contropartita al sacrificio del diritto del

singolo; e a questo proposito gli artt. 42 e 44 della Costituzione non

sembrano porre alcun argine alla piena libertà del legislatore

ordinario. Anzi tutto nella norma costituzionale non si riscontra

l'attributo "giusto", ovvero "equo", né al silenzio della norma fa

riscontro un principio di pari natura costituzionale da doversi

rispettare, di modo che non è possibile fondare sull'art. 42 la tesi

di una stretta equivalenza economica tra bene espropriato ed

indennità. È poi da tener presente la possibilità che il

proprietario consegua dalla espropriazione, nella residua proprietà,

un vantaggio anziché un depauperamento onde la necessità di riferirsi

all'id quod interest, cioè all'effettiva perdita sofferta

dall'espopriato.

Discende da tali considerazioni che la potestà discrezionale del

legislatore è una esigenza inderogabile, con l'adozione di criteri

convenzionali "tariffari".

Tale esigenza si avverte ancora di più nell'esame dell'art. 44

della Costituzione, in ispecie dove tale norma assegna al legislatore

la realizzazione della riforma fondiaria attraverso la limitazione

della grande proprietà terriera e la redistribuzione della terra. Si

spiega così che la Costituzione parli di indennizzo all'art. 42 e 43 e

ne taccia all'art. 44. Ciò non significa che si possa dare ingresso

nell'ordinamento all'istituto della confisca. Si tratta di un problema

di equilibrio tra varie esigenze, problema che è e resta politico.

Quindi spetta al legislatore stabilire l'optimum tra sacrificio della

proprietà del singolo e onere per la collettività.

In base a tali rilievi l'Avvocatura conclude: "Si chiede che

piaccia alla Corte costituzionale proclamare la piena legittimità

costituzionale dell'art. 42 della legge regionale di riforma agraria 27

dicembre 1950, n. 104, degli artt. 7 e 8 della legge 12 maggio 1950,

n. 230, dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e di ogni

altra disposizione ex adverso contestata".

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia (ERAS) eccepisce anzi

tutto il difetto di giurisdizione del giudice di merito che ha emesso

l'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte. Infatti, mentre il

Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana dichiarò

la sua competenza in ordine ai provvedimenti di approvazione dei piani

di conferimento e di assegnazione per i procedimenti di riforma

agraria, l'autorità giudiziaria ordinaria del pari affermò la propria

competenza in ordine ai medesimi atti; tuttavia di recente la Corte di

cassazione ha deciso per la competenza del giudice amministrativo.

Nel merito, l'ERAS sostiene che tutta la questione si riduce a

stabilire se sia conforme al precetto costituzionale il criterio usato

dal legislatore per la determinazione dell'indennità di trasferimento

dei terreni conferiti dal proprietario. Il che conduce ad individuare

come unica norma costituzionale da tener presente nelle presenti

controversie quella contenuta nel terzo comma dell'art. 42 della

Costituzione, con esclusione sia delle altre norme di detto articolo,

sia delle norme dell'art. 44. Il ragionamento dei proprietari si

fonderebbe sulla illazione che l'art. 42, terzo comma, abbia elevato a

procedimento tipo il procedimento di espropriazione per pubblica

utilità del diritto comune, onde la pretesa che tutti i procedimenti

ablatori debbano prevedere il versamento dell'indennità

contemporaneamente al provvedimento ablativo, il pagamento in danaro,

l'adozione del valore venale come criterio di commisurazione

dell'indennità, ecc. Sennonché è arbitrario voler vedere tutte

queste nozioni nella norma costituzionale. Questa, infatti, stabilisce

soltanto la necessità dell'indennizzo. Non può, pertanto, dirsi

incostituzionale un istituto nel quale si prevede il pagamento

dell'indennità in un periodo successivo a quello della emanazione del

provvedimento ablatorio. Come pure non può dirsi incostituzionale un

mezzo di pagamento dell'indennità diverso dal danaro; anche qui manca

una norma costituzionale che esplicitamente lo preveda, e del resto nel

nostro diritto si conoscono permute obbligatorie, pagamenti in natura

di obbligazioni pubbliche, ecc.

Circa poi la "giustezza" della indennità, l'ERAS rileva che il

principio della indennità giusta è nello stesso concetto giuridico di

indennità. Tuttavia ciò non vuol dire che indennità giusta

significhi necessariamente valore venale del bene espropriato. Ci sono

casi in cui l'indennità commisurata al valore venale sarebbe ingiusta

per eccesso, come nel caso di espropriazioni per l'attuazione dei piani

regolatori. Non esiste un solo criterio per determinare quale sia

l'indennità giusta: nello stesso codice civile esistono vari criteri

al riguardo (rimborso spese, somma minore fra lo speso e il migliorato,

valore delle migliorie, ecc.). Lo stesso avviene nei procedimenti

ablatori, che si inseriscono nel seno di una più vasta attività che i

pubblici poteri esplicano per un fine di elevamento sociale. Sarebbe

quindi ingiusto in tali casi corrispondere al proprietario il valore

venale in quanto oltre tutto è lo stesso proprietario che viene a

ricevere un beneficio economico. L'ERAS conclude pertanto perché

questa Corte voglia dichiarare la legittimità costituzionale delle

norme impugnate.

In una memoria illustrativa depositata il 14 marzo 1957 la difesa

del D'Alì replica anzi tutto alla eccezione dell'ERAS sul difetto di

giurisdizione del giudice di merito di cui innanzi, osservando che

l'orientamento della Cassazione non può riguardare le presenti

controversie, in quanto si riferisce alla ipotesi di omessa

determinazione dell'indennità e non a quella di violazione del diritto

soggettivo dell'indennità, che costituisce invece l'oggetto delle

cause in esame.

L'Avvocatura dello Stato, mentre dichiara "fuori tema" l'articolo

44 della Costituzione è ad esso che in definitiva si riporta per

fondare la pretesa discrezionalità. Al contrario le leggi di riforma

agraria solo genericamente si riallacciano a detto articolo, in quanto

sono dirette al razionale sfruttamento del suolo e a stabilire equi

rapporti sociali. Fuori di ciò gli istituti da tali leggi previsti,

rivolti ad attuare parziali trasferimenti di proprietà, non possono

essere considerati dall'art. 44. Con l'adottare il sistema

dell'espropriazione invece il legislatore ha fatto ricorso all'art. 42

della Costituzione, il quale pertanto costituisce il limite del potere

del legislatore ordinario. L'art. 42 non contiene soltanto la

enunciazione di un principio giuridico costituzionalmente garentito, ma

rientra fra i principi generali qualificatori dello Stato, in quanto

determinano i suoi poteri e i limiti di questi, in particolare i modi e

i limiti dell'intervento dello Stato stesso nella disponibilità dei

beni privati. Se la dichiarazione di "interesse generale" della riforma

agraria costituisce il presupposto per la espropriazione, la

corrispondenza dell'indennizzo al valore effettivo del bene espropriato

resta l'altro presupposto necessario della legittimità della

espropriazione stessa. Qualunque sia la definizione tecnica che voglia

assumersi della discrezionalità, è pacifico che essa non potrà mai

significare arbitrio.

Contro la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale

esisterebbe l'obbligo di indennizzare, ma l'obbligo stesso si deve

considerare soddisfatto qualunque sia la misura dell'indennizzo, anche

se questo sia fissato in misura simbolica, e ciò per l'asserito potere

discrezionale del legislatore nella determinazione della contropartita

del sacrificio del singolo, si obietta che invece una cosa è certa: ed

è che l'obbligo di indennizzare non può essere soddisfatto che con il

pagamento di un indennizzo che sia veramente tale, e il legislatore

ordinario non si uniforma al principio col chiamare indennizzo quello

che tale non può essere considerato.

Si precisa infine che l'art. 42 non può mutare in relazione ai

diversi tipi di procedimenti ablativi. Quali che siano le

caratteristiche di un procedimento ablativo, se effetto di esso è la

privazione coattiva della proprietà basta questo perché agisca la

norma dell'art. 42. D'altro canto il riferimento dell'indennizzo

all'entità del sacrificio invece che al valore del bene non può

valere ad alterare il significato stesso di "indennizzo": questo per

essere tale deve coprire l'intero valore obiettivo del bene. In

conclusione, se l'indennizzo, pur considerato come corrispondente al

sacrificio, implica in ogni caso la determinazione del valore del bene,

tale valore non può intendersi che come valore economico, il che in

una economia di mercato significa valore venale. Di ciò non si è

tenuto conto nelle leggi impugnate in cui si riscontra la mancanza di

una reale e consapevole proporzione col valore venale.

Nella discussione orale sono state ribadite e illustrate le esposte

deduzioni. Considerato in diritto :

La Corte, stante la identità dell'oggetto, ha ravvisato la

opportunità della riunione dei cinque giudizi per la loro decisione

con unica sentenza.

In ordine alla questione della carenza di giurisdizione da parte

della Corte d'appello di Palermo, che ha emesso le ordinanze di cui in

epigrafe, questione sollevata nel foglio di deduzioni per l'ERAS in

data 27 giugno 1956, è da rilevare innanzi tutto che essa viene

presentata non tanto come una pregiudiziale di cui formalmente si

richieda la risoluzione, quanto piuttosto sotto la forma di un problema

generale proposto alla Corte affinché, come testualmente scrive il

deducente "essa voglia dettare una regola per l'avvenire".

Della questione stessa non è cenno nelle conclusioni, le quali si

limitano a richiedere, nel merito, la dichiarazione di legittimità

costituzionale delle norme impugnate; né il rappresentante dello ERAS

vi ha insistito nella discussione orale. La questione deve comunque

essere risoluta nel senso in cui questa Corte, in un caso analogo, ebbe

già a pronunciarsi nella sentenza n. 30 del 1957. Lo stabilire se il

giudice ordinario, che ha emesso le ordinanze da cui hanno avuto

origine gli attuali giudizi riuniti, fosse competente in ordine ai

provvedimenti di approvazione dei piani di conferimento e di

assegnazione, ovvero se fosse competente il giudice amministrativo,

darebbe luogo a indagini strettamente aderenti al merito delle

contestazioni pendenti davanti a quel giudice, ciò che non è

consentito in questa sede, data la separazione, che necessariamente

deve essere mantenuta, fra il giudizio principale e quello

pregiudiziale di legittimità costituzionale.

Nel merito, la Corte ritiene di dover dichiarare infondata la tesi

della difesa dei proprietari espropriati circa una pretesa

illegittimità costituzionale dell'art. 42 della legge regionale

siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e delle norme, da esso richiamate,

degli artt. 7 e 8 della legge nazionale 12 maggio 1950, n. 230, e

dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Secondo la difesa dei ricorrenti le norme predette sarebbero

costituzionalmente illegittime perché lesive del diritto

all'indennizzo, che l'art. 42, terzo comma, della Costituzione

garentisce ai proprietari espropriati. A questo propostito si pone

come punto fermo, sul quale ripetutamente si insiste, che l'indennizzo,

per essere tale, deve corrispondere al valore effettivo del bene

espropriato, sì che l'espropriato di tanto sia indennizzato di quanto

è stato espropriato. Un indennizzo che non implichi questo rapporto di

netta equivalenza non sarebbe un indennizzo. Di qui la conseguenza che

al legislatore ordinario non spetterebbe quel potere discrezionale di

determinazione della misura e dei modi dell'indennizzo, che è invece

affermato dall'Avvocatura dello Stato e dalla difesa dello ERAS.

Questa interpretazione letterale, e in un certo senso meramente

etimologica ("rendere indenne"), del concetto di indennizzo non può

essere accolta. Essa prescinde del tutto dagli elementi storici e

sistematici che invece essenzialmente devono contribuire a

determinarla, e soprattutto difetta della necessaria considerazione

dello sviluppo e della evoluzione che il concetto di indennizzo ha via

via subito, attraverso le varie leggi relative alla espropriazione per

pubblica utilità.

La espropriazione per pubblica utilità ha avuto, nel susseguirsi

delle varie disposizioni di cui è stata oggetto, tutt'altro che una

disciplina uniforme, in ispecie per ciò che riguarda l'indennizzo.

Già il criterio della corrispondenza dell'indennizzo al giusto prezzo

che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di

compravendita, fissato dall'art. 39 della legge generale del 1865, non

ha avuto, né poteva avere, in pratica, un valore assoluto. Come

infatti è stato esattamente rilevato dalla dottrina, il riferimento al

prezzo della compravendita in una libera contrattazione non può

attuarsi, in quanto la libera contrattazione in effetti non sussiste e,

in luogo di essa, si verifica una cessione coatta, con la conseguenza

che il prezzo, anziché essere determinato in base alla legge economica

dell'offerta e della domanda, finisce col subire, sia pure con

l'intervento dei periti, una determinazione astratta e approssimativa,

in considerazione prevalente del pubblico interesse.

Ma le leggi speciali successive si allontanano ancor più dal

criterio di corrispondenza al valore venale dell'immobile, quale è

propugnato dalla difesa. Basti considerate, tra le molte altre che ad

esso si ispirarono, la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il

risanamento della città di Napoli e il R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981,

per il piano regolatore della città di Roma.

Nella prima, abbandonandosi il criterio del prezzo in libera

contrattazione, si stabiliva (art. 13) che l'indennità dovuta ai

proprietari degli immobili espropriati avrebbe dovuto essere

determinata sulla media del valore venale e sui fitti coacervati

dell'ultimo decennio, e in difetto della data certa dei fitti,

sull'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui

fabbricati. Nel secondo l'indennità di espropriazione era calcolata

sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data del

decreto, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento

secondo le condizioni dell'immobile; e per le aree destinato a piazze,

strade e spazi di uso pubblico si stabiliva il ragguaglio

dell'indennità al puro valore venale del terreno, considerato

indipendentemente dalla sua edificabilità. Agli stessi criteri, o a

criteri analoghi, si ispirano molti altri provvedimenti legislativi,

come quelli relativi ai piani regolatori di Bologna, Novara, Milano,

Como, ecc.

La difesa dei proprietari espropriati non si è nascosta del tutto

la importanza di questi dati storici, ed anzi ha tentato di attenuarne

la portata, sostenendo che, in fondo, la legge per Napoli "non

conteneva che particolari modalità di determinazione del valore

venale". In realtà le disposizioni innanzi citate hanno un valore ben

più sostanziale.

Il fondamento di esse appare in tutta la sua evidenza sol che si

ponga mente al rapporto, che necessariamente deve essere stabilito, fra

la misura dell'indennizzo e gli scopi di pubblica utilità che sono il

motivo essenziale di queste disposizioni. Gli scopi di pubblica

utilità, proprio per questa loro natura e per i superiori interessi

che ne sono il presupposto, devono essere raggiunti; il che significa

che essi devono essere coordinati e contemperati il più possibile con

l'interesse privato, ma che non possono a questo essere subordinati, al

punto che una considerazione integrale di esso finisca praticamente per

impedire la realizzazione degli scopi di pubblica utilità. A questi

criteri, ai quali si sono ispirate le varie leggi di espropriazione nel

determinare la misura e i modi dell'indennizzo, non poteva non

ispirarsi anche l'art. 42 della Costituzione, nel far salvo

l'indennizzo ai proprietari. Non è ammissibile che proprio la

Costituzione, con tutte le finalità di progresso sociale che la

ispirano, abbia inteso, relativamente all'indennizzo, arrestarsi e

ritornare al criterio della effettiva corrispondenza al valore venale

dell'immobile, che già le leggi precedenti, nella considerazione di

finalità sociali, avevano superato.

Posta la necessità di coordinazione col pubblico interesse,

indennizzo non può significare quell'integrale risarcimento che la

difesa sostiene, ma soltanto il massimo di contributo e di riparazione

che, nell'ambito degli scopi di generale interesse, la Pubblica

Amministrazione può garentire all'interesse privato. Ciò importa che

la valutazione comparativa di tali interessi e il modo come pervenire

al massimo della rispettiva soddisfazione deve essere il risultato di

un complesso e vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari,

politici, che solo al legislatore può esser dato di compiere. La

commisurazione dell'indennizzo compiuta in base ai valori accertati per

l'imposta generale sul patrimonio, il pagamento in titoli anziché in

danaro, la redimibilità di tali titoli solo a una certa epoca, ecc.

sono appunto criteri che rientrano, e legittimamente, nell'ambito di

quella valutazione.

Né varrebbe il dire che, fissato in tal modo il potere del

legislatore, ciò potrebbe condurre a considerare soddisfatto l'obbligo

dell'indennizzo qualunque sia la misura di esso, anche se meramente

simbolica. Intanto ciò non può affermarsi relativamente alla

commisurazione fatta nell'art. 42 della legge regionale 27 dicembre

1950, n. 104, e nelle norme da essa richiamate. Ma comunque è evidente

che un indennizzo stabilito in misura simbolica sarebbe un indennizzo

inesistente. In tal caso la norma relativa verrebbe indubbiamente a

porsi in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, e come tale

rientrerebbe sotto il controllo di questa Corte ai fini della

dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Questa determinazione del concetto di indennizzo che risulta palese

dalla interpretazione dell'art. 42 della Costituzione, appare ancora

più manifesta se si addiviene al richiamo, che la stessa difesa dei

proprietari espropriati - sia pure in via generale - ammette che possa

farsi, dell'art. 44 della stessa Costituzione. Il razionale

sfruttamento del suolo e la instaurazione di equi rapporti sociali, che

questa norma pone come indirizzo generale al legislatore, costituiscono

superiori finalità al cui raggiungimento tutti gli altri interessi

debbono essere logicamente coordinati. E spetta appunto al legislatore

tener conto nella maggior misura possibile di tali interessi, sempre

nel quadro delle finalità generali alle quali la Costituzione si

ispira.

Quanto alla subordinata che la difesa del D'Alì propone alla fine

della sua memoria dell'11 marzo 1957, cioè che in ogni caso, anche ad

ammettere la possibilità di scostarsi dal valore venale dell'immobile,

questo avrebbe dovuto sempre tenersi presente, mentre in effetti - come

si assume - non sarebbe stato tenuto presente, è agevole obbiettare,

date le osservazioni di cui innanzi, che ciò che era necessario era un

concreto punto di partenza, riferibile al valore dell'immobile e questo

è stato fissato dagli artt. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, cui si riporta l'art. 42 della

legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, col riferimento,

appunto, "ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione

dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in

epigrafe;

dichiara non fondata la questione proposta con le cinque ordinanze

del 25 aprile 1956 della Corte di appello di Palermo sulla legittimità

costituzionale degli artt. 42 della legge regionale siciliana di

riforma fondiaria del 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8 della legge 12

maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in

relazione all'art. 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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