Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1993

Altra decisione · depositata il 16/02/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato il 17 luglio 1992, depositato in cancelleria il

23 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

nota 20 maggio 1992, n. 12266 della Giunta regionale dell'Umbria e

della delibera, in essa richiamata, del 14 aprile 1992, n. 2604,

della medesima Giunta, in tema di controlli e sanzioni sul prelievo

di corresponsabilità sui cereali, ed iscritto al n. 24 del registro

conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei ministri e l'Avvocato Gaetano Ardizzone per la Regione

Umbria;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato

ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione

Umbria, in relazione alla delibera della Giunta della stessa Regione

n. 2604 del 14 aprile 1992, trasmessa al Ministero

dell'agricolturaedelle foreste con nota n. 12266 del 20 maggio 1992;

Con l'atto impugnato la Regione Umbria, nel dare istruzioni al

proprio ufficio competente per l'espletamento dei controlli relativi

al regime di prelievo di corresponsabilità sui cereali (ente di

sviluppo agricolo), dichiarava che compete allo Stato la irrogazione

delle sanzioni in materia, riferendosi queste ultime a settori non

oggetto di trasferimento o di delega alle regioni. Conseguentemente,

la stessa Regione disponeva che l'ente di sviluppo agricolo non

dovesse applicare le sanzioni ai trasgressori della disciplina,

comunitaria e interna, in materia di prelievo di corresponsabilità

sui cereali, ma dovesse limitarsi a trasmettere un rapporto sulle

infrazioni avvenute all'Ispettorato repressione frodi competente per

territorio ovvero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in

dipendenza dell'importo dell'ammontare della relativa sanzione;

Contro tale diniego di competenza il Presidente del Consiglio dei

ministri ha proposto ricorso rilevando come il regolamento n. 1097/88

del Consiglio CEE del 25 aprile 1988 abbia previsto, per ristabilire

nel settore dei cereali l'equilibrio fra domanda e offerta, un

prelievo di corresponsabilità a carico dei produttori di cereali,

prelievo comportante una trattenuta sul prezzo di vendita dei cereali

da versare al Ministero del tesoro;

Il ricorrente fa presente che a tale regolamento comunitario è

stata data attuazione con l'adozione del decreto del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242 (poi

sostituito dal decreto 23 luglio 1990, n. 228), il quale stabilisce

all'art. 5 vari obblighi a carico di uffici regionali individuati,

distintamente regione per regione, dallo stesso art. 5.

Successivamente, nota sempre il ricorrente, la legge comunitaria del

1990 (Legge 29 dicembre 1990, n. 428), all'art. 63, ha previsto, in

caso di violazione degli obblighi imposti dal citato decreto

ministeriale n. 242 del 1989 e successive modificazioni, sanzioni

amministrative di vario ammontare, rinviando, per la loro

applicazione, all'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27

ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli

degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni

amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore

agricolo), articolo che, a sua volta, rinvia al capo primo della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

Secondo il ricorrente - che richiama a questo riguardo il conforme

contenuto di una circolare ministeriale (n. 9 prot. D/1259 del 31

luglio 1991) - l'art. 63 della legge comunitaria, operando un rinvio

recettizio nei confronti del decreto ministeriale n. 242 del 1989, e

successive modificazioni, conferirebbe rango primario a una

disciplina originariamente contenuta in norme di carattere secondario

e, in particolare, rivestirebbe di forza di legge l'individuazione

degli uffici regionali ai quali erano stati affidati i controlli

sull'applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali, da

cui conseguirebbe la delega per l'accertamento e l'applicazione delle

sanzioni amministrative. Da qui deriverebbe, secondo il ricorrente,

la pretesa illegittimità della impugnata delibera della Giunta della

Regione Umbria, nella parte in cui nega la competenza regionale in

tema di applicazione delle sanzioni amministrative relative al regime

del prelievo di corresponsabilità sui cereali, in violazione dei

principi costituzionali contenuti negli artt. 115, 117 e 118 della

Costituzione;

2. - La Regione Umbria si è costituita in giudizio per chiedere

che il ricorso sia rigettato;

La difesa della resistente, dopo aver premesso che la normativa

vigente non prevede alcuna delega alle regioni in ordine al prelievo

di corresponsabilità sui cereali, afferma che, poiché in materia di

sanzioni amministrative vige il principio che l'applicazione delle

sanzioni segue la competenza, si dovrebbe concludere che i controlli

oggetto di contestazione siano di spettanza dello Stato, essendo

quest'ultimo titolare delle funzioni concernenti il prelievo di

corresponsabilità sui cereali. Più in particolare, la Regione

Umbria nega che l'art. 63 della legge n. 428 del 1990 contenga un

rinvio recettizio al decreto ministeriale n. 242 del 1989, così come

contesta che la delega alle regioni possa desumersi, oltreché da

quest'ultimo decreto, dal ricordato art. 63 o dall'art. 4 della legge

n. 898 del 1986;

3. - In prossimità dell'udienza la Regione Umbria ha depositato

una memoria, nella quale, ad ulteriore conferma della inesistenza di

una delega alle regioni in subiecta materia, richiama l'attenzione

sul fatto che l'art. 63 della legge n. 428 del 1990 prevede

l'applicazione di una sanzione per chi omette di inviare "agli organi

di controllo provinciali", e non alle regioni, i moduli indicati nel

decreto n. 242 del 1989. Il riferimento ad uffici regionali,

nominativamente individuati dall'art. 5 del decreto n. 242 del 1989,

confermerebbe, ad avviso della Regione, che nel caso in esame si è

in presenza non già di delega di funzioni statali alle regioni, ma

di un avvalimento di uffici regionali da parte dello Stato;

Inoltre, sempre ad avviso della resistente, la delega alle regioni

di funzioni relative all'applicazione di sanzioni amministrative

sarebbe altresì esclusa dal fatto che la legge n. 689 del 1981, cui

rinvia l'art. 4 della legge n. 898 del 1986, distingue nettamente,

agli artt. 13 e seguenti, gli organi che accertano gli illeciti

amministrativi da quelli che irrogano e riscuotono le relative

sanzioni: distinzione fatta propria dal citato art. 4, lett. d)

laddove si distingue fra autorità competente a redigere il rapporto

e autorità competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione di

pagamento. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti della Regione Umbria in relazione alla delibera della

Giunta della stessa Regione del 14 aprile 1992, n. 2604, trasmessa al

Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota 20 maggio 1992,

n. 12266;

Il ricorrente - nell'osservare che la Regione Umbria con l'atto

contestato ha dato istruzioni ai propri uffici dirette a non

applicare le sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla

disciplina sul prelievo di corresponsabilità sui cereali e a

trasmettere, invece, un rapporto sulle predette infrazioni agli

uffici statali competenti, affinché questi ultimi potessero

applicare le sanzioni medesime - rileva che la Regione stessa ha in

tal modo negato una competenza ad essa delegata dall'art. 63 della

legge comunitaria del 1990 (legge 29 dicembre 1990, n. 428),

ponendosi così in contrasto con gli artt. 115, 117 e 118 della

Costituzione;

2. - Il ricorso non può essere accolto;

Le operazioni attinenti ai controlli relativi al regime del

prelievo di corresponsabilità sui cereali (Regolamento CEE, 25

aprile 1988, n. 1097/88) non concernono in realtà funzioni

trasferite oppure delegate alle regioni e alle province autonome. Si

tratta, infatti, di operazioni rientranti in funzioni di cui è

titolare lo Stato e che questo, per la parte concernente i controlli

relativi al prelievo di corresponsabilità sui cereali, esercita

avvalendosi di uffici delle regioni (e delle province autonome),

nominativamente individuati dall'art. 5 del decreto del Ministro

dell'agricoltura e foreste 13 giugno 1989, n 242 (riprodotto

integralmente dall'art. 5 del decreto dello stesso Ministro 23 luglio

1990, n. 228), con il quale è stata data attuazione al predetto

regolamento CEE, istitutivo del ricordato prelievo di

corresponsabilità sui cereali;

Più in particolare, che nella specie si sia in presenza di

un'ipotesi di avvalimento, e non di delega di funzioni, si deduce

chiaramente da due univoche circostanze. Innanzitutto, significativo

è il rilievo che lo Stato nell'affidare i compiti precedentemente

indicati individua, come destinatari degli stessi, singoli e

specificati uffici regionali (o provinciali), sicché deve

escludersi, come avviene per la delega di funzioni, l'instaurazione

di un rapporto - regolato dalla legge - dello Stato con la regione (o

la provincia autonoma) come ente complessivamente considerato (v.

sent. n. 996 del 1988). In secondo luogo, non va trascurato che - a

differenza di quanto dispone l'art. 17, terzo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689, nonché l'art. 9 del decreto n. 616 del 1977 -

i proventi delle sanzioni comminate per le infrazioni al regime sul

prelievo di corresponsabilità sui cereali sono devoluti allo Stato,

non già alle regioni (o alle province autonome);

Né, infine, può condividersi l'argomento prospettato dalla

difesa dello Stato, secondo il quale l'art. 63 della legge n. 428 del

1990 avrebbe operato a posteriori una delega di funzioni alle

regioni, in ordine ai controlli sull'applicazione del prelievo di

corresponsabilità dei cereali, da cui conseguirebbe la delega anche

dell'applicazione delle sanzioni amministrative, grazie all'asserito

rinvio recettizio al decreto ministeriale n. 242 del 1989. In

realtà, il predetto art. 63 si limita a richiamare, per

l'applicazione delle ricordate sanzioni, l'art. 4 della legge 23

dicembre 1986, n. 898, il quale, a sua volta, rinvia al capo primo

della legge 24 novembre 1981, n. 689, al fine di richiamare il

principio, ivi stabilito, per il quale la ripartizione tra Stato e

regioni del potere di irrogare le sanzioni amministrative ricalca

perfettamente la ripartizione delle competenze in relazione alle

materie cui quelle sanzioni si riferiscono;

Ed è proprio quest'ultimo il principio sulla base del quale va

risolto il conflitto di attribuzione in esame (v. sentt. nn. 1034 del

1988, 365 del 1991 e 123 del 1992). Poiché nel caso si tratta di

materia attribuita alla competenza dello Stato, e non già trasferita

o delegata alle regioni (o alle province autonome), deve ritenersi di

spettanza statale anche l'applicazione delle sanzioni amministrative

previste dalla legge n. 428 del 1990 in relazione alle infrazioni al

regime riguardante il prelievo di corresponsabilità sui cereali

disposto dal regolamento CEE n. 1097/88. Non è, pertanto,

contrastante con la ripartizione costituzionale delle attribuzioni

fra Stato e regioni la delibera della Giunta della Regione Umbria n.

2604, del 14 aprile 1992, trasmessa al Ministero dell'agricoltura e

delle foreste con nota 20 maggio 1992, n. 12266, con la quale la

stessa Regione, nell'impartire istruzioni ai propri uffici, soggetti

ad avvalimento da parte dello Stato in ordine ai controlli al

menzionato regime sul prelievo di corresponsabilità sui cereali, ha

disposto che l'ente di sviluppo agricolo non dovesse applicare

direttamente le relative sanzioni, ma dovesse limitarsi a trasmettere

agli uffici statali competenti un rapporto sulle infrazioni avvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Regione Umbria applicare le sanzioni

amministrative previste dall'art. 63 della legge

29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), in relazione alle

infrazioni alla disciplina relativa al prelievo di corresponsabilità

sui cereali, stabilita dal regolamento n. 1097/88 del Consiglio CEE

del 25 aprile 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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