Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1973 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle

norme sul contenzioso elettorale amministrativo, promossi con ordinanze

emesse il 3 e il 17 febbraio 1971 dal tribunale di Parma sui ricorsi di

Montagna Gianna contro Cocconi Dante e contro Abbati Marco, iscritte ai

nn. 125 e 161 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971 e n. 151 del 16

giugno 1971.

Visti gli atti di costituzione di Cocconi Dante, Abbati Marco e

Montagna Gianna e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 1973 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Del

Greco, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio concernente la pretesa

ineleggibilità di un Consiglio comunale, il tribunale di Parma ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui

attribuisce la competenza a decidere sulla validità delle delibere

consiliari al tribunale locale, i cui membri siano elettori della

stessa Amministrazione comunale, in riferimento all'art. 101, secondo

comma, della Costituzione. In particolare, osserva l'ordinanza di

rimessione, il principio dell'imparzialità del giudice risulterebbe

violato dall'attribuzione ai componenti del collegio giudicante, in

quanto elettori, della titolarità dell'azione popolare avverso le

delibere consiliari, che legittimerebbe una loro partecipazione al

giudizio.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto

di deduzioni depositato l'11 maggio 1971, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione sollevata. Osserva la difesa dello Stato

che, ove l'interesse del giudice alla controversia sottoposta alla sua

cognizione rimanga al puro stato potenziale, esso non potrà incidere

in maniera apprezzabile sulla primaria esigenza di imparzialità;

qualora invece venga a delinearsi in maniera concreta, con riferimento

a motivi specifici, soccorrerà la disciplina dell'astensione e della

ricusazione. D'altronde l'interpretazione contraria, che riconoscesse

l'inidoneità di un giudice ad esercitare le sue funzioni ogniqualvolta

la controversia investisse un interesse generale, produrrebbe

situazioni insolubili, non essendo concepibile un giudice insensibile

agli interessi suddetti.

Si è costituito in questa sede anche l'ing. Dante Cocconi,

controricorrente nel giudizio presso il tribunale di Parma,

rappresentato e difeso dall'avv. prof. Franco Bassi, chiedendo

l'accoglimento della questione sollevata.

La parte privata, rilevato che i singoli giudici hanno l'obbligo di

risiedere nel Comune ove esercitano le loro funzioni, osserva che essi

avrebbero un proprio interesse, in quanto cittadini elettori, in ordine

alla composizione di quel Consiglio comunale. Pertanto essi non si

troverebbero nelle condizioni necessarie perché sia rispettato il

principio di imparzialità quando giudichino nelle controversie

elettorali.

2. - Nel corso di altro giudizio avente ad oggetto la legittimità

della delibera di convalida del Consiglio provinciale di Parma, il

medesimo tribunale ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147,

in riferimento al principio di imparzialità del giudice, garantito

dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che le disposizioni impugnate violerebbero

il principio di imparzialità perché consentirebbero ai componenti del

collegio giudicante - quali elettori della Provincia, le cui delibere

sono chiamati a giudicare - di decidere le controversie elettorali, pur

essendo legittimati a partecipare in concreto a tali giudizi uti cives.

Rileva il tribunale di Parma che l'istituto dell'astensione (art. 51

c.p.c.) non varrebbe ad eliminare siffatta conseguenza essendo esso

dettato ad ovviare l'interesse privatistico del giudice, ma non quello

pubblicistico, che gli deriva dall'attribuzione dell'azione popolare.

Si sono costituiti in questa sede la signora Gianna Montagna ed il

dott. Marco Abbati, rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Cremonini e

dall'avv. prof. Franco Bassi, rispettivamente ricorrente e

controricorrente nel giudizio dinanzi al tribunale di Parma, istando

entrambi per l'accoglimento della questione di legittimità

costituzionale prospettata.

Osserva la difesa della Montagna che l'attore popolare è portatore

di un diritto di azione autonoma, agisce per realizzare una pretesa che

è d'interesse pubblico ma anche proprio, ha un diritto soggettivo

all'esercizio dell'azione ed un potere di intervento litisconsortile.

Da ciò conseguirebbe che i componenti del collegio non giudicherebbero

nelle condizioni di estraneità richieste dal principio costituzionale'

d'imparzialità.

La difesa dell'altra parte privata argomenta a favore

dell'illegittimità della norma impugnata svolgendo sostanzialmente le

stesse considerazioni riportate sopra. Considerato in diritto :

Le due ordinanze del tribunale di Parma sollevano una sola

questione che va decisa con unica sentenza e può così riassumersi: se

contrastino con il principio d'imparzialità del giudice (art. 101, 2

comma, Cost.) gli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147,

in quanto attribuiscono al tribunale avente sede nel Comune o nella

Provincia la competenza a decidere le controversie relative alla

eleggibilità a consigliere comunale o provinciale, mentre anche i

giudici componenti il collegio, quali elettori, sono titolari della

relativa azione popolare.

La questione è infondata.

La legge riconosce a tutti gli elettori del Comune e della

Provincia (compresi ovviamente i giudici) l'interesse e il diritto,

mediante l'azione popolare, ad impugnare le delibere dei Consigli

comunali e del Consiglio provinciale in tema di eleggibilità.

L'interesse così protetto è quello generale alla buona

amministrazione, anche se a questo interesse possono sottostare altri

di carattere personale, o di partito.

L'interesse astratto del giudice elettore alla buona

amministrazione e la sua titolarità ad una azione elettorale

correttiva non possono di per se renderlo meno imparziale. In caso

opposto si dovrebbe concludere assurdamente che non vi è giudice

capace di rendere vera giustizia quando la controversia rivesta un

interesse generale, collettivo, pubblico, politico, di cui il

magistrato stesso sia partecipe come uomo e come cittadino.

Se, invece, il giudice abbia in qualche modo partecipato

all'impugnativa delle delibere consiliari, manifestato opinioni, o se

in qualsiasi maniera venga a delinearsi un suo interesse particolare,

soccorreranno i principi generali in tema di incompatibilità,

astensione e ricusazione, perfettamente applicabili anche ai giudizi in

materia elettorale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (recante

modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo),

sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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