Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1963 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del T.U. 5

aprile 1951, n. 203, e successive modifiche, promosso con deliberazione

emessa il 20 agosto 1962 dal Consiglio comunale di Grottaminarda su

ricorso di Romano Giovanni, iscritta al n. 166 del Registro ordinanze

1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del

3 novembre 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nell'occasione dell'esame di un ricorso proposto da Romano

Giovanni in ordine ad operazioni elettorali, il Consiglio comunale di

Grottaminarda, in riferimento all'art. 48 della Costituzione, rimetteva

a questa Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art.

69 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, e successive modifiche, in base al

quale, ove in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata

l'elezione, occorre fare o ripetere la votazione soltanto se il voto

degli elettori di quelle sezioni influisca sulla elezione di alcuno

degli eletti.

2. - L'ordinanza veniva notificata il 23 agosto 1962 al Romano

Giovanni ed il 17 settembre 1962 al Presidente del Consiglio dei

Ministri; veniva comunicata il 20 settembre 1962 ai Presidenti del

Senato e della Camera dei Deputati; e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962.

3. - Innanzi alla Corte non si sono costituite le parti private.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale

ha escluso che sussista il dedotto contrasto, in conformità a

precedenti sentenze di questa Corte, nelle quali è stato negato che

esista una norma o un principio il quale imponga agli elettori di

esprimere il voto nello stesso tempo ed è stato precisato che il

principio dell'eguaglianza del voto riguarda la sua espressione e non

il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato,

che dipende esclusivamente dal sistema adottato dalla legge ordinaria.

Il Presidente del Consiglio ha inoltre osservato che la

rinnovazione parziale delle elezioni, nel caso contemplato dalla norma

denunciata, mira ad evitare che si tolga efficacia al voto di una parte

degli elettori per causa estranea alla propria volontà e che la

nullità di alcuni voti si estenda a quelli immuni da vizi e

indipendenti dagli altri viziati, con il risultato di travolgere una

valida manifestazione della maggioranza.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le elezioni parziali debbono

svolgersi sulla base delle liste usate per l'elezione annullata,

cosicché non si ha nemmeno il pericolo, mediante l'applicazione della

norma contestata, che l'elezione complessiva risulti da atti di corpi

elettorali non omogenei.

4. - All'udienza del 6 marzo 1963 il Presidente del Consiglio dei

Ministri ha insistito nelle proprie deduzioni d'intervento. Considerato in diritto :

Questa Corte ha già deciso (sentenza 3 luglio 1961, n. 43) che la

Costituzione, quando, nell'art. 48, comma secondo, proclama che il voto

è uguale, vuole che i cittadini siano ammessi all'esercizio del

diritto elettorale in condizione di parità, restando esclusa

l'attribuzione del voto multiplo o di quello plurimo.

La disposizione dell'art. 69 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203,

denunciata dal Consiglio comunale di Grottaminarda, che oggi

corrisponde a quella contenuta nell'art. 77 del T.U. 16 maggio 1960,

n. 570, non viola la predetta norma di eguaglianza quando dispone che,

nel caso in cui in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata

l'elezione, la votazione si dovrà fare o ripetere limitatamente a tali

sezioni e solo se il voto degli elettori ad esse assegnati influisca

sull'elezione di alcuno degli eletti. La parità è garantita agli

elettori con la disposizione della stessa legge che li ammette con

eguali diritti alla votazione, e il risultato concreto di questa è

valutato alla stregua della parità di valore di ciascun voto. Se il

voto non si ritiene efficace quando irregolarità sono state commesse

nel corso delle operazioni elettorali, ciò accade a garanzia del buon

andamento di queste, non perché ad un voto si assegni un valore

diverso da quello che si dà ad un altro.

La regola poi per la quale la votazione non si rinnova quando i

voti inefficaci non influiscono sull'elezione di alcuno dei candidati

corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento giuridico, quello

per cui la nullità di un atto non travolge il procedimento, ove il

risultato di questo non dipenda esclusivamente dall'atto viziato; e non

ha perciò nulla da vedere con la regola di parità del voto. Non si

dà un maggior effetto ad alcuni voti, ma si utilizza la volontà

espressa dalla maggioranza perché sulla sua formazione non hanno

influito i voti non validi.

Analogamente non si può dire che contravvenga al principio di

parità del voto il disporre che in casi di irregolarità la elezione

si rinnovi soltanto nella sezione in cui queste si sono verificate:

così statuendo, la legge non fa apprezzare le ripercussioni che le

violazioni del procedimento elettorale hanno prodotte, e le ritiene di

ordine limitato. Si obietta che la rinnovazione parziale delle elezioni

falsa il risultato elettorale, perché fa esprimere ad un corpo

elettorale diverso un voto suscettibile di modificare quello già

manifestato; ma la giurisprudenza amministrativa ha giudicato che le

elezioni parziali debbono svolgersi sulla base delle liste degli

elettori usate al tempo della prima votazione, e questa interpretazione

del sistema garantisce quell'uniformità della composizione del corpo

elettorale, che si assume imposta dalla Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta dal Consiglio comunale

di Grottaminarda con deliberazione 20 agosto 1962 sulla legittimità

costituzionale dell'art. 69 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, ora art. 77

del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 48, secondo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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