Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1960

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/11/1960 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839,

promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1959 dalla Corte di appello

di Roma nel procedimento civile vertente tra Sacchetti Beatrice e

l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al

n. 126 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1960 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi l'avv. Domenico Mario De Leva, per Sacchetti Beatrice, l'avv.

Guido Astuti, per l'Ente Maremma, e il sostituto avvocato generale

dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La signora Francesca Guglielmi in Sacchetti, proprietaria della

tenuta denominata "Farnesiana", dell'estensione complessiva di Ha.

3.443.84.94, sita in territorio di Allumiere e in territorio di

Tarquinia, per atto del notaio Pampersi di Civitavecchia in data 30

marzo 1945, divise la sua proprietà in quattro parti, donandone tre di

quasi uguale valore rispettivamente alle figlie Maria, Carolina e

Beatrice, e trattenendo per sé la parte restante.

La questione verte sulla quota donata alla figlia Beatrice

Sacchetti in Pagani Planca Incoronati, e precisamente sulla parte di

tale quota sita in territorio di Allumiere, la cui estensione, agli

effetti dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è

calcolata diversamente dalla signora Beatrice, da un lato, e dall'Ente

per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del

Fucino, dall'altro.

In data 21 dicembre 1951 l'Ente Maremma depositò i piani

particolareggiati di esproprio nei riguardi della Beatrice Sacchetti,

determinando la complessiva consistenza delle di lei proprietà di

Allumiere e di Tarquinia in Ha. 1096.12.33; e ciò attenendosi alle

risultanze catastali del vecchio catasto alla data del 15 novembre

1949, per cui, sommando la proprietà di Allumiere, che risultava

dell'estensione di Ha. 716.19.10, a quella di Tarquinia di Ha. 369.

17.40, si arrivava all'incirca alla superficie complessiva di Ha.

1096.12.33.

La signora Beatrice Sacchetti ricorse all'Ente Maremma per chiedere

la rettifica dell'errore materiale di tale computo, adducendo che

l'estensione complessiva delle sue proprietà era di Ha. 898.04.12 e

non di Ha. 1096.12.33, quale era indicata nei piani di esproprio,

giacché l'estesione della proprietà di Allumiere ammontava soltanto

ad Ha. 498.70.18 e non ad Ha. 716.19.10.

In seguito a questo reclamo l'Ente Maremma attribuì i due cento

ettari di differenza alle sorelle di Beatrice, Maria e Carolina

Sacchetti, formulando, nei riguardi di esse, due suppletlvi piani di

esproprio, contro i quali però le suddette Maria e Carolina produssero

ricorso all'Ente il quale, riconoscendone la fondatezza, ritornò in

definitiva ai primitivi piani di esproprio in riguardo alla Beatrice

Sacchetti, ritenendola proprietaria anche dei suddetti duecento ettari,

talché predispose l'esproprio calcolando la superficie complessiva

delle di lei proprietà in Ha. 1096.12.33 e non in Ha. 898.04.12.

Sulla base di questo secondo dato vennero emanati nei riguardi della

Beatrice Sacchetti i due decreti presidenziali di scorporo nn. 3838 e

3839 del 27 dicembre 1952.

Con atto di citazione del 19 novembre 1953 la signora Beatrice

Sacchetti chiamò in giudizio davanti al Tribunale di Roma l'Ente

Maremma per sentire dichiarare che i decreti presidenziali nn. 3838 e

3839 avevano erroneamente determinato la superficie espropriabile in

Ha. 1096.12.33, in quanto i terreni donati dalla madre a Beatrice per

il territorio di Allumiere, erano della estensione non di Ha.

716.19.10, ma di Ha. 498.70.18, secondo quanto risultava dall'atto di

donazione del 1945, dal reclamo presentato dalla madre di Beatrice il

12 marzo 1949 e dal nuovo catasto di Alluomiere entrato in attivazione

il 1 dicembre 1952, prima cioè dell'emanazione dei decreti

presidenziali di esproprio.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 18 marzo - 13 maggio 1955,

risolse in via incidentale la questione di legittimità costituzionale

dei decreti di scorporo negando che essi avevano esorbitato dalla legge

di delega. Osservò il Tribunale che l'Ente aveva giustamente tenuto

conto dei dati di superficie del vecchio catasto di Allumiere, vigente

alla data del 15 novembre 1949, e che, non avendo la marchesa Beatrice

Sacchetti presentato ricorso contro i piani di esproprio ai sensi

dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la sua domanda doveva

essere respinta.

Contro tale sentenza la signora Beatrice Sacchetti interpose

appello avanti alla Corte di appello di Roma, chiedendo in via

principale il risarcimento dei danni che assumeva provocatile dal

comportamento dell'Ente Maremma, ed in via subordinata la dichiarazione

di illegittimità costituzionale dei decreti presidenziali di

esproprio.

Accogliendo la domanda subordinata, la Corte di appello, con

ordinanza del 24 ottobre 1959, ha dichiarato che l'eccezione di

legittimità costituzionale è rilevante, e che non è manifestamente

infondata.

Tenuto per fermo che la rettificazione del vecchio catasto fu

operata di ufficio con la formazione del nuovo catasto, e che la

Beatrice Sacchetti non presentò ricorso a termini dell'art. 6 della

legge n. 841, l'ordinanza pone il quesito "se la preclusione di

contestazioni circa la estensione di terreni, derivante dal mancato

esercizio della facoltà di ricorso alla Commissione censuaria centrale

(a termini del succitato art. 6), sia operante anche quando la

rettificazione sia stata operata di ufficio, mediante la attivazione

del nuovo catasto, avvenuta anteriormente alla espropriazione".

Disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti

alla Corte costituzionale, l'ordinanza è stata regolarmente notificata

alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai

Presidenti delle due Camere del Parlamento, ed è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 31 dicembre 1959.

La signora Sacchetti si è costituita nel presente giudizio

depositando delle deduzioni a stampa in data 13 gennaio 1960, cui ha

fatto seguito una memoria in data 29 settembre 1960.

La difesa Sacchetti sostiene che l'Ente commise una serie di

errori: un primo errore non tenendo presente che nell'atto di donazione

la consistenza complessiva della quota donata alla Beatrice è

tassativamente indicata in Ha. 898.04.12. Nell'atto suddetto si dice

bensì che l'assegnazione è fatta "a corpo e non a misura", ma questa

deve considerarsi una frase di stile, che comunque non ammetterebbe un

limite di tolleranza superiore al 5 per cento contemplato dall'art.

1538 Cod. civ.; limite questo che il provvedimento di esproprio nei

confronti della Beatrice ha largamente superato.

L'Ente avrebbe commesso un ulteriore errore quando, accogliendo il

reclamo della Beatrice, attribuì i 200 ettari di differenza alle di

lei sorelle Maria e Carolina, e più ancora quando, accogliendo i

reclami prodotti da queste ultime contro i piani suppletivi di

esproprio pubblicati nei loro riguardi, riconsiderò i suddetti 200

ettari come appartenenti alla Beatrice e ritornò ai precedenti piani

di esproprio coi quali si attribuiva alla Beatrice una proprietà

dell'estensione complessiva di Ha. 1096.12.33, invece di quella di Ha.

898.04.12.

Di fronte ai ricorsi prima della Beatrice Sacchetti e poi delle di

lei sorelle Maria e Carolina, l'Ente avrebbe dovuto "non irrigidirsi

nella nuda ed errata indicazione del vecchio catasto di Allumiere", ma

approfondire lo studio della situazione allo scopo di ben individuare

le tre proprietà, e specialmente quella della Beatrice, la cui

consistenza era, in realtà, di Ha. 898.04.12, secondo l'indicazione

fatta nell'atto di donazione, la correzione disposta nel giugno 1949

dalla Commissione censuaria di Allumiere in seguito al reclamo della

marchesa Guglielmi madre della Beatrice, e le risultanze precise del

nuovo catasto di Allumiere entrato in conservazione prima della

emanazione dei decreti di esproprio; dati tutti ai quali l'Ente avrebbe

dovuto attenersi e non si attenne.

Per quanto si riferisce al mancato esercizio da parte della

Beatrice della facoltà di ricorso contro il piano di esproprio ai

sensi dell'art. 6 della legge n. 841, la di lei difesa sostiene che

tale ricorso non occorreva perché si sarebbe trattato di rettificare

un puro e semplice errore materiale per cui ai proprietari spetta la

facoltà di ricorso prevista dall'art. 4 della legge n. 230 del 1950;

ricorso che la Beatrice produsse all'Ente Maremma appena furono

pubblicati i piani di esproprio. Dal confronto tra l'art. 6 della legge

n. 841 con l'art. 4 della legge n. 230 si ricaverebbe che la esclusione

di qualsiasi ricorso, prevista nell'ultimo capoverso dell'art. 6,

varrebbe soltanto quando sono in contestazione, nelle zone a vecchio

catasto, la qualità e la classe dei terreni, non anche quando il

ricorso attiene alla non corrispondenza della estensione della

proprietà. Il ricorso previsto dall'art. 4 della legge n. 230 per gli

errori materiali dei piani di esproprio, quindi, sarebbe concorrente

con quello contemplato dall'art. 6 della legge n. 841. E, nella specie,

sottolinea la difesa, si trattava di un errore materiale.

Si conclude, quindi, sostenendo che i due decreti presidenziali

sono illegittimi perché hanno violato gli artt. 42, 70, 76 e 77 p. p.

della Costituzione, nonché le leggi di delega 12 maggio 1950, n. 230,

e 21 ottobre 1950, n. 841, ed in particolare l'art. 4 di quest'ultima

legge.

In via subordinata, la difesa deduce la violazione degli artt. 25 e

117 della Costituzione, perché in seguito al comportamento dell'Ente

Maremma (che, dopo avere accolto, con la pubblicazione dei piani

suppletivi di esproprio a carico di Maria e Carolina il ricorso di

Beatrice Sacchetti, ripristinò l'errore in cui prima era incorso per

il calcolo della proprietà della Beatrice) - l'interessata non avrebbe

più potuto tutelare i suoi diritti con i mezzi che la legge

consentiva.

L'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale ha

depositato le sue deduzioni in data 19 gennaio 1960 ed una memoria in

data 26 settembre 1960.

La difesa dell'Ente, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte

costituzionale secondo cui le leggi delegate di esproprio, in base

all'art. 4 della legge di delega 21 ottobre 1950, n. 841, dovevano

tenere conto non solo della consistenza della proprietà, ma anche dei

dati catastali relativi alla superficie, la qualità e la classe dei

terreni al 15 novembre 1949, sostiene che l'Ente si è proprio attenuto

a tali dati per calcolare la consistenza della proprietà di Beatrice

Sacchetti.

Per quanto riguarda il titolo di acquisto, si assume, che l'oggetto

della donazione è con precisione indicato nelle particelle catastali,

e che la volontà di donare il terreno corrispondente a quelle

particelle è del pari chiaramente manifestata dalla espressione che la

donazione era fatta "a corpo e non a misura". E per quanto riguarda i

dati catastali, si deduce che i dati del vecchio catasto di Allumiere

davano, in base alle particelle indicate, una superficie complessiva

non di Ha. 498.70.18, ma di Ha. 716.19.10, cioè la superficie tenuta a

base, unitamente a quella dei terreni di Tarquinia, dai decreti

presidenziali di esproprio.

Se la Sacchetti avesse voluto contestare che le particelle indicate

nel rogito Pampersi non corrispondevano alla superficie indicata nel

vecchio catasto, avrebbe dovuto farlo ai sensi e nei termini dell'art.

6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, presentando ricorso alla

Commissione censuaria centrale. "Una diversa interpretazione

condurrebbe a sostenere che rientrava nei compiti o nei poteri

dell'Ente compilatore dei piani la verifica caso per caso della

corrispondenza dei dati catastali alla situazione effettiva: ma tutto

il sistema della c. d. legge stralcio esclude che agli enti di riforma

fosse conferito un tale potere. Gli enti avevano l'obbligo tassativo di

attenersi ai dati certi risultanti dal catasto per quanto riguardava la

estensione dei terreni, la qualità e classe delle colture; e, in caso

di contestazioni concernenti i terreni a vecchio catasto, dovevano

attenersi alle decisioni della Commissione censuaria centrale

tempestivamente adita. La Sacchetti non può invocare un ingiusto

danno, in quanto essa non si è servita del mezzo che la legge le

metteva a disposizione.

"E pertanto, conclude l'Ente Maremma, in mancanza del ricorso di

cui all'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i decreti di

esproprio sono stati legittimamente emessi nell'ambito della delega

sulla base dei dati catastali vigenti al 15 novembre 1949, e vigenti

ancora alla data della pubblicazione dei piani particolareggiati di

esproprio".

In via subordinata, poi, per il caso che la Corte non accolga

questa tesi, la difesa dell'Ente fa presente che la denunziata

illegittimità dei due decreti di espropriazione non comporterebbe la

declaratoria della illegittimità totale di essi, bensì soltanto

parziale, "in quanto, in tale denegatissima ipotesi, sarebbe stata

espropriata una superficie superiore a quella scorporabile, per avere

calcolato la quota di scorporo sulla base della superficie complessiva

di Ha. 1095 circa, anziché di Ha. 877 circa".

L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei Ministri, è intervenuta nel presente giudizio,

presentando le sue deduzioni in data 12 gennaio 1960 e una memoria

difensiva del 25 settembre 1960.

La questione di legittimità costituzionale dei due decreti

presidenziali, secondo l'Avvocatura dello Stato, può riassumersi nei

termini seguenti: "se i decreti presidenziali di espropriazione nn.

3838 e 3839 del 27 dicembre 1952, emanati nei confronti della ditta

Sacchetti, siano illegittimi, per avere determinato la quota di

scorporo sulla base della estensione dei terreni (Ha. 1098.12.33)

contemplata dal vecchio catasto in vigore al 15 novembre 1949, anziché

della estensione (Ha. 877.87.58) rettificata dal nuovo catasto,

entrato in vigore dopo la predetta data, ma anteriormente al decreto di

esproprio".

L'Avvocatura dello Stato nega che possa sussistere il dubbio

avanzato dall'ordinanza della Corte di appello in ordine al problema se

la mancata presentazione del ricorso di cui all'art. 6 debba ritenersi

preclusiva anche quando tra il deposito dei piani e l'emanazione del

decreto di esproprio siano stati rettificati i dati catastali mediante

l'attivazione del nuovo catasto. "L'unico procedimento di revisione dei

dati catastali vigenti al 15 novembre 1949, consentito dalla legge, è

quello previsto dal citato art. 6. In mancanza di tale procedura,

l'Ente non poteva prendere a base dello scorporo i dati catastali

introdotti dopo il 15 novembre 1949, in quanto ciò avrebbe portato a

considerare una seconda data ai fini della determinazione della

consistenza terriera, mentre unica data di riferimento prevista dalla

legge, come ha più volte affermato la Corte costituzionale, è il 15

novembre 1949".

Se, per le zone a vecchio catasto, non c'è corrispondenza tra dati

e realtà fisica, l'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dà

facoltà di ricorrere soltanto alla Commissione censuaria centrale.

Onde sarebbe infondato il dubbio che per la correzione di eventuali

errori del vecchio catasto (rispetto alla data del 15 novembre 1949)

possa considerarsi non indispensabile il ricorso di cui all'art. 6

della legge suddetta. Considerato in diritto :

La Corte di appello di Roma, nel proporre con la ordinanza del 24

ottobre 1959 la questione della legittimità costituzionale degli

impugnati decreti presidenziali di scorporo, ha sollevato il dubbio se

la mancata produzione del ricorso in base all'ultimo comma dell'art. 6

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, da parte della signora Sacchetti

Beatrice contro i piani particolareggiati di esproprio pubblicati nei

di lei confronti dall'Ente Maremma, importi la preclusione di

contestazioni circa la superficie complessiva del patrimonio terriero

indicata in tali piani.

La difesa dell'Ente e l'Avvocatura generale dello Stato sostengono

che la legge n. 841, avendo previsto espressamente il caso di non

corrispondenza della estensione dei terreni censiti a vecchio catasto

alla consistenza effettiva di essi, aveva offerto, per chiedere la

rettifica dei piani particolareggiati di espropriazione, l'unico

rimedio di cui all'art. 6.

Il fatto, quindi, che per la rettifica dell'addotto errore

materiale di determinazione della superficie terriera indicata nei

piani di espropriazione, la Sacchetti presentò ricorso in base alla

norma dell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e non, invece, in

base alla norma dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

avrebbe importato la decadenza a far valere i motivi della rettifica

dei dati risultanti dal vecchio catasto alla data del 15 novembre 1949.

La Corte ritiene che tale assunto è infondato.

Non è, invero, esatto che l'ultimo comma dell'art. 6 della legge

n. 841 offra agli interessati, per la rettifica dei dati riguardanti

l'estensione dei terreni soggetti a scorporo, l'unico rimedio del

ricorso previsto dal primo comma dello stesso art. 6.

L'ultimo comma di questo articolo detta: "Al di fuori dei casi

previsti dal primo comma del presente articolo, non è ammesso alcun

altro ricorso per la determinazione della qualità e classe dei terreni

ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto".

L'esclusione di qualsiasi altro ricorso è, quindi, prevista

soltanto "per la determinazione della qualità e classe dei terreni", e

non anche in riguardo alla determinazione della superficie di essi; per

il quale ultimo caso resta perciò agli interessati la facoltà di

ricorrere contro i piani di esproprio in base all'art. 4 della legge 12

maggio 1950, n. 230. Questo art. 4, dopo d'avere disposto nel primo

comma che i piani di esproprio debbono, a cura dell'Opera, essere

depositati per la durata di venticinque giorni nell'ufficio di ciascun

Comune per la parte relativa da espropriare nel territorio comunale ed

essere pubblicati in estratto nel Foglio degli annunzi legali della

Provincia, - soggiunge nel successivo comma: "nello stesso termine gli

interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali

errori materiali".

Orbene, la signora Beatrice Sacchetti si avvalse legittimamente di

questa disposizione per chiedere la rettifica dell'assunto errore

materiale del vecchio catasto di Allumiere.

Escluso che la mancata presentazione di un ricorso a termini

dell'art. 6 della legge n. 841 abbia importato preclusione di

contestazioni circa la estensione del patrimonio terriero soggetto ad

esproprio, resta a vedere quale era la estensione complessiva dei

terreni di proprietà della signora Beatrice Sacchetti siti nei Comuni

di Allumiere e di Tarquinia, per cui doveva procedersi

all'espropriazione ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, - e

concretamente se l'estensione di Ha. 1096.12.33, considerati nei piani

particolareggiati di esproprio in base ai dati del vecchio catasto alla

data del 15 novembre 1949, debba ridursi di circa duecento ettari

secondo i calcoli fatti dalla signora Sacchetti.

La differenza si riferisce precisamente alla proprietà sita in

territorio di Allumiere, che, mentre nel vecchio catasto figura

dell'estensione di Ha. 716.19.10, nel nuovo catasto entrato in

conservazione prima della emanazione dei decreti di esproprio, ma dopo

il 15 novembre 1949, è calcolato in Ha. 498.70.18, - risultando così

la proprietà complessiva della Sacchetti di circa duecento ettari

inferiore a quella presa a base dell'esproprio da parte dell'Ente

Maremma.

Assumevano ed assumono la difesa dell'Ente e l'Avvocatura generale

dello Stato che per l'esproprio bisognava attenersi alle risultanze del

vecchio catasto alla data del 15 novembre 1949, fissata dall'art. 4

della legge n. 841, e che non si poteva perciò prendere in

considerazione alcuna variazione o rettifica posteriore a tale data,

quale quella risultante dal nuovo catasto.

Ma è in contrario da osservare, come questa Corte ha in varie

sentenze affermato, che agli effetti della determinazione della

consistenza della proprietà terriera ai sensi dell'art. 4 suddetto,

bisogna in definitiva fare riferimento alla consistenza effettiva della

proprietà stessa.

Ora nella fattispecie, la consistenza effettiva del patrimonio

terriero della signora Beatrice Sacchetti alla data del 15 novembre

1949 era inferiore a quella risultante dai dati del vecchio catasto,

indicata nei piani particolareggiati di espropriazione.

La Corte ritiene che basta in proposito rilevare che quando vennero

pubblicati i piani particolareggiati di espropriazione nei riguardi

della signora Beatrice Sacchetti, questa presentò ricorso all'Ente,

chiedendo che la superficie complessiva del patrimonio terriero

indicato in tali piani come ammontante ad Ha. 1096.12.33 in base ai

dati del vecchio catasto, venisse ridotta ad Ha. 898.04.12, quale era

la superficie effettiva. Accogliendo tale reclamo, l'Ente attribuì i

duecento ettari di differenza alle sorelle della signora Beatrice,

Maria e Carolina Sacchetti, le quali avevano ricevuto anch'esse in

donazione dalla comune madre signora Francesca Guglielmi in Sacchetti,

con lo stesso atto di donazione del 30 marzo 1945, dei terreni siti nei

medesimi Comuni di Allumiere e di Tarquinia.

Contro i suppletivi piani particolareggiati di espropriazione

emanati nei confronti delle sorelle Maria e Carolina Sacchetti, queste

presentarono ricorso.

Accogliendo quest'altro ricorso, l'Ente credette di poter dare

nuovamente corso ai primitivi piani particolareggiati di espropriazione

pubblicati nei riguardi della signora Beatrice Sacchetti. Non tenne

però conto del fatto che la Beatrice aveva già presentato ricorso

contro tali piani e che esso Ente lo aveva accolto, e non procedette ad

alcuna altra indagine, né all'elaborazione di suppletivi piani di

espropriazione nei riguardi della detta signora Beatrice Sacchetti.

Col suo reclamo la signora Beatrice Sacchetti aveva dunque ottenuto

dall'Ente il riconoscimento della sua richiesta.

Ora non può l'efficacia di questo reclamo accolto dall'Ente essere

inficiata dalla tesi che la interessata avrebbe potuto reclamare

soltanto in base alla norma dell'art. 6 della legge n. 841, giacché

tale norma non esclude, come sopra è stato detto, il diritto di

proporre ricorso in base alla disposizione dell'art. 4 della legge n.

230, per ottenere la rettifica dei dati relativi alla superficie

indicati nei piani particolareggiati di espropriazione.

I decreti presidenziali impugnati debbono pertanto considerarsi

costituzionalmente illegittimi in quanto nel procedimento

dell'espropriazione si è fatto riferimento ad una superficie superiore

alla consistenza effettiva del patrimonio terriero della signora

Beatrice Sacchetti alla data del 15 novembre 1949, estendendo lo

scorporo ad una quota maggiore di quella scorporabile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839,

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 gennaio

1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre

1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della

Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio

terriero della signora Beatrice Sacchetti è stato determinato in una

superficie superiore a quella che era la sua consistenza effettiva alla

data del 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.

ECLI:IT:COST:1960:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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