Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1958

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/11/1958 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 21 marzo 1958, recante "proroga

delle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 9 aprile 1954,

n. 10, concernente l'incremento delle attrezzature turistiche,

climatiche e termali della Regione", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 27

marzo 1958, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il

4 aprile 1958 ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1958.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della

Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1958 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il

ricorrente, e l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per la Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 27 marzo 1958 al Presidente della Regione

siciliana e depositato nella cancelleria di questa Corte il 4 aprile

1958, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha

impugnato la legge regionale recante "proroga delle agevolazioni

fiscali di cui alla legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, concernente

l'incremento delle attrezzature turistiche, climatiche e termali nella

Regione", approvata dall'Assemblea siciliana il 21 marzo 1958 e

comunicata al Commissario dello Stato presso la Regione il 22 marzo

1958. La citata legge è stata promulgata (12 maggio 1958) e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 30 del 14 maggio

1958, in pendenza del presente giudizio.

Del deposito del ricorso nella cancelleria di questa Corte è stata

data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 26

aprile 1958 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22

del 16 aprile 1958.

Nel ricorso il Commissario dello Stato - difeso dall'Avvocatura

dello Stato - premette che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della

Corte costituzionale, la Regione può disporre legittimamente

agevolazioni fiscali soltanto nel caso che esse trovino rispondenza in

un tipo di esenzione contemplata da una legge statale in quel

particolare settore.

Nella specie, invece, la Regione avrebbe esorbitato dai cennati

limiti, non prevedendo la legislazione nazionale agevolazioni

tributarie a favore delle attrezzature, opere ed iniziative elencate

nella legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, prorogata con la legge

approvata il 21 marzo 1958.

Il Commissario dello Stato rileva poi che la esistenza nella

legislazione nazionale di identiche agevolazioni a favore di altri

settori di attività, come quelle industriali vere e proprie, previste

da leggi particolari (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla

industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole e leggi successive)

non implicherebbe che la Regione potesse legittimamente estendere tali

agevolazioni ad altro oggetto, attività o categoria di contribuenti

non contemplati dalla legislazione statale.

Lo stesso Commissario dello Stato adduce, infine, la censurabilità

della formula adottata negli artt. 1 e 2 della legge n. 10 del 1954 per

indicare l'attività che si intende incoraggiare: "iniziative, opere

ed impianti con finalità turistiche, climatiche e termali, comprese

funivie, attrezzature sciistiche, piscine, alberghi diurni,

stabilimenti balneari con carattere permanente, o che provvedano alla

costruzione di nuovi alberghi o di qualunque nuovo impianto a carattere

ricettivo" (art. 1); nonché la facoltà di rilevare impianti allo

scopo di ampliarli e trasformarli a fini turistici (art. 2).

La genericità di siffatta formula potrebbe dar luogo ad incertezze

nella determinazione delle attività da ammettere ai benefici concessi

dalla legge con conseguente possibilità di evasioni fiscali.

Concludendo, chiede la dichiarazione di illegittimità

costituzionale della ripetuta legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana nella seduta del 21 marzo 1958.

Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 23 aprile

1958 si è costituito in giudizio il Presidente della Giunta regionale

siciliana, rappresentato e difeso, con procura speciale per notaio Di

Giovanni Vito del 17 aprile 1958, dal prof. avv. Salvatore Orlando

Cascio, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Oreste Tommasini,

16, presso l'avv. Giuseppe Bartoli.

La difesa della Regione eccepisce preliminarmente

l'inammissibilità del ricorso. Secondo la difesa, con l'impugnazione

della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta

del 21 marzo 1958, che si limita a prorogare i termini indicati negli

artt. 7 e 8 della legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, non è

possibile censurare questa ultima, in via principale, per

illegittimità costituzionale. La legge di proroga può essere

censurata, in via principale, soltanto per eventuali vizi di

illegittimità che attengano alla concessione della proroga.

Altrimenti si verrebbe ad ammettere un giudizio di legittimità

costituzionale, in via principale, al di fuori dei termini consentiti

dalle leggi in vigore (art. 28 dello Statuto della Regione siciliana e

art. 127 della Costituzione), termini che, attenendo alla certezza del

diritto, devono essere rigorosamente osservati.

Nel merito si sostiene che la potestà della Regione siciliana di

disporre agevolazioni fiscali non può essere rigorosamente subordinata

alla circostanza che tali agevolazioni "trovino rispondenza in un tipo

di esenzione contemplato da una legge statale nel particolare settore

considerato". Tale rigorosa limitazione può essere giustificata,

quando si discute della generica potestà tributaria della Regione

(potestà di imporre i tributi per provvedere al fabbisogno finanziario

regionale, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto siciliano), ma non nelle

ipotesi in cui la Regione si avvale della sua potestà tributaria come

strumento per il più facile conseguimento dei suoi fini istituzionali,

segnati dalla elencazione delle materie di competenza esclusiva,

contenuta nell'art. 14 del suo Statuto. In dette ipotesi - tra le

quali vi è appunto quella dell'incremento turistico (lettera n, art.

14) - la potestà tributaria deve essere ritenuta più ampia della

normale potestà tributaria, diretta a procacciare alla Regione il suo

fabbisogno.

D'altra parte le agevolazioni concesse dalla legge regionale

trovano rispondenza in analoghi tipi di esenzione contemplati da leggi

statali, come quelle disposte per l'industrializzazione del Mezzogiorno

ricordate dallo stesso Commissario e dalla recente legge 29 luglio

1957, n. 634 (art. 38).

La tesi, poi, secondo la quale alla Regione non sarebbe consentito

neppure estendere ad una industria diversa un tipo di agevolazione

previsto nella legislazione statale per altra industria, anche

similare, "importerebbe praticamente la soppressione della potestà

normativa della Regione, non vedendosi quando e come quella potestà

possa essere usata con la tesi restrittiva di cui sopra".

Soggiunge infine la Regione che non sussiste la genericità di

dizione, che il Commissario dello Stato ha creduto di riscontrare

nell'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1954, atteso che

quell'articolo precisa nettamente gli scopi ("finalità turistiche")

che debbono essere perseguiti dalle società ammesse ai benefici

fiscali, E conclude chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e,

cumunque, il rigetto del ricorso.

Nel termine stabilito dall'art. 10 delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'Avvocatura dello Stato,

nell'interesse del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ha

depositato una memoria illustrativa (6 ottobre 1958) nella quale

contesta innanzitutto la dedotta inammissibilità del ricorso.

Rileva in proposito che ogni provvedimento legislativo ha una sua

individualità giuridica ed un suo contenuto normativa, che non si

confonde con un provvedimento legislativo precedente dal quale prende

origine e nel quale trova la sua causale; che i termini per la

impugnativa iniziano il decorso dalla data di pubblicazione o di

comunicazione di ciascuna legge emanata, nulla importando che la legge

contro la quale si propone reclamo contenga soltanto disposizioni di

proroga delle norme di una altra legge; che non esiste nel nostro

ordinamento costituzionale un principio che garantisca la certezza del

diritto, nel senso che i principi normativa di una legge non possono

essere modificati a seguito della impugnativa di un provvedimento

legislativo successivo a quello che, dapprima, li ha stabiliti e che

abbia per scopo, appunto, di riaffermare tali principi per un ulteriore

periodo di tempo, che la certezza del diritto riguarda ogni singola

legge ed è garantita dalla esistenza di un termine perentorio per il

ricorso, in via principale, contro la legge medesima.

A conforto di siffatte affermazioni, l'Avvocatura dello Stato

invoca la sentenza di questa Corte n. 44 del 7 marzo 1957. E

argomentando da tale decisione aggiunge: "se è ammissibile

l'impugnativa di una legge interpretativa di un'altra precedente e,

cioè, se è vero che si può impugnare una legge che non fa che

chiarire il contenuto di un certo provvedimento legislativo, che rimane

fermo in tutti i suoi elementi (e, quindi, anche in quello riguardante

la sua efficacia nel tempo), a fortiori devesi ritenere pienamente

ammissibile il ricorso per illegittimità costituzionale contro una

legge contenente disposizioni di proroga di un'altra che, altrimenti,

avrebbe esaurito tutti i propri effetti allo scadere di un termine in

essa fissato".

La difesa del Commissario dello Stato cita poi le sentenze di

questa Corte n. 9 del 17 gennaio 1957 e n. 42 del 1 marzo 1957 per

contestare l'affermazione che la potestà tributaria regionale, se

esercitata come mezzo strumentale per il più facile conseguimento dei

fini istituzionali indicati nell'art. 14 dello Statuto siciliano, si

deve ritenere più ampia della normale potestà tributaria diretta a

procacciare alla Regione il suo fabbisogno.

Nega che il Commissario dello Stato nel ricorso abbia ammesso che

dalle leggi sulla industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole

siano prevedute agevolazioni fiscali per la costituzione di società

aventi ad oggetto attività turistiche ed alberghiere. Al contrario,

ha sottolineato che l'esistenza in tali leggi di agevolazioni a favore

di altri settori di attività quali quelle industriali vere e proprie,

non implica che la Regione possa legittimamente estendere tali

agevolazioni ad altro oggetto, attività, o categoria di contribuenti

non contemplati dalla legislazione statale.

La difesa della Regione ha depositato il 10 ottobre 1958 una

memoria dopo la scadenza del termine prescritto.

Nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1958 i difensori delle parti

hanno illustrato le deduzioni già presentate. Considerato in diritto :

La difesa della Regione siciliana eccepisce la improcedibilità del

ricorso, assumendo che, decorsi i termini prescritti dall'art. 29,

secondo comma, dello Statuto siciliano, la legge impugnata è stata

promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione e che

essa quindi, divenuta perfetta, non è più soggetta ad impugnazione da

parte del Commissario della Stato, ai sensi dell'art. 27 del citato

Statuto.

Risulta dagli atti, che la legge approvata dall'Assemblea regionale

il 21 marzo 1958 venne impugnata dal Commissario dello Stato il 27

marzo e che la Regione, nonostante il gravame, promulgò la legge il 12

maggio successivo e la pubblicò nella Gazzetta Ufficiale della Regione

n. 30 del 14 maggio 1958.

La eccezione non è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 9 dell'11 marzo 1958, ha esaminato

e deciso la cennata questione di improcedibilità, ritenendo che il

termine di trenta giorni oltre il quale, ai sensi del secondo comma

dell'art. 29 dello Statuto siciliano, le leggi sono promulgate ed

immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione, crea

non già un obbligo di promulgazione immediata, ma soltanto la facoltà

per la Regione di procedere alla promulgazione e pubblicazione della

legge anche in pendenza di ricorso per illegittimità costituzionale.

Il fondamento e i limiti di questa facoltà sono tali da escludere che

essa possa influire, allorché sia stata esercitata, sullo svolgimento

del processo costituzionale e sulla relativa decisione. Pertanto,

anche se la legge regionale in oggetto possa ritenersi formalmente

perfetta come atto legislativo, l'esercizio della anzidetta facoltà di

promulgazione non impedisce che una dichiarazione di illegittimità

della Corte costituzionale ponga nel nulla la legge e travolga tutti

gli effetti che essa, medio tempore, possa avere prodotto con eventuali

conseguenti responsabilità.

La stessa Regione eccepisce, sempre in via pregiudiziale, la

inammissibilità del ricorso, rilevando che la legge impugnata, in

quanto diretta soltanto a prorogare i termini di efficacia di una

precedente legge non impugnata, può essere censurata, in via

principale, per illegittimità costituzionale soltanto per eventuali

vizi attinenti alla concessione della proroga; altrimenti si

consentirebbe un giudizio di legittimità costituzionale oltre i

termini stabiliti dalla legge (artt. 28 Statuto siciliano e 127 della

Costituzione).

Anche questa eccezione è infondata.

L'atto legislativo, che protrae nel tempo l'efficacia di una legge

anteriore, è una nuova legge non soltanto con riferimento al termine

ma anche al contenuto normativo, pure se identico al contenuto della

legge precedente, sostanzialmente da esso richiamato per relationem.

La concessione dell'esenzione da determinate imposte per un nuovo

periodo di tempo costituisce un evento produttivo di effetti nuovi

modificativi del regolamento dei rapporti, nella sfera del diritto.

Onde la censura d'incostituzionalità delle disposizioni temporali di

applicazione dei benefici fiscali si estende logicamente anche al

contenuto delle norme, che quei benefici consentono per un periodo

successivo e senza le quali non si potrebbe usufruire delle dette

agevolazioni.

Dal principio che la legge di proroga ha contenuto ed effetti

autonomi discende inoltre, che dalle emanazione di ogni legge di

proroga deriva un potere autonomo di impugnazione.

Se pertanto una legge temporanea, pur essendo costituzionalmente

illegittima, non fu, a suo tempo, impugnata per qualsiasi ragione, ciò

non preclude il potere del Commissario dello Stato di impugnare le

norme delle quali la successiva legge ha protratta nel tempo

l'efficacia. Il vizio di costituzionalità della legge prorogata si

ripresenta, autonomamente, nel contenuto normativo della legge di

proroga. In proposito è a ricordare che questa Corte, con sentenza n.

44 del 7 marzo 1957, ha ritenuto sempre possibile il giudizio di

legittimità costituzionale di una legge regionale che contenga

interpretazione autentica di norme precedenti di cui sia stata esclusa

la illegittimità costituzionale. Ora se è stata ammessa la

impugnazione di una legge che chiarisce la portata di un precedente

provvedimento legislativo, a fortiori devesi ammettere il ricorso

contro una legge che proroga disposizioni che altrimenti avrebbero

perduto ogni efficacia. In entrambi i casi la ratio è la stessa:

accertare se le norme impugnate possano rientrare nella sfera

legislativa della Regione. È infine da rilevare che il termine del 31

dicembre 1957, stabilito nell'articolo primo della legge prorogata 9

aprile 1954, n. 10, era già scaduto, quando la legge di proroga, che

protraeva detto termine al 30 giugno 1964, venne pubblicata (Gazzetta

Ufficiale per la Regione siciliana n. 30 del 14 maggio 1958). Il che

fece cessare la continuità nel tempo di alcune norme della legge

prorogata, accentuando vieppiù l'autonomia del nuovo provvedimento

legislativo.

Passando al merito, occorre anzitutto precisare entro quali limiti

la Regione siciliana ha potestà normativa di disporre agevolazioni

fiscali.

Questa Corte con precedenti sentenze ha ritenuto che, ammesso nel

sistema tributario generale il principio delle esenzioni fiscali, non

può disconoscersi alla Regione siciliana il potere di emanare leggi di

esenzione da tributi erariali, purché le esenzioni concesse trovino

riscontro in un tipo contemplato dalle leggi statali e rispondano ad un

interesse regionale (sentenze n. 9 del 17 gennaio 1957; n. 58 del 13

aprile 1957; n. 113 del 28 giugno 1957; n. 117 del 1 luglio 1957 ed

altre del 1957).

Né a spostare detti limiti vale il rilievo della difesa della

Regione per cui la esigenza di una corrispondenza della esenzione

regionale ad un tipo di esenzione contemplata dalla legge statale non

ricorre, quando essa si avvale di detto potere per il miglior

conseguimento dei suoi fini istituzionali indicati nell'art. 14 dello

Statuto, che si riferisce a materie di competenza esclusiva, quale

l'incremento turistico (lett. n, art. 14). In tale caso la potestà

della Regione deve ritenersi più ampia di quella normale, perché non

diretta a procacciare alla Regione il suo fabbisogno.

La stessa tesi fu sostenuta dalla Regione siciliana in occasione

della impugnazione da parte del Commissario dello Stato della legge

regionale 31 gennaio 1957 con la quale, allo scopo "di soddisfare alle

particolari esigenze determinate dalla grave crisi creatasi in Sicilia

nel settore vinicolo e di incrementare il consumo dei prodotti

vinicoli", veniva sospesa la imposta di consumo sui vini, mosti ed uva

da vino e venivano stabilite particolari provvidenze in materia di

imposta generale sulla entrata per il commercio di detti prodotti.

Questa Corte con la sentenza n. 124 del 31 ottobre 1957 non ha

accolto tale tesi ed ha ritenuto, che la disposizione della lett. e

dell'art. 14 non può essere interpretata in senso finalistico, nel

senso, cioè, che la norma consentirebbe alla Regione l'esercizio della

potestà legislativa tributaria tutte le volte che essa fosse

giustificata dall'intento di raggiungere quei determinati scopi; e ciò

perché non è concepibile che, nell'ambito dello Stato sovrano, siano

stati concessi alla Regione poteri tanto più ampi da sfuggire ad una

ben definibile delimitazione, quale può essere offerta unicamente

dalla precisa identificazione della materia legislativa.

È necessario pertanto esaminare se le agevolazioni fiscali

disposte dalla legge impugnata trovano riscontro, nel quadro della

legislazione statale, in un tipo cui possa farsi riferimento.

Nella legislazione dello Stato un complesso di norme favorisce

l'incremento di attrezzature turistiche con particolare riguardo

all'industria alberghiera.

Lo Stato infatti accorda, sul piano nazionale, per la costruzione,

arredamento, ampliamento di alberghi, stabilimenti idro-termali o

balneari, rifugi alpini, locali ricettivi o impianti che costituiscono

coefficienti per l'incremento turistico, facilitazioni del credito

sotto forma di mutui e concede contributi scontabili presso istituti

finanziari (R. D. 16 settembre 1937, n. 1669, art. 1, primo comma;

legge 24 novembre 1941, n. 1506, art. 1, primo comma; D. L. 9 aprile

1948, n. 399, artt. 1 e 7).

Accorda inoltre alle industrie turistiche agevolazioni fiscali,

purché collegate con le su indicate facilitazioni a carattere

creditizio o contributivo e col vincolo alberghiero venticinquennale.

E precisamente stabilisce:

- l'applicazione dell'imposta unica di trascrizione ipotecaria

nella misura di L. 20 per la trascrizione del vincolo alberghiero

venticinquennale sugli edifici destinati ad uso di albergo, che abbiano

usufruito del contributo statale (R.D.L. 29 maggio 1946, n. 452, art.

16);

- l'esenzione venticinquennale della normale imposta fabbricati e

relative sovrimposte comunali e provinciali per la ricostruzione o

costruzione di alberghi, ecc. (R.D.L. 29 maggio 1946, n. 452, art. 12);

- l'applicazione ai mutui e alle obbligazioni della sezione

autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico di tutte

le disposizioni di legge e di regolamento concernenti gli istituti di

credito fondiario, anche per quanto riguarda i benefici e le

agevolazioni fiscali, nonché la riduzione dei diritti notarili (R.D.L.

12 giugno 1937, n. 1561, art.18);

- l'applicazione della tassa fissa di registro e ipotecaria agli

atti di cessione del contributo rateale direttamente corrisposto agli

aventi diritto, a favore di società e imprese incaricate della

esecuzione dei lavori di costruzione, ricostruzione, riparazione,

ampliamento ed arredamento relativi alle opere per le quali è stato

assegnato il contributo statale (D.P.R. 9 aprile 1948, n. 399, art. 7,

secondo comma);

- agevolazioni fiscali alle opere alberghiere e altre opere

d'interesse turistico per cui vengano concessi i contributi od i mutui,

ecc. (legge 29 luglio 1949, n. 481, art. 6; legge 28 giugno 1952, n.

677; legge 17 dicembre 1953, n. 935).

Infine particolari agevolazioni fiscali sono concesse per la

costruzione delle funivie (D.L. 23 febbraio 1919, n. 303; legge 26

giugno 1927, n. 1110; T.U. approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447,

artt. 39 e 156).

Nella specie non è invocabile la legge 14 dicembre 1947, n. 1598,

per l'industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole, perché le

esenzioni fiscali ivi disposte si riferiscono a "stabilimenti

industriali tecnicamente organizzati" e trovano applicazione anche nel

territorio dell'Isola.

La legge proroga 9 aprile 1954, n. 10, assoggetta alla imposta di

registro ed ipotecaria nella misura fissa:

1) gli atti che provvedano alla costituzione di società di

qualunque specie le quali svolgano la loro attività nella Regione, ivi

abbiano la loro sede sociale e che abbiano per oggetto iniziative,

opere ed impianti con finalità turistiche, climatiche o termali,

comprese funivie, attrezzature sciistiche, piscine, alberghi diurni,

stabilimenti balneari con carattere permanente, o che provvedano alla

costruzione di nuovi alberghi o di qualunque nuovo impianto a carattere

ricettizio (art. 1);

2) gli atti concernenti trasformazioni di società già esistenti e

gli atti concernenti aumenti di capitale da parte di società che

abbiano la loro sede in Sicilia, quando la trasformazione sociale o

l'aumento sono deliberati nel termine stabilito e abbiano finalità

turistiche (art. 2);

3) gli atti con i quali, nel periodo di tempo stabilito, da parte

di privati enti o società si provveda all'acquisto di aree od a

rilevare impianti allo scopo di ampliarli o trasformarli per finalità

turistiche (art. 3).

Estende inoltre agli alberghi e alle altre iniziative di cui

all'art. 1 le agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale

20 marzo 1950, n. 29, per lo sviluppo dell'industria in Sicilia:

esenzione imposta R. M. sui relativi redditi ed esenzione dalla imposta

speciale di cui al comma terzo dell'art. 1 D. L. L. 19 novembre 1944,

n. 384 (art. 7).

Le su indicate esenzioni della legge regionale sono concesse col

solo limite temporale per la stipulazione degli atti e per l'inizio e

completamente delle opere destinate ad incrementare le industrie

turistiche, e non presentano alcun rapporto con la concessione di

crediti ai costruttori; laddove le esenzioni previste nelle leggi

statali, come si è visto, sono connesse a particolari modalità

creditizie, alla concessione di contributi da parte dello Stato anche

scontabili e al vincolo alberghiero venticinquennale.

Pertanto, nella sfera delle leggi tributarie dello Stato, manca una

disposizione che contenga un tipo di esenzione cui possano riferirsi le

norme della legge prorogata per dedurne la legittimità costituzionale.

Ma la legge impugnata è costituzionalmente illegittima anche sotto

altro aspetto.

Secondo quanto ha stabilito questa Corte (sentenza n. 9 del 17

gennaio 1957), le leggi regionali in materia tributaria, avendo

carattere sussidiario, devono, per il necessario coordinamento tra la

finanza statale e quella regionale, rispettare non soltanto le leggi

costituzionali e i limiti territoriali, ma anche i limiti derivanti dai

principi e dagli interessi generali cui s'informano le leggi dello

Stato (art. 17, prima parte, Statuto siciliano).

Nel sistema della legislazione statale le leggi tributarie hanno

carattere di specificità; devono cioè, contenere la precisa

determinazione dell'oggetto colpito dal tributo e del soggetto passivo

del tributo medesimo. Lo stesso principio deve, con maggior rigore,

trovare applicazione per le esenzioni fiscali, le quali costituiscono

una eccezione alla regola, che impone il dovere di corrispondere quel

determinato tributo.

Ciò posto, alle esenzioni prevedute dalla legge impugnata manca il

requisito della specificità quanto all'oggetto, perché i benefici

fiscali sono accordati a qualsiasi attività ed anche a generiche

iniziative con finalità turistiche (art. 1); manca inoltre la

specificità quanto alle categorie che possono fruire delle

agevolazioni tributarie, perché le esenzioni e riduzioni delle imposte

sono accordate a società di qualunque specie, anche trasformate, a

enti e a privati la cui attività sia diretta ad incrementare,

comunque, le industrie turistiche (artt. 1, 2, 3).

Tale ampiezza e genericità è in contrasto con le su riportate

leggi dello Stato che, nella sfera del turismo, concedono esenzioni

oggettivamente e soggettivamente ben precisate. Il che esclude, per

altro verso, ogni possibilità di collegamento tra il tipo di esenzioni

fiscali disposte dalle leggi statali a favore delle industrie

turistiche e le esenzioni contenute nella legge regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della

Regione siciliana;

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 21 marzo 1958 e successivamente -

in pendenza del presente giudizio (ricorso proposto il 27 marzo 1958) -

promulgata il 12 maggio 1958, n. 16, e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Regione n. 30 del 14 maggio successivo, recante

"proroga delle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 9

aprile 1954, n. 10, concernente l'incremento delle attrezzature

turistiche, climatiche e termali della Regione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari