Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Tomaso Perassi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, e 14 maggio 1952,

n. 618, e delle norme contenute negli artt. 5 della legge 12 maggio

1950, n. 230, 1 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, promosso con

l'ordinanza 13 aprile 1956 della Corte di appello di Bologna

pronunciata nel procedimento civile vertente tra la Società anonima

immobiliare Veneto-emiliana (S.A.I.V.E.) e l'Ente per la colonizzazione

del delta padano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 159 del 27 giugno 1956, ed iscritta al n. 198 del Registro

ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

Giudice Tomaso Perassi;

uditi l'avv. Aldo Perissinotto per la Società anonima immobiliare

veneto-emiliana e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco

Agrò per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente

colonizzazione delta padano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con D.P.R. 14 maggio 1952, n. 618, venivano trasferiti all'Ente per

la colonizzazione del delta padano ha. 47.40.70 di terreni siti nel

Comune di Codigoro appartenenti alla Società anonima immobiliare

veneto-emiliana (S.A.I.V.E.).

Con atto notificato il 22 maggio 1953, la S.A.I.V.E. conveniva

l'Ente di riforma dinanzi al Tribunale di Ferrara, chiedendo che

venisse dichiarato il suo diritto di proprietà sui terreni, e

l'obbligo del convenuto di rilasciarli, per i seguenti motivi:

a) incostituzionalità della norma, posta con l'art. 5 della legge

12 maggio 1950, n. 230, e richiamata dall'art. 1, primo comma, della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, con cui si era demandato al Governo di

provvedere entro il 31 dicembre 1951 con decreti aventi valore di legge

ordinaria all'approvazione dei piani particolareggiati di

espropriazione, alle occupazioni di urgenza dei terreni sottoposti ad

espropriazione e ai trasferimenti degli stessi terreni a favore degli

Enti di riforma; essendosi in tal modo autorizzato il Governo ad

emanare provvedimenti sostanzialmente amministrativi nella forma di

atti legislativi in violazione dell'art. 76 della Costituzione, che

consente la delegazione dell'esercizio della funzione legislativa per

la emanazione di atti normativi e non per il compimento di atti che

siano esplicazione di funzione puramente amministrativa; ed essendosi

violato pure l'art. 113 della Costituzione perché con l'attribuire

valore di legge ad atti aventi natura amministrativa veniva ad essere

escluso il controllo giurisdizionale garantito dalla norma suddetta;

conseguente incostituzionalità del D.P.R. 14 maggio 1952, n. 618;

b) incostituzionalità della norma contenuta nell'art. 1 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, con cui si era demandato al Governo di

determinare con decreti aventi valore di legge ordinaria i territori

suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria, ai fini

dell'estensione della legge Sila, senza fissare criteri direttivi

specifici per la determinazione suddetta, bensì limitandosi a

stabilire genericamente che si dovesse trattare di terreni suscettibili

di trasformazione fondiaria od agraria e ciò in contrasto con l'art.

76 della Costituzione; conseguente incostituzionalità del decreto

legislativo 7 febbraio 1951, n. 69, con cui era stato esteso a

territori dell'Emilia e del Veneto l'ambito di applicazione della legge

stralcio, nonché dell'impugnato decreto di esproprio;

c) incostituzionalità dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n.

841, che, prescrivendo doversi corrispondere agli espropriati il valore

dei beni accertato agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva

sul patrimonio istituita con D.L.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 143, avrebbe

autorizzato quasi una confisca nei casi di terreni bonificati negli

anni successivi, in violazione al disposto dell'art. 42 della

Costituzione, che consente l'espropriazione dei beni privati "salvo

indennizzo"; conseguente incostituzionalità del decreto di esproprio;

in via subordinata, incostituzionalità del decreto di esproprio,

essendosi determinata l'indennità in base all'art. 18 della legge

stralcio, laddove, trattandosi di beni non assoggettati alla imposta

sul patrimonio, si sarebbe dovuto applicare l'art. 2 della legge 18

maggio 1951, n. 333, e tener conta dei miglioramenti apportati ai beni

dopo il 1947;

d) incostituzionalità per eccesso di delega del decreto di

scorporo 14 maggio 1952, n. 618, per violazione dell'art. 1, primo

comma, della legge stralcio, per aver colpito terreni del Comune di

Codigoro di natura non latifondistica; motivo dedotto in via

alternativa rispetto a quello sub b) circa la insufficienza dei criteri

direttivi;

e) incostituzionalità, per eccesso di delega, del decreto di

esproprio 14 maggio 1952, n. 618, per avere approvato un piano inserito

per estratto nel Foglio annunzi legali della Provincia di Ferrara

stampato e pubblicato dopo il 31 dicembre 1951, cioè oltre il termine

stabilito dall'art. 4 della legge Sila e prorogato dall'art. 1 della

legge 18 maggio 1951, n. 333.

Costituitesi le parti, l'Ente convenuto eccepiva la

inammissibilità della domanda e subordinatamente ne chiedeva il

rigetto.

Il Tribunale, con sentenza 15 maggio-5 giugno 1954, riteneva

ammissibile la domanda, ma la respingeva nel merito.

A seguito di gravame interposto dalla S.A.I.V.E. contro questa

sentenza, la Corte di Appello di Bologna, con l'ordinanza emessa il 13

aprile 1956, sospendeva il processo e disponeva la trasmissione degli

atti a questa Corte per la soluzione delle questioni di legittimità

costituzionale già dedotte dalla S.A.I.V.E. in primo grado e sopra

elencate.

Eseguita l'ultima notificazione in data 29 maggio 1956 nonché le

comunicazioni prescritte, l'ordinanza è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 159 del 27 giugno 1956.

La parte privata debitamente rappresentata, rinnovando le

impugnative già espresse, si è costituita nei termini; l'Ente di

riforma rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato ha

specificamente dedotto:

in linea preliminare, l'improponibilità di tutte le questioni

rimesse all'esame della Corte perché dedotte come "causa petendi"

della domanda dinanzi ai giudici di merito e l'irregolarità della

ordinanza della Corte di appello di Bologna: a) perché non

sufficientemente motivata sull'esclusione della manifesta infondatezza

della prima questione; b) perché il giudizio di merito, discutendosi

dei valori censuari dei terreni, si sarebbe dovuto svolgere anche nei

confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato;

nel merito, l'infondatezza delle dedotte questioni, in quanto:

a) il Parlamento può emettere atti che non abbiano contenuto

normativo e l'art. 76 della Costituzione non esclude che anche la

emanazione di tali atti possa essere delegata al Governo; b) lo oggetto

della delega, negli artt. 5 della legge Sila ed 1 della legge stralcio,

è ben circoscritto e determinato, con l'indicazione dello scopo da

raggiungere (riforma fondiaria ed agraria) e dello strumento giuridico

all'uopo adottato (esproprio ed assegnazione); c) ogni questione circa

la norma applicabile per la determinazione dell'indennizzo (art. 18

della legge stralcio o art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333)

sembra superata con l'entrata in vigore della legge 15 marzo 1956, n.

156; d) il termine prescritto dall'art. 4 della legge Sila e prorogato

dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per la pubblicazione

dei piani di esproprio nel Foglio degli annunzi legali della Provincia

non è perentorio.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, che ha

aderito a tutte le deduzioni svolte dall'Ente di riforma.

Alla pubblica udienza del 27 marzo 1957 i difensori delle parti

hanno ulteriormente svolto i rispettivi assunti. Considerato in diritto :

1. - L'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello

Stato perché si tratterebbe, sostanzialmente, di questioni proposte in

via principale e non incidentale, è stata esaminata e disattesa da

questa Corte nella sentenza n. 59 del 13 maggio 1957 alla quale si

rinvia.

2. - Non sussistono i vizi denunciati relativamente all'ordinanza

della Corte di Bologna e alla costituzione del contraddittorio.

Sul preteso difetto di motivazione dell'ordinanza di rinvio si

osserva che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiede

l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate

nonché l'esposizione dei "termini e motivi" dell'istanza con cui è

stata sollevata la questione; l'adeguata motivazione è prescritta solo

per l'ordinanza che dichiara la manifesta infondatezza nel successivo

art. 24, e ciò per il controllo dei giudici superiori, che potrebbero

rinviare la questione alla Corte costituzionale.

I vizi di costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito

sono insindacabili dalla Corte, competente a decidere le controversie

di legittimità costituzionale (art. 134 Cost.); il dibattimento

innanzi ad essa è limitato tra coloro ai quali, secondo l'art. 23 u.

p. della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificata l'ordinanza

di rinvio (cfr. Corte cost., ord. 5 dicembre 1956): cioè tra le parti

in causa nel giudizio a quo nel momento in cui viene disposto il

rinvio.

3. - La prima questione di legittimità costituzionale dedotta

dalla Società immobiliare veneto-emiliana nel corso del giudizio di

merito e ritenuta non manifestamente infondata dall'ordinanza 13

aprile-3 maggio 1956 della Corte d'appello di Bologna riguarda l'art. 5

della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), e correlativamente

l'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio).

L'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila) dispone

che: "Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e

secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima,

sentito il parere di una commissione composta di tre senatori e di tre

deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre

1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria:

a) all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione;

b) alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad

espropriazione;

c) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore

dell'Opera".

Si assume che la disposizione dell'art. 5 della legge Sila è

viziata da illegittimità costituzionale in quanto essa ha delegato al

Governo l'esercizio di funzione non sostanzialmente legislativa,

violando gli artt. 76, 77 e 113 della Costituzione. A sostegno di tale

tesi, si è rilevato che l'espressione "funzione legislativa", che è

contenuta nell'art. 70 della Costituzione ("La funzione legislativa è

esercitata collettivamente dalle Camere"), si riferisce alla produzione

del diritto obiettivo e che, conseguentemente, ha lo stesso significato

nell'art. 76, che regola le condizioni alle quali l'esercizio della

funzione legislativa può essere delegato al Governo.

Gli artt. 70, 76, 77 della Costituzione, compresi nel gruppo delle

norme aventi per oggetto "la formazione delle leggi" (Parte II, Titolo

I, Sezione II), sono le norme che disciplinano i procedimenti di

formazione degli atti aventi efficacia di legge e cioè la funzione di

porre in essere quei tipi di atti statuali caratterizzati da tale

efficacia, ossia dai particolari effetti giuridici in cui questa si

concreta. Le dette norme costituzionali non definiscono la funzione

legislativa nel senso che essa consista esclusivamente nella produzione

di norme giuridiche generali ed astratte.

Non è dubbio che la legge è l'atto col quale normalmente si

producono le norme che compongono l'ordinamento giuridico dello Stato.

Ma la stessa Costituzione contempla, come leggi, taluni atti, che, pur

essendo posti in essere collettivamente dalle Camere, non hanno il

carattere di atti di produzione di norme giuridiche: tali sono le leggi

di approvazione del bilancio e del consuntivo, di concessione

dell'esercizio provvisorio del bilancio (Cost., art. 81), le leggi che

si limitano ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali (art.

80), la legge che approva lo Statuto di una Regione di diritto comune

(art. 123, secondo comma), la legge che risolva un conflitto di

interessi tra lo Stato ed una Regione (art. 127); l'art. 43 della

Costituzione prevede, poi, proprio nella materia che specificamente

interessa il presente giudizio, la possibilità che con legge si

proceda ad espropriazione di determinate imprese; inoltre, già l'art.

9 della legge 29 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di

pubblica utilità, disponeva che in determinati casi la dichiarazione

di pubblica utilità dovesse farsi con legge.

Secondo l'art. 77, primo comma, il Governo, quando ne sia delegato

dalle Camere, può emanare decreti aventi valore di legge ordinaria e

l'art. 76 limita tale facoltà delle Camere prescrivendo che

l'esercizio della funzione legislativa possa essere delegato al Governo

soltanto con determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo

limitato e per oggetti definiti.

Altri limiti alla potestà di delega derivano da talune specifiche

norme della Costituzione che riservano al Parlamento la deliberazione

di leggi relative a determinate materie inerenti a rapporti tra organi

costituzionali, per le quali non è concepibile se non l'attività

diretta del Parlamento (leggi di approvazione del bilancio e di

autorizzazione alla ratifica dei trattati nelle ipotesi previste

dall'art. 80 della Costituzione). Per un'analoga esigenza l'art. 72,

ultimo comma, della Costituzione prescrive che la procedura normale

dell'esame e dell'approvazione diretta da parte di ciascuna Camera deve

sempre seguirsi per le leggi indicate nella detta disposizione,

restando esclusa la procedura di approvazione per mezzo delle

Commissioni.

Si tratta di riserve concernenti determinate leggi-provvedimento

dalle quali, peraltro, non può dedursi un divieto assoluto di

delegazione per leggi di questo tipo. Piuttosto, poiché dallo spirito

dell'ordinamento costituzionale si desume che la legge singolare ha

natura eccezionale, anche la delegazione di leggi-provvedimento

presuppone particolari situazioni di interesse generale che, da un

lato, sono suscettibili soltanto di valutazione politica e, dall'altro,

implicano un giudizio tale che, per ragioni specialmente tecniche, non

può essere formulato direttamente dal Parlamento.

Gli atti in cui si esplica la delegazione concessa al Governo

dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sono bensì

provvedimenti concreti riguardanti soggetti determinati ma,

sostanzialmente, sono di contenuto legislativo, come si desume anche

dal fatto che nell'art. 5 della legge Sila si usa l'espressione

"secondo i principi e i criteri direttivi seguiti dalla legge medesima

"che corrisponde all'altra" determinazione di principi e criteri

direttivi "con la quale l'art. 76 della Costituzione regola il

collegamento tra legge delegante e legge delegata, nonché dalla

disposizione per cui l'esercizio da parte del Governo della potestà

delegata col predetto articolo della legge Sila è stato condizionato

al parere obbligatorio, sebbene non vincolante, di una commissione

parlamentare emanazione diretta dell'organo legislativo. I decreti

emanati dal Governo non possono qualificarsi atti meramente esecutivi:

in essi si ha l'esercizio di poteri che esorbitano dai limiti della

normale attività amministrativa di espropriazione per pubblica

utilità attenendo la materia della riforma fondiaria diretta, mente

alla struttura sociale e non soltanto ad un interesse pubblico

specificamente determinato. Non ricorre l'ipotesi, cioè,

dell'attività c. d. di esecuzione della legge perché la libertà

nelle valutazioni connesse all'emanazione di detti decreti, anche se si

volesse limitarla alla facoltà di adottare o meno il provvedimento,

sarebbe, sia per gli scopi che si propongono quei provvedimenti, sia

per i motivi che ispirano quelle valutazioni, ben diversa dal margine

di discrezionalità lasciato ai competenti organi amministrativi dalla

legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

Si è infatti nel campo delle scelte politiche che il Parlamento,

in parte ha eseguito direttamente, approvando le leggi di riforma e, in

parte, ha rimesso al Governo, delegandogli la necessaria potestà e,

cioè, la potestà legislativa, trattandosi di svolgere attività

politica di cui il Parlamento stesso ha voluto conservare la

responsabilità avvalendosi del Governo per l'attuazione della riforma

fondiaria secondo i principi indicati nelle leggi di delegazione. Gli

atti emanati dal Governo in virtù di tale delegazione sono poi

soggetti al controllo giurisdizionale della Corte costituzionale.

Deve ancora rilevarsi, contro la pretesa natura meramente esecutiva

dei decreti in questione, che non soltanto il Governo ha un margine di

discrezionalità nel momento in cui decide di provvedere positivamente,

ma anche quando approva i piani di esproprio o delibera l'occupazione

di urgenza. E se vi sono atti che appaiono interamente vincolati come

quelli che dispongono il trasferimento della proprietà, in effetti con

essi si eseguono precedenti atti già deliberati dal Governo con

notevole margine di discrezionalità.

Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5

della legge Sila, che avrebbe attribuito artificiosamente carattere

legislativo ad atti sostanzialmente amministrativi allo scopo di

sottrarli ai normali controlli dei competenti organi giurisdizionali in

violazione dell'art. 113 della Costituzione, si osserva che

nell'ipotesi in esame non sorge il delicato problema di una eventuale

elusione dell'art. 113, perché, come si è sopra rilevato, l'attività

in cui si esplicano i poteri delegati al Governo, non si esaurisce in

attività amministrativa né si esplica in atti di autorità

amministrativa, in quanto il Governo agisce come legislatore delegato

adottando, per disposizione del Parlamento, atti aventi forza e

sostanza di legge.

Non è, perciò, fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

4. - L'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio),

ha autorizzato il Governo della Repubblica ad applicare, con talune

deroghe, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive

modificazioni," ai territori suscettibili di trasformazione fondiaria o

agraria", da determinarsi dal Governo entro il 30 giugno 1951 con

decreti aventi valore di legge ordinaria per delegazione concessa con

la stessa legge. In base a tale delegazione, con decreto del Presidente

della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, sono state emanate le norme

per l'applicazione della legge stralcio a territori dell'Emilia e del

Veneto.

Si è dedotta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, rilevandosi che con tale disposizione l'oggetto

della delega per l'applicazione della legge Sila non è stato

determinato dal Parlamento, ma dal Governo attraverso l'esercizio della

delega relativa alla scelta dei territori da sottoporre

all'applicazione di detta legge e che il criterio di determinazione di

tali territori, indicato con la espressione "territori suscettibili di

trasformazione fondiaria o agraria", è del tutto generico, onde la

delega è in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

L'oggetto della delegazione contenuta nell'art. 1 della legge

stralcio è definito, in quanto consiste nell'estensione

dell'applicazione delle norme della legge Sila a territori diversi da

quelli a cui detta legge era limitata. I decreti aventi valore di legge

ordinaria coi quali il Governo, in virtù della delegazione, determina

i territori ai quali si estende l'applicazione delle norme della legge

Sila, hanno senza dubbio il carattere di decreti sostanzialmente

legislativi appunto perché sono diretti ad estendere l'ambito spaziale

di applicazione della legge precedente. Il criterio per la

determinazione dei territori ai quali può estendersi l'applicazione

delle norme della legge Sila, è indicato nell'art. 1 con l'espressione

"territori suscettibili di trasformazione agraria o fondiaria". Tale

espressione implica un rinvio alle finalità economiche e sociali della

legge Sila ed ai criteri cui questa si ispira, onde la facoltà del

Governo di determinare i territori nei quali si estende l'applicazione

delle norme della legge Sila, è sufficientemente delimitata, pur

rientrando peraltro nella discrezionalità del Governo, nell'esercizio

della potestà delegatagli, l'apprezzamento in concreto della

suscettibilità di trasformazione agraria e fondiaria di un determinato

territorio, quale presupposto per estendere ad esso l'applicazione

delle norme della legge Sila.

La questione della legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge stralcio e del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio

1951, n. 69, che ha emanato norme per l'applicazione della detta legge

a territori dell'Emilia e del Veneto, non è pertanto fondata.

5. - È stato dedotto che il decreto legislativo di scorporo 14

maggio 1952, n. 618, è viziato da eccesso di delega per violazione

dell'art. 1, comma primo, della legge stralcio in quanto avrebbe

colpito terreni, come quelli del comune di Codigoro, di natura non

latifondistica.

Questo motivo è stato dedotto in via subordinata rispetto a quello

di incostituzionalità dell'art. 1, comma primo, della legge stralcio

per violazione dell'art. 76 della Costituzione, per il caso che si

ritenga che la dizione "territori suscettibili di trasformazione

fondiaria o agraria" possa costituire un concreto principio direttivo.

Avendo la Corte ritenuto che l'espressione "territori suscettibili

di trasformazione fondiaria o agraria", contenuta nella delega disposta

dall'art. 1 della legge stralcio, indica un criterio direttivo

sufficientemente concreto agli effetti dell'art. 76 della Costituzione,

il dedotto eccesso di delega da parte del decreto legislativo 14 maggio

1952, n. 618, non è fondato, in quanto dalla legge di delegazione non

può dedursi che la discrezionalità del Governo nel valutare se e

quali territori siano suscettibili di trasformazione fondiaria o

agraria sia stata limitata nel senso di non potersi comprendere, fra i

territori ai quali estendere l'applicazione della legge Sila, se non

quelli di natura latifondistica.

6. - La denuncia di illegittimità dell'art. 18 della legge

stralcio per quanto concerne la misura e le modalità di liquidazione

dell'indennizzo per i terreni espropriati è stata esaminata e

disattesa da questa Corte con la sentenza n. 61 in pari data, le cui

conclusioni sono da tener ferme anche nel caso in esame per le

argomentazioni ivi esposte.

È pertanto da disattendersi anche la denuncia di illegittimità

conseguenziale del decreto di scorporo.

La S.A.I.V.E. ha inoltre dedotto l'incostituzionalità del decreto

di scorporo per avere violato la legge di delega in quanto avrebbe

riferito l'accertamento dell'indennità all'articolo 18 della legge

stralcio anziché all'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in

base al quale l'indennità per i terreni non soggetti, come quelli

della S.A.I.V.E., a imposta straordinaria progressiva sul patrimonio,

deve essere determinata mediante accertamento dell'ufficio delle

imposte, sia pure con criteri analoghi a quelli previsti per la detta

imposta ma in base alla effettiva consistenza al momento

dell'esproprio, in modo da tenersi conto dei miglioramenti successivi

al marzo 1947.

Secondo l'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il valore dei

terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria

progressiva sul patrimonio, ai fini della determinazione della

indennità di espropriazione, prevista dagli artt. 7 della legge 12

maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è

accertato, in base ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta

stessa, dal competente ufficio delle imposte e sarà opponibile, sempre

a questi soli effetti, davanti alle commissioni censuarie provinciali e

centrali ai sensi dei citati artt. 7 e 18. Pertanto la suddetta

disposizione dell'articolo 2 implica un rinvio all'art. 9 del T.U. 9

maggio 1950, n. 203, delle disposizioni riguardanti le imposte

straordinarie sul patrimonio, che, per la valutazione dei terreni, si

riferisce appunto ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 maggio

1947. Non è pertanto possibile, neppure alla stregua delle invocate

disposizioni, riferire la valutazione del fondo al momento

dell'esproprio.

7. - Si denuncia infine l'incostituzionalità, per eccesso di

delega, del decreto di scorporo 14 maggio 1952, n. 618, per avere

approvato un piano di espropriazione inserito per estratto nel Foglio

annunzi legali della provincia di Ferrara stampato e pubblicato dopo il

31 dicembre 1951, violando il disposto dell'art. 1 della legge 18

maggio 1951, n. 333.

Secondo l'art. 1 di questa legge, i piani di espropriazione

avrebbero dovuto essere pubblicati a cura degli Enti di riforma entro

il 31 dicembre 1951; ma la tardiva pubblicazione dei piani nel Foglio

annunzi legali non vizia il decreto delegato perché non concorre alla

sua formazione; infatti le leggi sulla riforma fondiaria non hanno

inciso sul procedimento formativo dei decreti delegati se non

prescrivendo l'audizione del parere della Commissione parlamentare.

La sola conseguenza del fatto che la pubblicazione dell'estratto

del piano nel Foglio degli annunzi legali sia avvenuta ad una data

posteriore a quella del deposito nella casa comunale di Codigoro

eseguito il 21 dicembre 1951, è che la decorrenza del termine di 25

giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni, decorre dalla

data posteriore, come è espressamente stabilito dall'art. 23 del detto

decreto 7 febbraio 1951, n. 69.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello

Stato,

dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza 13

aprile-3 maggio 1956 della Corte di appello di Bologna sulla

legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 5 della

legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n.

841, dei decreti del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n.

69, e 14 maggio 1952, n. 618, in riferimento alle norme contenute negli

artt. 42, 76, 77 e 113 della Costituzione e 1 e 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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