Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/01/1967 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2710, e 27 dicembre

1952, n. 3891, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1965 dal

Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Ogna Anita e

l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al

n. 174 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965.

Visti gli atti di costituzione di Ogna Anita e dell'Ente Maremma;

udita nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1966 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi gli avvocati Mario Cassola, per la Ogna, e Guido Astuti, per

l'Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 6 agosto 1963 la signora Ogna

Anita in Rosa conveniva avanti al Tribunale di Pisa l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale al fine di ottenere il

risarcimento dei danni conseguenti all'espropriazione di terreni di sua

proprietà disposta a favore di detto ente con decreti presidenziali

nn. 2710 e 3891 del 29 novembre e 27 dicembre 1952, allegando la

violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione perché

l'espropriazione predetta è stata disposta in base al reddito

dominicale dell'intera proprietà desunto dal nuovo catasto, anziché

in base alla consistenza della proprietà alla data del 15 novembre

1949, e delle tariffe di estimo alla data del 1 gennaio 1943, come

disposto dalla legge delega n. 841 del 1950, ed inoltre perché nel

calcolo del reddito dominicale medio per ettaro non vennero esclusi,

come si sarebbe dovuto fare, i terreni i quali davano un reddito

perfino inferiore a quello degli incolti produttivi.

Il Tribunale, nella considerazione che l'eccezione sollevata si

presentava non manifestamente infondata poiché la consulenza tecnica

da esso disposta aveva accertato che effettivamente l'ente ha desunto i

dati necessari per procedere all'esproprio secondo la consistenza della

proprietà al 1 settembre 1951, e che l'eccezione stessa doveva

ritenersi altresì rilevante ai fini della decisione della causa, in

quanto la stessa consulenza tecnica aveva pure calcolato che

l'esproprio sarebbe avvenuto in proporzione minore di quello

effettivamente disposto sia considerando l'ipotesi in cui fossero stati

applicati i dati catastali vigenti al 1 novembre 1949 e le tariffe

d'estimo alla data del 1 gennaio 1943, e sia considerando l'altra

ipotesi in cui fossero stati applicati i dati catastali della effettiva

consistenza alla data predetta del novembre 1949, ha disposto la

sospensione della causa e la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 25 settembre 1965.

Nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la signora Ogna

Anita con l'assistenza degli avv. Mario Cassola e Umberto Grassini.

Nelle deduzioni depositate il 25 settembre 1965 essi fanno rilevare

come lo stesso ente convenuto non contesti il vizio incorso per il

riferimento effettuato ai dati del nuovo catasto, il che è sufficiente

ad invalidare i provvedimenti di esproprio, a tenore della costante

giurisprudenza della Corte, quando, come nella specie, risulti che

senza la violazione incorsa la perdita della proprietà si sarebbe

verificata in misura inferiore di quella disposta. Per quanto riguarda

l'altra questione, relativa alla mancata deduzione degli incolti

produttivi, dibattuta avanti al giudice di merito, la difesa attrice fa

rilevare come questi non l'abbia né dedotta nell'ordinanza e neppure

dichiarata manifestamente infondata, ma ritiene che, dovendosi

presumere una dimenticanza, la Corte possa estendere il proprio esame

anche a quest'aspetto della questione sollevata che, se ritenuto

fondato, condurrebbe al totale esonero da espropriazione. Osserva al

riguardo che l'espressione "incolto produttivo" non esisteva nel

vecchio catasto della provincia di Pisa, e che, in ogni caso, la

medesima deve intendersi comprensiva di tutti quei terreni pressoché

sterili, di valore inferiore anche a quello dei boschi (intendendosi

per "valore" quello catastale), secondo è affermato nella stessa

relazione ministeriale alla legge n. 841 e nell'altra del relatore di

maggioranza alla Camera dei deputati. Conclude chiedendo che si

dichiari l'illegittimità costituzionale dei decreti denunciati.

Si è costituito in giudizio anche l'Ente Maremma, rappresentato

dall'avv. Guido Astuti, che con deduzioni depositate il 15 ottobre 1965

contesta l'esattezza dei calcoli eseguiti dal consulente d'ufficio

poiché è invece da ritenere che l'applicazione dei dati del vecchio

catasto non avrebbe importato alcuna eccedenza della quota di scorporo

espropriata. Secondo la difesa dell'Ente l'ordinanza di rinvio avrebbe

prospettato un nuovo aspetto della questione su cui la Corte non si è

ancora pronunciata, quando ha osservato che per accertare se

l'espropriato abbia, e in che misura, subito un danno occorre far

riferimento, ove sia consentito, non alla proprietà terriera nella

consistenza risultante dal vecchio catasto, bensì nella sua effettiva

consistenza alla data del 15 novembre 1949. Ora nella specie tale

effettiva consistenza era rispecchiata in modo fedele dai dati del

nuovo catasto, che, se pure entrato in vigore dopo quest'ultima data,

era certamente stato formato intorno alla medesima. A conforto

dell'opinione espressa fa richiamo alle sentenze di questa Corte nn. 87

del 1957 e 57 del 1959, e conclude chiedendo, in via principale, che la

questione venga dichiarata infondata, e, in via subordinata, che

l'illegittimità costituzionale dei decreti denunciati venga dichiarata

con la formula "in quanto" salva la determinazione del giudice a quo.

In data 30 novembre 1966 la difesa dell'attrice ha prodotto una

memoria, nella quale contesta l'interpretazione dell'ordinanza di

rimessione data dal convenuto, ed a conferma dell'esattezza delle

precedenti deduzioni invoca le sentenze nn. 73 del 1964 e 28 del 1966.

Aggiunge che, nel dedurre il secondo motivo di illegittimità, essa non

ha inteso sollevare una questione di estimo, bensì di interpretazione

dell'art. 4 della legge n. 841, e fa rilevare che un eventuale ricorso

della proprietaria espropriata alla commissione censuaria, ai sensi

dell'art. 6 della legge stessa, era stato reso impossibile dal fatto

che il piano di esproprio era stato pubblicato con i dati del nuovo

catasto. Insiste nelle conclusioni già prese.

Anche la difesa dell'Ente Maremma ha prodotto in data 1 dicembre

una memoria nella quale ribadisce l'opinione che l'illegittimità in

cui sono incorsi i decreti di espropriazione ha carattere formale, non

sostanziale: il che dovrebbe sottrarla a censura perché il

legislatore, nel disporre l'espropriabilità della proprietà valutata

nella sua consistenza al 15 novembre 1949, ha voluto che si tenesse

conto della situazione reale, di fatto, e non di quella diversa

risultante dal catasto allora in conservazione, ed a sostegno delle

medesime invoca, fra le altre, le sentenze di questa Corte nn. 97, 98,

99 del corrente anno.

Quanto all'altra questione, non sollevata dall'ordinanza, sostiene

la sua infondatezza, dato che la ratio dell'esclusione dal computo del

reddito dei boschi e degli incolti produttivi non consiste nel loro

basso reddito, bensì nella loro non trasformabilità, come risulta

anche dal fatto che l'esclusione non è consentita per gli incolti

sterili. Anche per questa parte si richiama alla sentenza n. 84 del

1966, ed insiste nelle conclusioni prese. Considerato in diritto :

La questione sulla quale la Corte è tenuta a pronunciare è

solamente quella sollevata dall'ordinanza di rimessione, secondo cui la

violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione si dovrebbe ritenere

verificata pel fatto che i decreti che hanno disposto l'esproprio a

carico della signora Ogna si sono riferiti alla qualità, classe,

superficie, estimo e reddito dominicale dell'intera proprietà della

predetta quali risultano dal nuovo catasto, e non già, come sarebbe

dovuto avvenire, con riferimento alla sua consistenza sulla base del

vecchio catasto alla data del 15 novembre 1949: questione ritenuta

rilevante per la definizione del giudizio in quanto l'intervenuta

violazione di legge ha avuto per effetto una sottrazione alla

disponibilità della proprietaria di una quota maggiore di quella che

sarebbe stata espropriabile, e ciò sia nell'ipotesi che si fosse avuto

riguardo ai dati catastali alla data predetta ed alle tariffe di estimo

al 1 gennaio 1943, sia nell'altra ipotesi che si fosse tenuto conto

della effettiva consistenza della proprietà al novembre 1949.

Così delimitata la questione, e tenuto conto dei dati di fatto

quali posti a base dell'ordinanza di rimessione, nessun dubbio sorge

circa la sua fondatezza per violazione dell'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, secondo cui la consistenza delle proprietà

terriere, ai fini della determinazione della loro espropriabilità e

della misura della quota di esproprio, deve essere considerata con

riferimento ai dati catastali al 15 novembre 1949, mentre nella specie

sono stati presi in considerazione quelli del nuovo catasto entrati in

vigore il 1 settembre 1951.

Non vale richiamare, come fa la difesa dell'Ente resistente, le

pronuncio della Corte che hanno affermato il principio secondo cui, pur

tenendo ferma la data del 15 novembre 1949, si deve avere riguardo alla

reale situazione di fatto e non già a quella, eventualmente diversa,

risultante dal catasto allora in conservazione, poiché (a parte la

considerazione che, come la Corte ha sempre statuito, per ultimo con la

sentenza n. 97 del 1966, spetta al giudice di merito l'accertamento

della eventuale diversità fra i dati del vecchio catasto e la

consistenza effettiva della proprietà), sta di fatto che nella specie

il Tribunale di Pisa ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa

sede, che, anche sotto l'aspetto di tale effettiva situazione, la

misura dell'esproprio disposto ha ecceduto quella che sarebbe stata

consentita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente

della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2710, e 27 dicembre 1952, n.

3891, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto

conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona,

successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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