Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/02/1963 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, primo

comma, 55, primo comma, 65, 76, 82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960,

n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, promosso con

deliberazione emessa il 12 aprile 1962 dal Consiglio comunale di Baiso

su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 85

del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri:

udita nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca:

udito il sostituito avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso d'un procedimento relativo all'ineleggibilità di

alcuni consiglieri promosso dai signori Grasselli e Marmiroli, il

Consiglio comunale di Baiso ha emesso, per la seconda volta, una

deliberazione di rinvio alla Corte costituzionale.

Con questa deliberazione, emanata il 12 aprile 1962, si denunciano

da un lato gli artt. 82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e

43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, già denunciati in una precedente

deliberazione di rinvio, dall'altro gli artt. 28, comma primo, 55,

comma primo, 65 e 76 del citato T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Il primo gruppo di disposizioni (artt. 82 e segg. del T.U. 1960,

n. 570, e 43 della legge 1956, n. 136) contrasterebbe con gli artt.

101, 102, 103, 108 e disp. VI della Costituzione: le norme impugnate

avrebbero introdotto una nuova giurisdizione speciale contro il divieto

degli artt. 102, 103 e senza nessuna di quelle garanzie che devono

essere stabilite con legge dalle norme relative all'ordinamento

giudiziario.

Le altre disposizioni (artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e

76 del T.U. citato) contrasterebbero con l'art. 48, secondo comma,

della Costituzione, per cui il voto è eguale, oltreché personale,

libero e segreto: infatti, il numero dei candidati di ogni lista non

può eccedere i quattro quinti del numero dei seggi da assegnare nel

Comune; ciò comporterebbe la conseguenza che talora, nel caso di

ineleggibilità di uno o di alcuni di tali candidati, non ci siano

nella lista altri candidati che possano prendere il posto di costoro:

con il che si traviserebbe la volontà dell'elettore col pericolo che

la lista minoritaria abbia più seggi di quelli che consegue la lista

di maggioranza: perciò ne soffrirebbe il principio d'eguaglianza del

voto.

2. - Il Presidente del Consiglio, intervenuto con atto

dell'Avvocatura generale dello Stato depositato il 14 maggio 1962,

osserva innanzi tutto che la questione relativa agli artt. 82 e segg.

del T.U. del 1960, n. 570, e 43 della legge del 1956, n. 136, è stata

già decisa nel senso dell'infondatezza.

Quanto all'altro gruppo d'articoli, secondo l'Avvocatura dello

Stato la questione è infondata: le norme impugnate sono dirette ad

assicurare una partecipazione delle minoranze all'amministrazione dei

Comuni; una lista non può conseguire più di quattro quinti dei seggi

e perciò è limitato a quattro quinti dei seggi il numero dei suoi

candidati, con il che non è a parlare di violazione dell'art. 48 della

Costituzione.

L'inconveniente indicato dalla deliberazione di rinvio sarebbe una

conseguenza del sistema elettorale adottato dalla legge: scrutinio non

di lista, ma misto con tendenza alla uninominalità; dato ciò, niente

di strano che all'eletto d'una lista si sostituisca il candidato

d'un'altra lista, né si può dire, una volta adottato quel sistema,

che vi sia alterazione dei risultati elettorali.

Nella memoria depositata l'8 gennaio 1963 l'Avvocatura dello Stato

ricorda come, anche ad avviso della Corte costituzionale (sentenza n.

43 del 1961), il principio dell'eguaglianza del voto operi solo al

momento in cui è dato il suffragio e si concretizza attribuendo a

ciascun elettore, né più né meno, la possibilità di contribuire,

nella stessa misura di ogni altro elettore, alla formazione degli

organi elettivi. Il principio d'eguaglianza, infatti, non si estende al

risultato concreto della manfestazione di volontà dell'elettore; se vi

si estendesse, sarebbero incostituzionali tutti i sistemi elettorali

vigenti, anche il sistema proporzionale puro poiché in esso i voti

dati a una lista che non raggiunge neanche un quoziente non realizzano

alcun effetto e perciò sarebbero disuguali rispetto agli altri. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e

segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956,

n. 136, è stata già decisa più volte, da ultimo con la sentenza n.

92 del 1962 e con l'ordinanza n. 44 del 1962 della Corte costituzionale

; sentenza e ordinanza che ne hanno riconosciuto l'infondatezza.

Poiché non si adducono, né sussistono nuovi motivi di

illegittimità costituzionale, tale questione è manifestamente

infondata.

2. - Nella seconda parte della deliberazione di rinvio si

denunciano, in riferimento all'art. 48, comma secondo, della

Costituzione, gli artt. 28, comma primo, 55, comma primo, 65 e 76 del

citato T.U. 16 maggio 1960, n. 570. La questione è, anch'essa,

infondata.

Le disposizioni impugnate disciplinano le elezioni amministrative

dei Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti. In tale

Comuni il sistema vigente è quello che lo stesso T.U. n. 570 chiama

maggioritario e contrappone allo scrutinio di lista con rappresentanza

proporzionale, vigente nei Comuni con più di 10.000 abitanti (artt. 1

e 2 del T.U.). Il sistema maggioritario, com'è noto, tende ad

assicurare un'amministrazione stabile al Comune, facilitando la

possibilità che uno dei gruppi di candidati consegua la maggioranza

dei seggi; ma, se non contenesse un qualche correttivo, potrebbe

portare la lista vincente al conseguimento di tutti i seggi del

Consiglio comunale.

Per evitare questa conseguenza le norme impugnate innanzi tutto

esigono che il numero dei candidati di ogni lista non superi i quattro

quinti del numero dei seggi da assegnare, di modo che almeno un quinto

di questi seggi potranno andare ai candidati delle altre liste (art.

28); in secondo luogo stabiliscono che ogni elettore possa votare

candidati di liste diverse (art. 55). Dato che a tutti i candidati e a

tutti gli elettori la legge riconosce gli stessi diritti con le stesse

limitazioni, ogni contrasto con l'art. 48, comma secondo, della

Costituzione, che garantisce l'eguaglianza del voto, è da escludere.

L'art. 65 del T.U. s'inquadra perfettamente nel sistema poiché

attribuisce i seggi ai candidati che hanno conseguito il maggior numero

di voti, indipendentemente dalla lista di cui fanno parte: se

l'elettore può votare candidati di liste diverse, evidentemente il suo

suffragio è diretto non già a tutti i componenti d'una lista, ma ai

singoli candidati come tali; di modo che l'assegnazione del seggio,

fatta in relazione ai voti riportati da ciascuno di costoro

indipendentemente dalla lista a cui appartiene, è corollario del

particolare meccanismo elettorale.

Di questo sistema è un'altra componente la norma contenuta

nell'ultima delle disposizioni impugnate (art. 76 del T.U.), secondo

cui il posto di chi, essendo stato eletto, risulti poi ineleggibile è

preso dal candidato che abbia avuto dopo di lui il maggior numero di

voti; anche in tal caso, poiché il voto spetta al singolo candidato,

non alla lista, e siccome contrasterebbe col pubblico interesse

rinnovare le elezioni ogni volta che affiorino motivi di

ineleggibilità d'un eletto, il criterio adottato dalla legge è dei

più ragionevoli: con ciò non è che i suffragi dati a chi risulta poi

ineleggibile abbiano minor valore di quelli dati agli altri, si che

l'eguaglianza del voto ne sarebbe compromessa; ma più semplicemente si

tratta di voti che, pur essendo eguali agli altri in ossequio all'art.

48, comma secondo, della Costituzione, risultano privi d'efficacia

perché e in quanto sono andati a chi non poteva riceverli: e il

principio costituzionale dell'eguaglianza del voto non può spingere i

suoi effetti sino al punto di rendere efficienti i suffragi dati a

persone ineleggibili o da rendere necessario in tali casi il rinnovo

della consultazione elettorale.

3. - Quando a ciò si ponga mente, risulterà chiara l'inesattezza

delle affermazioni contenute nella deliberazione di rinvio: è vero

che, essendo limitato il numero dei componenti d'ogni lista, può

accadere che, dichiarati ineleggibili alcuni di costoro' un'altra

lista, di minoranza, consegua il maggior numero di seggi; ma non si

può dire che il sistema sia tale da falsare i risultati elettorali

travisando la volontà degli elettori.

Infatti, quella possibilità sussisterebbe anche se il numero dei

canditati d'ogni lista non incontrasse il limite che è posto dal

citato art. 28; inoltre il gruppo maggioritario non può lamentarsi

d'un effetto che deriva normalmente dalla sua imprevidenza mentre

avrebbe potuto evitare l'inclusione, nella propria lista, di candidati

ineleggibili; ma soprattutto è da escludere che la disciplina

legislativa consenta, così come si afferma, un vero e proprio

travisamento dei risultati elettorali: si è già detto che il

suffragio è dato ai candidati, non alla lista, di modo che, venendo

meno la sua efficacia nei confronti di uno o di alcuni di costoro, il

loro posto è preso da altri candidati; perciò, in questa sede, non

sarebbe esatto valutare le risultanze elettorali in termini di lista,

là dove il sistema elettorale, invece, fa perno sulle singole

candidature.

Un'esatta valutazione del meccanismo elettorale conduce a rilevare

una sola deviazione, rispetto agli effettivi risultati delle elezioni,

cioè quella ricordata più sopra, per cui un candidato non eletto

prende il posto d'un altro che ha conseguito un maggior numero di voti;

ma si tratta d'un inconveniente che, come s'è accennato, non è motivo

di illegittimità costituzionale poiché, fra l'altro, è un correttivo

suggerito dalla necessità di salvare proprio i risultati elettorali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara: a) manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n.

570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, relativi all'elezione

degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali, proposta con

la deliberazione n. 19 del 12 aprile 1962 del Consiglio comunale di

Baiso, in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 108 e disp. trans. VI

della Costituzione;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 del T.U. citato,

proposta con la citata deliberazione, in riferimento all'art. 48,

secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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