Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1961

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1961 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3440, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1959 dal

Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Addario Chieco

Maria e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia

e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, iscritta al n.

31 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 100 del 23 aprile 1960.

Udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1961 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per l'Ente di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto 11 giugno 1953, Addario Chieco Maria fu Francesco

conveniva davanti al Tribunale di Bari l'Ente per lo sviluppo e la

trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la

riforma fondiaria.

Esponeva:

a) che con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre

1952, n. 3440, veniva approvato il piano particolareggiato con il

quale l'Ente predetto aveva promosso l'espropriazione, nei confronti di

Addario Chieco Giulio fu Francesco, di terreni siti nell'agro di

Spinazzola e riportati in catasto alla partita 5865, foglio di mappa

68, particelle 14, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 80, 81 e 82;

b) che i terreni predetti le appartenevano in proprietà, come

erede del padre, deceduto il 27 dicembre 1939, in forza del testamento

olografo del 17 febbraio 1939;

c) che, pertanto, nei suoi confronti, la legge delegata doveva

essere dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di

delegazione, in quanto la legge delegante assoggetta ad espropriazione

i terreni appartenenti in proprietà a colui il quale abbia un

determinato reddito dominicale, non già quelli ad altri appartenenti e

mai entrati nel patrimonio dell'espropriando;

d) che non poteva invocarsi come prova della proprietà la diversa

indicazione catastale, sulla quale si era, invece, fondato l'Ente di

riforma, perché essa doveva cedere alle risultanze degli atti ed alle

altre dei registri immobiliari.

Chiedeva che l'Ente predetto fosse condannato ai danni dipendenti

dal suo comportamento illegittimo e a ripristinare il patrimonio

espropriato mediante risarcimento pari al valore delle zone occupate,

nonché a tutti i danni conseguenziali che sarebbero maturati nel

corso del giudizio.

2. - Il Tribunale di Bari, con ordinanza 22 ottobre 1959, rinviava

a questa Corte la decisione della questione di illegittimità proposta

dall'Addario Chieco. Rilevava che, nel sistema della espropriazione

disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, si ha riguardo unicamente

all'insieme delle proprietà terriere appartenenti ad un determinato

proprietario e che non sembra consentito dalla stessa legge di ritenere

vincolanti le risultanze catastali le quali, nel nostro ordinamento,

non sono affatto decisive per la determinazione del diritto di

proprietà.

L'ordinanza, il 16 febbraio 1960, veniva notificata al Presidente

del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e

del Senato; veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 23 aprile

1960, n. 100.

3. - Il 14 marzo 1960 si costituiva innanzi a questa Corte

l'Addario Chieco, la quale, dopo aver rilevato che i beni espropriati

le appartenevano, richiamava la giurisprudenza della stessa Corte circa

l'irrilevanza dei dati catastali su cui l'Ente di riforma si è basato

per la determinazione dei beni espropriandi.

Il 31 marzo 1960 si costituiva la Sezione speciale per la riforma

fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, la quale, riferitasi pur essa

alla giurisprudenza della Corte, rilevava che l'atto impugnato non

avrebbe potuto essere eliminato che dalla Corte costituzionale e si

rimetteva alla giustizia della stessa.

Non interveniva la Presidenza del Consiglio di Ministri. Considerato in diritto :

La legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n.

3440, è contestata perché questo disponeva la espropriazione, nei

confronti di Addario Chieco Giulio, di terreni siti in agro di

Spinazzola che, a detta della Addario Chieco Maria, le appartenevano,

non ostante la diversa intestazione catastale.

Ora questa Corte ha altre volte deciso (sentenza n. 8 del 26

febbraio 1959) che le intestazioni catastali non hanno valore decisivo

ai fini della prova del diritto di proprietà. Nel contrasto fra le

intestazioni stesse e la prova documentale del diritto di proprietà,

esclusivamente questa deve considerarsi decisiva.

Il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440, si riferiva a particelle che

indubbiamente non appartenevano all'intestatario del foglio catastale.

Pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per

avere ecceduto i limiti della legge di delegazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3440, in relazione alle leggi 21 ottobre 1950, n. 841, e 12

maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

in quanto ha compreso nell'espropriazione particelle non appartenenti

all'intestatario del foglio catastale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI.

ECLI:IT:COST:1961:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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