Corte costituzionale

Sentenza n. 594/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/12/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 11d.P.R. 1035/1972
  • art. 46d.P.R. 1035/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 (recte 46),

commi quarto e settimo, della legge della Regione Liguria 28 febbraio

1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia

residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le

case popolari), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1988 dal

Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Cerutti

Mirella e Comune di Genova, iscritta al n. 392 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,

prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione al provvedimento di

decadenza dall'assegnazione di un alloggio popolare, il Pretore di

Genova, con ordinanza in data 16 marzo 1988 (r.o. n. 392 del 1990),

ha sollevato, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 (erroneamente

indicato come art. 11 nel dispositivo dell'atto di rimessione), comma

quarto e settimo, della legge regionale della Liguria 28 febbraio

1983, n. 6.

La disposizione, che, nel suo comma settimo, prescrive che tutti

gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento o la decadenza

dell'assegnazione sono ricorribili, dinanzi al Pretore, ai sensi

degli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.

1035, così attribuendo - sia pure attraverso un mero rinvio -

all'autorità giudiziaria una competenza nuova rispetto a quelle ad

essa affidate dalla legge statale, violerebbe il principio della

riserva statale in materia giurisdizionale (art. 108 Cost.) ed

esorbiterebbe dall'ambito delle competenze regionali di cui all'art.

117 della Costituzione.

Osserva inoltre il giudice a quo che la controversia sottoposta al

suo esame trae origine dall'applicazione del quarto comma del

suddetto art. 46, che, nell'escludere la decadenza nei casi di

impossibilità o grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, ad

effettuare il regolare pagamento del canone convenzionato di

locazione, prevede poi espressamente che "tale impossibilità o grave

difficoltà non possono comunque valere per più di sei mesi".

La norma, disciplinando autonomamente le conseguenze

dell'inadempimento, e, soprattutto, introducendo, con l'ultima

prescrizione, un limite legale alla valutazione dell'impossibilità,

inciderebbe nel settore dei rapporti di natura civilistica, non

essendovi dubbio che la fase successiva all'assegnazione

dell'alloggio dia vita ad un rapporto locativo di diritto privato.

L'incidenza nell'ambito dei rapporti intersoggettivi privati, anche

se cagionata dalla connessione con interessi pubblici attribuiti alla

competenza regionale, violerebbe l'art. 117 della Costituzione.

2. - Non si sono costituite le parti, né è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto

1. - Viene sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 46, comma 7, della legge della Regione Liguria 28 febbraio

1983, n. 6, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione.

Si assume nell'ordinanza di rinvio che tale articolo - limitatamente

alla parte in cui dispone che tutti gli atti del Comune che

pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione di un

alloggio di edilizia economica e popolare sono ricorribili dinanzi al

pretore, ai sensi delle norme statali contenute negli ultimi tre

commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - "si pone in

contrasto con la riserva di legge statale di cui all'art. 108 della

Costituzione ed esorbita dalle competenze regionali di cui all'art.

117 della Costituzione".

Altra questione investe il quarto comma dello stesso articolo 46 -

il quale esclude dalla decadenza per morosità le ipotesi di

impossibilità o di grave difficoltà ad effettuare il regolare

pagamento del canone di locazione e prevede che tali ragioni non

possano comunque essere fatte valere per più di sei mesi - reputato

in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, che non contempla fra

le materie di competenza regionale la possibilità di legiferare nel

campo dei rapporti intersoggettivi di natura privatistica, quale

appunto quello di locazione che si instaura successivamente

all'assegnazione dell'alloggio.

2. - La prima questione, riguardante il settimo comma dell'art. 46

della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983 n. 6, è fondata.

In proposito si deve precisare che detto comma si compone di tre

parti, una prima che prevede l'inefficacia dell'atto convenzionale di

locazione in conseguenza dell'emanazione ad opera del Comune di atti

che comunque pronunciano l'annullamento o la decadenza

dell'assegnazione; una seconda che attribuisce valore di titolo

esecutivo a tali atti; una terza, che è propriamente quella

sospettata di incostituzionalità, la quale prevede che relativamente

agli atti stessi "si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 11 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035,

come modificato ai sensi della presente legge".

Orbene, mentre gli ultimi tre commi di detto art. 11, cui fa

rinvio la legge regionale impugnata, prevedono il rimedio del ricorso

al Pretore solo avverso il decreto del Presidente dell'Istituto

autonomo per le case popolari che abbia pronunciato la decadenza

dell'assegnazione per inosservanza dell'onere di occupazione

dell'alloggio, per effetto del rinvio, detto rimedio giurisdizionale

viene esteso a tutti gli atti del Comune che pronunciano

l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione ed, in particolare,

anche quando quest'ultima venga disposta per ragioni diverse da

quella cui fa riferimento la disposizione cui si rinvia. La legge

regionale innova perciò espressamente al regime delle competenze

dell'autorità giudiziaria ordinaria, e ciò tanto più ove si

consideri che, in tema di discrimine tra le giurisdizioni, la

giurisprudenza, fondandosi sulla legislazione statale, si è di

recente orientata nel senso di ribadire, nel settore degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica, il tradizionale criterio di riparto

basato sulla diversità delle situazioni soggettive tutelate.

Il rinvio produce perciò, nella fattispecie in esame, la

recezione materiale della norma statale nella legislazione regionale,

estendendo i rimedi giudiziari previsti nella legge cui si rinvia ad

ipotesi non solo non espressamente da quella contemplate, ma rispetto

alle quali il ricorso al giudice ordinario sembrerebbe addirittura

escluso alla stregua della giurisprudenza più recente in tema di

riparto fra le giurisdizioni.

Secondo i principi costantemente affermati dalla Corte (sent. n.

128 del 1963, n. 203 e 615 del 1987 e n. 727 del 1988), pertanto, la

norma impugnata contrasta con i parametri costituzionali invocati

perché si tratta di un rinvio novativo della fonte, e non di una

ipotesi di rinvio privo di autonomo significato normativo, il che si

verifica quando le leggi statali richiamate siano già applicabili di

per sé, perché "non abbisognano, a tal fine, di alcuna forma di

intermediazione normativa da parte delle Regioni" (sent. n. 304 del

1986).

3. - Non fondata è invece l'altra questione di legittimità

costituzionale avente per oggetto il quarto comma del medesimo

articolo 46 della legge regionale citata.

Al riguardo non può difatti seguirsi la tesi del giudice a quo,

che ravvisa il contrasto con l'art. 117 della Costituzione, ritenendo

esulare dalle competenze regionali, in quanto tendente a disciplinare

rapporti interprivati attinenti alla materia delle locazioni,

l'esclusione dalla decadenza per morosità delle ipotesi di

impossibilità o grave difficoltà ad effettuare il regolare

pagamento del canone di locazione, nonché la previsione che "tale

impossibilità o grave difficoltà non possano comunque valere per

più di sei mesi".

La Corte, in una fattispecie analoga, ha già chiarito (sent. n.

727 del 1988) che, nella materia della edilizia residenziale

pubblica, l'art. 88 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce

allo Stato soltanto "la determinazione dei criteri per le

assegnazioni degli alloggi e per la fissazione di canoni", mentre

l'art. 93 dello stesso d.P.R. dispone un ampio trasferimento alle

Regioni delle funzioni di programmazione e di gestione (comma 1,

concernente la programmazione, la localizzazione, la realizzazione e

la gestione degli interventi, le funzioni connesse alle procedure di

finanziamento), nonché di organizzazione del servizio della casa

(comma 2, relativo alla riorganizzazione degli IACP).

Nella richiamata pronuncia si è altresì precisato che la

successiva legge n. 457 del 1978, all'art. 2, comma 2, ha

ulteriormente specificato l'ambito della competenza statale,

attribuendo al CIPE la determinazione dei "criteri generali" per le

assegnazioni e la fissazione dei canoni, nel mentre ha ancora

arricchito la sfera della competenza regionale in materia con l'art.

4, in base al quale spetta, fra l'altro, alle Regioni: individuare il

fabbisogno abitativo nel territorio regionale (lett. a); formare

programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per

l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili (lett. b);

ripartire e coordinare gli interventi per ambiti territoriali (lett.

e); formare e gestire l'anagrafe degli assegnatari (lett. f);

disporre la concessione dei contributi pubblici (lett. l); esercitare

il controllo sui soggetti incaricati della realizzazione dei

programmi (lett. m).

Di conseguenza, al di fuori della formulazione dei "criteri

generali" da osservare nelle assegnazioni, è da ritenersi attribuita

alle Regioni la potestà legislativa nella materia e, quindi, la

disciplina attinente all'assegnazione e alle successive vicende dei

relativi rapporti che con essa si instaurano, i quali presentano

elementi di diversità dalle locazioni di diritto comune, essendo

regolate da una disciplina di settore con peculiari riflessi

pubblicistici.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, settimo

comma, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6

(Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e

norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari),

nella parte in cui prevede che, a tutti gli atti dei Comuni che

pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione, si

applicano gli ultimi tre commi dell'art. 11 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, come

modificato ai sensi della presente legge;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 46, quarto comma, della legge della Regione Liguria 28

febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di

edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti

autonomi per le case popolari), sollevata, in riferimento all'art.

117 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:594 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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