Corte costituzionale

Sentenza n. 59/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8 e 9 del

decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 (Trasformazione dell'ente

pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata

denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma

dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59),

promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 13 marzo

1998, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 20

del registro ricorsi 1998, e nel giudizio per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per i beni

culturali e ambientali 8 aprile 1998 con cui è stata disposta la

nomina del dott. Paolo Baratta a presidente della "Società di

cultura La Biennale di Venezia", promosso con ricorso della Regione

Veneto, notificato il 26 giugno 1998, depositato in cancelleria il 6

luglio 1998 ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 1998.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato

dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Denunciando la violazione degli artt. 115 e 123 della

Costituzione e degli artt. 1 e 2 del proprio Statuto (approvato con

la legge 22 maggio 1971, n. 340), la Regione Veneto ha promosso

questione di legittimità costituzionale in via principale degli

artt. 4, 8 e 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, con il

quale l'ente pubblico "La Biennale di Venezia" è stato trasformato

in persona giuridica privata, denominata "Società di cultura La

Biennale di Venezia". Il decreto legislativo è stato emanato dal

Governo in esecuzione della delega concessa con gli artt. 11, comma

1, lettera b) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed

enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa). La legge di delegazione prevedeva

che, nel contesto del riordino degli enti pubblici nazionali operanti

in settori diversi dall'assistenza e previdenza (art. 11, comma 1,

lettera b)), si disponesse la "trasformazione in associazioni o in

persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono

funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri

enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di

diritto pubblico" (art. 14, comma 1, lettera b)).

Ad avviso della Regione ricorrente, il decreto legislativo n. 19

del 1998, che ha attuato tale trasformazione, conterrebbe

disposizioni che contrastano con il principio dell'autonomia

regionale, garantita dagli artt. 115 e 123 della Costituzione e dagli

artt. 1 e 2 dello Statuto regionale.

In particolare l'art. 4 di tale decreto legislativo prevede

l'approvazione da parte del Ministro per i beni culturali e

ambientali dello statuto, che deve essere adottato dal consiglio di

amministrazione o, in mancanza, da un commissario nominato dallo

stesso Ministro; l'art. 8 dispone che il presidente dell'ente venga

nominato con decreto dello stesso Ministro, sentite le competenti

commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica; l'art. 9 prevede che un componente del consiglio di

amministrazione sia designato dal Consiglio regionale del Veneto.

Da queste disposizioni deriverebbe l'assoluta preminenza dello

Stato mentre risulterebbe del tutto marginale la posizione della

Regione, che rimarrebbe estranea alla elaborazione ed approvazione

dello statuto ed alla nomina del presidente; anche la composizione

del consiglio di amministrazione sarebbe sbilanciata in danno delle

comunità venete (Regione, provincia e comune), che designano

ciascuna un solo rappresentante. In tal modo la nuova Società di

cultura verrebbe a perdere la natura e le connotazioni storica,

istituzionale e funzionale che caratterizzano la Biennale,

profondamente legata al peculiare carattere di Venezia, che la

Regione intende rappresentare.

1.2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché

carente nella indicazione dei profili per i quali le norme denunciate

violerebbero la Costituzione.

Il decreto legislativo contestato dalla ricorrente terrebbe conto

delle aspirazioni degli enti interessati (Regione, Provincia e

Comune) ma non avrebbe potuto fare a meno di considerare la funzione

internazionale della Biennale, che già era ente pubblico nazionale.

In questa prospettiva era ed è essenziale la presenza dello Stato.

2.1. - Successivamente, con ricorso notificato il 26 giugno 1998,

la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo

l'annullamento del decreto emanato dal Ministro per i beni culturali

e ambientali l'8 aprile 1998 (conosciuto dalla Regione il 14 maggio

successivo), con il quale è stato nominato il presidente della

Società di cultura La Biennale di Venezia.

La Regione ricorda di avere promosso questione di legittimità

costituzionale del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, in

base alle cui disposizioni è stato adottato l'atto denunciato come

invasivo di competenze regionali. La illegittimità della nomina del

presidente della Biennale deriverebbe dalla illegittimità

costituzionale delle norme che la prevedono e disciplinano. Alla

dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 del decreto

legislativo n. 19 del 1998 dovrebbe, dunque, seguire l'annullamento

della nomina che di quella norma costituisce attuazione.

2.2. - Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato

inammissibile o comunque non fondato.

L'Avvocatura richiama le deduzioni svolte nel giudizio di

legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 19 del 1998 e

rileva che l'art. 8 attribuisce allo Stato il potere di nominare il

presidente della Biennale. Tale norma rimane valida ed operante fin

tanto che non ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale,

sicché il potere di nomina non spetta alla Regione, che non potrebbe

in alcun modo rivendicarlo affermando la menomazione di proprie

attribuzioni.

3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Veneto ha depositato

una memoria di identico contenuto nei due giudizi.

La Regione sottolinea, in particolare, che la trasformazione della

Biennale di Venezia da soggetto giuridico pubblico in soggetto

giuridico privato avrebbe dovuto lasciare immutata la connotazione

sostanziale dell'ente. Invece sarebbe stata attuata una radicale

trasformazione della vecchia Biennale, disancorandola dalla realtà

veneta. Mediante un intervento qualificato come di mera

trasformazione di un ente pubblico in persona giuridica privata, si

sarebbe in realtà eliminata la connessione tra quel soggetto

giuridico e la realtà locale, attraverso una profonda modifica della

composizione degli organi e del funzionamento dell'ente. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla

Regione Veneto investe il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.

19, con il quale, in forza della delega concessa al Governo per il

riordinamento di enti pubblici nazionali e la loro trasformazione in

associazioni o in persone giuridiche di diritto privato (art. 11,

comma 1, lettera b) e art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è

stata disposta la trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di

Venezia" in persona giuridica privata "Società di cultura La

Biennale di Venezia".

La Regione ricorrente ritiene che il potere attribuito al Governo

di approvare lo statuto elaborato dall'ente (art. 4) e di nominarne

il presidente (art. 8), come pure la nuova composizione del consiglio

di amministrazione (art. 9), previsti dal decreto legislativo

denunciato, violino il principio costituzionale di autonomia

regionale e le norme statutarie che lo rispecchiano (artt. 115 e 123

della Costituzione; artt. 1 e 2 dello Statuto della Regione Veneto).

2. - Il conflitto di attribuzione, egualmente promosso dalla

Regione Veneto per l'annullamento del provvedimento governativo di

nomina del presidente della Società di cultura La Biennale di

Venezia, denunciato come invasivo di competenze costituzionali

riservate alla Regione, trova, nella prospettazione della ricorrente,

il suo presupposto nell'illegittimità costituzionale del decreto

legislativo n. 19 del 1998, sulla cui base il provvedimento di nomina

è stato adottato.

3. - I due giudizi sono evidentemente connessi e possono essere

riuniti per essere decisi con unica sentenza.

4. - L'eccezione di inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, proposta dall'Avvocatura dello Stato,

non può essere accolta.

La Regione ricorrente denuncia le norme che dispongono la

trasformazione della Biennale di Venezia da ente pubblico in persona

giuridica privata, sostenendo che esse, tenuto conto delle peculiari

caratteristiche di tale ente, violino il principio costituzionale di

autonomia regionale. La valutazione della denunciata lesione di tale

principio rimane affidata all'esame di merito della questione.

5. - Nel merito la questione di legittimità costituzionale non è

fondata.

Il decreto legislativo n. 19 del 1998, con il quale è stata

disposta la trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di

Venezia" in persona giuridica privata, non viola l'autonomia

regionale.

Già prima della trasformazione, disposta con l'atto legislativo

denunciato, l'ente era disciplinato da un atto normativo statale, che

ne aveva dettato il nuovo ordinamento (legge 26 luglio 1973, n. 438),

configurandolo come un ente autonomo, con sede in Venezia, che, in

continuità con le originarie finalità della Biennale, aveva la

funzione di promuovere attività permanenti e di organizzare

manifestazioni internazionali inerenti la documentazione nel campo

delle arti (art. 1 della legge n. 438 del 1973). Si trattava,

dunque, di un ente che, pur radicato storicamente e culturalmente in

Venezia e caratterizzato da una significativa presenza degli

interessi locali, non aveva carattere locale o regionale, ma era,

invece, soggetto alla disciplina ed ai controlli disposti dal

legislatore statale, il quale anche successivamente è intervenuto

sulla organizzazione dell'ente, sulla composizione e sulle competenze

dei suoi organi (legge 13 giugno 1977, n. 324).

Il decreto legislativo n. 19 del 1998 non ha innovato circa la

collocazione dell'ente nell'ambito disciplinato dal legislatore

statale, né lo ha privato del particolare rapporto che, per

l'origine della Biennale, esisteva con il comune, la provincia e la

Regione. Questi enti territoriali già in precedenza erano

rappresentati nel consiglio direttivo della Biennale che, composto da

numerosi membri, vedeva una plurima designazione da parte di ciascuno

di tali enti (dei 19 membri del consiglio uno era delegato del

sindaco, tre erano designati dal consiglio comunale di Venezia, tre

dal consiglio provinciale di Venezia e cinque dal consiglio regionale

del Veneto).

La partecipazione di componenti delegati dalla Regione Veneto, come

pure dal comune e dalla provincia di Venezia, nei nuovi organi della

Biennale è stata mantenuta anche a seguito della trasformazione

dell'ente, benché la dimensione numerica di questa rappresentanza

nel consiglio di amministrazione sia ora più ristretta (un

componente designato da ciascuno di tali enti) in ragione della

ridotta composizione dell'organo rispetto al vecchio consiglio

direttivo (5 membri anziché 19); tale partecipazione è

maggioritaria nella prima applicazione della legge e sin quando, con

le procedure previste dallo statuto, non venga elevato il numero dei

componenti il consiglio di amministrazione in relazione

all'incremento dei soggetti privati che partecipano alla Società di

cultura e degli altri enti conferenti.

Regione, provincia e comune di Venezia partecipano alla nuova

Società di cultura (art. 5) rappresentando in essa, assieme al

Ministero per i beni culturali e ambientali, la presenza pubblica:

ciascuno di essi ha, nel consiglio, un suo rappresentante.

Inoltre si tiene doverosamente conto degli interessi locali nella

elaborazione dello statuto dell'ente, la cui struttura essenziale è

peraltro delineata dal decreto legislativo. Lo statuto difatti viene

adottato dal consiglio di amministrazione, con il decisivo concorso

dei membri designati dal comune, dalla provincia e dalla Regione.

Non possono essere, infine, considerate lesive dell'autonomia

regionale le norme che attribuiscono al Ministro per i beni culturali

e ambientali il potere di approvare lo statuto adottato dall'ente e

di nominarne poi il presidente, sentite le competenti commissioni

parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Basti considerare, in proposito, che si tratta di un ente al quale si

riconosce "preminente interesse nazionale" (art. 2 del decreto

legislativo n. 19 del 1998) e che per le finalità perseguite e per

l'attività svolta travalica la dimensione degli interessi regionali

o locali.

6. - Anche il ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla

Regione Veneto, non può essere accolto.

Superati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati con

riguardo alla norma che prevede la nomina del presidente della

Società di cultura La Biennale di Venezia da parte del Ministro per

i beni culturali e ambientali (art. 8 del decreto legislativo n. 19

del 1998), non può avere alcun fondamento la denuncia di invasione,

mediante appunto l'atto di nomina, di competenze regionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 8 e 9 del decreto legislativo 29

gennaio 1998, n. 19 (Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale

di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di

cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'art. 11, comma 1,

lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in

riferimento agli artt. 115 e 123 della Costituzione e agli artt. 1 e

2 dello Statuto (approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 840),

dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per i

beni culturali e ambientali, disporre la nomina del presidente della

"Società di cultura La Biennale di Venezia", avvenuta con decreto

ministeriale 8 aprile 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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