Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 54legge 301/1980
  • art. 55legge 301/1980
  • art. 85legge 503/1980
  • art. 86legge 503/1980

applicata al caso

  • art. 54d.l. 301/1980
  • art. 55d.l. 301/1980
  • art. 85d.l. 301/1980
  • art. 86d.l. 503/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 54 e

55 del d.l. 9 luglio 1980, n. 301 e degli artt. 85 e 86 del d.l. 30

agosto 1980, n. 503 aventi per oggetto disposizioni in materia

tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la

competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e

lo sviluppo del Mezzogiorno, promossi con ricorsi della Regione

autonoma della Sardegna, notificati il 5 agosto e il 30 settembre 1980,

rispettivamente depositati in cancelleria l'8 agosto e il 9 ottobre

1980, iscritti ai nn. 15 e 20 del registro ricorsi 1980, ricorsi dei

quali è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 242 e 291 del 1980.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avvocato Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna e

l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso, notificato il 5 agosto 1980 e depositato il

successivo 8, pubblicato nella G. U. n. 242 del 3 settembre 1980, e

iscritto al n. 15 R. ric. 1980, la Regione autonoma della Sardegna, in

persona del Presidente, autorizzato con delibera 17 luglio 1980 della

Giunta e rappresentato e difeso, giusta procura speciale 18 luglio 1980

per notar Locci di Cagliari, dall'avv. Giuseppe Guarino, chiese

dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 d.

legge 9 luglio 1980, n. 301 (entrato in vigore lo stesso 9 luglio

1980), recante "misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la

competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e

lo sviluppo del Mezzogiorno", per violazione degli artt. 7, 8, 13 dello

Statuto, e 45 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e in relazione alla

legge regionale 7 luglio 1975, n. 27 (regolamentazione del servizio di

tesoreria della Regione autonoma della Sardegna), sulla base di

argomentazioni poi riprodotte nella memoria 5 febbraio 1981. Nell'atto

depositato il 23 agosto 1980, il Presidente del Consiglio dei ministri

dié notizia della mancata conversione in legge del d. legge impugnato

e in subordine concluse per la reiezione del ricorso della Regione.

Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il giudice Andrioli

svolse la relazione, l'avv. Guarino per la Regione e l'avv. dello Stato

Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri illustrarono le

già prese conclusioni.

2. - Con ricorso, notificato il 30 settembre 1980 e depositato il

successivo 9 ottobre, pubblicato nella G.U. n. 291 del 22 ottobre 1980

e iscritto al n. 20 R. ric. 1980, la Regione autonoma della Sardegna,

in persona del Presidente, autorizzato con delibera 12 settembre 1980

della Giunta e rappresentato e difeso, giusta procura speciale 15

settembre 1980 per notar Locci di Cagliari, dall'avv. Giuseppe

Guarino, - premesso che il d. legge 301/1980, i cui artt. 54 e 55

avevano formato oggetto del ricorso 15/1980, era decaduto per mancata

conversione, chiese dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli

artt. 85 e 86 del d. legge 30 agosto 1980, n. 503 (entrato in vigore il

1 settembre 1981), recante "disposizioni in materia tributaria e misure

dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del

sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del

Mezzogiorno", per violazione degli artt. 7, 8, 13 dello Statuto, e 45

d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e in relazione alla legge regionale 7

luglio 1975, n. 27 (regolamentazione del servizio di tesoreria della

Regione autonoma della Sardegna), sulla base di argomentazioni poi

riprodotte nella memoria depositata il 5 febbraio 1981. Nell'atto 8

ottobre 1980, depositato il successivo 20, il Presidente del Consiglio

dei ministri, dopo avere avvertito che anche il d. legge 503/1980 era

decaduto per mancata conversione, argomentò e concluse per

l'infondatezza del ricorso della Regione. Alla pubblica udienza del 18

febbraio 1981, in cui il giudice Andrioli svolse la relazione, l'avv.

Guarino per la Regione e l'avv. dello Stato Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri insistettero nelle già prese conclusioni.

3. - Con ordinanza 8 giugno 1981 n. 97, la Corte, riuniti i due

ricorsi, rilevò I) che per l'art. 54 d. legge 301/1980 "Dall'entrata

in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto

altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a statuto

ordinario e speciale sono versati in conti correnti non vincolati con

la tesoreria dello Stato. // Le richieste di prelevamento debbono

essere formulate prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a

qualunque titolo per conto proprio o di terzi in essere presso il

sistema bancario.// Gli eventuali fondi a disposizione vincolata o a

favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.// Le

regioni sono tenute a produrre ogni mese al Ministero del tesoro -

Direzione generale del tesoro una dichiarazione sottoscritta dal

presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare della

disponibilità bancaria di cui al secondo comma", II) che per l'art. 55

dello stesso decreto-legge "I conti correnti, liberi o vincolati presso

la tesoreria centrale, sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui

al successivo comma.// I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati,

in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, alla data di

entrata in vigore del presente decreto sono tramutati in conti correnti

infruttiferi, con eccezione dei conti correnti fruttiferi della Cassa

depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal

Tesoro. Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il

presente articolo", III) che per l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980

n. 687, entrata in vigore il successivo 31 ottobre, "gli atti e i

provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980, in applicazione

delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, del

decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle contenute

negli articoli 8 e 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301,

restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione

ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti

giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni".

Sulla base delle riassunte rilevazioni, la Corte - riservata ogni

pronuncia sull'ammissibilità e sul merito dei due ricorsi e

segnatamente sulle conseguenze sui medesimi della mancata conversione

dei decreti impugnati - reputò necessario verificare se a) nel periodo

9 luglio-31 agosto 1980 siano stati compiuti atti previsti nell'art. 54

decreto legge 301/1980, e b) nel periodo 1-30 settembre 1980 siano

stati compiuti atti previsti nell'art. 85 decreto legge 503/1980 e,

pertanto, a sensi dell'art. 26 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, richiamato

nell'art. 22 legge 11 marzo 1953 n. 87 e dell'art. 12 delle norme

integrative 16 marzo 1956, I) ordinò al Ministero del Tesoro di

depositare in copia autentica, entro il 31 luglio 1981 nella

cancelleria della Corte costituzionale, i documenti attestanti i

versamenti riflettenti le assegnazioni, i contributi e quanto altro

proveniente dal bilancio dello Stato alla Regione autonoma della

Sardegna in conto corrente non vincolato con la tesoreria centrale

dello Stato e le richieste di prelevamenti dal conto formulate dalla

Regione autonoma della Sardegna, e le dichiarazioni sottoscritte dal

Presidente della Giunta regionale, da cui risulti l'ammontare delle

disponibilità bancarie a seguito di richieste di prelevamenti; il

tutto limitatamente al periodo 9 luglio-30 settembre 1980; II) ordinò

alla Regione autonoma della Sardegna di depositare in copia autentica,

entro il 31 luglio 1981 nella cancelleria della Corte costituzionale, i

documenti attestanti le richieste di prelevamenti dal conto corrente

non vincolato con la Tesoreria centrale dello Stato formulate dalla

Regione, e le dichiarazioni sottoscritte dal Presidente della Giunta

regionale, da cui risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie a

seguito di richieste di prelevamenti; il tutto limitatamente al periodo

9 luglio-30 settembre 1980.

Il 24 giugno 1981 il Ministero del Tesoro - Direzione generale del

Tesoro ha provveduto a depositare quindici documenti nonché copia del

parere dell'Avvocatura dello Stato concernente la corresponsione degli

interessi sul conto corrente per il periodo 9 luglio-30 settembre 1980,

accompagnati con lettera di pari data.

Il 29 luglio 1981 il Presidente della Regione ha provveduto a

depositare sei documenti accompagnati con lettera del 27 luglio.

4. - Nella memoria 12 gennaio 1982 depositata il successivo 13, la

Regione ha richiamato la sent. 95/1981 la cui declaratoria di

illegittimità della legge 168/1968 consentirebbe di argomentare e di

concludere nello stesso senso per le norme in atto impugnate che

ripropongono aggravandola la disciplina già dichiarata illegittima, ha

rilevato che la documentazione, prodotta a seguito della ordinanza

istruttoria 97/1981, pone in chiaro che gli impugnati decreti legge

hanno avuto esecuzione nel periodo di vigenza e, pertanto, la materia

del contendere non sarebbe cessata, e che il carattere infruttifero dei

conti correnti si risolve in vera e propria spoliazione di redditi

incidente sull'autonomia costituzionalmente protetta della Regione, ha

infine osservato che il dovere, per la Regione, di rispettare la legge

di contabilità generale dello Stato, non conferirebbe base di

legittimità alla normativa impugnata non solo perché la legge statale

di contabilità si applica alla Regione sol nei limiti in cui le sue

disposizioni siano applicabili laddove incompatibili sono le norme de

quibus, ma anche perché la ripetuta legge statale non potrebbe

legittimare norme statali che, come quelle impugnate, sottraggano alla

Regione parte dei redditi.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 1982, nella quale il giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Guarino per la Regione si è

rimesso agli scritti; l'Avv. dello Stato Azzariti, dal suo canto, ha

opposto che la conservazione degli atti emanati sulla base dei due

decreti legge decaduti e dei consecutivi effetti e rapporti, disposta

con l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980 n. 687, non impedirebbe -

stante la diversità obiettiva delle disposizioni - la cessazione della

materia del contendere, per la cui declaratoria ha insistito, e che la

sent. 95/1981, per riflettere l'iter formativo della legge dichiarata

illegittima, sarebbe estranea alla attuale disamina. Considerato in diritto :

5. - I due ricorsi sono inammissibili perché diretti contro

decreti-legge decaduti, a conservare in vita i quali non giova la legge

28 ottobre 1980, n. 687, che ha per oggetto atti e provvedimenti

emanati e rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi, e non i

dd.ll. 9 luglio 1980, n. 301 e 30 agosto 1980, n. 503. Né la tangibile

diversità di obietti consente di ravvisare nella legge 687/1980 idoneo

equipollente di legge di conversione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità dei ricorsi proposti l'uno il 5 agosto

1980 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt.

54 e 55 d. legge 9 luglio 1980, n. 301 e l'altro il 30 settembre 1980

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 85 e

86 d. legge 30 agosto 1980, n. 503 dalla Regione autonoma della

Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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