Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1973

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/1973 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 29/1969

citata

  • art. 17legge 29/1969

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto

comma, prima parte, della legge della Regione siciliana 30 luglio 1969,

n. 29 (Proroga e coordinamento delle disposizioni agevolative in

materia di costruzioni edilizie), promosso con ordinanza emessa il 2

luglio 1970 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento civile

vertente tra Anzolin Savoia e l'Amministrazione finanziaria dello

Stato, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 3 aprile

1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1973 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

udito l'avv. Francesco Pignatone, per il Presidente della Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile tra Anzolin Savoia e

l'Amministrazione finanziaria dello Stato il tribunale di Caltanissetta

ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 luglio 1970, questione di

legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 17 e 36 dello

Statuto speciale della Regione siciliana, dell'art. 7, comma quarto,

prima parte, della legge regionale 30 luglio 1969, n. 29. Tale

disposizione, nello stabilire nuove modalità e nuovi termini per la

prescrizione dell'azione dell'Amministrazione finanziaria per il

recupero dei tributi in misura ordinaria, a seguito di incorsa

decadenza del contribuente dalle agevolazioni previste da precedenti

leggi, ne dispone la applicazione retroattiva "anche agli atti

stipulati prima dell'entrata in vigore" della legge stessa.

La questione dedotta ha riferimento all'azione proposta, nella

specie, dall'Amministrazione finanziaria dello Stato per ottenere il

pagamento di un credito derivante dalla decadenza della controparte dai

benefici fiscali già concessile - ai sensi della legge reg. sic. 18

ottobre 1954, n. 37 - all'atto di registrazione di un contratto di

compravendita di un comprensorio di case, stipulato il 12 luglio 1957:

decadenza che si sarebbe verificata il 1 ottobre 1959 per effetto della

rivendita del suddetto comprensorio di case. Considerato in diritto :

In mancanza di una diversa ed espressa disposizione, la norma di

cui è questione deve intendersi, conformemente alla interpretazione

che la giurisprudenza ordinaria ha dato di quella, parzialmente

analoga, dettata dall'art. 6 della legge statale 7 febbraio 1968, n.

26, come avente riferimento ai rapporti di credito tuttora pendenti al

momento della sua entrata in vigore, ad esclusione, cioè, di quelli

già esauriti per essere intervenuta la prescrizione a norma delle

precedenti leggi.

Ora, nella specie - sia ai sensi dell'art. 136 del r.d. 30 dicembre

1923, n. 3269, che approva la legge del registro, sia ai sensi

dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, recante "Agevolazioni

tributarie in materia edilizia", sia ai sensi dell'art. 2 della legge 6

ottobre 1962, n. 1493, concernente "Modifiche ed interpretazioni di

norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore

dell'edilizia" - il credito dello Stato nei confronti della signora

Anzolin Savoia deve ritenersi comunque prescritto prima del 30 luglio

1969, essendo a questa data compiutamente maturati, come si evince

dall'ordinanza del giudice a quo e dagli atti di causa, i diversi

termini rispettivamente stabiliti dalle leggi ora rammentate.

Pertanto il giudizio a quo può essere definito indipendentemente

dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale

sollevata, che appare manifestamente irrilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma quarto, prima parte, della legge 30 luglio 1969, n.

29, della Regione siciliana ("Proroga e coordinamento delle

disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie"),

sollevata, in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto speciale per

la Regione siciliana, dal tribunale di Caltanissetta con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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