Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/03/1972 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

citata

  • art. 23d.P.R. 523/1962

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio

1962, n. 523, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt.

23, parte seconda, e 5, parte terza, del contratto collettivo nazionale

di lavoro per i dipendenti delle industrie tessili del 31 luglio 1959,

nonché gli artt. 1-5 del relativo accordo allegato, promosso con

ordinanza emessa il 24 giugno 1970 dal tribunale di Vercelli nel

procedimento civile vertente tra Langhi Erminio e Gallian Arrigo,

iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1972 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio promosso davanti al tribunale di Vercelli da Erminio

Langhi, ex dipendente dell'impresa di sfilacciatura di Arrigo Gallian,

contro tale impresa per ottenere la maggiore somma che gli sarebbe

spettata a titolo di differenza tra la retribuzione percepita con la

qualifica di operaio specializzato e quella che assumeva competergli,

per la qualifica di assistente, corrispondente alle prestazioni di

fatto effettuate, la Impresa convenuta eccepiva l'improcedibilità

della domanda, in quanto, ai sensi dell'art. 21, parte seconda, del

contratto collettivo 27 luglio 1967, per gli addetti all'industria

della lana e del feltro, la questione circa la categoria di appartenza

avrebbe dovuto essere preventivamente devoluta all'esame della

commissione paritetica di cui all'annesso accordo, dato che la relativa

clausola aveva acquistato efficacia vincolante fra le parti, in forza

del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523, che aveva conferito efficacia erga

omnes al contratto collettivo 31 luglio 1959, relativo alla stessa

categoria, e conteneva detta clausola.

Il tribunale adito, con ordinanza 24 giugno 1970, ritenutane la

rilevanza, sollevava d'ufficio questione d'illegittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per

eccesso di delega, della estensione erga omnes anche di clausole di

contratti collettivi, non strettamente attinenti allo scopo di

garantire a tutti i lavoratori delle categorie interessate i minimi di

trattamento economico e normativo da tali contratti prevedute.

Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio così promosso viene ora

alla cognizione della Corte.

Non vi è stata costituzione di parti né intervento della

Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 56 del

1965; n. 9 del 1967 e n. 12 del 1969) secondo i criteri da seguire

nell'interpretazione dell'art. 1 della legge di delega n. 741 del 1959,

quali risultano dalla sentenza n. 129 del 1963 e poi confermati da

altre successive, limite della delega conferita al Governo di estendere

ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti

collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla

finalità di assicurare a tutti i lavoratori della categoria minimi

inderogabili di trattamento economico e normativo, inteso questo nel

senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere

non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare un'esistenza degna

della persona umana.

In applicazione di tali criteri, con le sentenze sopra citate e con

altre ancora, che non è necessario richiamare, si è costantemente

affermato che esorbitano da quella finalità: a) le clausole che

impongono il previo tentativo di conciliazione; b) quelle che demandano

(come nella fattispecie) all'esame di collegi tecnici provinciali e

nazionali le divergenze relative all'appartenenza del personale alle

diverse categorie, in base alle mansioni svolte, nonché quelle

concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia.

Poiché è pacifico che le parti del giudizio a quo non sono

iscritte alle associazioni sindacali delle rispettive categorie e,

d'altra parte, nessun argomento è stato addotto che possa indurre a

discostarsi dalla richiamata giurisprudenza, la proposta questione deve

riconoscersi fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523, nella parte in cui rende obbligatori

erga omnes gli artt. 23, parte seconda, e 5, parte terza, del contratto

collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie tessili

del 31 luglio 1959, nonché gli artt. 1-5 del relativo accordo

allegato, che disciplinano la devoluzione preventiva ad un collegio

tecnico di tutte le questioni concernenti l'appartenenza del personale,

in base alle mansioni effettivamente svolte, alle diverse categorie e

l'attribuzione della qualifica di impiegato e d'intermedio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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