Corte costituzionale

Sentenza n. 585/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano

notificato il 9 giugno 1989, depositato in cancelleria il 15 giugno

successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1989, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 4 febbraio 1989,

recante "Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni

uffici giudiziari";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e

l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia Autonoma di Bolzano ha proposto ricorso contro

la Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere la

dichiarazione che non spetta allo Stato di modificare la tabella

della pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di

Bolzano al di fuori della procedura prevista dall'art. 107 del d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),

e, per conseguenza, annullare in parte qua il decreto del Presidente

della Repubblica 4 febbraio 1989, recante "Modificazioni alle piante

organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari".

La Provincia ricorrente osserva che il decreto impugnato

sostituisce con tre nuove tabelle le tabelle B , C e D relative alle

piante organiche dei magistrati allegate al d.P.R. 31 dicembre 1966,

n. 1185, così incidendo sulla materia regolata dal d.P.R. 26 luglio

1976, n. 752, di attuazione dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, il cui titolo III contiene "Disposizioni per la

magistratura".

Secondo la ricorrente, il decreto impugnato, essendo stato emanato

senza osservare la procedura che prescrive la consultazione della

commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige, violerebbe gli artt. 89, 100 e 107 di tale

Statuto e gli artt. 33, 34 e la tabella 23 del d.P.R. 26 luglio 1976,

n. 752. E ciò perché l'istituto della "proporzionale etnica"

previsto dall'art. 89 dello Statuto, consistente nella riserva ai

cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici dei posti di

ruolo del personale civile delle amministrazioni dello Stato aventi

uffici nella Provincia e nella ripartizione dei posti stessi tra gli

appartenenti ai gruppi linguistici in proporzione alla loro entità,

comporterebbe l'obbligo dello Stato di regolare e riformare i propri

uffici e servizi, ivi compresi gli uffici della magistratura,

seguendo il procedimento appositamente istituito a tutela delle

minoranze linguistiche.

La violazione di tale procedura e la lesione delle attribuzioni

provinciali che ne consegue risulterebbe, inoltre, incontestabile per

il fatto che le nuove tabelle allegate al decreto impugnato

modificano in modo sostanziale la disciplina dei posti di pianta

organica degli uffici giudiziari nella Provincia di Bolzano. È,

infatti, stato disposto l'inserimento ex novo di cinque posti di

magistrati del pubblico ministero addetti alla Pretura circondariale

di Bolzano ed è stato attribuito un posto di magistrato di appello

in funzione di consigliere pretore dirigente in luogo di un posto di

magistrato di tribunale o di uditore in funzione di pretore.

Un'ulteriore violazione del principio della proporzionale etnica

viene ravvisato nella impossibilità di applicare ai posti di nuova

istituzione le regole della ripartizione stabilite dal d.P.R. n. 752

del 1976; e ciò perché i nuovi posti, non essendo compresi nella

tabella 23 allegata a tale decreto, sfuggirebbero alla operatività

del rinvio contenuto nell'art. 23 del medesimo testo.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in

subordine, infondato.

Premesso che il decreto impugnato disciplina gli uffici giudiziari

e le loro dotazioni organiche, materia rigorosamente riservata allo

Stato dall'art. 110 della Costituzione, l'Avvocatura deduce

l'inammissibilità del conflitto, in quanto nella specie mancherebbe

una norma costituzionale o statutaria, attributiva di competenze alla

Provincia, della quale possa configurarsi la violazione. Inoltre,

mancherebbe un atto dello Stato idoneo ad invadere competenze della

Provincia.

Con riferimento al merito dell'impugnativa, l'Avvocatura dello

Stato osserva che la tabella 23 allegata d.P.R. 26 luglio 1976, n.

752, concerne la ripartizione dei posti tra gli appartenenti alle tre

diverse etnie e non gli uffici giudiziari e la loro dotazione

organica.

Segnalata l'esigenza di non confondere la dotazione organica con

la ripartizione secondo le percentuali stabilite e relative

modifiche, si conclude che il parere della commissione paritetica, di

cui all'art. 107 del detto decreto, è richiesto per la sola modifica

della ripartizione resa necessaria dai risultati di censimenti

successivi a quelli del 1971 ovvero a seguito di modifica della

dotazione organica che imponga una nuova assegnazione ai tre gruppi

linguistici di un numero complessivo di magistrati diverso dal

precedente, affinché risulti costantemente rispettata la percentuale

etnica.

A questo ultimo riguardo si sostiene che il decreto impugnato non

introduce alcuna "modifica" alla dotazione organica preesistente. Il

numero di 19 pretori del circondario di Bolzano sarebbe rimasto

invariato, essendosi disposta la semplice sommatoria degli organici

delle preture mandamentali, secondo le prescrizioni della legge 1°

febbraio 1989, n. 30. Circa l'attribuzione dei posti di pubblico

ministero presso la Pretura circondariale di Bolzano, non potrebbe

neppure parlarsi di "modificazione", trattandosi di un nuovo tipo di

ufficio e, quindi, della sua prima dotazione organica. Considerato in diritto

1. - La Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato relativamente al decreto del

Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, recante "Modifiche alle

piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari". Tale

decreto - "sostituendo e modificando la ripartizione dei posti di

pianta organica" degli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano

("già risultante non solo dalla tabella allegata al d.P.R. 31

dicembre 1966, n. 1185, ma dalla stessa tabella allegata al d.P.R. 26

luglio 1976, n. 752") senza osservare la procedura prevista dall'art.

107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che, a tutela delle minoranze

linguistiche, richiede la previa consultazione della speciale

"commissione paritetica" chiamata ad "esprimere parere su tutte le

norme di attuazione statutarie" - sarebbe "lesivo delle competenze

costituzionalmente assegnate alla Provincia Autonoma di Bolzano"

dagli "artt. 89, 100 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto

Adige e relative norme di attuazione (artt. 33 ss., spec. art. 34 e

tabella 23, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752)".

Pur parlando in generale "dei posti di pianta organica degli uffici

giudiziari della Provincia di Bolzano", la doglianza della Provincia

deve intendersi circoscritta alla sola parte del decreto impugnato

che concerne la pianta organica dei "magistrati giudicanti e del

pubblico ministero addetti" alla Pretura di Bolzano (20ª linea della

tabella C allegata al decreto). Si tratta, infatti, dell'unica parte

che introduce modificazioni alla pianta organica degli uffici

giudiziari della Provincia di Bolzano. L'altra parte riguardante la

Provincia di Bolzano (pianta organica dei "magistrati giudicanti e

del pubblico ministero addetti" al Tribunale di Bolzano: 20ª linea

della tabella B allegata al decreto), benché richiamata anch'essa

nel ricorso, non contiene alcuna variazione rispetto all'assetto

situazione preesistente: l'organico di quel Tribunale risultava, ed

ancora risulta, formato da un presidente, tre presidenti di sezione,

sedici giudici, mentre l'organico della Procura della Repubblica

presso il Tribunale stesso risultava, ed ancora risulta, formato da

un procuratore e cinque sostituti procuratori della Repubblica.

2. - Per l'Avvocatura dello Stato il ricorso della Provincia

Autonoma di Bolzano sarebbe, prima ancora che infondato,

inammissibile, e ciò per due ordini di ragioni: mancherebbe,

anzitutto, "una norma costituzionale o statutaria, attributiva di

competenze alla Provincia, della quale possa, nella specie,

configurarsi la violazione", non avendo "rango costituzionale" l'art.

34, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, che si assume

in concreto violato; mancherebbe, inoltre, "un atto dello Stato

idoneo ad invadere una pretesa competenza della ricorrente", in

quanto "l'atto che si pretende invasivo della sfera di competenza

della Provincia è un atto amministrativo emanato in forza" dell'art.

1, quinto comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, che disciplina il

procedimento preordinato a stabilire le piante organiche degli uffici

giudiziari.

Come giustamente si osserva nella memoria presentata per l'udienza

dalla difesa della Provincia, nessuna delle due eccezioni può essere

accolta. Non la prima, perché, a parte il fatto che la ricorrente

lamenta non soltanto la violazione dell'art. 34, secondo comma, del

d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, ma anche la violazione dei princi'pi

contenuti negli artt. 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, le norme di attuazione dello Statuto stesso in

materie riguardanti la Provincia di Bolzano, integrandone la relativa

disciplina, ben possono essere assunte a parametro di giudizio nei

conflitti di attribuzione. Né può essere accolta la seconda

eccezione, perché l'atto che si pretenderebbe invasivo della

competenza della Provincia è rappresentato proprio da quel d.P.R. 4

febbraio 1989, in ordine al quale l'Avvocatura stessa immediatamente

si preoccupa di negare l'idoneità "ad invadere", così portando

l'accento sul merito del ricorso.

3. - Ad avviso della ricorrente, la lesione delle attribuzioni

provinciali da parte del decreto impugnato emergerebbe sotto tre

profili, concernenti, rispettivamente: a) l'esigenza formale che ogni

"modificazione di una disciplina già stabilita dalle norme di

attuazione dello Statuto T.A.A. (e tale è anche la disciplina

stabilita dalla tabelle allegate ai Decreti delegati recanti le norme

d'attuazione)" avvenga "secondo le procedure inderogabilmente

previste dallo Statuto (art. 107) per l'emanazione delle norme di

attuazione e per le loro successive modificazioni; b) il contenuto

sostanziale delle variazioni apportate alla pianta organica degli

uffici giudiziari della Provincia di Bolzano; c) la sottrazione dei

posti oggetto di tali modifiche alla disciplina della "proporzionale

etnica", in quanto non "formalmente ricompresi nella tabella n. 23

allegata al d.P.R. n. 752/1976".

4. - Il primo profilo muove dalla constatazione che l'art. 34 del

d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 - una volta precisato nel primo comma

che "la ripartizione dei posti, alla data del 20 gennaio 1972,

risulta dalla tabella 23 allegata al presente decreto" - dispone nel

secondo che "Alla modifica della tabella di cui al comma precedente

resa necessaria da modifiche dell'organico e dai risultati di

successivi censimenti generali della popolazione si provvede con la

procedura prevista dall'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670",

sentendo, quindi, la commissione paritetica ivi contemplata.

Le affermazioni addotte in contrario dall'Avvocatura dello Stato,

a cominciare da quella, che vorrebbe essere assorbente, secondo cui

le norme statutarie relative alla proporzionale etnica dei magistrati

riguarderebbero soltanto "le persone", non anche gli uffici

giudiziari e le loro "dotazioni organiche", non sono condivisibili.

Un problema di ripartizione dei posti, come è quello oggetto

dell'art. 34 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, non può prescindere

dalla previa conformazione dell'organico degli uffici interessati.

Né è dato asserire, come fa l'Avvocatura nel seguito dell'atto di

costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, che "il

reale contenuto normativo della tabella 23 è quello di stabilire le

percentuali di distribuzione", mentre "il richiamo della consistenza

delle piante, fatto nella tabella, ha soltanto valore di notizia (il

titolo parla di estratto) e non valore prescrittivo", per cui

quest'ultimo involgerebbe unicamente la seconda parte della stessa,

là dove è scritto che la "ripartizione dei posti di cui alla

presente tabella fra i cittadini appartenenti ai gruppi linguistici,

italiano, tedesco e ladino, viene effettuata, sulla base dei

risultati del censimento del 1971, secondo la seguente percentuale:

63% al gruppo di lingua tedesca; 33% al gruppo di lingua italiana; 4%

al gruppo di lingua ladina".

Un tale assunto contrasta con la duplicità di causali da cui

possono derivare le modificazioni tabellari, che l'art. 34 del d.P.R.

26 luglio 1976, n. 752, sottopone alla procedura prevista dall'art.

107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670: nel secondo comma dell'art. 34

si parla, infatti, di modifica della tabella 23 "resa necessaria da

modifiche dell'organico e dai risultati di successivi censimenti

generali della popolazione" e, quindi, non solo della modifica "resa

necessaria dai risultati dei relativi censimenti generali della

popolazione", bensì anche della modifica "resa necessaria da

modifiche dell'organico".

La tabella 23 non si limita, dunque, a stabilire le percentuali di

ripartizione fra i gruppi, ma prima di tutto individua gli uffici

giudiziari della Provincia di Bolzano ed il numero dei posti di

pianta organica da ripartire, senza che il suo contenuto possa essere

suddiviso in una parte meramente "notiziale" ed in una parte

"precettiva", come puntualizza la memoria presentata per l'udienza

dalla difesa della Provincia Autonoma, ulteriormente osservando che,

proprio a voler distinguere, "si dovrebbe semmai ritenere che valore

notiziale lo ha soltanto la parte relativa alle percentuali di

ripartizione. Tali percentuali, infatti, non sono il frutto di una

determinazione delle pubbliche autorità, ma sono la conseguenza

automatica dei risultati del censimento".

Ancor meno sostenibile è la tesi avanzata dall'Avvocatura dello

Stato circa la natura della tabella 23, nel senso che le sue sorti

sarebbero autonome rispetto a quelle delle altre, più generali,

tabelle concernenti le piante organiche dei magistrati, per cui

l'adeguamento di essa - da effettuare, prima o poi, ai sensi

dell'art. 34, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 -

dovrebbe seguire, non accompagnare la corrispondente modifica

apportata alle piante organiche stabilite a livello nazionale con il

d.P.R. 31 dicembre 1966, n. 1165, e successive varianti. Ad escludere

ogni possibilità di differenziazione contenutistica dell'una

rispetto alle altre ed a rendere, quindi, del tutto inutile un parere

espresso, soltanto successivamente all'approvazione delle tabelle

generali, dalla commissione paritetica di cui all'art. 107 del d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670, basta notare come la tabella 23 rechi

l'intestazione "Ministero di Grazia e Giustizia Estratto delle piante

organiche dei magistrati stabilite con decreto del Presidente della

Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1165 e successive varianti" ed il

sottotitolo "Circondario del Tribunale di Bolzano". Un estratto,

dunque; cioè, una parte tratta, per la sua specificità

territoriale, da piante organiche più ampie, riguardanti anche altri

circondari. Del resto, il fatto che nel titolo della tabella si parli

di estratto era già stato sottolineato dalla stessa Avvocatura dello

Stato, sia pur per trarne argomento a sostegno del qui confutato

valore meramente notiziale della parte ripetitiva della tabella,

anziché per ribadirne il valore precettivo.

5. - Una volta chiarito che, in quanto estratto di altre piante

organiche, la tabella 23 è da intendersi virtualmente e, quindi,

sostanzialmente coinvolta dai mutamenti apportati alle più generali

tabelle dalle quali è tratta, viene a perdere rilevanza anche il

terzo argomento addotto dalla Provincia Autonoma di Bolzano a

sostegno della sua impugnativa: quello in base a cui i mutamenti

previsti dal d.P.R. 4 febbraio 1989, in quanto non formalmente

ricompresi nella tabella 23, sfuggirebbero all'istituto della

proporzionale etnica. L'applicabilità di questo fondamentale

principio, costituzionalmente tutelato e normativamente regolato, è,

invece, da ritenersi, in ogni caso - comunque avvenga, cioè, la

ripartizione dei posti - fuori discussione all'atto della concreta

assegnazione personale degli stessi, magistrato per magistrato.

6. - Rimane, invece, da verificare l'incidenza del secondo ordine

di considerazioni poste a base del ricorso della Provincia Autonoma:

le considerazioni, cioè, volte a rimarcare la natura sostanziale

delle modifiche apportate dal decreto impugnato alla "disciplina dei

posti di pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di

Bolzano già stabilita dalla tabella 23 allegata al d.P.R. n. 752/76

(e dalle tabelle allegate al d.P.R. n. 1185/1966)". In quanto

costituite, per un verso, dall'inserimento ex novo di cinque posti di

magistrati del pubblico ministero addetti alla Pretura circondariale

di Bolzano e, per l'altro verso, dalla variante qualitativa

introdotta nei posti dei magistrati giudicanti addetti alla Pretura

circondariale di Bolzano attraverso l'istituzione di un posto di

magistrato d'appello in funzione di consigliere pretore dirigente e

la corrispondente soppressione di un posto di magistrato di tribunale

o di uditore in funzione di pretore, tali modificazioni hanno tutte

una consistenza innegabile, sempre, però, nel senso di un

potenziamento degli uffici. Un potenziamento, per di più, dovuto a

scelte non meramente discrezionali, ma strettamente collegate

all'attuazione, non tanto e non solo (come si limita a ricordare

l'ultima memoria difensiva per la Provincia) dell'art. 1 della legge

3 febbraio 1989, n. 32, che ha aumentato l'organico complessivo della

magistratura, quanto e soprattutto all'attuazione di precedenti

leggi, che hanno reso necessario quell'aumento in relazione alle

generali esigenze collegate all'entrata in vigore del nuovo codice di

procedura penale.

Ma - una volta riscontrato che le modificazioni si risolvono tutte

in un potenziamento degli uffici della Provincia di Bolzano, alla

stregua di criteri uniformemente adottati per ogni ufficio analogo,

senza il verificarsi di compressione alcuna in ordine alla "riserva"

dei posti già inclusi nelle relative piante organiche, e

riconosciuto, al tempo stesso, che il fondamentale principio della

proporzionale etnica rimane salvaguardato, dovendosene verificare

scrupolosamente il rispetto in sede di concreta copertura dei posti

in questione - il conflitto viene a risultare inammissibile per

mancanza di interesse (sentenza n. 79 del 1989).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto sollevato dalla Provincia

Autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:585 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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