Corte costituzionale

Sentenza n. 58/2000

Altra decisione · depositata il 15/02/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati in data 25

giugno 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti della dott.ssa Gemma Cotti

Cometti, promosso con atto del Tribunale di Bergamo, notificato il 3

maggio 1999, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritto

al n. 18 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv. Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Bergamo, II sezione penale, ha proposto - con

ordinanza in data 8 ottobre 1998, nel corso di un giudizio nei

confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione

aggravata in danno della dr.ssa Gemma Cotti Cometti - conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei

deputati, chiedendo l'annullamento della deliberazione, adottata

dall'Assemblea nella seduta del 25 giugno 1998, con la quale è stata

dichiarata l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal

parlamentare.

1.1. - Il Tribunale di Bergamo premette che si procede in sede

penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per le

dichiarazioni da lui rese nel corso del programma "Sgarbi

quotidiani", trasmesso dall'emittente televisiva Canale 5, con le

quali egli avrebbe affermato che la dott.ssa Cotti Cometti aveva

"prosciolto il magistrato Romeo Simi De Burgis con sentenza resa per

mero favoritismo verso il collega, "per solidarietà" nella logica

della "tutela reciproca" e "nel clima in cui i giudici

proteggevano i giudici" , contrapponendo alla stessa dott.ssa Cotti

Cometti il sostituto procuratore dott. Francesco Piantoni,

strumentalmente presentato come "paladino della giustizia giusta" per

aver proposto appello contro tale sentenza".

Ad avviso del Tribunale non esisterebbe nessuna connessione tra

dette dichiarazioni e l'attività parlamentare del deputato Vittorio

Sgarbi e, quindi, mancherebbe il nesso funzionale tra le prime e la

seconda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce

condizione dell'insindacabilità delle opinioni ai sensi dell'art.

68, primo comma, della Costituzione. In tal senso, secondo il

Collegio, avrebbe particolare importanza la considerazione che il

nesso funzionale è stato escluso dalla stessa Giunta per le

autorizzazioni a procedere, che ha proposto di dichiarare che i fatti

per i quali è in corso il procedimento penale non concernono

opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle

funzioni. In particolare, la Giunta aveva sottolineato che, "anche ad

ammettere la possibile partecipazione alla trasmissione televisiva

nella duplice qualità di parlamentare e di conduttore" tuttavia nel

caso in esame il deputato Vittorio Sgarbi "aveva mosso accuse

specifiche gratuite ed immotivate, non suffragate da alcun riscontro

e senza alcun rilevante collegamento con l'attività parlamentare.

Nel corso della trasmissione, infatti, egli, senza alcun concreto

riferimento al dibattito politico in atto sulla Giustizia, si era

limitato a dare lettura di brani estrapolati" da un libro, nel quale

erano contenute affermazioni riguardanti la dott.ssa Cotti Cometti,

che apparivano gravi e da "riportare a intenti polemici del tutto

avulsi dalla funzione parlamentare, anche se latamente intesa".

1.2. - Secondo il Tribunale, la delibera sarebbe viziata in quanto,

nel respingere la motivata proposta della Giunta per le

autorizzazioni a procedere, la Camera non avrebbe considerato che

l'insindacabilità non riguarderebbe tutta l'attività politica

svolta dal parlamentare, pena la vanificazione del nesso funzionale

stabilito dall'art. 68, primo comma, della Costituzione ed "il

rischio di trasformare la prerogativa in privilegio personale". Nel

caso in esame, a suo avviso, le dichiarazioni rese dal deputato

costituirebbero meri apprezzamenti personali espressi, alla stregua

di un qualunque privato cittadino, in riferimento ai protagonisti di

una specifica vicenda giudiziaria. Inoltre, anche ritenendo che

l'insindacabilità possa concernere opinioni espresse al di fuori

delle Camere, la partecipazione del parlamentare alla trasmissione

televisiva comunque non configurerebbe un'attività riconducibile

all'esercizio delle funzioni parlamentari. Infatti, precisa

testualmente l'ordinanza, egli è intervenuto alla trasmissione quale

"conduttore/entertainer di un programma televisivo denominato

"Sgarbi quotidiani" , nel corso del quale egli aveva l'obbligo -

sulla base di uno specifico contratto stipulato con la Reti

Televisive Italiane S.p.a. cui fa capo "Canale 5" - di commentare

ed esprimere le proprie opinioni su argomenti di attualità e su

quanto riportato dalla stampa in generale", sicché, sottolineano

ancora testualmente i giudici, "poiché per tali prestazioni era,

altresì, contrattualmente prevista una determinata retribuzione",

dovrebbe ritenersi che egli ha partecipato alla trasmissione quale

privato cittadino.

2. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di

consiglio, il conflitto è stato dichiarato ammissibile (ordinanza n.

130 del 16 aprile 1999).

Dopo l'avvenuta notifica alla Camera dei deputati, il 3 maggio

1999, ed il deposito in cancelleria, il 19 maggio 1999, l'ordinanza

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33,

prima serie speciale, del 18 agosto 1999.

3. - La Camera dei deputati si è ritualmente costituita in

giudizio, chiedendo che il conflitto sia dichiarato infondato.

Secondo la difesa della Camera, lo stesso capo di imputazione

formulato nei confronti del parlamentare dimostrerebbe che le

dichiarazioni da lui rese non riguardano vicende private, ma

costituiscono oggetto della denuncia di un fatto costituente

esercizio di funzione pubblica, nella specie giudiziaria, sul quale

il controllo parlamentare, anche sotto forma di pubblica denunzia,

non può ritenersi interdetto. Il deputato, con riferimento ad una

vicenda giudiziaria, si sarebbe limitato ad apprezzare

l'atteggiamento del P.m. ed a criticare quello del giudice,

formulando una critica che, ad avviso della Camera, "non era andata

oltre la media delle cose".

Secondo la resistente, la condotta del deputato Vittorio Sgarbi

risulta chiarita dalla discussione in Assemblea e, in particolare,

dall'intervento del deputato Michele Saponara, specie nella parte in

cui questi ha sottolineato che, qualora un parlamentare esprima un

giudizio, sottoponendo all'attenzione dell'opinione pubblica il modo

in cui i magistrati giudicano altri magistrati, egli tiene una

condotta che non può non essere ricondotta alla funzione

parlamentare.

Le critiche, sostiene la difesa della Camera, hanno riguardato la

condotta di funzionari pubblici e sono perciò riconducibili alla

funzione parlamentare, anche perché la circostanza che il deputato

Vittorio Sgarbi riceveva "un emolumento per le sue conferenze

televisive non sembra far venire meno la competenza della Camera". A

suo avviso, il nesso di funzione non viene meno nel caso in cui "il

parlamentare si esprime attraverso un quotidiano o la televisione e

riceve una retribuzione, in quanto la prestazione tecnica della

redazione dell'articolo o della conduzione della trasmissione, ben

può essere pagata, senza inquinare di interessi privati la funzione

pubblica, la quale, come funzione parlamentare si caratterizza per i

contenuti del colloquio che stabilisce o tenta di stabilire con

l'opinione pubblica; contenuti che possono essere di iniziativa

politica, di esercizio di funzione ispettiva, di mera denuncia

diretta a provocare un dibattito politico e così via".

3.1. - La difesa della resistente sostiene che, secondo la

giurisprudenza costituzionale, spetta alla Camera di appartenenza del

parlamentare il potere di valutare la condotta contestata ad un

proprio membro, al fine di accertarne l'insindacabilità e, nel

giudizio promosso dall'autorità giudiziaria, la Corte deve accertare

se sia stato o meno seguito un procedimento corretto ovvero manchino,

o siano stati arbitrariamente valutati, i presupposti della

dichiarazione d'insindacabilità, tra essi quello del collegamento

delle opinioni espresse con la funzione parlamentare. Nel caso in

esame, non si verterebbe in nessuna di queste ultime ipotesi, dato

che sarebbe stato accertato che il deputato Vittorio Sgarbi aveva

affrontato il tema della trasparenza nella celebrazione di un

processo che vedeva un magistrato quale imputato e, quindi, la

delibera impugnata ha correttamente affermato che rientra nella

funzione parlamentare la critica del mancato rinvio a giudizio.

3.2. - In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa della Camera

dei deputati ha depositato memoria con la quale insiste per il

rigetto del conflitto.

Secondo la resistente, nella fattispecie in esame il parlamentare

avrebbe agito denunciando la violazione dei principi costituzionali

che stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti

giudiziari - strumentale alla trasparenza della funzione

giurisdizionale - e l'obbligatorietà dell'azione penale. La denuncia

rientrerebbe "nell'ambito del mandato parlamentare del quale fa

parte", sempre a suo avviso, anche la funzione ispettiva. Inoltre, la

prerogativa dell'insindacabilità riguarderebbe comunque l'intera

attività politica del parlamentare e quest'ultima "va identificata

nei fatti in cui si svolge ed i limiti vanno ricercati nelle

esperienze già acquisite, nei fini che vengono via via rilevati,

nella plausibilità delle censure e delle proposte, nelle circostanze

che di volta in volta possono averla ispirata e persino imposta".

Denunce quale quella contestata al deputato Vittorio Sgarbi non

potrebbero, quindi, ritenersi interdette; esse realizzerebbero la

funzione di controllo attribuita al parlamentare e costituirebbero

uno dei modi con i quali questi esercita il suo diritto-dovere di

richiamare l'attenzione dei cittadini sulle eventuali irregolarità

degli apparati dello Stato, attraverso un colloquio con gli elettori

su fatti reali. Nel quadro di tali principi, l'atto con il quale è

stato sollevato il conflitto sarebbe carente, in quanto non

conterrebbe una puntuale esplicitazione della vicenda che lo ha

originato, ma si limiterebbe a sintetizzare le fasi del processo.

La Camera dei deputati conclude, infine, chiedendo che la Corte

"dichiari l'appartenenza alla Camera dei deputati del potere

esercitato, perché ha agito nei limiti delle sue funzioni, delle

previsioni dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e degli

estremi di fatto legittimamente acquisiti" e, conseguentemente,

annulli l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto,

dichiarando che l'azione penale non può essere proseguita. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ha ad

oggetto la deliberazione con la quale la Camera dei deputati, nella

seduta del 25 giugno 1998, ha dichiarato che i fatti per i quali era

in corso innanzi al Tribunale di Bergamo, II sezione penale, il

giudizio per diffamazione aggravata nei confronti del deputato

Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle

funzioni parlamentari e, conseguentemente, sarebbero insindacabili ai

sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale di Bergamo sostiene che detta deliberazione violerebbe

la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in

quanto la Camera dei deputati non avrebbe correttamente esercitato il

potere ad essa spettante, di dichiarare l'insindacabilità delle

dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi. A suo avviso, la Camera

avrebbe arbitrariamente ritenuto insindacabili le dichiarazioni,

omettendo di considerare che esse costituirebbero meri apprezzamenti

personali e che non sarebbe "riscontrabile alcuna connessione con

atti tipici della funzione parlamentare" e neppure "un qualche

intento divulgativo di una scelta o di un'attività

politico-parlamentare" come ha riconosciuto la stessa Giunta per le

autorizzazioni a procedere, sottolineando che esse erano "da

riportare a intenti polemici del tutto avulsi dalla funzione

parlamentare, anche se latamente intesa". Il Tribunale di Bergamo

chiede, quindi, che la Corte annulli la deliberazione di

insindacabilità adottata dalla Camera.

2. - In linea preliminare deve essere confermata l'ammissibilità

del conflitto di attribuzione in esame, già dichiarata da questa

Corte in sede di sommaria delibazione con l'ordinanza n. 130 del

1999.

Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, devono infatti ritenersi

legittimati ad essere parti del presente conflitto sia il Tribunale

di Bergamo, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione

di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, sia la Camera dei

deputati, dato che essa è competente a dichiarare in modo definitivo

la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità

ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (tra

le più recenti, sentenze nn. 417, 329 del 1999 e 289 del 1998).

Sotto il profilo oggettivo, avendo il Tribunale denunciato la lesione

della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita,

parimenti sussiste la materia del conflitto (ex plurimis sentenza n.

11 del 2000).

La forma dell'ordinanza utilizzata dalla seconda sezione penale del

Tribunale di Bergamo non può, infine, di per sé sola, comportare la

irricevibilità del conflitto, in quanto l'atto, possedendo nella

specie tutti i requisiti stabiliti dagli artt. 37 della legge n. 87

del 1953 e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte, può considerarsi, per le ragioni indicate nelle decisioni n.

10 e n. 11 del 2000 di questa Corte, idoneo a conseguire lo scopo cui

è preordinato e a consentire la valida instaurazione del

contraddittorio.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

Il conflitto di attribuzioni in esame si incentra su alcune

dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi nel corso di un programma

televisivo e per le quali è pendente il giudizio per il reato di

diffamazione aggravata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte ad essa spetta di

esaminare, come giudice dei conflitti, non certo il merito del

giudizio penale, ma piuttosto, trattandosi di un conflitto per

menomazione, se dal potere esercitato dalla Camera di appartenenza in

base all'art. 68, primo comma, della Costituzione sia derivata o meno

la lamentata, illegittima interferenza nella sfera di attribuzione

dell'autorità giudiziaria ricorrente.

In particolare, trattandosi, nella specie, di opinioni espresse al

di fuori dell'ambito dei lavori parlamentari, va riscontrata

l'esistenza del nesso funzionale, che deve consistere non già in una

semplice forma di collegamento - di argomento o di contesto - fra

attività parlamentare e dichiarazioni, ma più precisamente nella

"identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di

attività parlamentare" (sentenza n. 10 del 2000). Pertanto la

riproduzione all'esterno delle Camere di dichiarazioni già espresse

in un atto parlamentare è insindacabile "solo ove sia riscontrabile

corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non

essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di

tematiche" (sentenza n. 11 del 2000).

In questo senso, nella vicenda in esame, si era mossa la Giunta per

le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, la quale,

nella seduta del 12 settembre 1996, aveva approvato la proposta di

dichiarare che le opinioni del deputato Sgarbi non erano state

espresse nell'esercizio delle proprie funzioni, poiché "si era in

presenza di affermazioni gravi da riportare a intenti polemici del

tutto avulsi dalla funzione parlamentare anche se latamente intesa".

Vero è però che tale proposta era stata respinta dall'Assemblea,

nella seduta del 25 giugno 1998, senza peraltro che risultasse

un'esplicita argomentazione contraria, se non quella di un

componente, il quale appunto riteneva apprezzabile che "un

parlamentare possa esprimere un giudizio e sottoporre all'attenzione

dell'opinione pubblica il modo in cui i magistrati giudicano altri

magistrati; si tratta di una presa di posizione che non può non

essere ricondotta alla funzione di parlamentare".

Da queste delibere emerge comunque in modo chiaro che le

dichiarazioni in questione, rese fuori delle Camere, non riproducono

il contenuto di nessuno specifico atto parlamentare, cosicché non

sono identificabili come espressione di attività parlamentare del

deputato Sgarbi. Manca dunque, ai fini del riconoscimento

dell'insindacabilità, il requisito del nesso funzionale tra opinioni

espresse dal parlamentare ed esercizio delle relative funzioni;

"requisito che, come più volte affermato da questa Corte costituisce

l'indefettibile presupposto di legittimità della deliberazione

parlamentare di insindacabilità" (sentenza n. 329 del 1999).

Per queste ragioni le opinioni espresse, nella fattispecie in

esame, dal deputato Sgarbi non possono ritenersi rese nell'esercizio

delle funzioni parlamentari e quindi rispetto ad esse non è

applicabile l'immunità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione. La Camera dei deputati, adottando la deliberazione in

oggetto ha pertanto interferito, in modo illegittimo, nella sfera di

attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente e conseguentemente

deve essere disposto l'annullamento della predetta deliberazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi,

in ordine alle quali è stato promosso davanti al Tribunale di

Bergamo il giudizio penale indicato in epigrafe; di conseguenza

annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella

seduta del 25 giugno 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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