Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1976 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

citata

  • art. 2d.P.R. 5/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Calabria, notificato il 12 novembre 1973, depositato in cancelleria il

26 successivo ed iscritto al n. 14 del registro 1973, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministro per i

trasporti dell'11 agosto 1973, n. UF/498/RC concernente la riserva allo

Stato di funzioni amministrative su tranvie e linee automobilistiche di

interesse regionale.

Visto l'atto di costituzione del Ministro per i trasporti e per

l'aviazione civile, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Ministro per i

trasporti e per l'aviazione civile.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 12 novembre 1973 il Presidente della

Regione Calabria ha proposto conflitto di attribuzione in relazione

alla circolare del Ministro per i trasporti dell'11 agosto 1973, n.

UF/498/RC, trasmessa dal Commissariato del Governo il 12 settembre e

pervenuta il 14 settembre 1973. Con detta circolare il Ministro per i

trasporti, sulla base del parere della seconda sezione del Consiglio di

Stato 30 gennaio 1973, n. 2131, ha dettato una serie di criteri

interpretativi del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, concernente il

trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in

materia di tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale e di

navigazione e porti lacuali e dei relativi personali e uffici.

Si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale

dello Stato, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile,

deducendo l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Regione

Calabria solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

relazione alla circolare del Ministro per i trasporti dell'11 agosto

1973, n. UF/498/RC, con la quale, sulla base di parere dato dal

Consiglio di Stato - sezione II - in data 30 gennaio 1973, n. 2131, il

Ministro ha stabilito una serie di criteri interpretativi del d.P.R. 14

gennaio 1972, n. 5, "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario

delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee

automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti

lacuali, e dei relativi personali ed uffici".

La Regione ricorrente denuncia la riserva a favore della

Amministrazione statale, ai sensi della circolare impugnata, delle

funzioni seguenti

a) vigilanza e controlli sulla sicurezza degli impianti e dei

veicoli;

b) accertamento dell'idoneità del personale addetto all'impianto e

all'esercizio dei trasporti su fune;

c) limitazioni alla possibilità di trasferimento alle Regioni

delle linee ferroviarie di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 5 del 1972;

d) assenso previsto dall'art. 46 del d.P.R. n. 771 del 1955, per la

concessione di autolinee interferenti con servizi di trasporto ad

impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato;

e) accertamento delle contravvenzioni previste dalle leggi speciali

relative ai diversi modi di trasporto;

f) servizi automobilistici integrativi delle ferrovie calabro-lucane.

Le questioni sopra elencate concernono la interpretazione di alcune

norme del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, relative al trasferimento alle

Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali, in base

alla delega conferita al Governo dall'art. 17 della legge 16 maggio

1970, n. 281, per l'attuazione del disposto degli artt. 117 e 118 della

Costituzione. Giova esaminare partitamente le singole questioni,

nell'ordine in cui sono state proposte.

2. - L'art. 9 del d.P.R. n. 5 del 1972 dispone che "restano ferme

le attribuzioni degli organi statali in materia di... sicurezza degli

impianti, dei veicoli e dei natanti"; la circolare ministeriale

dichiara al riguardo che "devono intendersi riservate allo Stato tutte

le funzioni in materia di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei

natanti, sia per quanto riguarda la normativa sia per quanto riguarda i

controlli e la vigilanza".

La Regione contesta come "estensiva" questa interpretazione

dell'art. 9, ricordando anzitutto che la Commissione parlamentare per

le questioni regionali, nel parere espresso sullo schema del decreto

legislativo in questione, ha ritenuto che debba rimaner ferma la

competenza dello Stato per la normativa riferentesi alla incolumità ed

alla sicurezza, "ma siano delegate alle Regioni le funzioni

amministrative conseguenti"; e osservando inoltre che, in base al

sistema creato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, per le

funzioni attinenti alle materie ivi elencate il trasferimento è la

regola, mentre la riserva allo Stato è l'eccezione, in rapporto ad

interessi nazionali o ad esigenze unitarie, che non sussisterebbero in

ordine al disposto dell'art. 9 del d.P.R. n. 5. La Regione obbietta in

secondo luogo che secondo la normativa anteriormente in vigore (artt.

21, 26, 43, 50 d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771), i compiti di vigilanza e

controllo sulla sicurezza degli impianti e dei veicoli erano esercitati

dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei

trasporti in concessione, uffici integralmente trasferiti alle Regioni

ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.P.R. n. 5; ed in terzo luogo, che

l'art. 3, lett. c, ha trasferito alle Regioni "la vigilanza sulla

regolarità dell'esercizio", funzione che risulterebbe svuotata di

contenuto dalla riserva allo Stato della vigilanza sulla sicurezza

degli impianti e dei veicoli. Quest'ultima, nella disposizione

dell'art. 9, dovrebbe essere intesa solo come "potere di dettare norme,

o se si vuole anche direttive", con esclusione quindi delle funzioni

amministrative: e pertanto viene denunziata la violazione dell'art. 117

della Costituzione, in relazione agli artt. 3, 7, 9, 11 e 14 del d.P.R.

14 gennaio 1972, n. 5.

La interpretazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 5, prospettata dalla

Regione, è priva di fondamento. Deve anzitutto precisarsi che l'art. 9

concerne esclusivamente la titolarità delle funzioni amministrative

riservate agli organi statali, senza alcuna possibilità di riferimento

della disposizione alla competenza legislativa dello Stato; che d'altra

parte non si può intendere l'art. 3, lett. c, come limitativo della

portata dell'art. 9, perché, come è stato dichiarato con chiarezza

dal Consiglio di Stato nel suo parere, gli artt. 3 e 9 si riferiscono a

funzioni amministrative affatto distinte e diverse. La regolarità

dell'esercizio concerne infatti gli aspetti amministrativi della

gestione, mentre le attribuzioni in tema di sicurezza degli impianti e

dei veicoli "sono, invece, intese alla protezione dell'interesse

generale della incolumità dei cittadini; esse vanno ricondotte alla

materia della "pubblica sicurezza", e, quindi, la loro titolarità

spetta allo Stato". Ciò risulta anche dal dettato dell'art. 9 che,

dopo fatte salve le attribuzioni dello Stato in tema di pubblica

sicurezza in genere, aggiunge la espressa riserva per quelle

concernenti la sicurezza degli impianti, veicoli e natanti.

Anche il richiamo al parere della Commissione parlamentare non

risulta probante nel senso voluto dalla Regione, non tanto perché

suggerisce non il trasferimento bensì la delega alle Regioni delle

funzioni amministrative statali, quanto perché espressamente prevede

al n. 2 la possibilità dello "scorporo delle funzioni statali in

materia di motorizzazione civile", che "potranno essere assegnate ai

già esistenti uffici provinciali che saranno da conservare". Deve

inoltre ricordarsi che l'art. 14, lett. a, del d.P.R. n. 5 ha bensì

disposto il trasferimento alle Regioni delle direzioni compartimentali

MCTC, ma con espressa "esclusione di centri prove autoveicoli e

dispositivi", ciò che conferma il sicuro intento di riservare agli

uffici statali le funzioni relative alla sicurezza degli impianti e dei

veicoli.

3. - La Regione denunzia violazione dell'art. 117 della

Costituzione, in relazione agli artt. 3, 7, 9, 11 e 14 del d.P.R. n.

5, per avere la circolare ministeriale compreso, tra i compiti connessi

alla sicurezza degli impianti, veicoli e natanti, anche quelli relativi

all'accertamento della idoneità del personale addetto. Secondo la

difesa della Regione, mentre non è contestabile la competenza statale

al rilascio dei documenti abilitanti alla guida degli autoveicoli in

servizio pubblico, sulla base degli accertamenti tecnici previsti dal

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), dovrebbe invece

riconoscersi la competenza regionale per l'abilitazione del personale

addetto ai trasporti su fune. Al riguardo, l'art. 33 del d.P.R. 18

ottobre 1957, n. 1367 (regolamento per le funicolari aeree in servizio

pubblico destinate al trasporto di persone), si limita a stabilire i

requisiti di idoneità per il direttore e per il capo del servizio, da

nominarsi previo benestare dell'ispettorato compartimentale o ufficio

distaccato MCTC, mentre gli agenti dell'impianto che esplichino

funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio debbono essere

riconosciuti idonei in base ad esame a cui è prevista la

partecipazione sola facoltativa d'un ingegnere dell'ispettorato

compartimentale o ufficio distaccato MCTC. Non preesistendo per questo

personale una competenza di organi statali al momento dell'entrata in

vigore del d.P.R. n. 5 del 1972, non sarebbe possibile il richiamo

all'art. 9, che certo non ha attribuito ai detti organi competenze

nuove; né potrebbe richiamarsi in senso contrario il decreto 30

dicembre 1971 del Ministro dei trasporti, che ha disciplinato

l'accertamento della idoneità del personale destinato a funzioni di

sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico, istituendo un

certificato nazionale di idoneità previo esame con prove tecniche e

pratiche, perché tale decreto dovrebbe ritenersi palesemente

illegittimo, sia per incompetenza del Ministro a modificare il

regolamento governativo del 1957, ed inosservanza delle forme previste

dall'art. 113 del t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, sia anche per violazione

della competenza regionale.

Anche questa pretesa della Regione non merita accoglimento. A parte

ogni questione circa la legittimità del d.m. 30 dicembre 1971 (la cui

applicazione è stata temporaneamente sospesa con successivo d.m. 29

gennaio 1973), ovviamente non proponibile in questa sede con la

richiesta di declaratoria in via incidentale, data la natura dell'atto,

sembra evidente che l'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 5 del 1972,

con l'espressa riserva allo Stato delle attribuzioni concernenti la

sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, comprende anche

l'accertamento della idoneità tecnica del personale addetto ad

impianti di trasporto con funzioni di sicurezza, "non essendo

dissociabile la sicurezza - come ha osservato il Consiglio di Stato -

dalla idoneità dell'agente addetto al mezzo di trasporto, che, anzi,

ne costituisce il presupposto". Ed è superfluo aggiungere che tale

accertamento di idoneità psicofisica e tecnica risponde ad un

interesse di carattere generale della collettività, che trascende la

competenza delle Regioni relativa all'esercizio dei trasporti

d'interesse regionale, riconosciuta dall'art. 117 della Costituzione.

4. - L'art. 2 del d.P.R. n. 5 del 1972 dichiara che le linee

ferroviarie in concessione, o in gestione commissariale governativa,

nonché le ferrovie secondarie gestite dall'azienda autonoma FF.SS.,

che a giudizio del Governo della Repubblica non siano più utili alla

integrazione della rete primaria nazionale "possono essere trasferite,

con legge dello Stato, alla Regione nel cui territorio si svolgono". La

Regione ricorrente lamenta che la circolare ministeriale abbia

affermato, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato,

che la norma dell'art. 2, non rientrando le ferrovie tra le materie

elencate nell'art. 117 della Costituzione, "deve essere intesa come

diretta ad indicare al legislatore un orientamento di preferenza per

l'ulteriore delega alle Regioni (anziché per il trasferimento) di

funzioni statali in materia di ferrovie in concessione e in gestione

governativa". E poiché l'art. 2 parla di trasferimento e non di

delega, si assume che la circolare ministeriale "si risolve in una

inammissibile critica al decreto delegato", con violazione dell'art.

117 della Costituzione.

La difesa dello Stato ha posto in dubbio l'interesse della Regione

a sollevare la questione in ordine a tale interpretazione dell'art. 2,

contenuta in una circolare, e quindi priva di qualsiasi efficacia

vincolante, anche come mero orientamento, nei confronti del

legislatore, unico destinatario della norma. Deve riconoscersi che

questo punto della circolare non presenta materia attuale di conflitto,

non avendo nessuna incidenza sulla attribuzione delle funzioni

amministrative prevista dal d.P.R. n. 5 del 1972, oggetto del ricorso,

e non può conseguentemente dar luogo, allo stato, ad alcuna pronuncia

di questa Corte.

5. - La Regione ricorrente contesta l'applicabilità nei suoi

confronti della disposizione dell'art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28

giugno 1955, n. 771, per cui la concessione di linee automobilistiche

il cui percorso interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto

ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato è subordinata al

preventivo assenso del Ministero dei trasporti. Questa disposizione,

tuttora vigente per le autolinee di concessione comunale, non potrebbe

più applicarsi nei confronti delle Regioni per effetto dell'avvenuto

trasferimento delle funzioni amministrative esercitate dagli organi

centrali e periferici dello Stato in materia di linee automobilistiche

di interesse regionale, a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 5 del 1972.

L'assenso ministeriale dovrebbe ritenersi incompatibile con la

autonomia amministrativa delle Regioni in tema di concessione delle

linee automobilistiche di loro competenza, e le esigenze di

coordinamento delle attività amministrative regionali con quello dello

Stato, o di altre Regioni, dovrebbero comunque attuarsi, ai sensi

dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (ora dell'art. 3 della

legge 22 luglio 1975, n. 382), solo mediante direttive di carattere

generale, e non con provvedimenti di assenso caso per caso, lesivi

della competenza delle Regioni. La circolare ministeriale, in cui si

afferma l'ulteriore vigenza del disposto dell'art. 46 anche nei

confronti delle Regioni, confliggerebbe con l'art. 117 della

Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 9 del d.P.R. n. 5 del 1972.

Anche questa censura non appare fondata, perché, come ha osservato

la difesa dello Stato, il decreto delegato di trasferimento nulla ha

innovato rispetto ai poteri proprii dello Stato, e per esso del

Ministero dei trasporti, in materia di coordinamento tra strada e

rotaia. Benché detto decreto non contenga un'espressa riserva allo

Stato dell'attribuzione relativa al rilascio dell'assenso previsto

dall'art. 46 del d.P.R. n. 771 del 1955, il Consiglio di Stato ha

giustamente rilevato che essa è "funzionalmente ricollegata alla

materia delle linee ferroviarie, che non rientra tra quelle demandate

alla potestà legislativa ed amministrativa regionale". Occorre d'altra

parte ricordare che l'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 5 ha mantenuto

ferme, in linea generale, tutte le attribuzioni degli organi statali

"che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al

presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della

Costituzione".

Non sussiste nemmeno la denunciata violazione del disposto

dell'art. 3 del decreto delegato, col quale sono state trasferite alle

Regioni le funzioni riguardanti la concessione all'impianto ed

esercizio delle linee automobilistiche, già attribuite ad organi

statali: altro è la concessione, ed altro il controllo della

compatibilità di una nuova linea automobilistica il cui percorso

interferisca con servizi ferroviari di competenza dello Stato. E si

può infine osservare che nell'ipotesi in cui il Ministro dei trasporti

rifiutasse senza giusti motivi l'assenso alla istituzione di una linea

automobilistica di interesse regionale, la Regione avrebbe ogni

possibilità di tutela nella competente sede giurisdizionale

amministrativa.

6. - La Regione denuncia la lesione della propria competenza

amministrativa anche per quanto concerne la riserva agli organi statali

dell'accertamento delle contravvenzioni previste dalle leggi speciali

relative ai vari modi di trasporto. L'accertamento di dette

contravvenzioni non rientrerebbe nelle funzioni di polizia giudiziaria

in senso proprio, né avrebbe ad oggetto reati, trattandosi più

semplicemente di attività di polizia amministrativa, "funzionalmente

connessa con il rapporto di concessione, onde si reprimono per tale

via le infrazioni alle regole circa la sicurezza e la regolarità dei

trasporti". La competenza ad accertare infrazioni di carattere penale

non potrebbe essere attribuita ad organi amministrativi né regionali

né statali, come invece dispongono le leggi speciali in questione, ad

esempio l'art. 36, terzo comma, della legge 28 settembre 1939, n. 1822,

per cui "l'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai

funzionari dell'Ispettorato generale MCTC", i quali, se fossero agenti

di polizia giudiziaria dovrebbero essere a disposizione dell'autorità

giudiziaria, ai sensi dell'art. 109 della Costituzione, "il che non

è".

Anche questa censura è priva di fondamento: come ha esattamente

dichiarato il Consiglio di Stato, "l'accertamento delle contravvenzioni

alle leggi speciali riguardanti i servizi di trasporto e l'iniziativa

dei relativi procedimenti penali costituiscono tipiche funzioni di

polizia giudiziaria", e come tali sono espressamente riservate agli

organi dello Stato dal primo comma dell'art. 9 del d.P.R. n. 5 del

1972.

Inesattamente la difesa della Regione fa richiamo all'articolo 36,

terzo comma, della legge n. 1822 del 1939 sulla disciplina degli

autoservizi di linea (ora abrogato e sostituito dall'art. 1, terzo

comma, della legge 29 ottobre 1949, n. 826), per sostenere che tutte le

contravvenzioni, il cui accertamento è ivi attribuito alla competenza

esclusiva dei funzionari dell'ispettorato MCTC, hanno natura di mera

polizia amministrativa. L'art. 36, come risulta anche dagli artt. 20 e

seguenti della stessa legge, ha ad oggetto le infrazioni alle

disposizioni dirette a garantire "la regolarità e la sicurezza

dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici", e pertanto,

mentre deve riconoscersi che la vigilanza sulla regolarità

dell'esercizio è stata trasferita alle Regioni a norma dell'art. 3,

lett. c, del decreto delegato n. 5, si deve invece ritenere che la

vigilanza sulla sicurezza spetta alla competenza degli organi statali,

i quali, nell'esercizio di detta funzione, svolgono attività di

polizia giudiziaria, ed assumono la qualifica di ufficiali o agenti di

polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del codice di

procedura penale, in posizione di dipendenza funzionale rispetto

all'autorità giudiziaria.

Nei limiti sopra indicati, - e la circolare ministeriale fa

espresso riferimento proprio e soltanto "all'accertamento dei reati

previsti nelle leggi speciali relative ai vari modi di trasporto" -,

deve escludersi che sussista alcuna lesione della competenza attribuita

alle Regioni dal ricordato art. 3, lett. c, del decreto n. 5 del 1972.

Occorre del resto aggiungere che la riserva di competenza degli organi

statali quanto alle funzioni di polizia giudiziaria non esclude né

impedisce che l'accertamento delle contravvenzioni possa avvenire anche

su rapporto degli organi regionali così come di altri organi di

polizia statale, spettando peraltro all'autorità giudiziaria di

richiedere agli ispettorati MCTC i necessari e dovuti accertamenti a

premessa del promovimento dell'azione penale, così come questa Corte

ha avuto occasione di precisare con sentenza n. 218 del 1975.

7. - La Regione denuncia infine la violazione dell'art. 117 della

Costituzione in relazione agli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 5 del 1972, in

quanto la circolare ministeriale esclude dal trasferimento le autolinee

integrative delle ferrovie calabro-lucane. Poiché l'art. 1, lett. b,

del decreto delegato ha disposto il trasferimento alle Regioni di tutte

le linee automobilistiche di servizio pubblico, "anche se sostitutive

di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle

ferrovie dello Stato definitivamente soppresse", e ciò sebbene le

autolinee sostitutive siano assoggettate in via di principio alla

disciplina propria dei servizi ferroviari, la Regione osserva che non

vi sarebbe motivo di imporre un diverso trattamento per le cosiddette

autolinee integrative di servizi ferroviari, le quali non esistono come

categoria a sé stante, ma sono ordinari servizi automobilistici,

disciplinati dalla legge generale sulle autolinee del 28 settembre

1939, n. 1822; e appunto per questo il decreto di trasferimento non ne

avrebbe fatto espressa menzione, comprendendole nella categoria

generale delle "linee automobilistiche di servizio pubblico".

Nella specie, si tratterebbe di una vasta rete di linee

automobilistiche d'interesse esclusivamente regionale, di sviluppo

incomparabilmente superiore a quello delle ferrovie calabro-lucane, la

cui assunzione da parte dello Stato avrebbe avuto origini del tutto

contingenti, per essere state rilevate in base a titolo diverso dal

riscatto delle anzidette ferrovie, e con carattere provvisorio. Non vi

sarebbe quindi plausibile ragione per sottrarre alla competenza

regionale tanta parte dei servizi automobilistici locali, conservando

una gestione governativa in aperto contrasto con il disposto dell'art.

1 del decreto di trasferimento.

Occorre precisare al riguardo che le ferrovie calabro-lucane furono

oggetto di riscatto e gestione commissariale a norma della legge 23

dicembre 1963, n. 1855, la quale prevedeva all'art. 3 il contemporaneo

rilievo, dalla stessa data del 1 gennaio 1964, degli autoservizi di

linea integrativi di dette ferrovie; e che con successiva legge 18

marzo 1968, n. 368, il Ministero dei trasporti è stato autorizzato a

procedere al rinnovamento, ammodernamento e potenziamento di tutti i

"servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa

delle ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi", al fine di

porli in grado di soddisfare nella maniera più razionale e

conveniente, secondo un piano quadriennale e per l'importo di sedici

miliardi di lire "le esigenze del traffico nel quadro dello sviluppo

economico e sociale delle Regioni interessate". L'art. 6 di questa

legge ha inoltre autorizzato il Ministero dei trasporti ad esercitare

per mezzo della stessa gestione governativa anche altri autoservizi

integrativi della rete ferroviaria o servizi di trasporto filoviario,

"al fine di realizzare il coordinamento della rete delle ferrovie

calabro-lucane con altri servizi di trasporto, eliminando situazioni

concorrenziali e servizi superflui".

Con riferimento a questa speciale situazione, il Consiglio di Stato

nel già ricordato parere ha osservato che se in via generale le

cosiddette autolinee integrative dei servizi ferroviari sono soggette

alla medesima disciplina giuridica delle autolinee ordinarie, "tale

regola non può essere, peraltro, considerata valida per le autolinee

integrative delle ferrovie calabro-lucane", in quanto, come risulta

chiaramente dalla lettera e dalla ratio delle citate leggi del 1963 e

del 1968, esse sono state assunte direttamente dallo Stato a mezzo

della gestione governativa "alla pari delle linee ferroviarie; sono

state, cioè, inserite in un contesto unitario, soggetto al diverso

regime giuridico delle linee ferroviarie in gestione commissariale, e

che, comunque, per il suo carattere interregionale, trascende gli

interessi di una singola Regione".

Queste argomentazioni appaiono ineccepibili, specie in

considerazione del fatto che la legge n. 368 del 1968 ha disposto

l'attuazione di un piano organico di rinnovamento, ammodernamento e

potenziamento dell'intero complesso di servizi affidato alla gestione

governativa, talché lo scorporo delle linee automobilistiche aventi

carattere integrativo della rete ferroviaria in questione potrebbe

compromettere il conseguimento delle finalità di interesse pubblico,

statale e regionale, anzi interregionale, volute dal legislatore. Non

sussiste dunque la prospettata violazione dell'art. 117 della

Costituzione, in relazione all'art. 1 del decreto delegato n. 5, così

come non è violato il disposto dell'art. 2 del decreto stesso, dato

che spetta proprio al legislatore, e ad esso soltanto, di provvedere,

se e quando lo ritenesse opportuno, all'eventuale trasferimento alle

Regioni Calabria e Lucania dell'intera rete ferroviaria e autoviaria in

discorso, secondo quanto è stato suggerito dalla Commissione

parlamentare per le questioni regionali, al n. 4, lett. b, del suo già

ricordato parere.

Devesi infine osservare che qualora sussistessero in Calabria

singole linee automobilistiche d'interesse regionale, in gestione

governativa ma non aventi carattere integrativo rispetto alla rete

delle ferrovie calabro-lucane, di fronte ad eventuali situazioni

anomale e prive di giustificazione la Regione potrebbe sempre

rivendicare il proprio titolo ad ottenere il trasferimento ai sensi

dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 5 del 1972 nella competente sede

giurisdizionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla

Regione Calabria in ordine all'applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 14

gennaio 1972, n. 5;

dichiara che spettano allo Stato, a norma di detto decreto

presidenziale, le funzioni amministrative seguenti:

- vigilanza e controlli sulla sicurezza degli impianti e dei

veicoli;

- accertamento dell'idoneità del personale addetto all'impianto e

all'esercizio dei trasporti su fune;

- assenso per la concessione di autolinee regionali interferenti

con servizi di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo

Stato;

- accertamento delle contravvenzioni in materia di sicurezza dei

servizi pubblici, previste dalle leggi speciali relative ai diversi

mezzi di trasporto;

- gestione dei servizi automobilistici integrativi delle ferrovie

calabro-lucane.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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