Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1974 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo

comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 158 (Norme relative

all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona

industriale e nel porto fluviale di Padova), promosso con ordinanza

emessa il 15 gennaio 1970 dal Consiglio di Stato - sezione IV - sul

ricorso di Ferraresso Celestino e Giovanni contro il Consorzio per la

zona industriale ed il porto fluviale di Padova ed altri, iscritta al

n. 141 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971.

Visti gli atti di costituzione di Ferraresso Celestino e Giovanni e

del Consorzio per la zona industriale ed il porto fluviale di Padova,

nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per i Ferraresso, l'avv. Antonio

Sorrentino, per il Consorzio, ed il sostituto avvocato generale dello

Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreti in data 5 e 16 maggio 1962, rispettivamente nn. 14463 e

18231, il Prefetto di Padova autorizzava, procedendo in base alla

dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella legge 4 febbraio

1958, n. 158, l'occupazione d'urgenza, da parte del Consorzio per la

zona industriale ed il porto di Padova, di alcuni terreni di

proprietà dei fratelli Ferraresso Celestino e Giovanni, siti

nell'ambito del comprensorio delimitato dalla citata legge. Gli stessi

terreni erano successivamente espropriati con decreto prefettizio n.

40550 in data 9 dicembre 1963.

Avverso detti decreti i fratelli Ferraresso ricorrevano innanzi al

Consiglio di Stato, che con decisione 25 gennaio - 28 giugno 1967, n.

243, accoglieva il ricorso contro i decreti di occupazione e

respingeva il ricorso contro il decreto di espropriazione.

Contro tale decisione i Ferraresso proponevano ricorso in

revocazione sostenendo, tra l'altro, che il Consiglio di Stato era

incorso in errore di fatto per aver ritenuto corrisposta l'indennità

per un fabbricato esistente nel fondo espropriato, mentre in effetti

l'indennità riguardava il solo terreno.

Il Consiglio di Stato (sez. IV), ritenuta la sussistenza

dell'errore di fatto denunciato, ha sollevato, accogliendo la eccezione

proposta dai ricorrenti, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, per contrasto con

l'art. 42 della Costituzione.

Si ritiene nell'ordinanza di rimessione che la normativa impugnata,

non prevedendo alcuna indennità per i fabbricati insistenti sull'area

da espropriarsi, dovendo l'indennità di espropriazione essere

ragguagliata esclusivamente al valore agricolo del terreno, sarebbe in

contrasto con l'art. 42 della Costituzione, per il quale nessun bene

può essere espropriato se non dietro indennità.

Si sono costituiti in giudizio, innanzi alla Corte costituzionale,

i fratelli Ferraresso, che hanno chiesto l'accoglimento della

questione proposta, ed il Consorzio per la zona industriale ed il porto

di Padova, che ha affermato la necessità di restituzione degli atti

al giudice a quo per un riesame della rilevanza.

È altresì intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo

l'infondatezza della dedotta eccezione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

1. - La legge 4 febbraio 1958, n. 158, che disciplina

l'espropriazione per pubblica utilità "delle aree edificabili e dei

fabbricati esistenti entro i confini della zona industriale e del

porto fluviale di Padova" (art. 2), stabilisce all'art. 4, primo

comma, che "l'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore

venale del terreno considerato come agricolo, indipendentemente dalla

sua eventuale edificabilità e prescindendo da ogni incremento di

valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o

indirettamente in dipendenza di opere pubbliche o di ogni altra

operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla

sistemazione della zona industriale e del porto fluviale".

2. - L'ordinanza di rimessione, ritenuto in fatto che nel caso di

specie "nessuna indennità è stata stabilita per il fabbricato di

proprietà dei ricorrenti esistente sull'area espropriata", ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale della

disposizione dianzi riportata, giudicandola "rilevante e inoltre non

manifestamente infondata, con riferimento alla norma di cui all'art.

42 della Costituzione, in quanto la disposizione di cui all'art. 4

della legge n. 158 del 1958, attribuendo l'indennità di

espropriazione solo per il terreno e non anche per le costruzioni

eventualmente su di esso esistenti, si pone in contrasto con il citato

art. 42, per il quale l'espropriazione di qualsiasi bene, nei casi

preveduti dalla legge, non può essere disposta se non mediante

l'attribuzione di una indennità".

3. - La questione non è fondata. Non è possibile incertezza

sull'interpretazione della disposizione denunciata, la quale commisura

l'indennità al valore venale dei terreni considerati come agricoli,

ossia secondo la loro destinazione attuale, prescindendo dal maggior

valore che potrebbe esser loro attribuito considerandone la eventuale

edificabilità, e senza tener conto dell'eventuale incremento di

valore comunque connesso alla esecuzione delle opere pubbliche

relative all'impianto della zona industriale e del porto fluviale.

Chiarissima è la ratio della disposizione, che si ispira a principi

enunciati già nell'art. 42 della legge generale del 25 giugno 1865, n.

2359, nell'art. 38 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e

in numerose altre leggi concernenti piani regolatori, zone

industriali, programmi di sviluppo edilizio, ultima la legge 22

ottobre 1971, n. 865, che all'art. 16, sesto comma, conferma che "nella

determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto

dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione, nonché

dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona

di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e di qualunque altra

opera o impianto pubblico".

È, d'altra parte, ovvio e incontestabile che il valore venale

attuale dei terreni agricoli debba comprendere anche la stima dei

fabbricati rurali che vi insistono, non come beni aventi un proprio

valore autonomo, distinto da quello dei fondi a cui servono, ma come

elementi che, al pari delle altre pertinenze immobiliari, concorrono

ad accrescere il valore dei terreni stessi. Financo la legge

catastale, pur non attribuendo un reddito imponibile dominicale alle

particelle su cui insistono costruzioni pertinenziali, ne considera

tuttavia indirettamente la redditività, nella stima della maggiore

produttività dei fondi a cui servono. E certamente, qualunque possa

essere il criterio o metodo di estimo, diverso è il valore venale di

un terreno nudo, o considerato nella sola consistenza delle colture

agricole, rispetto a quello di un fondo istrutto, su cui siano stati

costruiti fabbricati rurali per uso di abitazione, magazzino, ricovero

di bestiame o di macchine, e via discorrendo.

4. - È appena il caso di aggiungere che qualora sui terreni

esistessero fabbricati con attuale destinazione urbana, una volta

provata tale effettiva destinazione, dovrebbero essere oggetto di

espropriazione con separato indennizzo, giusta i principi sanciti

dall'art. 39 della legge generale del 1865, a cui è fatto espresso

rinvio dal terzo comma dell'art. 5 della legge n. 158 del 1958.

Questa interpretazione è stata, del resto, confermata dalla legge

1 ottobre 1969, n. 739, che, apportando modifiche alla legge n. 158

del 1958, ha, tra l'altro, precisato, mediante integrazione

interpretativa dell'art. 4, che "l'indennità di espropriazione sarà

ragguagliata al valore venale degli immobili, e, in particolare, per i

terreni, al valore agricolo, prescindendo da ogni incremento di

valore, ecc.". Non sussiste, dunque, nella disposizione denunciata,

alcun contrasto con il principio sancito dall'art. 42 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 158 (Norme

relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella

zona industriale e nel porto fluviale di Padova), sollevata

dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 42 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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