Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/1963 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,

7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e della legge 28 giugno

1928, n. 1415, promossi con le sottoelencate ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 luglio 1961 dal Pretore di Casoli nel

procedimento civile vertente tra Taraborrelli Domenico e D'Orazio

Sergio, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1962 dal giudice conciliatore di

Venezia nel procedimento civile vertente tra Marinello Bruno e Visnardi

Bruno, iscritta al n. 121 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile in materia di lavoro tra Taraborrelli

Domenico e D'Orazio Sergio, in corso dinanzi al Pretore di Casoli, il

procuratore del convenuto sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n.

283, e della intera legge 28 giugno 1928, n. 1415, in riferimento allo

art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 3 luglio 1961 il Pretore riteneva la questione

rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata, e

disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nella ordinanza si osserva che le norme impugnate, in virtù delle

quali persone in possesso del solo diploma di scuola media superiore

possono essere autorizzate ad esercitare il patrocinio legale nelle

Preture, violano il principio stabilito dall'art. 33, quinto comma,

della Costituzione, secondo il quale "non è consentito l'esercizio di

alcuna attività professionale senza l'esame statale di abilitazione".

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 16 settembre

1961, n. 232.

Analoga questione veniva sollevata di ufficio, nel procedimento

civile tra Marinello Bruno e Visnardi Bruno, dal giudice conciliatore

di Venezia, con ordinanza del 26 aprile 1962, regolar mente notificata

e comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 28 luglio

1962.

Non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

Le due questioni, data l'identità dell'oggetto, vanno decise con

unica sentenza. Le norme impugnate riguardano l'esercizio del

patrocinio presso le Preture e presso gli uffici di conciliazione da

parte di soggetti che, pur non essendo avvocati o procuratori

esercenti, si trovino in possesso di determinati requisiti (notai,

laureati in legge, studenti universitari che abbiano superato gli esami

in talune discipline); ovvero, essendo in possesso di requisiti minori

(licenza liceale, di istituto tecnico, licenza normale superiore,

diploma di segretario comunale, ex funzionari di cancellerie e

segreterie giudiziarie), abbiano conseguita l'abilitazione al

patrocinio nei modi prescritti dall'art. 7 della legge 7 luglio 1901,

n. 283.

La Corte ritiene infondata la proposta questione di legittimità

costituzionale. Le disposizioni impugnate, nell'ammettere al patrocinio

davanti alle Preture o agli uffici di conciliazione i soggetti sopra

indicati, alle condizioni prevedute dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della

citata legge 7 luglio 1901 e dalla legge 28 giugno 1928, n. 1415, non

sono in contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Esse

riguardano forme particolari di patrocinio, relative a giudizi davanti

ai conciliatori, e, a date condizioni, anche davanti ai Pretori, nei

quali è consentito che anche le stesse parti possono direttamente

sostenere le proprie ragioni, e per cui non è richiesta una speciale

preparazione tecnica. Tali forme di patrocinio possono ragionevolmente

ritenersi non incluse fra quelle per cui l'art. 33 della Costituzione

prevede l'esame di Stato.

Le stesse considerazioni possono valere, analogamente, per quella

special forma di patrocinio consentita, davanti alle Preture del

distretto di Corte di appello, ai laureati in giurisprudenza che siano

praticanti procuratori (art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578).

Per questa categoria vale anche la considerazione che trattasi

evidentemente di un'attività preparatoria e di tirocinio che precede

il vero e proprio esercizio professionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

decidendo sui due giudizi riuniti di cui in epigrafe,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6,7,8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e della legge

28 giugno 1928, n. 1415, proposta con le ordinanze del Pretore di

Casoli e del conciliatore di Venezia, in riferimento all'art. 33,

quinto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI- GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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