Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1958

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/11/1958 · relatore Mario Bracci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dal Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna il 7

novembre 1956, recante "disposizioni per l'ordinamento dei servizi

nella Regione relativamente al credito", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 20 marzo 1958,

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 26 marzo

1958 ed iscritto al n. 2 del Registro ricorsi 1958.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della

Regione autonoma della Sardegna;

udita nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1958 la relazione del

Giudice Mario Bracci;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò

per il ricorrente, e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per

la Regione sarda.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Regione autonoma della Sardegna emanò una legge 7 novembre

1956, contenente disposizioni per l'ordinamento dei servizi della

Regione relativamente al credito.

Con l'art. 1 furono dichiarate aziende di credito di carattere

regionale tutte quelle che hanno nel territorio della Regione la loro

sede centrale o che svolgono quivi la loro attività prevalente. Con

l'art. 2, comma primo, fu affermato che i provvedimenti di carattere

generale, adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato

interministeriale per il credito e il risparmio o dalla Banca d'Italia,

sarebbero stati efficaci anche in Sardegna, fino a quando non fossero

emanate apposite norme con successive leggi regionali.

Con l'art. 2, comma secondo, furono attribuite al Comitato tecnico

consultivo per la finanza, il credito ed il risparmio, istituito con

legge regionale 27 giugno 1950, n. 32, le funzioni di consulenza

relative alla materia dell'art. 1.

Con l'art. 3 fu sancita la competenza dell'Amministrazione

regionale, previo parere del suddetto Comitato tecnico, per i

provvedimenti nelle materie di cui all'art. 4, lett. b, dello Statuto

speciale per la Sardegna (istituzione e ordinamento di enti ed aziende

di credito di carattere regionale). Fu altresì disposto che tutte le

funzioni che lo Stato attribuisce al Comitato interministeriale per il

credito e per il risparmio spettassero alla Giunta regionale, per

quanto attiene alla Sardegna.

Con l'art. 4 fu istituito un albo degli enti e delle aziende di

credito regionali, di cui al ricordato art. 1, con facoltà

dell'Amministrazione regionale di determinare il capitale e il fondo

minimo di dotazione delle nuove aziende di credito a carattere

regionale.

Con l'art. 5 fu disposto che gli enti e le aziende di credito, di

cui all'art. 1, dovessero trasmettere all'Assessorato alle finanze

situazioni periodiche, bilanci ed altri dati concernenti la propria

attività, con la garanzia del segreto d'ufficio anche nei riguardi

delle pubbliche amministrazioni.

Con l'art. 6 fu sancito un ampio potere d'ispezione

dell'Amministrazione regionale sugli enti e sulle aziende di credito,

di cui all'art. 1, con facoltà d'impartire disposizioni di carattere

organizzativo, contabile e amministrativo, da convalidarsi

dall'Assessore alle finanze.

Con l'art. 7 fu attribuito alla Giunta regionale il potere di

revocare le autorizzazioni di cui all'art. 3, di ordinare la chiusura

di filiali e di sportelli, di ordinare o di provvedere direttamente

alla convocazione delle assemblee dei soci e dei loro Consigli

d'amministrazione, di ordinare procedure esecutive contro debitori

morosi nei casi in cui sembrasse eccessivo il ritardo degli organi

competenti e di fissare modalità per l'eliminazione o la sistemazione

degli immobilizzi riconosciuti eccessivi.

Con l'art. 8 fu disposto che i verbali delle sedute dei Consigli

d'amministrazione, i nomi dei funzionari abilitati ad impegnare gli

istituti, la copia mensile del libro dei fidi, i verbali del Collegio

sindacale e degli organi di vigilanza fossero trasmessi

all'Amministrazione regionale.

Con l'art. 9 fu sancita la competenza della Giunta regionale,

sentito il Comitato tecnico, per i provvedimenti relativi alla fusione

degli enti e aziende di cui all'art. 1 e per la nomina dei liquidatori,

amministratori e commissari di cui all'art. 50 del R.D.L. 12 marzo

1936, n. 375.

Con l'art. 10 fu disposto che in caso di inosservanza delle norme

suddette si applicassero pene pecuniarie e sanzioni da fissarsi con

decreto del Presidente della Giunta regionale, salvo le maggiori pene

previste dal Codice penale.

Con l'art. 11 fu altresì disposto che le casse comunali di credito

agrario, operanti nella Regione, passassero sotto la diretta

sorveglianza dell'Amministrazione regionale, con l'entrata in vigore di

questa legge.

Ed infine con l'art. 12 fu disposto che all'attuazione delle

disposizioni di questa legge regionale si provvedesse d'intesa con i

competenti organi dello Stato.

Questa legge, approvata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art.

4, lett. b, dello Statuto speciale per la Sardegna in data 7 novembre

1956, fu rinviata dal Governo al Consiglio regionale per un nuovo

esame, secondo gli artt. 33 dello Statuto e 127 della Costituzione. Ma

il Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 1958 approvò

nuovamente il testo della legge sopra ricordata.

Allora il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 marzo 1958

deliberò d'impugnare dinanzi alla Corte costituzionale questa legge 7

novembre 1956 della Regione autonoma della Sardegna e conseguentemente

il Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 marzo 1958 notificò al

Presidente della Regione suddetta il ricorso col quale la legge è

stata impugnata nel suo complesso e nei singoli articoli che la

compongono (escluso l'art. 12).

Secondo la difesa dello Stato la legge sarebbe viziata da

illegittimità costituzionale, sotto l'aspetto generale, per violazione

degli artt. 4, 6 e 56 dello Statuto per la Sardegna in quanto la

Regione difetterebbe di effettivi poteri legislativi ed amministrativi

per la materia della lett. b dell'art. 4, in quanto non sarebbero state

emanate le norme d'attuazione relative e non sarebbe avvenuto il

passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione.

In particolare poi l'art. 1 conterrebbe una errata interpretazione

della dizione statutaria - "altre aziende di credito a carattere

regionale" - in quanto la regionalità sarebbe stata determinata in

base al solo criterio della territorialità della sede o della

prevalente attività, mentre entrambi i requisiti avrebbero dovuto

essere richiesti congiuntamente.

Inoltre i limiti della competenza segnati dall'art. 4, lett. b,

dello Statuto - "istituzione ed ordinamento degli enti e delle aziende

di credito regionale" - sarebbero stati superati dalla Regione,

provocando l'incostituzionalità degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11

della legge impugnata.

L'art. 10, infine, sarebbe costituzionalmente illegittimo perché

attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di fissare

sanzioni e pene pecuniarie, contro il principio costituzionale che non

si possono comminare sanzioni non espressamente contemplate dalla

legge.

Del deposito del ricorso, regolarmente effettuato nella cancelleria

della Corte il 26 marzo 1958, fu data notizia nella Gazzetta Ufficiale

n. 89 del 12 aprile e nel Bollettino della Regione sarda n. 12 del 10

aprile 1958.

La Regione autonoma della Sardegna si costituì in giudizio, col

deposito delle proprie deduzioni, il 5 aprile 1958 in persona del

proprio Presidente, debitamente autorizzato dalla Giunta regionale con

deliberazione 26 marzo 1958.

Secondo la Regione la censura di portata generale, circa l'esigenza

della previa emanazione delle norme d'attuazione, sarebbe destituita di

fondamento, non essendo una simile condizione sancita da nessuna norma

costituzionale, mentre sembrerebbe illogico che l'effettiva autonomia

regionale dovesse dipendere da atti di normazione unilaterale dello

Stato.

Quanto alla censura particolare, relativa all'art. 1, la Regione

ritiene che la definizione delle aziende di credito regionali, data

dall'impugnato art. 1, sia corretta: le aziende con la sede principale

nella Regione sarebbero quelle create per operare esclusivamente o

prevalentemente nel territorio regionale e l'estensione della norma a

quelle che operassero prevalentemente sul territorio della Regione, ma

avessero sede altrove, sarebbe stata determinata dall'esigenza di non

lasciare sfuggire ai controlli previsti dalla legge le aziende di

credito operanti prevalentemente nella Regione, ma che eventualmente

ponessero la loro sede fittizia nel continente.

Riguardo all'art. 2, comma primo, non esisterebbe attualmente

alcuna invasione della competenza statale non avendo la legge regionale

emanato per il momento nessuna norma che modifichi le disposizioni del

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Quanto poi

al comma secondo dell'art. 2 la Regione rivendica il potere di emanare

norme per disciplinare l'attività di un organo amministrativo

regionale quali che siano le sue funzioni.

Del pari infondata sarebbe la censura rivolta contro l'art. 3

perché le funzioni del Comitato interministeriale alle quali si

riferisce quest'articolo sarebbero soltanto quelle che concernono la

materia di competenza regionale.

Quanto poi alle censure relative agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 11, la

Regione sostiene che trattasi di disciplina di propria competenza, che

non esclude affatto l'esercizio d'un concorrente potere dello Stato.

Ed a proposito dell'art. 10, la resistente contesta che si tratti

di sanzioni penali: l'art. 10 prevederebbe sanzioni puramente

amministrative e perciò la riserva di legge, propria delle sanzioni

penali, sarebbe invocata del tutto fuori luogo.

L'Avvocatura dello Stato e la Regione sarda, con memorie depositate

rispettivamente il 22 e 24 settembre 1958, svilupparono ulteriormente i

punti principali delle deduzioni precedentemente formulate.

Alla pubblica udienza dell'8 ottobre 1958 i difensori dello Stato e

della Regione hanno poi oralmente svolto i motivi delle proprie

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La legge regionale della Sardegna 7 novembre 1956 sarebbe

costituzionalmente illegittima, secondo la difesa dello Stato, in primo

luogo perché la Regione, in difetto di norme di attuazione, non

potrebbe svolgere attività legislativa ed amministrativa nella materia

dell'art. 4, lett. b, dello Statuto speciale per la Sardegna: i settori

dell'attività statale e regionale sarebbero così interdipendenti,

nella materia dei servizi relativi al credito, che s'imporrebbe un

coordinamento tra gli organi delle diverse istituzioni, destinati

ciascuno ad operare in sfere diverse della stessa materia e ciò non

potrebbe avvenire che in virtù delle norme d'attuazione.

Sul piano pratico le osservazioni della difesa dello Stato sono

indubbiamente giuste. Senza norme d'attuazione e con i limiti propri

della legislazione regionale ex art. 4 dello Statuto della Sardegna, è

estremamente improbabile che la Regione possa riuscire ad emanare una

disciplina costituzionalmente legittima e, al tempo stesso,

praticamente efficace. Difatti la legge regionale deve rispettare i

principi della Costituzione, quelli dell'ordinamento giuridico e delle

leggi dello Stato, non deve superare i limiti della competenza

territoriale della Regione e non può interferire nell'organizzazione

dello Stato, essendole inibito di disporre il passaggio di uffici e di

servizi dallo Stato stesso alla Regione. Se si considerano la

complessa disciplina statale del credito e del risparmio e gli

inevitabili conflitti che sorgerebbero fra l'Amministrazione statale e

l'Amministrazione regionale, qualora concorressero nella stessa materia

due discipline legislative non coordinate, sembra che in un caso come

questo le norme d'attuazione siano, più che opportune, praticamente

necessarie. Ma sul piano giuridico queste considerazioni di

opportunità non hanno peso.

La lett. b dell'art. 4 dello Statuto sardo determina con precisione

la materia legislativa di competenza della Regione, limitandola

all'organizzazione (istituzione e ordinamento) di alcuni enti ed

aziende di credito di carattere regionale ed indica persino le forme

(autorizzazioni) con le quali deve svolgersi l'attività amministrativa

della Regione al riguardo. Perciò in questa fattispecie non è dubbio

che la fonte statutaria deve ritenersi sufficiente ad attribuire

direttamente alla Regione i poteri legislativi e amministrativi

relativi alla materia. Resta da vedere se la Regione li abbia

legittimamente esecitati.

È opportuno rilevare, a questo proposito, che i provvedimenti

d'attuazione, richiamati dall'art. 12 della legge impugnata - "per

l'attuazione delle disposizioni della presente legge, l'Amministrazione

regionale provvede d'intesa con i competenti organi dello Stato" - non

hanno nulla a che vedere con le norme d'attuazione di cui all'art. 56

dello Statuto, alle quali si riferisce il ricorso dello Stato.

Quest'inconsueta norma dell'art. 12 citato sembra alludere ad un

qualche regolamento o a particolari provvedimenti che dovrebbero essere

emanati dalla Regione d'intesa con lo Stato, secondo ignote norme di

competenza e di procedimento. Comunque si tratta di una norma che non

ha rilevanza costituzionale e che, se mai, serve a segnalare che anche

la Regione ha la consapevolezza dell'esigenza pratica e giuridica di

coordinare la propria attività con quella statale.

Ciò premesso il motivo d'incostituzionalità prospettato dalla

difesa dello Stato sotto il profilo della violazione degli artt. 4 e 6

in relazione all'art. 56 dello Statuto non è fondato.

2. - Circa la portata dell'art. 4, lett. b, dello Statuto sardo non

vi è dubbio, secondo la lettera della norma, che la competenza

regionale si riferisce soltanto all'"istituzione e all'ordinamento"

degli enti e delle aziende di credito di carattere regionale, cioè al

momento organizzativo di questi soggetti. Ciò è confermato anche

dall'espressa indicazione statutaria "della competenza regionale per le

"relative autorizzazioni", che bene si addice all'attività

amministrativa che sia diretta a riconoscere ad un soggetto la

capacità a svolgere la funzione creditizia - che è d'interesse

pubblico generale, ma che può avere profili di particolare interesse

regionale - e ad autorizzarlo, per quanto riguarda la Regione, ad

esercitare la funzione stessa, senza interferire per questo sullo

svolgimento dell'attività relativa.

Ma se anche la dizione dell'art. 4, lett. b, fosse meno chiara di

quanto sembra, l'interpretazione potrebbe essere diversa.

Come sarà esposto in seguito, è nell'ordine logico delle cose,

prima ancora che nei principi delle leggi, che il potere di dirigere e

di controllare l'attività creditizia sia unitario, cioè statale.

Difatti la funzione creditizia è di interesse pubblico,

soprattutto perché la circolazione creditizia influisce direttamente

sulla stabilità del potere d'acquisto della moneta. Ma poiché il

mercato monetario è nazionale e non regionale, ovviamente non possono

spettare alla Regione decisivi poteri di supremazia e di controllo

sull'attività degli enti e delle aziende di credito, quale che sia il

loro carattere.

Quando poi alla definizione degli enti e delle aziende di carattere

regionale di cui all'art. 4, lett. b, dello Statuto, la Corte ha già

avuto occasione d'interpretare questa norma, affermando (sentenza 50

del 1958) che trattasi degli istituti e delle aziende che svolgono

un'attività specializzata e che, per le categorie delle persone nel

cui interesse operano e per i fini particolari che perseguono, possono

qualificarsi "regionali". A ciò si aggiunga, d'altra parte, che anche

per questa materia deve essere rispettato il limite che il carattere

territoriale della Regione impone all'efficacia delle sue leggi.

Secondo questa interpretazione dell'art. 4, lett. b, dello Statuto

sardo appare evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge regionale in esame, che ha definito quali enti ed aziende di

credito di carattere regionale gli enti e le aziende che abbiano nel

territorio della Regione "la loro sede centrale ovvero ivi svolgono la

loro attività prevalente" e che ha sancito norme che attribuiscono

alla Regione poteri di supremazia e di controllo sull'attività di

questi enti. In tal modo la Regione ha violato la norma statutaria in

quanto ha trascurato i caratteri che devono essere propri degli enti e

delle aziende di credito regionali, ha esteso l'efficacia della propria

legge oltre il territorio della Regione per quegli enti che non

esercitino la propria attività esclusivamente in Sardegna ed ha

dettato norme che esorbitano dai limiti della propria competenza, che

riguarda soltanto l'istituzione e l'ordinamento degli enti e delle

aziende di credito di carattere regionale e non anche l'attività degli

enti stessi.

3. - Ma a prescindere dai rilievi che precedono e che da soli

rendono evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 e della

maggior parte delle norme impugnate, che dipendono da detto art. 1,

tutta la legge appare viziata da grave illegittimità costituzionale,

solo che si considerino i principi ai quali si ispira la legge

regionale circa l'ordinamento dei servizi della Regione, relativamente

al credito con i principi che sono propri delle leggi statali in

materia bancaria e che costituiscono uno dei limiti posti alla

legislazione regionale dall'art. 4 dello Statuto per la Sardegna.

Per quanto riguarda l'istituzione, l'ordinamento la fusione e

l'incorporazione degli enti e delle aziende di credito d'interesse

regionale, la legge regionale 7 novembre 1956 (artt. 2, 3 e 9, ultimo

comma) attribuisce la competenza alla Giunta regionale sentito il

Comitato tecnico consultivo, istituito con la legge regionale 27 giugno

1950, n. 32. Trattasi di ampi poteri di amministrazione attiva e di

controllo (artt. 3, 7, primo comma, e 9) da esercitarsi dalla Regione

in luogo di "tutte le funzioni che le leggi dello Stato attribuiscono

al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed al

Ministro del tesoro".

Per quanto riguarda poi l'attività di questi enti e di queste

aziende, i poteri della Regione sono non soltanto di vigilanza, ma

addirittura di supremazia (ad es. art. 6: "i funzionari

dell'Amministrazione regionale possono altresì impartire disposizioni

di carattere organizzativo, contabile ed amministrativo che devono

essere convalidate dall'Assessore alle finanze"). Fra l'altro gli

organi regionali possono imporre determinate direttive all'attività

bancaria anche per fattispecie concrete (art. 7, lettere a, b, c), i

controlli sono previsti preventivi, repressivi e sostitutivi e

l'osservanza delle norme regionali è assicurata da particolari

sanzioni (artt. 5, 6, 8, 9 e 10). A questo riguardo la legge in esame

afferma che nulla è innovato rispetto ai provvedimenti di carattere

regionale e d'interesse nazionale che saranno adottati dal Comitato

interministeriale per il credito ed il risparmio o dalla Banca d'Italia

per tutto il territorio dello Stato (ciò, del resto, "fino a quando

non saranno emanate apposite norme con successive leggi regionali":

art. 2), ma da vari articoli della legge (artt. 3, 4, terzo comma, 7,

lettere a, b, c, e 10) appare evidente che le funzioni del Comitato

interministeriale, del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia -

che è l'organo esecutivo - da esercitarsi in concreto sull'attività

bancaria regionale, sono state sostituite dalle funzioni degli organi

della Regione.

Queste norme sono in contrasto inconciliabile con i principi ai

quali si ispirano le leggi dello Stato 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile

1938, n. 636, e successive modificazioni, comunemente indicate come

"legge bancaria".

Come è stato già ricordato la funzione creditizia è considerata

da lungo tempo - e non soltanto in Italia - di pubblico interesse

immediato, in tutta la sua estensione, perché la circolazione

creditizia influisce decisamente sul mercato monetario, che è

nazionale e che quindi impone una disciplina rigorosamente unitaria.

Perciò in primo luogo, secondo la legge bancaria, la cura della

funzione creditizia è rigorosamente accentrata in organi statali

(artt. 11 e segg. legge 7 marzo 1938, n. 141, e legge 7 aprile 1938, n.

636, e successive modificazioni) attribuendosi alla Banca d'Italia,

nelle funzioni indubbiamente statali dell'Ispettorato del credito,

l'esercizio del controllo bancario (artt. 1, 2 e 6 D.L.C.P.S. 17 luglio

1947, n. 691). In secondo luogo - sempre per queste esigenze di

disciplina unitaria - le funzioni creditizie possono essere esercitate

soltanto da coloro che abbiano ottenuto dallo Stato il riconoscimento

di tale potere (artt. 1 e 2 della legge bancaria sopra citata).

Ciò posto, appare chiaro che dall'art. 4, lett. b, dello Statuto

derivano alla Regione poteri di iniziativa circa l'istituzione e

l'ordinamento degli enti e delle aziende di credito di carattere

regionale; può anche ammettersi che la Regione, attraverso le

necessarie autorizzazioni, possa negare o consentire, proprio in

funzione degli interessi regionali, l'istituzione degli enti e delle

aziende sopra indicate. Ciò è conforme al principio della

distribuzione funzionale del credito, che è proprio della legge

bancaria e che è in armonia col sistema delle autonomie regionali,

destinate ad adeguare l'ordinamento giuridico alle esigenze locali,

secondo la diversità dei bisogni. Anche prima della legge bancaria

non mancavano, del resto, in Italia fiorenti istituti di credito la cui

disciplina statutaria doveva essere approvata da enti locali; e vi sono

tuttora istituti di credito di diritto pubblico, sui quali gli enti

locali esercitano vari poteri, col pieno rispetto della legge bancaria.

Ma è ovvio che i poteri della Regione non possono escludere i

poteri che la legge conferisce agli organi statali (artt. 5 e 28 della

legge bancaria) circa l'istituzione e l'ordinamento degli enti e delle

aziende di credito. Se la Regione sarda potesse a suo beneplacito

istituire ed ordinare tutti gli enti e tutte le aziende bancarie di

carattere regionale che le sembrassero opportune nel proprio interesse,

verrebbe violato il principio fondamentale della cura unitaria della

funzione creditizia, che deriva dall'esigenza di garantire la sicurezza

del risparmio e di assicurare l'ordine monetario su base nazionale e

che è caratteristico della vigente legge bancaria.

In sede di norme d'attuazione o in occasione dell'adeguamento della

legislazione statale alle esigenze delle autonomie locali e alla

competenza legislativa attribuita alle Regioni, ai sensi della

disposizione IX della Costituzione, la collaborazione fra la Regione e

lo Stato potrà essere disciplinata a questo riguardo nel modo più

opportuno, anche col riconoscimento alla Regione di poteri più vasti

di quelli che oggi sono consentiti dai principi delle leggi vigenti.

Ma non potrà mai avvenire che l'organo statale non si riservi in

definitiva poteri decisivi circa la istituzione degli enti di credito

di carattere regionale, a meno che non muti radicalmente tutto il

sistema dell'attuale disciplina statale sul credito e sul risparmio.

Del resto le norme per l'attuazione dell'art. 17, lett. e, dello

Statuto della Sicilia (D. P.R. 27 giugno 1952, n. 1133), che in materia

di credito, di assicurazioni e di risparmio attribuisce alla Regione

siciliana poteri assai più vasti di quelli statutariamente

riconosciuti alla Regione sarda nella stessa materia, sono una conferma

di questa esigenza. Infatti le norme d'attuazione del D.P.R. 27 giugno

1952, n. 1133, riconoscono alla Sicilia vasti poteri di iniziativa,

istruttori ed anche d'amministrazione attiva, ma con vari accorgimenti

giuridici (necessità di pareri vincolanti del Comitato

interministeriale per il credito e per il risparmio per il tramite

della Banca d'Italia, approvazioni del Presidente della Regione

d'intesa col Ministro del tesoro, poteri della Regione, fermi restando

tutti i poteri degli organi statali previsti dalla legge bancaria) è

stato riservato allo Stato il potere di decidere, in definitiva,

sull'opportunità d'attribuire le funzioni creditizie ad istituti e ad

aziende operanti esclusivamente nel territorio regionale e

sull'adeguatezza dei relativi ordinamenti "ai principi e agli interessi

cui s'ispira la legislazione dello Stato sulla disciplina del credito e

del risparmio" (art. 3 delle disp. att. citate).

Le stesse considerazioni valgono per i poteri di supremazia e per i

controlli regionali sull'attività bancaria. Il principio a cui si

ispira la legge statale è che la funzione di controllo sia esclusiva

degli organi dello Stato e in primo luogo della Banca d'Italia (artt.

2, 10, 25 e segg. della legge bancaria; artt. 1, 2 e 6 D.L.C.P.S. 17

luglio 1947, n. 691), come è esclusivo dei competenti organi statali e

della Banca d'Italia il potere di dirigere quest'attività in funzione

dell'interesse nazionale più volte ricordato, al quale l'interesse

regionale non può che essere subordinato.

Del resto anche le norme d'attuazione per la Sicilia, già

ricordate, dispongono all'art. 10 che il controllo sull'attività degli

istituti e delle aziende di credito operanti in Sicilia "resta devoluto

esclusivamente alla Banca d'Italia".

Ciò non toglie, evidentemente, che a suo tempo la legislazione

statale, ove ciò sia ritenuto opportuno, possa decentrare verso gli

organi della Regione determinati poteri di controllo sull'attività

bancaria regionale: ma i principi della legislazione vigente non

consentono questa ipotesi che, perciò, potrebbe essere regolata

soltanto da leggi dello Stato.

Allo stato dei principi delle leggi bancarie in vigore tutta la

legge regionale 7 novembre 1956 è viziata da illegittimità

costituzionale in quanto le sue norme sono in aperto contrasto con i

principi stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dal

Consiglio della Regione autonoma della Sardegna il 7 novembre 1956 e

riapprovata il 6 marzo 1958, recante "disposizioni per l'ordinamento

dei servizi nella Regione relativamente al credito".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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