Corte costituzionale

Sentenza n. 577/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/12/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

secondo, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14

(Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della

caccia), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1989 dal

Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma

per la Provincia di Bolzano sul ricorso proposto da W.W.F. World

Wildlife Fund ed altri contro Comitato provinciale per la caccia di

Bolzano ed altri, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano

e dell'Associazione cacciatori Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la provincia

autonoma di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento promosso dal W.W.F. (World

Wildlife Fund), dalla L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli),

dal Centro Soccorso Animali e da Gregorio Balich per ottenere

l'annullamento della delibera n. 23 del 9 maggio 1989 del Comitato

provinciale della caccia di Bolzano con la quale è stato approvato

il calendario venatorio 1989-1990 per la Provincia di Bolzano, il

Tribunale di Giustizia amministrativa - Sezione autonoma per

la Provincia di Bolzano, con ordinanza del 29 novembre 1989, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987,

n. 14 (Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio

della caccia), in relazione all'art. 8 nn. 15 e 16 dello Statuto

speciale del Trentino Alto Adige e con riferimento all'art. 11 della

legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per

la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia).

La questione di legittimità viene proposta nei confronti del

suddetto art. 4, secondo comma, nella parte in cui ammette la caccia

a specie animali (martora, tasso, faina e marmotta) non comprese

nell'elenco tassativo di cui al richiamato art. 11 della legge n. 968

del 1977.

L'ordinanza - dopo aver sottolineato che la Provincia di Bolzano

ha competenza legislativa primaria in materia di caccia - ricorda che

limiti alla disciplina legislativa provinciale in tale materia

possono essere dettati solo dalle norme statali che contengono

principi fondamentali dell'ordinamento o fondamentali riforme

economico-sociali oppure recepiscono obblighi internazionali.

Richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 1002 del 1988)

che ha individuato nella legge 27 dicembre 1977, n. 968, una legge di

riforma economico-sociale suscettibile di condizionare, con le sue

norme fondamentali, la legislazione esclusiva delle Regioni e delle

Province a speciale autonomia, il Tribunale remittente afferma che

l'elencazione delle specie cacciabili, prevista nell'art. 11, secondo

comma, della stessa legge come eccezione al generale divieto di

caccia di cui al primo comma, costituisce l'oggetto minimo

inderogabile della protezione offerta dallo Stato al patrimonio

faunistico, con la conseguenza che la disposizione impugnata,

qualificando come cacciabili specie che il legislatore statale ha

sottoposto a protezione assoluta e derogando a normativa fondamentale

di legge di riforma economico-sociale, eccederebbe i limiti della

competenza legislativa della Provincia di Bolzano.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Provincia

autonoma di Bolzano chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o comunque infondata.

Nell'imminenza dell'udienza di discussione la Provincia ha

depositato una memoria nella quale ha svolto ampiamente le sue tesi

difensive. In tale memoria si sostiene che la disciplina posta

nell'art. 11 della legge n. 968 - così come intesa nella sentenza n.

1002 del 1988 - non implicherebbe che la Provincia autonoma di

Bolzano non possa in alcun modo modificare l'elenco delle specie

cacciabili richiamato nello stesso articolo, per estenderlo o per

ridurlo. In tal senso deporrebbe la stessa motivazione della sentenza

n. 1002 del 1988, là dove afferma che le Regioni ad autonomia

speciale e le Province autonome possono modificare l'elenco delle

specie cacciabili "soltanto al fine di limitare e non di ampliare il

numero delle eccezione al divieto generale di caccia". Secondo la

Provincia, gli ampliamenti o le limitazioni di tale elenco dovrebbero

essere valutati nel loro complesso, raffrontando la somma delle

specie espunte e di quelle inserite in esso. Di conseguenza, nulla si

opporrebbe a che le Regioni e le Provincie ad autonomia speciale,

nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva,

apportino limitate modifiche all'elenco delle specie cacciabili nel

proprio territorio, purché finalizzate all'adeguamento dell'elenco

alla peculiare situazione della fauna locale e tali da comportare,

nel complesso, una riduzione e non un aumento di tali specie.

Di qui - sempre secondo la Provincia di Bolzano - l'infondatezza

della questione di costituzionalità dell'art. 4 della legge

provinciale n. 14 del 1987. Infatti, raffrontando l'elenco dell'art.

11 della legge n. 968 del 1977 (come modificato dai successivi

d.P.C.M. 20.12.1979 e 4.6.1982) con l'elenco di cui all'art. 4,

secondo comma, della legge provinciale richiamata sarebbe agevole

rilevare che la Provincia autonoma di Bolzano, emanando la

disposizione impugnata, ha aumentato la tutela della fauna nel

proprio territorio anziché diminuirla: e ciò in quanto, a fronte

delle sole quattro specie di predatori e roditori (tasso, martora,

faina e marmotta) non contemplate dall'art. 11 della legge n. 968 ed

inserite nell'elenco dalla legge provinciale, vi sono quindici specie

cacciabili ai sensi dell'elenco dell'art. 11, che non possono invece

essere cacciate in base all'elenco stabilito dall'art. 4 della legge

provinciale.

La Provincia di Bolzano rileva, infine, che la disciplina

legislativa provinciale non contrasta in alcun modo con gli obblighi

assunti dallo Stato italiano in sede internazionale e comunitaria non

essendo stato adottato, in tali sedi, alcun divieto assoluto di

caccia relativamente alle quattro specie in questione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Giustizia amministrativa - Sezione autonoma

per la Provincia di Bolzano ha proposto questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge della

Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione

della selvaggina e per l'esercizio della caccia), dove, nel dettare

l'elenco delle specie cacciabili nel territorio provinciale, si

includono tra esse alcune specie - la martora, il tasso, la faina, la

marmotta - non comprese nell'elenco delle specie cacciabili di cui

all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e

disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la

disciplina della caccia).

Secondo l'ordinanza di rinvio, la disposizione impugnata -

qualificando come cacciabili specie sottoposte a protezione assoluta

dal legislatore statale - eccederebbe i limiti della competenza

legislativa della Provincia di Bolzano in materia di "caccia",

ponendosi in contrasto con l'art. 8 nn. 15 e 16 dello Statuto

speciale del Trentino Alto Adige.

2. - La questione è fondata.

In una recente pronuncia (sent. n. 1002 del 1988) questa Corte ha

affermato che la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (comunemente

qualificata come "legge quadro" sulla caccia) è legge di riforma

economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme

fondamentali che da essa è dato desumere, la legislazione esclusiva

delle Regioni e delle Province ad autonomia speciale. Nella stessa

sentenza questa Corte ha anche specificato che l'art. 11 della

suddetta "legge-quadro" identifica - attraverso l'elencazione delle

specie cacciabili come eccezioni al generale divieto di caccia

stabilito per qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti

alla fauna selvatica italiana - "l'oggetto minimo inderogabile della

protezione che lo Stato, anche in adempimento ad obblighi assunti in

sede internazionale e comunitaria, ha ritenuto di dover offrire al

proprio patrimonio faunistico".

In tale prospettiva, tanto l'individuazione dei contenuti minimi

della sfera sottoposta a protezione (specie non cacciabili) quanto

l'elencazione delle possibili eccezioni (specie cacciabili) investono

"un interesse unitario proprio della comunità nazionale.. la cui

valutazione e la cui salvaguardia restano in primo luogo affidati

allo Stato ed ai poteri dell'amministrazione centrale". Con la

conseguenza che anche le Regioni e le Province ad autonomia speciale

sono tenute a non oltrepassare, nell'esercizio della loro potestà

legislativa esclusiva, la soglia minima di tutela del patrimonio

faunistico fissata dalla legge statale e dai successivi atti

governativi, potendo soltanto limitare e non ampliare il numero delle

specie cacciabili quali eccezioni al divieto generale enunciato nel

primo comma del richiamato art. 11.

3. - Nel presente giudizio la Provincia autonoma di Bolzano

sostiene che l'elenco formulato nell'art. 11, secondo comma, della

"legge-quadro" non sarebbe tale da operare, nei confronti della

competenza esclusiva regionale, come limite riferito alle singole

specie cacciabili, ma bensì soltanto in relazione all'esigenza

generale di offrire una tutela minima inderogabile da valutare nella

sua globalità e congruità. Corollario di questa tesi è che la

legge provinciale n. 14 del 1987 sarebbe esente da censure poiché in

essa, a fronte delle quattro specie di roditori e predatori non

presenti nell'elenco dell'art. 11 e qualificate come cacciabili, sono

state qualificate come non cacciabili quindici specie ricomprese

invece in tale elenco.

Una tale prospettazione non può essere condivisa.

Al riguardo va ricordato che la legge n. 968 del 1977 ha segnato

il superamento dei principi in tema di caccia posti dal T.U. 5 giugno

1939, n. 1016, poiché ha qualificato la fauna selvatica come

patrimonio indisponibile dello Stato ed ha elevato il divieto di

caccia al rango di nuova regola generale, ammettendo solo delimitate

e specifiche eccezioni a tale divieto. Ora, è evidente che la regola

dettata dalla "legge quadro" statale (il divieto generale di caccia)

e le eccezioni nella stessa legge contemplate (le specie cacciabili

di cui all'elenco dell'art. 11, secondo comma) costituiscono

componenti di una previsione normativa unitaria che riconduce a

precise scelte qualitative la tutela del patrimonio faunistico

nazionale, disponendo una puntuale distinzione tra specie non

cacciabili e specie per cui la caccia è tuttora ammessa.

Ciò comporta che il livello minimo inderogabile di tutela, che

viene riconosciuto dal legislatore statale alla fauna selvatica e che

segna un limite anche per la competenza legislativa esclusiva delle

Regioni e Province ad autonomia speciale, non può venire ricostruito

come una sorta di indice quantitativo da considerarsi rispettato

quando sussista una generica compatibilità tra la regola del divieto

di caccia ed un determinato numero di eccezioni. Al contrario, va

riconosciuto che il nucleo minimo della tutela statuale esprime la

risultante di una serie di opzioni qualitative concernenti le singole

specie animali cacciabili e non cacciabili e che tale nucleo

essenziale non può essere inciso e alterato da contrastanti scelte

degli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, se non a

condizione di creare situazioni di incertezza sulla estensione della

stessa sfera protetta come interesse unitario.

D'altro canto, la precisa identificazione, nella legge quadro

statale, dell'oggetto minimo inderogabile di tutela del patrimonio

faunistico nazionale non è tale da comportare di per sé il

pericolo, paventato dalla resistente, di un eccessivo irrigidimento

del regime di protezione, dal momento che esiste la possibilità di

adottare soluzioni differenziate per le diverse parti del territorio

nazionale sia nel senso indicato dalla richiamata sentenza n. 1002

del 1988 sia attraverso la disciplina espressa nell'art. 12 della

legge n. 968 sul controllo regionale della fauna.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

4, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio

1987, n.14, limitatamente alla parte in cui esso ammette la caccia

alla martora, al tasso, alla faina ed alla marmotta, in quanto specie

non comprese nell'elenco di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre

1977, n. 968.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14

(Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della

caccia), nella parte in cui ammette la caccia a specie animali -

martora, tasso, faina e marmotta - non comprese nell'elenco delle

specie cacciabili di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n.

968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela

della fauna e la disciplina della caccia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:577 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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