Corte costituzionale

Sentenza n. 576/1988

Altra decisione · depositata il 19/05/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato il 22 novembre 1985, depositato in Cancelleria il

12 dicembre successivo ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 1985

per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto di

promulgazione della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14,

intitolata: "Elenco delle unità immobiliari non occupate e modifiche

alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa";

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 22 novembre 1985 il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, ha promosso, nei confronti del Presidente della Giunta

provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, giudizio per

regolamento di competenza in relazione all'atto di promulgazione

della legge provinciale 20 settembre 1985 n. 14, intitolata "Elenco

delle unità immobiliari non occupate e modifiche alle leggi

provinciali in materia di edilizia abitativa", per violazione

dell'art. 55 del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31

agosto 1972 n. 670.

Il Consiglio provinciale di Bolzano il 2 luglio 1985 approvava il

disegno della legge citata. Il successivo 4 luglio il Presidente del

Consiglio provinciale ne trasmetteva il testo al Commissario del

Governo in Bolzano, il quale lo restituiva vistato con nota del 3

agosto 1985.

Con telegramma del 5 agosto 1985 il Presidente del Consiglio

Provinciale comunicava al Commissario del Governo che all'art. 1,

comma 2°, del testo trasmesso la parola "iscritte" andava sostituita

con la frase "soggette all'iscrizione", allegando la prima pagina del

disegno di legge con il testo corretto.

Con telegramma del 29 agosto 1985 il Commissario del Governo, dopo

avere interpellato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedeva

al Presidente del Consiglio provinciale di documentare con una

propria attestazione la difformità tra testo approvato e testo

trasmesso non essendo possibile desumere, ai fini del controllo

governativo, se si trattasse di errore materiale. Il Presidente del

Consiglio Provinciale, con telegramma del 30 agosto 1985 e con

successiva nota del 2 settembre 1985, spiegava che, per un errore di

copiatura, non era stato riportato nel testo originariamente

trasmesso un emendamento approvato dal Consiglio a maggioranza di

voti.

Il 12 settembre 1985 il Commissario del Governo comunicava al

Presidente del Consiglio Provinciale e al Presidente della Giunta un

telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale si

sosteneva che, essendosi esaurito il controllo governativo con il

visto apposto dal Commissario del Governo al testo originariamente

inviatogli, il Presidente della Giunta non poteva promulgare un testo

diverso; occorreva una nuova comunicazione dell'intero disegno di

legge corretto, con riapertura, da questo momento, del termine per il

controllo governativo. Il Presidente della Giunta Provinciale, con

nota del 20 settembre 1985, rispondeva assumendo che la comunicazione

del testo corretto doveva ritenersi avvenuta mediante il telegramma

del 5 agosto, e che pertanto, essendo trascorsi trenta giorni da

quella data senza che il disegno di legge fosse stato rinviato, era

sorto il potere-dovere, in base all'art. 55 del t.u. cit., di

provvedere alla promulgazione.

Lo stesso 20 settembre 1985 la legge è stata promulgata (legge

prov. n. 14 del 1985) e poi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della

Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 24 settembre 1985.

2. - L'Avvocatura dello Stato osserva che, in base all'art. 37 del

d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 49, "la comunicazione ai commissari del

governo dei disegni di legge regionali o provinciali ai sensi del

primo comma dell'art. 55 dello statuto è fatta dal presidente del

consiglio regionale o provinciale mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento". Non essendo stata rispettata la prescritta

forma di comunicazione, "la promulgazione ha avuto ad oggetto un

disegno di legge a riguardo del quale non era ancora iniziato a

decorrere e perciò stesso non si era compiuto il termine per l'esame

e l'eventuale rinvio da parte del governo".

Pertanto l'Avvocatura chiede l'annullamento dell'atto di

promulgazione.

3. - Nel giudizio dinanzi la Corte si è costituita la Provincia

Autonoma di Bolzano con memoria depositata il 24 dicembre 1985, e

quindi fuori termine, il ricorso essendo stato notificato al

Presidente della Giunta provinciale il 22 novembre 1985. Considerato in diritto

1. - Il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri

contro il Presidente della giunta della Provincia Autonoma di Bolzano

per regolamento di competenza, e conseguente annullamento dell'atto

di promulgazione della legge provinciale 20 settembre 1985 n. 14, non

è fondato.

Ad avviso del ricorrente, essendo stato il visto del Commissario

del Governo, comunicato con nota 3 agosto 1985, apposto a un testo

non coincidente con quello approvato dal Consiglio provinciale, la

rettifica trasmessa dal Presidente del Consiglio provinciale con

telegramma in data 5 agosto 1985 non era sufficiente per riaprire il

procedimento di controllo governativo e far decorrere il termine di

trenta giorni previsto dall'art. 55 del testo unico dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige. Occorreva una nuova

comunicazione del testo corretto nella forma prevista dall'art. 37

del d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 50, cioè mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento.

Non è chiaro se il ricorrente sostenga la necessità di una nuova

comunicazione, nella debita forma, dell'intero testo del disegno di

legge, emendato dell'errore di trascrizione occorso nella

comunicazione precedente, oppure ammetta che sarebbe stata

sufficiente la comunicazione di un erratum-corrige purché essa pure

nella forma prescritta dall'art. 37 del citato d.P.R. n. 50 del 1973.

In ogni caso la tesi non può essere condivisa.

2. - Intesa nel primo senso, essa urta contro il principio di

economia degli atti. In nessun modo la lettera dell'art. 37 cit.

consente di argomentare, in contrasto col presupposto ermeneutico del

"legislatore razionale" (valido fino a prova contraria), che, ove

nella comunicazione di un disegno di legge al Commissario del Governo

siano intervenuti errori materiali facilmente rettificabili con la

trasmissione di un errata-corrige, la Regione o la Provincia debba

procedere a una nuova comunicazione dell'intero testo emendato,

anziché limitarsi a segnalare gli errori, indicando le parole da

sostituire.

Intesa nel secondo senso, la tesi del ricorrente è contraddetta

da un principio generale in tema di modalità "vincolate" di

comunicazione degli atti, le quali non hanno la funzione della

"forma" in senso tecnico, ma esclusivamente la funzione di portare

l'atto a conoscenza di terzi e di attribuire data certa alla

comunicazione.

Ne consegue che, pur quando si tratti di modalità imposta dalla

legge, la sua mancanza non rileva qualora la conoscenza e la

certazione della data siano state altrimenti raggiunte (arg. ex art.

156, terzo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 160). Ne consegue, in

particolare, che gli effetti della comunicazione (nella specie, la

decorrenza del termine di trenta giorni sopra indicato) si

produrranno anche se la comunicazione sia stata fatta con una

modalità diversa da quella prevista dalla legge, purché

equipollente.

3. - Nel caso in questione non ricorrono le ragioni che escludono

l'equipollenza del telegramma all'invio del testo mediante lettera

raccomandata, cioè l'inidoneità del primo a riprodurre esattamente

la punteggiatura e gli "a capo", che sono essenziali per comprendere

un testo, e specialmente un testo di legge. Il Presidente del

Consiglio provinciale di Bolzano si è servito del mezzo telegrafico

solo per comunicare una rettifica, di portata sostanziale non

trascurabile, ma formalmente molto ridotta, in quanto si limitava a

sostituire - nell'art. 1, secondo comma, del testo originariamente

trasmesso con lettera raccomandata - alla parola "iscritte" la frase

"soggette a iscrizione".

A questo fine limitato il telegramma, del resto accompagnato dalla

trasmissione della prima pagina del disegno di legge col testo

corretto, era una forma equipollente. In effetti, come ammette lo

stesso ricorrente, per mezzo del telegramma inviatogli il 5 agosto

1985 il Commissario del Governo è venuto a conoscenza del testo

esatto del disegno di legge. Da questa data, dunque, è iniziata la

decorrenza del termine di trenta giorni, trascorso il quale, nel

silenzio dell'autorità governativa preposta al controllo, il

Presidente della Giunta provinciale aveva il potere e il dovere di

promulgare la legge.

Non ha pregio il rilievo, espresso dal Commissario del Governo nel

telegramma indirizzato il 29 agosto 1985 al Presidente del Consiglio

provinciale, che dal testo del telegramma di quest'ultimo in data 5

agosto 1985 non era possibile desumere se si trattasse di errore

materiale. Non poteva trattarsi che della rettifica di un errore

materiale di trascrizione, non essendo possibile l'ipotesi

alternativa di un emendamento introdotto nel disegno di legge già

approvato da un nuovo disegno di legge. Una legge modificativa del

testo comunicato con la lettera raccomandata del 24 luglio 1985 non

avrebbe potuto essere approvata se non dopo la promulgazione di

questo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettava al Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano procedere alla promulgazione della legge provinciale 20

settembre 1985 n. 14 ("Elenco delle unità immobiliari non occupate e

modifiche alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa"),

decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Commissario del Governo

di Bolzano, con telegramma in data 5 agosto 1985, della rettifica di

un errore materiale nel testo del disegno di legge precedentemente

comunicato con lettera raccomandata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:576 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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