Corte costituzionale

Sentenza n. 574/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127

della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1982, n. 75

(Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia

residenziale pubblica) promossi con due ordinanze emesse il 2 maggio

1989 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste,

iscritte ai nn. 336 e 337 del registro ordinanze 1989 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanze emesse il 2 maggio 1989 la Commissione Tributaria di

secondo grado di Trieste sul ricorso proposto dall'Ufficio del

Registro di Trieste contro, rispettivamente, Callipo Celestina (n.

336 del 1989) e Callipo Sebastiano (n. 337 stesso anno) ha sollevato,

in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge

regionale 1° settembre 1982 n. 75 (Testo unico delle leggi regionali

in materia di edilizia residenziale pubblica).

Viene assunto che la disciplina delle agevolazioni fiscali

contenuta nel d.P.R. n. 601 del 1973 (art. 32) si riferisce

esclusivamente a programmi pubblici di edilizia residenziale diretti

alla costruzione di alloggi da parte di Enti pubblici, a totale

carico o con il concorso dello Stato.

Per contro, in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o

agevolata, la Regione Friuli-Venezia Giulia, con gli artt. 17, 21 e

127 della legge regionale n. 75 del 1982, "ha esteso le suddette

agevolazioni anche a quest'ultimo tipo di edilizia, con ciò

legiferando in materia fiscale esorbitante da quelle che l'art. 117

della Costituzione riserva alla competenza regionale".

È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente della Giunta

regionale del Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la questione

sollevata sia dichiarata inammissibile.

Viene indicato, infatti, come parametro costituzionale, l'art. 117

della Costituzione, ma questo articolo segna il limite delle

competenze delle Regioni ordinarie e non può essere utilmente

invocato per la Regione in discorso.

La questione, peraltro, è manifestamente infondata, giacché fra

le materie di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, sarebbe

compresa anche la materia tributaria. Comunque, non risulterebbe

esatto che con l'art. 127 (e con questo gli articoli 17 e 21) della

legge regionale n. 75 del 1982, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha

introdotto una disciplina differenziata di maggior favore, rispetto a

quella statale: quel che le ordinanze di rimessione assumono essere

la portata della suddetta norma, nient'altro sarebbe che la portata

di una norma statale, l'ultimo comma cioè dell'art. 70 della legge

n. 865 del 1971.

Si chiede, perciò, che la questione venga dichiarata

inammissibile od infondata. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze pongono un'identica questione; i relativi

giudizi vanno riuniti, in conseguenza, per formare oggetto di unica

pronuncia.

2.1 - L'art. 127 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia

1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in

materia di edilizia residenziale pubblica) con richiamo all'art. 70,

ultimo comma, della legge (statale) 22 ottobre 1971, n. 865 per i

programmi e il coordinamento della riferita edilizia, testualmente

esplicita che "si estendono le esenzioni ed i benefici espressamente

previsti negli stessi casi dalle vigenti disposizioni statali in

materia tributaria".

2.2 - I giudici a quibus osservano che la Regione avrebbe con ciò

legiferato "in materia fiscale esorbitante da quella che l'art. 117

della Costituzione riserva alla competenza regionale", sospettando

così di illegittimità costituzionale sia il cennato art. 127 che i

precedenti 17 e 21 della legge regionale.

3. - La questione è inammissibile.

Il confronto della norma emanata dal Friuli-Venezia Giulia, il cui

Statuto speciale è adottato con legge costituzionale, risulta posto

dai rimettenti con l'articolo 117 della Costituzione, riferibile alle

sole Regioni a statuto ordinario (tra l'altro, neppure per queste

ultime direttamente conferente alla potestà normativa propria in

materia tributaria: cfr. sentenza n. 271 del 1986).

Sicché esso non appare, nella sua erronea genericità, in alcun

modo atto a consentire il vaglio delle disposizioni impugnate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge

della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1982, n. 75 (Testo

unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale

pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla

Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:574 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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