Corte costituzionale

Sentenza n. 573/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il

13 settembre 1980, depositato in Cancelleria il 26 settembre

successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1980, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 26 marzo 1980,

n. 327, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione

della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in

materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle

sostanze alimentari e delle bevande;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione Liguria;

Motivazione

Ritenuto in fatto La Regione Liguria ha sollevato il conflitto di attribuzioni con

riguardo al d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, che ha dettatto le norme

regolamentari della legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di

disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande, lamentando la invasione delle competenze

legislative regionali garantite dagli artt. 117 e 118 Cost. in

riferimento all'art. 27 lett. e) e all'art. 30 lett. f) e g) del

d.P.R. 6 giugno 1977 e all'art. 6 lett. f) e h) della legge 23

dicembre 1978 n. 833.

Sostiene la Regione che la legge 30 aprile 1962, n. 283,

introducendo modifiche al T.U. delle leggi sanitarie, ha dettato una

nuova normativa sulla disciplina igienica degli alimenti e delle

bevande; in particolare ha previsto l'attività di vigilanza e di

controllo dell'autorità sanitaria, ha disciplinato la produzione e

il commercio dei recipienti destinati alla conservazione degli

specifici prodotti, ha demandato al Ministro della sanità la

determinazione dei metodi ufficiali di analisi.

Con il decreto presidenziale ora censurato, il Governo ha

provveduto all'adozione del regolamento di esecuzione della predetta

legge (a distanza di 18 anni dalla entrata in vigore della normativa

primaria) senza considerare le profonde modifiche intervenute

nell'ordine delle competenze, statali e regionali, per effetto del

completamento della attuazione dell'ordinamento regionale ad opera

del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e della l. n. 833 del 1978

istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

Con queste ultime normative è venuta meno la riserva integrale a

favore dello Stato nella specifica materia, operata dal d.P.R. n. 4

del 1972 (art. 6), ed è stata disposta una ripartizione di

competenze tra gli organi statali, regionali e comunali. Ai primi

residuano soltanto le funzioni concernenti "la elencazione e la

determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei

coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e

nella produzione degli oggetti di uso personale e domestico; la

determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie di materiali

e recipienti destinati ad involgere e conservare sostanze alimentari

e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a

contatto con sostanze alimentari" (art. 30 lett. f) d.P.R. 616 del

1977), "la determinazione degli standard di qualità degli alimenti e

delle bevande" (art. 30 lett. g) d.P.R. n. 616 del 1977); tali

competenze sono state sostanzialmente confermate dalla l. n. 833 del

1978 (art. 6 lett. f) e h).

Ai Comuni spettano, poi, le funzioni amministrative relative

all'igiene degli alimenti e delle bevande, esercitate tramite le

U.S.L. (art. 13 e 14 lett. o) l. n. 833 del 1978).

In dipendenza di ciò e per effetto della espressa inclusione

della materia oggetto del giudizio nell'ambito della materia

"assistenza sanitaria" (art. 27 lett. e) d.P.R. n. 616 del 1977), la

potestà legislativa è ora di competenza delle Regioni che la

esercitano nei limiti degli artt. 117 e 118 Cost.

Lo Stato quindi deve limitarsi a dettare con legge la normativa di

principio diretta "ad assicurare condizioni e garanzie di salute

uniformi per tutto il territorio nazionale" e a stabilire le

"relative sanzioni penali" (art. 4 legge n. 833/78) e non può invece

disciplinare minuziosamente, per di più con norme regolamentari, un

settore rientrante ormai nelle competenze regionali.

Le predette disposizioni regolamentari in materia di vigilanza

igienico-sanitaria (Titolo I), autorizzazioni sanitarie (Titolo II),

igiene e sanità del personale addetto alla produzione e al trasporto

della sostanze alimentari (Titolo III) impiego dei coloranti (Titolo

IV), degli additivi (Titolo V) e delle etichette sulle confezioni

(Titolo VI), anche quando non escludono gli interventi dell'autorità

regionale (e delle U.S.L.), incidono profondamente sui procedimenti

amministrativi che solo alla legge regionale spetta di disciplinare.

La Regione chiede, quindi, che la Corte dichiari che non spetta

allo Stato di adottare il regolamento di esecuzione della legge n.

283 del 1962 sulla disciplina igienico-sanitaria degli alimenti e

delle bevande, e che, in conseguenza, annulli il denunciato d.P.R. 26

marzo 1980, n. 327. Considerato in diritto

1. - La Regione Liguria ha sollevato conflitto di attribuzione del

d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 ("Regolamento di esecuzione della legge

30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni, in materia di

disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande"), denunciando l'invasione delle

competenze legislative regionali garantite dagli artt. 117 e 118

Cost. in riferimento all'art. 27, lett. e) ed all'art. 30, lett. f) e

g) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonché all'art. 6 lett. f) ed

h) della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

La Regione chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato

di adottare tale regolamento di esecuzione e che lo annulli.

2. - Il ricorso con il quale è stato proposto l'enunciato

conflitto è inammissibile per genericità.

In proposito va rilevato che il regolamento impugnato si compone

di 79 articoli e di alcuni allegati, che disciplinano numerosi e

svariati aspetti della complessa materia.

Nel ricorso introduttivo (pag. 6), dopo una serie di censure di

carattere generale nelle quali si sostiene la spettanza alla Regione

della materia dell'assistenza sanitaria, si dichiara espressamente

che "il contraddittorio consentirà di ulteriormente sviluppare e

motivare" dette censure, essendo "in tale contesto più agevole

individuare le singole disposizioni del regolamento 327/1980 che

potrebbero ritenersi immuni da illegittimità in rapporto alle

residue competenze statali di cui all'art. 6, lett. f) ed h) della

legge 833/1978".

Orbene, nonostante tale esplicita riserva di precisare sia pur "a

contrario" le disposizioni del regolamento ritenute invasive, ciò

non è avvenuto nel prosieguo del giudizio, in quanto la memoria

difensiva prodotta dalla Regione per l'udienza di discussione non

contiene la preannunciata specificazione, limitandosi a ribadire le

censure generiche del ricorso, ampliando le argomentazioni, senza

però individuare le norme nei cui confronti le censure possano

essere sicuramente dirette.

Né in mancanza di tale specificazione, potrebbe questa Corte

assumersi il compito di effettuare l'individuazione delle singole

norme invasive, attesa la già enunciata complessità del regolamento

che, peraltro, non potrebbe essere annullato nel suo complesso,

perché esso, per espressa dichiarazione della stessa regione

ricorrente, contiene norme certamente di spettanza dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla

Regione Liguria nei confronti del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327

("Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 e

successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle

bevande"), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:573 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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