Corte costituzionale

Sentenza n. 571/1988

Altra decisione · depositata il 19/05/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano

(n. 2 ricorsi) notificati il 31 agosto 1985, depositati in

Cancelleria il 5 settembre 1985 ed iscritti ai nn. 39 e 40 del

registro ricorsi 1985, per conflitti di attribuzione sorti a seguito

dei decreti del Ministro di Grazia e Giustizia: a) decreto del 21

maggio 1985 concernente l'indizione di un "concorso pubblico a

complessivi milleduecentottantre posti di segretario nel ruolo della

carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie

giudiziarie"; b) decreto del 21 maggio 1985 concernente l'indizione

di un "concorso pubblico a complessivi centosettantaquattro posti di

cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie";

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Francesco Saja;

Udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di

Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato con due

distinti ricorsi (nn. 39 e 40 reg. confl. 1985) conflitto di

attribuzione in relazione a due decreti del Ministro di Grazia e

Giustizia, in data 21 maggio 1985, emanati in attuazione di quanto

disposto dalla legge 26 aprile 1985 n. 162, con i quali venivano

indetti concorsi per i posti di segretario giudiziario e di

cancelliere rispettivamente rimasti scoperti nei distretti delle

Corti di appello indicate nei diversi bandi: in particolare, per

quello di Trento erano previsti quattordici posti di segretario e

otto di cancelliere.

Precisamente, la ricorrente deduce la violazione delle proprie

attribuzioni costituzionalmente garantite per la tutela dei diversi

gruppi linguistici (artt. 2, 3, 89 e 100 dello Statuto regionale;

nonché le relative norme di attuazione previste dagli artt. 1, 2, 7

e 20 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 e art. 6 d.P.R. 19 ottobre 1977 n.

846): a) per avere il Ministro provveduto al bando senza previa

"intesa" con la Provincia e con la Regione, in ordine alla

determinazione del contingente di personale bilingue di cui al terzo

comma dell'art. 1 d.P.R. n. 752/76 (come sostituito dall'art. 1

d.P.R. 29 aprile 1982 n. 327); b) per non essere stata prevista

espressamente la conoscenza della lingua tedesca come requisito per

la partecipazione ai concorsi; c) per non essere stata infine

prevista nei confronti dei partecipanti ai concorsi suddetti la

facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che

in quella tedesca (art. 20 d.P.R. n. 752 del 1976).

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che il

ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, infondato. Considerato in diritto

1. - I due ricorsi hanno analogo oggetto e quindi i relativi

giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente.

2. - Essi non sono fondati.

Quanto alla censura della lamentata emanazione dei bandi di

concorso senza previa "intesa" del Ministro di Grazia e Giustizia con

la Provincia e con la Regione in ordine alla determinazione del

contingente di personale bilingue, secondo il disposto dell'art. 1

d.P.R. n. 752/76 (come modificato dall'art. 1 d.P.R. n. 327/82), deve

rilevarsi come tale determinazione, una volta effettuata, non debba

essere ripetuta in relazione a ciascun concorso, potendo essere

modificata soltanto per la sopravvenuta necessità di adattare il

detto contingente alle esigenze, comparativamente considerate, della

Regione e della Provincia.

Nella fattispecie, alla predetta determinazione si era

correttamente provveduto da parte del Commissario del Governo per la

Provincia di Trento, di concerto con il Presidente della Giunta

regionale del Trentino-Alto Adige e con il Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano, mediante il decreto 18 maggio 1982 (in B.U. 6

luglio 1982 n. 31), il quale era in vigore al momento del bando dei

concorsi in parola. Tale provvedimento si estendeva dunque anche agli

stessi concorsi, tanto più che trattavasi di posti non di nuova

istituzione, bensì già previsti dalla pianta organica e rimasti

scoperti (e pertanto già considerati nella ricordata determinazione

del contingente).

La doglianza della Provincia è pertanto priva di giuridico

fondamento.

3. - Anche l'altra censura, relativa alla violazione del principio

del bilinguismo, non può trovare accoglimento.

La citata legge n. 162 del 1985 prevedeva (artt. 2 e 3) che i

candidati ai concorsi per cancelliere e segretario giudiziario

dovessero essere o già assunti nell'Amministrazione pubblica ovvero

comunque dichiarati idonei in precedenti concorsi: ne discende, in

tutta evidenza, che il requisito del bilinguismo per i candidati dei

concorsi in questione era già stato in precedenza accertato, sicché

deve ritenersi che legittimamente non sia stata richiesta la

reiterazione, chiaramente inutile, di una prova il cui esito era

stato positivo.

In ordine all'ultima censura, relativa alla facoltà di sostenere

le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, va

rilevato che non ne era necessaria un'esplicita previsione,

trattandosi di una regola ormai incontrovertibilmente osservata e

quindi da ritenere implicitamente contenuta sia nella legge sia nei

bandi impugnati; conseguentemente i candidati ben potevano sostenere

le prove di esame nella lingua prescelta, e peraltro non è stato

neppure dedotto che in concreto l'esercizio di tale facoltà sia

stato comunque impedito o limitato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che spettava allo Stato bandire i

concorsi indetti dal Ministero di Grazia e Giustizia con i decreti

indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:571 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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