Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1964

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1964 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma

terzo, della legge 26 aprile 1959, n. 207, promosso con ordinanza

emessa il 2 ottobre 1963 dal Tribunale di Isernia nel procedimento

penale a carico di Di Claudio Armando, iscritta al n. 197 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 299 del 16 novembre 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 2 ottobre 1963 il Tribunale di Isernia, nel corso

di procedimento penale in grado di appello contro Di Claudio Armando

imputato di contravvenzione all'art. 80 del T. U. 15 giugno 1959, n.

393, sulla circolazione stradale, in accoglimento di eccezione proposta

dalla difesa di costui, sollevava questione di legittimità

costituzionale, nella considerazione che il T. U. predetto è stato

emesso in virtù di delegazione conferita con l'art. 2 della legge 26

aprile 1959, n. 207, la quale, in contrasto con l'art. 76 della

Costituzione, non conteneva alcuna indicazione di limiti temporali per

l'esercizio della medesima.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata a termini di

legge, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 299 del 16

novembre 1963.

Nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale

dello Stato, con deduzioni depositate il 25 ottobre 1963. In esse si

osserva che l'art. 2 della legge n. 207 del 1959 non ha conferito alcun

potere di delegazione legislativa, essendosi limitato ad autorizzare il

Governo all'esercizio del normale potere di raccolta, coordinamento e

compilazione in testo unico delle norme di legge vigenti in materia, e

pertanto non poteva trovar luogo la prefissione di termine per

l'esercizio del potere prescritto dall'art. 76 della Costituzione. In

conseguenza chiede sia dichiarata l'infondatezza della questione

sollevata.

Con successiva memoria, in data 11 maggio 1964, l'Avvocatura si

richiama alla distinzione accolta dalla Corte con la sentenza n. 54 del

1957 fra testi unici per la cui emanazione si rende necessaria apposita

delegazione e quelli per i quali basta la semplice autorizzazione e,

riaffermato che quello in esame rientra nella seconda di dette

categorie, insiste nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata dal Tribunale di Isernia muove

evidentemente dall'accoglimento dell'opinione, rappresentata da larga

parte della dottrina, secondo la quale ogni specie di testo unico la

cui formazione sia avvenuta in virtù di apposita autorizzazione

legislativa, viene ad essere necessariamente rivestito della forza di

legge, quale che sia l'entità degli adattamenti e variazioni del

tenore originario delle norme da unificare, che ogni attività rivolta

a tale unificazione di per sé implica, e quindi rimane subordinato

alle condizioni poste dalla Costituzione per la valida emanazione degli

atti governativi forniti di tale efficacia.

La Corte con sue precedenti pronuncie (sentenze nn. 54 del 1957 e 24

del 1961) ha ritenuto che tale orientamento dottrinale non fosse da

accogliere, e che invece forza di legge possono venire ad assumere solo

quelli fra i testi unici i quali non si limitino ad operare un mero

coordinamento fra le norme da riunire, ma siano abilitati ad apportare

innovazioni o integrazioni alle norme stesse.

La Corte non rinviene motivi che la inducono a discostarsi dalla sua

costante giurisprudenza, tanto più in presenza di un testo, come

quello denunciato, che si è limitato alla materiale riproduzione in

ogni loro parte, delle disposizioni del decreto delegato 27 ottobre

1958, n. 956, e pedissequamente delle modifiche di cui all'art. 1 della

legge 26 aprile 1959, n. 207, e quindi non ha reso necessario

l'esercizio neppure di quel minimo di attività interpretativa, che

appare inseparabile dall'operazione del coordinamento.

La rilevata mancanza della forza di legge dell'atto denunciato ha

per conseguenza l'inammissibilità della questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

sollevata nei confronti dell'art. 2, comma terzo, della legge 26 aprile

1959, n. 207, in relazione all'art. 134, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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