Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1960

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1960 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1827, promosso con

ordinanza emessa il 14 luglio 1959 dal Tribunale di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Cavallerin Margherita Giulietta e

l'Ente per la colonizzazione del delta padano e il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 107 del Registro

ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 264 del 31 ottobre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1960 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi l'avvocato Aldo Dedin, per Cavallerin Margherita Giulietta, e

il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste e per l'Ente per la colonizzazione del

delta padano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n.

1827 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1952, n. 283),

fu approvato, in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841

(legge stralcio), il piano particolareggiato di espropriazione,

compilato dall'Ente per la colonizzazione del delta padano nei

confronti della signora Margherita Cavallerin, relativo ai terreni da

questa posseduti nel territorio del Comune di Taglio di Po (provincia

di Rovigo) e fu disposto il trasferimento a favore dell'Ente di ettari

71.45.42 per un reddito dominicale di lire 35.519,86. Nel corso del

giudizio promosso davanti al Tribunale di Venezia dall'espropriata, per

ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà ed il

risarcimento dei danni, il Tribunale sollevò la questione di

legittimità costituzionale del decreto di scorporo.

Nell'ordinanza si premette che, secondo l'assunto dell'attrice, i

dati catastali furono modificati, quanto al classamento dei terreni,

nell'autunno del 1945, senza che se ne fosse data comunicazione

all'espropriata; e che, per tale motivo, la Commissione censuaria

provinciale, con decisione del 31 dicembre 1953, n. 8, su reclamo

dell'interessata, aveva dichiarato inefficaci le predette variazioni

fino al 31 dicembre 1951, modificando, con decorrenza dal 1952, la

qualità e la classe rilevate negli accertamenti del 1945.

Osserva il Tribunale che, dovendosi fare riferimento, per

l'applicazione della citata legge n. 841 del 1950, ad istituti

preveduti dalle leggi sul catasto, sorge il dubbio se i requisiti

richiesti da tali leggi per la legittimità ed efficacia dei dati

stessi, abbiano influenza anche ai fini dell'espropriazione per la

riforma fondiaria e, quindi, sulla legittimità dei decreti di

scorporo.

Né, aggiunge, il dubbio potrebbe essere superato per il fatto che

le variazioni, posteriori al 15 novembre 1949, a norma dell'art. 4

della legge n. 841 del 1950, sarebbero irrilevanti, poiché nella

specie la questione si presenterebbe sotto un aspetto diverso, dato che

la Commissione censuaria provinciale ha dichiarato l'inefficacia

retroattiva delle rilevazioni catastali risultanti alla data anzidetta,

facendo, quindi, venir meno la presunzione di legittimità dei dati

stessi. Non si potrebbe neppure obiettare, si nota nell'ordinanza, che

all'interessata sarebbe ormai preclusa ogni eccezione al riguardo, non

avendo proposto tempestivamente reclamo ai sensi dell'art. 6 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, poiché, nel caso in esame, non si

contesta la rispondenza alla realtà delle risultanze catastali, bensì

la loro legittimità ed efficacia ai fini dello scorporo.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e, dopo le prescritte

comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31

ottobre 1959, n. 264.

In questa sede si è costituita la sig.ra Cavallerin, rappresentata

dagli avvocati Enrico Bassanelli e Aldo Dedin, che hanno depositato le

deduzioni il 20 novembre 1959, concludendo per l'illegittimità del

decreto di espropriazione. Anche la difesa dell'espropriata fa rilevare

che il principio della invariabilità, ai fini della procedura di

scorporo, dei dati catastali risultanti alla data del 15 novembre 1949,

non potrebbe applicarsi nella specie, dato che, nell'attuale

controversia, si discute non già dell'esattezza dei dati anzidetti,

bensì della conseguenza che, circa l'efficacia dei medesimi,

deriverebbe dalla decisione della Commissione censuaria provinciale, in

base ai principi generali sulla portata delle dichiarazioni di

nullità.

Si osserva, altresì, che all'interessata non potrebbe essere

opposta la preclusione derivante dall'inosservanza dell'art. 6 della

legge n. 841, poiché questa disposizione è esclusivamente diretta a

correggere gli eventuali errori circa la determinazione del reddito

dominicale nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, mentre,

nella specie, si tratterebbe di un vizio relativo alla procedura di

accertamento delle variazioni dei dati anzidetti, non notificate

all'interessata; vizio la cui sussistenza è stata riconosciuta dalla

competente Commissione e che sarebbe deducibile anche se il

procedimento di scorporo si è ormai esaurito.

Si sono costituiti l'Ente per la colonizzazione del delta padano,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato

le deduzioni il 26 agosto 1959, il Presidente del Consiglio dei

Ministri e il Ministero dell'agricoltura, nell'interesse dei quali

l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato le deduzioni il 10

ottobre 1959.

L'Avvocatura assume che, in linea di fatto, è pacifico che il

piano particolareggiato è stato compilato in base ai dati catastali

risultanti dalle variazioni apportate nel 1945.

Osserva, peraltro, che, in base alle disposizioni degli artt. 4 e 6

della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), l'Ente

espropriante deve attenersi ai dati catastali risultanti alla data

della compilazione del piano, non avendo né potere, né obbligo di

accertare se le operazioni dell'Ufficio tecnico erariale siano state o

no regolarmente eseguite. II sistema della riforma fondiaria sarebbe

fondato necessariamente su elementi fissi ed immutabili, dovendosi

ritenere tutta la proprietà terriera cristallizzata al 15 novembre

1949 per quanto attiene alla titolarità, e al momento della

compilazione dei piani, per quanto attiene alle risultanze catastali

circa il classamento. Ciò deriverebbe logicamente dalla disposizione

dell'art. 6 della legge n. 841, il quale, ai fini della determinazione

della quota di scorporo per il classamento, non ammette altro ricorso

da parte dell'Ente espropriante e del proprietario espropriato, se non

quello alla Commissione censuaria centrale, nelle zone dove sono in

vigore i vecchi catasti. Donde deriverebbe, secondo l'Avvocatura, in

via generale, che qualsiasi variazione dei dati catastali, successiva

alle date anzidette, non potrebbe avere alcuna influenza ai fini della

riforma fondiaria, anche perché le leggi che la disciplinano

stabiliscono dei termini perentori entro i quali gli scorpori devono

essere effettuati. E deriverebbe in particolare, per quanto riguarda

l'attuale controversia, che la decisione della Commissione potrebbe

costituire titolo per un eventuale rimborso dell'imposta fondiaria, ma

non avrebbe alcuna influenza relativamente alle operazioni di scorporo

e, quindi, sulla legittimità del decreto ora impugnato. Dovendosi pure

tener presente, si aggiunge, che la procedura di espropriazione si

sarebbe svolta e si sarebbe compiuta prima della pronunzia della

Commissione provinciale; decisione che, in ogni modo, sarebbe stata

emessa a seguito di ricorso proposto ai sensi e per gli effetti del

regolamento dell'8 dicembre 1938, sopra ricordato, e non già in base

allo speciale ricorso preveduto dall'art. 6 della legge 1950, n. 841.

L'Avvocatura dello Stato, pertanto, ricordando anche la

giurisprudenza di questa Corte in ordine all'importanza della data del

15 novembre 1949, conclude chiedendo che si dichiari inammissibile, o

comunque infondata, la questione di legittimità costituzionale ora

sollevata.

Aggiunge, peraltro, l'Avvocatura dello Stato che, nella specie,

alla decisione della Commissione censuaria provinciale, non potrebbe

attribuirsi alcuna rilevanza, anche perché detta Commissione

difetterebbe di competenza funzionale per decidere circa le questioni

inerenti al classamento dei terreni soggetti alla legge di riforma;

competenza che sarebbe, invece, devoluta specificamente alla

Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841

del 1950.

Conclude quindi l'Avvocatura perché si dichiari inammissibile, o

comunque si respinga, la questione di legittimità costituzionale del

decreto di scorporo.

La difesa dell'espropriata, con memoria depositata il 26 maggio

1960, insiste sul rilievo che la questione sottoposta all'esame di

questa Corte è diversa da quella finora decisa con le sentenze

richiamate dalla difesa dell'Ente di riforma. e che l'art. 6 della

legge del 1950, n. 841, non è utilmente richiamato nel caso in esame,

poiché si tratta di terreni iscritti nel nuovo catasto e che perciò

l'interessata non aveva alcuna ragione di proporre il ricorso preveduto

dal predetto art. 6.

Osserva, d'altra parte, che le leggi di riforma fondiaria si

ricollegherebbero alle leggi sul catasto, e che i dati catastali che

risultavano iscritti al 15 novembre 1949 non potrebbero considerarsi

definitivamente acquisiti perché ancora soggetti ai ricorsi

dell'interessata; ricorsi che questa non avrebbe proposto prima della

data anzidetta stante il ritardo nella notificazione da parte

dell'ufficio tecnico erariale. Gli elementi certi, alla data del 15

novembre 1949, sarebbero, quindi, quelli riferentisi al classamento

anteriore alle variazioni introdotte nel 1945. D'altra parte, né dalle

leggi sulla riforma fondiaria e neppure dall'art. 6 si dedurrebbe alcun

elemento per ritenere che le iscrizioni catastali acquisterebbero

carattere di definitività indipendentemente dai reclami che

l'interessata sarebbe legittimata a proporre in base alle leggi

vigenti. Reclami che la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuti

ammissibili a tutela dei diritti soggettivi.

Aggiunge, inoltre, che la decisione della Commissione provinciale

opererebbe retroattivamente in relazione agli effetti

dell'annullamento, non soltanto per quanto attiene al rimborso delle

imposte, ma anche per ciò che riguarda l'efficienza giuridica dei dati

catastali ai fini della riforma, poiché la immutabilità dei dati

indicati nel 1949, non può che riferirsi ai dati legittimamente

acquisiti. Considerato in diritto :

Nell'attuale controversia, la questione sottoposta al giudizio

della Corte, con l'ordinanza del 14 luglio 1959 emessa dal Tribunale di

Venezia, si presenta negli stessi termini della questione decisa con la

sentenza di pari data n. 56. La questione stessa si concreta

nell'esaminare se, come sostiene la difesa dell'espropriata, possa

ritenersi illegittimo, per inosservanza dell'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841 (cosidetta legge stralcio), il decreto di

scorporo, in quanto, nel piano particolareggiato, sono stati compresi,

come non si contesta, dati catastali risultanti dagli accertamenti

effettuati di ufficio nel 1945, ma notificati all'interessata il 26

novembre 1952, quando già era stato emanato il decreto di

espropriazione del 26 ottobre 1952. Contro i quali accertamenti

l'espropriata aveva proposto ricorso alla Commissione censuaria

comunale nel termine stabilito dall'art. 125, secondo comma, del

regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, per la conservazione del nuovo

catasto.

A favore della legittimità del decreto di espropriazione la difesa

dell'Ente di riforma espone argomentazioni analoghe a quelle dedotte

nella causa decisa con la sentenza di pari data n. 56 sopra ricordata.

Sostiene: che il sistema delle leggi di riforma fondiaria è

fondato necessariamente, data anche la brevità dei termini perentori

assegnati per l'esercizio della delega, su elementi fissi ed

immutabili, cioè sulle risultanze catastali alla data del 15 novembre

1949, per quanto riguarda la titolarità della proprietà terriera, e

alla data della compilazione del piano, per ciò che riguarda la

qualità e classe dei terreni da espropriare; che pertanto qualsiasi

variazione apportata successivamente a tali date non potrebbe essere

opposta all'Ente incaricato dell'espropriazione, il quale non avrebbe

né potere né dovere di sindacare la regolarità degli accertamenti

effettuati dall'ufficio tecnico erariale; e che perciò nessuna

influenza potrebbe spiegare la decisione della Commissione censuaria

provinciale, emessa in base al regolamento del 1938 sopra citato.

Deduce inoltre che, secondo la disposizione dell'art. 6 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, sarebbe ammesso soltanto il ricorso direttamente

alla Commissione censuaria centrale per le zone in cui sono in vigore i

vecchi catasti, e che nessun altro reclamo per la determinazione della

qualità e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo, è

ammissibile contro le risultanze del catasto.

Queste argomentazioni, ad avviso della Corte, non possono ritenersi

fondate per le stesse ragioni già esposte nella sentenza sopra citata,

alle quali, quindi, confermandole, si fa qui riferimento. Ciò posto è

da rilevare che, anche per quanto riguarda l'attuale controversia, tra

i documenti trasmessi dal Tribunale è compreso il modello n. 11,

compilato il 29 ottobre 1952 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo,

dal quale risulta che, nel 1945, fu eseguita dall'ufficio stesso la

revisione del classamento dei terreni di proprietà dell'espropriata e

che tale modello è stato notificato alla interessata soltanto il 26

novembre 1952.

In base a questi elementi di fatto (sui quali non vi è

contestazione), pure nel caso in esame, come in quello esaminato con la

sentenza di pari data n. 56, è da osservare che le variazioni che

risultavano iscritte nei registri catastali alla data del 15 novembre

1949, apportate in seguito alla verifica di ufficio del 1945, non

potevano ritenersi operanti ai fini dello scorporo. Nella sentenza

sopra indicata, infatti, si è posto in rilievo, ed ora si conferma,

che le variazioni apportate nel 1945 non potevano ritenersi

definitivamente acquisite, ai sensi e per gli effetti delle leggi

catastali (T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572; decreto-legge 4 aprile 1939,

n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976; regolamento 8

dicembre 1938, n. 2153), alle quali, come si è pure rilevato, si

ricollega la legge del 21 ottobre 1950, n. 841. È da aggiungere che

l'interessata ha proposto ricorso alle Commissioni censuarie dopo la

compilazione del piano particolareggiato, avendo l'Amministrazione

soltanto il 26 novembre 1952, come si è accennato, proceduto alla

prescritta notificazione delle variazioni anzidette; dalla data della

quale, come espressamente dispone l'art. 125, secondo comma, del

regolamento del 1938, decorre il termine per proporre reclamo contro il

risultato delle verificazioni catastali.

Ed anche con riferimento alla causa attuale occorre rilevare che

l'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non è utilmente

richiamato dall'Avvocatura dello Stato. II ricorso speciale, infatti,

da proporre direttamente alla Commissione centrale entro 25 giorni

dalla data del deposito del piano di espropriazione nell'ufficio

comunale, è consentito soltanto nelle zone dove sono tuttora in vigore

i vecchi catasti; situazione che, come è pacifico, non si verifica

nella specie. È palese perciò che la signora Cavallerin non avrebbe

potuto avvalersi della facoltà anzidetta. Ma è anche da ritenere che

alla medesima non si può opporre la disposizione contenuta nell'ultimo

comma dell'art. 6 sopra riferito. Poiché, come pure risulta

chiaramente dai lavori preparatori, questa disposizione non esclude

che, nelle zone dove i terreni sono già iscritti nel nuovo catasto, i

proprietari possono ricorrere agli organi competenti per la tutela del

diritto di proprietà, nei termini e secondo le disposizioni delle

leggi sul catasto sopra ricordate. Ma, nella specie, per la particolare

situazione verificatasi, l'interessata non ha potuto proporre i reclami

consentiti dalle leggi catastali, se non dopo la compilazione del piano

e l'emanazione del decreto di scorporo, per il fatto della

Amministrazione, che non ha data tempestiva comunicazione

all'espropriata delle variazioni apportate.

Analogamente, quindi, a quanto si è rilevato nel caso esaminato

dalla sentenza di pari data n. 56, posto che sono stati assunti a base

del piano particolareggiato, compilato nei confronti dell'espropriata,

dati catastali non ancora definitivamente acquisiti e dei quali si è

pure riconosciuta l'inefficacia (fino al 31 dicembre 1951) dalla

competente Commissione censuaria provinciale, non può disconoscersi

l'illegittimità del decreto di scorporo, per quanto attiene a tali

dati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto 26 ottobre

1952, n. 1827 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento

ordinario del 6 dicembre 1952), in quanto nell'espropriazione nei

confronti della signora Cavallerin Margherita ha tenuto conto di

variazioni dei dati catastali, apportate di ufficio nel 1945, ma

notificate il 26 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la trasformazione, bonifica

e assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e

77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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